CAP. 14 - Il sistema giudiziario Flashcards
Funzione giurisdizionale
Si definisce come la funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo vincolato solo dalla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni.
Elementi fondamentali della funzione giurisdizionale
- il giudice è passivo, nel senso che non è suo compito promuovere l’azione
- il giudice deve essere terzo, non legato ad alcuna delle parti coinvolte
- il giudice è vincolato solo dalla legge, non ci sono condizioni che lo portano ad agire in un certo modo
- il contraddittorio garantisce che ciascuna parte sia ascoltata in condizioni di parità
- il fatto che il processo sia pubblico ne garantisce la correttezza
- esplicitare le motivazioni è necessario per attivare forme di controllo successive
I magistrati giudicanti
I giudici ordinari (magistrati giudicanti) hanno giurisdizione generale in materia civile e penale. L’organizzazione della giustizia ordinaria ha un’organizzazione orizzontale (articolata in distretti giudiziari) e un’organizzazione verticale (1º grado, 2º grado) al vertice del quale è posta la Corte di cassazione. La sentenza di un giudice si può impugnare presso il giudice di grado superiore.
L’organizzazione verticale
- Giudice di pace: solo per cause minori, giudice monocratico
- Tribunale: può decidere in modo monocratico o collegiale
- Corte d’appello: giudice collegiale
Nei procedimenti in materia penale per reati più gravi il giudice di 1º grado è la corte d’assise, le cui decisioni possono essere appellate presso la corte d’assise d’appello. In entrambi questi organi è prevista la presenza di 6 giudici popolari.
La possibilità di ricorso in cassazione è limitata alle questioni di legittimità.
I magistrati requirenti
Sono i magistrati del pubblico ministero, il cui obiettivo è perseguire l’interesse generale della giustizia. Gli uffici dei magistrati requirenti sono associati a quelli dei magistrati giudicanti:
- tribunale > procura della Repubblica
- corte d’appello > procura generale della Repubblica
- Corte di cassazione > procura generale
I pubblici ministeri svolgono attività di stimolo dei procedimenti giudiziari (in particolare di natura penale). Secondo la Costituzione, hanno l’obbligo di avviare l’azione penale e svolgono indagini sulle notizie di reato tramite la polizia giudiziaria.
Le giurisdizioni speciali
- Giurisdizione amministrativa: controversie che coinvolgono la pubblica amministrazione; i tribunali amministrativi regionali (tar) sono i giudici di primo grado e le sentenze sono appellabili presso il Consiglio di stato
- Giurisdizione contabile: materie di contabilità pubblica; il tribunale è detto Corte dei conti e le decisioni sono impugnabili presso le sezioni giurisdizionali d’appello.
- giurisdizione militare: giurisdizione sui reati militari in tempo di pace, più ampia giurisdizione in tempo di guerra; gli organi giudiziari sono il tribunale militare e la corte militare d’appello.
Indipendenza esterna
La Costituzione, per garantire la separazione dei poteri e la piena autonomia del sistema giudiziario, stabilisce le seguenti procedure:
- I magistrati sono nominati solo dopo aver superato un concorso pubblico
- Garanzia dell’inamovibilità: i magistrati non possono essere sospesi dal servizio né assegnati ad altre sedi/funzioni se non a seguito di una decisione del Consiglio superiore della magistratura
- Obbligatorietà dell’azione penale: i magistrati sono tenuti a perseguire egualmente tutti i reati di cui il pubblico ministero è venuto a conoscenza
Indipendenza interna
Per dipendenza interna si fa invece riferimenti ai rapporti tra magistrati dello stesso ordine giudiziario.
Il massimo del trattamento economico e della qualifica sono raggiunti con l’età, così da allentare l’impostazione gerarchica del corpo giudiziario.
Consiglio superiore della magistratura (Csm)
L’art. 105 cost. lo identifica come l’organo da cui di fatto dipende tutta la carriera dei magistrati.
Il Csm è composto da:
- 3 componenti di diritto: il presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione
- 2/3 di membri togati: elettivi, eletti dai magistrati ordinari tra gli appartenenti alla magistratura
- 1/3 membri laici: elettivi, eletti dal Parlamento tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza
Il numero di membri elettivi, fisse le proporzioni, è stabilito per legge ed è al momento 24, con una durata in carica di 4 anni.
Organizzazione del Csm
La presidenza del Csm è affidata al presidente della Repubblica e ha una funzione di garanzia del corretto svolgimento dei compiti. Viene eletto un vicepresidente tra i membri laici. L’organo opera attraverso commissioni.
Principi costituzionali del processo
- Garanzia del diritto di difesa, che è inviolabile e irrinunciabile
- Conseguenza di questa prima garanzia è il gratuito patrocinio: l’assistenza legale a carico dello Stato per coloro che non possono permettersela
- Principio del giudice naturale
- Principi del giusto processo: contraddittorio tra le parti, giudice terzo e imparziale
- Ragionevole durata
- Obbligo di motivazione
- Doppio grado di giudizio di merito
- Ricorso alla corte di Cassazione
Responsabilità dei magistrati
- Responsabilità disciplinare: riguarda la condotta professionale, è istituita per tutelare sia il buon andamento dell’ufficio sia l’immagine della pubblica amministrazione
- Responsabilità civile: si applica ai comportamenti volontari o molto gravi, oppure omissioni e ritardi
- Responsabilità politica: l’unico tipo di responsabilità politica che ricade sui magistrati è quella diffusa, ovvero il potere di critica riconosciuto all’opinione pubblica