Clausole vessatorie Flashcards
Definizione clausole vessatorie
Clausole inserite all’interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra. In buona sostanza, la clausola “vessa” un contraente a beneficio dell’altro,
Nella norma non c’è una definizione di clausola vessatoria, ma si parla di condizioni che stabiliscono e vengono enunciate una serie di clausole che il legislatore indica come vessatorie. Elenco tassativo (un giudice non può individuarne altre al di fori dall’elenco).
All’interno di schemi contrattuali standard ci potrebbero essere delle clausole vessatorie, ovvero clausole che hanno un contenuto vessatorio per la parte debole. La parte forte cercherà di introdurre nel contratto clausole a sfavore della controparte. Per queste clausole il contraente forte deve preoccuparsi di avere una specifica approvazione per iscritto da parte della controparte debole pena l’inefficacia. Quindi oltre alla firma sottostante l’intero contratto occorre una firma sotto ad ogni clausola vessatoria. Le clausole vessatorie che non siano espressamente approvate per iscritto sono inefficaci. Secondo la giurisprudenza, la conseguenza per la mancata sottoscrizione è la nullità.
Dove si trova la disciplina delle clausole vessatorie?
Codice civile (Art 1341 – Condizioni generali di contratto, art 1342-contratto concluso tramite moduli o formulari) --> contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (B2B) o tra consumatori (C2C)
Codice del Consumo (Art. 33 e seguenti d. lgs. 205/2006)
–> nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore (B2C)
Definizione di consumatore
art 3 Cod. Cons. il consumatore (o utente) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Definizione di professionista
Art 3 Cod. Cons.
il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Quando sono efficaci le clausole vessatorie?
Le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto (contratti standard) o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari sono efficaci nei confronti dell’aderente se:
- formulate per iscritto,
- specificatamente approvate per iscritto (dall’aderente).
In mancanza di espressa sottoscrizione, tali clausole si considerano inefficaci. Si precisa che l’art. 1341 cc si esprime in termini di inefficacia, ma la giurisprudenza ritiene nulle le clausole prive di approvazione specifica.
Occorrono quindi due firme da parte dell’aderente:
1. la prima sottoscrizione in calce al regolamento contrattuale (che vale quale accettazione del contratto),
2. la seconda sottoscrizione nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie sfavorevoli all’aderente.
Modalità di redazione delle clausole vessatorie nel contratto
a. devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l’attenzione del sottoscrittore
b. è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto
c. non è sufficiente il mero richiamo cumulativo o in blocco, a clausole vessatorie e non, che si esaurisca nella mera indicazione del numero;
d. è valido il richiamo cumulativo allorché sia riportata, anche sommariamente, la descrizione.
Elenco delle clausole vessatorie nel Codice civile e nel Codice del Consumo
Elenco delle clausole vessatorie (o meglio, onerose) contenuto nell’art 1341- condizioni generali di contratto viene considerato TASSATIVO: Impossibilità di un’interpretazione analogica. Interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché l’ipotesi non menzionata dalla norma rientri nella stessa ratio di quelle già previste. La natura tassativa dell’elencazione dipende dal carattere eccezionale della disposizione.
Elenco di cui all’Art 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Cod. Cons. NON è TASSATIVO: possono essere considerate vessatorie tutte quelle clausole che comportano uno squilibrio tra i contraenti, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali.
Dove si trovano con maggiore frequenza le clausole vessatorie? cc
- nei contratti standard (altrimenti detti contratti in serie o contratti di massa o contratti per adesione)
- nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente (anche chiamati contratti tipo).
In altre parole, si tratta di fattispecie contrattuali in cui il contratto è diretto a regolare una serie indefinita di rapporti ed è predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti, mediante l’impiego di condizioni generali di contratto.
Art 1341 cc – Condizioni generali di contratto
Comma 1
- Primo comma: “ Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.”
- Condizioni= clausole
- Generale= utilizzate in serie (un numero n di volte)
–> Contratti con clausole standard.
Soggetto professionale può redigere più standard per le varie classi di clienti o uno per tutta la clientela.
Vantaggi: diminuire od evitare costi di contrattazione, predisporre le clausole in anticipo permette di programmare i costi e ricavi dell’attività di impresa.
Le clausole sono efficaci se il contraente le abbia potute conoscere (è stato messo nelle condizioni di conoscerle) usando ordinaria diligenza, non è necessario che le abbia volute o precisamente conosciute.
Art 1341 cc – Condizioni generali di contratto
Comma 2
Comma 2 presenta un elenco tassativo (un giudice non può individuarne altre al di fori dall’elenco) di clausole vessatorie:
• limitazioni di responsabilità (1229),
Clausola che esclude o limita la responsabilità per la parte forte (es. scultore che riceve in ritardo la sua scultura e non può partecipare all’asta).
• facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione (1461),
clausole che attribuiscono la facoltà di recesso unilaterale del contratto riservata alla parte forte. Qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria.
• sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2965),
La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto; le clausole recanti decadenze comportano particolari oneri a carico dell’aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all’esercizio di un diritto. Ad esempio, nel contratto di assicurazione, è vessatoria la clausola che imponga all’assicurato di denunciare il sinistro in un termine più breve dei 3 giorni previsti per legge.
• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462),
• restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 1566-68, 2596),
Clausole che restringono le libertà contrattuale della parte debole con terzi (contraente debole non può acquistare o vendere bene da terze parti).
• tacita proroga o rinnovazione del contratto (1597, 1899),
Si tratta di clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto; esse comportano un vantaggio a favore del predisponente, ossia per la parte più forte del contratto, e uno svantaggio per l’aderente, vale a dire il contraente debole.
• clausole compromissorie
clausole che assegnano la risoluzione delle controversie ad un arbitrato libero o irrituale. Una simile clausola costituisce una deroga alla giurisdizione ordinaria, giacché comporta la rinuncia parziale alla tutela giurisdizionale
• deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. (e.g. vessatorie le clausole che nei contratti disposti dalla parte forte prevedono che venga assegnato il giudice di dove ha la sede)
legge che disciplina il Cod. Cons.
d. lgs. 205/2006
Ambito di applicazione Cod. Cons.
Quando il contratto è concluso tra un professionista o imprenditore e un consumatore si applica il Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006). Solitamente, i contratti stipulati dalle imprese con i consumatori sono contratti standard, si pensi a quelli di telefonia, erogazione di luce e gas (contratti per la fornitura di beni e servizi). La disciplina consumeristica si applica al singolo contratto, stipulato per un determinato affare, se predisposto unilateralmente dal contraente forte.
Clausole vessatorie nel Cod. Cons.
Il Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La presunzione di vessatorietà comporta che, in difetto di prova contraria da parte dell’imprenditore o professionista, le suddette clausole siano nulle. Si può parlare di vessatorietà iuris tantum, ossia presunta sino a prova contraria.
art 36- Nullità di protezione Cod. Cons.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Il Codice del Consumo considera sempre nulle – benché oggetto di specifica trattativa – le clausole che abbiano per oggetto o effetto:
1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Non sono vessatorie (art. 34 c. 3 e 4 Cod. Cons.)
• le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero, le clausole che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea,
Si presumono vessatorie le clausole elencate nell’art. 33 c. 2 Cod. Cons. a meno che l’imprenditore o il professionista:
• dimostri che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4 e 5 Cod. Cons.),
• dimostri che la clausola non è vessatoria.