Subfornitura Flashcards
nome della legge sulla subfornitura
192/1998
Definizione subfornitura
Il contratto di subfornitura è il rapporto contrattuale tra un’impresa committente che ha in essere un contratto verso terzi per la fornitura di un dato prodotto - bene o un servizio - e un’altra impresa, detta subfornitrice, cui viene demandata la produzione di quel prodotto.
Il legislatore con la l. 192/1998 contempla l’ipotesi in cui lo squilibrio contrattuale possa verificarsi anche nei rapporti tra imprese, riferendosi, per la prima volta, ad una situazione contrattuale ove un soggetto avente la qualifica di imprenditore rivesta anche la posizione di contrante debole (eccezione di rari casi in cui il subfornire produce beni altamente rari quindi a molto potere contrattuale).
Caratteristiche contratto di subfornitura
La subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente, che trasferisce al subforniture il c.d. know how inteso come patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio (un impresa viene in sostanza a collaborare nel processo produttivo condotto da un’altra).
Tipo contrattuale generale, al cui interno possono di volta in volta rientrare, all’occorrenza, i vari tipi di contratto quali ad esempio la vendita, la somministrazione, etc. Quindi al singolo caso di specie troveranno applicazione non soltanto la disciplina generale dettata dal codice civile in tema di fornitura, ma anche la disciplina del singolo tipo di contratto.
Contratto di subfornitura: forma
il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
In caso di nullità il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
Cosa deve essere specificato nel contratto di subfornitura?
Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: (supplemento dell’art 1325)
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali (non ci si accontenta dell’ogg che deve essere determinabile o determinato, ma deve essere anche specificato)
b) il prezzo pattuito; (non può essere determinabile)
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo (es. controllo sulla merce) e di pagamento.”
Proposta di contratto senza accettazione
Nel caso di proposta inviata dal committente non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta.
Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore.
Termini di pagamento
Il contratto deve fissare
- i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione,
- gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i 60 gg dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
- può essere fissato un diverso termine, non eccedente i 90 gg, in accordi nazionali per settori e comparti specifici
Mancato rispetto dei termini
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.
Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 30 gg dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.
Ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Divieto di interposizione
Art. 4- Divieto di interposizione
1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50% del valore della fornitura (anche questo è un contratto di subfornitura), salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore a pena di nullità del contratto.
Nullità clausole
È nullo il patto tra subfornitore e committente che:
- riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
- attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
- con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale
Art. 9 - Abuso di dipendenza economica
“E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”
È quindi vietato abusare della situazione di dipendenza economica dell’impresa ritenuta debole. Il patto o la clausola, che in quanto squilibrata realizza l’abuso della dipendenza economico è nulla.
“L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (in questo caso è da comprendere anche la clausola sul prezzo: corrispettivo penalizzante) o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.”
Abuso di dipendenza economica nei principi Unidroit
Nei principi Unidrit c’è il principio dell’abuso di dipendenza economica: gross disparity. Norma valida non solo per i contratti di subfornitura, come nell’ordinamento italiano, ma anche per tutti i rapporti in cui una parte è in economic distress, o in caso di urgent need, o dipendente dall’altra parte.
Art. 3.2.7 - gross disparity (eccessivo squilibrio): “Una parte può annullare il contratto o una sua singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuivano ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio eccessivo.”
Si può chiedere la nullità del contratto o della clausola. Su questa base il Giudice può salvare il contratto o la clausola da nullità nel momento in cui l’altra parte sia disponibile a modificare e a rimediare allo squilibrio.