Clausole vessatorie Flashcards
Definizione clausole vessatorie
Clausole inserite all’interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra. In buona sostanza, la clausola “vessa” un contraente a beneficio dell’altro,
Nella norma non c’è una definizione di clausola vessatoria, ma si parla di condizioni che stabiliscono e vengono enunciate una serie di clausole che il legislatore indica come vessatorie. Elenco tassativo (un giudice non può individuarne altre al di fori dall’elenco).
All’interno di schemi contrattuali standard ci potrebbero essere delle clausole vessatorie, ovvero clausole che hanno un contenuto vessatorio per la parte debole. La parte forte cercherà di introdurre nel contratto clausole a sfavore della controparte. Per queste clausole il contraente forte deve preoccuparsi di avere una specifica approvazione per iscritto da parte della controparte debole pena l’inefficacia. Quindi oltre alla firma sottostante l’intero contratto occorre una firma sotto ad ogni clausola vessatoria. Le clausole vessatorie che non siano espressamente approvate per iscritto sono inefficaci. Secondo la giurisprudenza, la conseguenza per la mancata sottoscrizione è la nullità.
Dove si trova la disciplina delle clausole vessatorie?
Codice civile (Art 1341 – Condizioni generali di contratto, art 1342-contratto concluso tramite moduli o formulari) --> contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (B2B) o tra consumatori (C2C)
Codice del Consumo (Art. 33 e seguenti d. lgs. 205/2006)
–> nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore (B2C)
Definizione di consumatore
art 3 Cod. Cons. il consumatore (o utente) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Definizione di professionista
Art 3 Cod. Cons.
il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Quando sono efficaci le clausole vessatorie?
Le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto (contratti standard) o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari sono efficaci nei confronti dell’aderente se:
- formulate per iscritto,
- specificatamente approvate per iscritto (dall’aderente).
In mancanza di espressa sottoscrizione, tali clausole si considerano inefficaci. Si precisa che l’art. 1341 cc si esprime in termini di inefficacia, ma la giurisprudenza ritiene nulle le clausole prive di approvazione specifica.
Occorrono quindi due firme da parte dell’aderente:
1. la prima sottoscrizione in calce al regolamento contrattuale (che vale quale accettazione del contratto),
2. la seconda sottoscrizione nella parte contenente il richiamo alle clausole vessatorie sfavorevoli all’aderente.
Modalità di redazione delle clausole vessatorie nel contratto
a. devono essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l’attenzione del sottoscrittore
b. è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto
c. non è sufficiente il mero richiamo cumulativo o in blocco, a clausole vessatorie e non, che si esaurisca nella mera indicazione del numero;
d. è valido il richiamo cumulativo allorché sia riportata, anche sommariamente, la descrizione.
Elenco delle clausole vessatorie nel Codice civile e nel Codice del Consumo
Elenco delle clausole vessatorie (o meglio, onerose) contenuto nell’art 1341- condizioni generali di contratto viene considerato TASSATIVO: Impossibilità di un’interpretazione analogica. Interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché l’ipotesi non menzionata dalla norma rientri nella stessa ratio di quelle già previste. La natura tassativa dell’elencazione dipende dal carattere eccezionale della disposizione.
Elenco di cui all’Art 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Cod. Cons. NON è TASSATIVO: possono essere considerate vessatorie tutte quelle clausole che comportano uno squilibrio tra i contraenti, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali.
Dove si trovano con maggiore frequenza le clausole vessatorie? cc
- nei contratti standard (altrimenti detti contratti in serie o contratti di massa o contratti per adesione)
- nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente (anche chiamati contratti tipo).
In altre parole, si tratta di fattispecie contrattuali in cui il contratto è diretto a regolare una serie indefinita di rapporti ed è predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti, mediante l’impiego di condizioni generali di contratto.
Art 1341 cc – Condizioni generali di contratto
Comma 1
- Primo comma: “ Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.”
- Condizioni= clausole
- Generale= utilizzate in serie (un numero n di volte)
–> Contratti con clausole standard.
Soggetto professionale può redigere più standard per le varie classi di clienti o uno per tutta la clientela.
Vantaggi: diminuire od evitare costi di contrattazione, predisporre le clausole in anticipo permette di programmare i costi e ricavi dell’attività di impresa.
Le clausole sono efficaci se il contraente le abbia potute conoscere (è stato messo nelle condizioni di conoscerle) usando ordinaria diligenza, non è necessario che le abbia volute o precisamente conosciute.
Art 1341 cc – Condizioni generali di contratto
Comma 2
Comma 2 presenta un elenco tassativo (un giudice non può individuarne altre al di fori dall’elenco) di clausole vessatorie:
• limitazioni di responsabilità (1229),
Clausola che esclude o limita la responsabilità per la parte forte (es. scultore che riceve in ritardo la sua scultura e non può partecipare all’asta).
• facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione (1461),
clausole che attribuiscono la facoltà di recesso unilaterale del contratto riservata alla parte forte. Qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria.
• sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2965),
La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto; le clausole recanti decadenze comportano particolari oneri a carico dell’aderente o aggravano quelli già previsti per legge in relazione all’esercizio di un diritto. Ad esempio, nel contratto di assicurazione, è vessatoria la clausola che imponga all’assicurato di denunciare il sinistro in un termine più breve dei 3 giorni previsti per legge.
• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462),
• restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 1566-68, 2596),
Clausole che restringono le libertà contrattuale della parte debole con terzi (contraente debole non può acquistare o vendere bene da terze parti).
• tacita proroga o rinnovazione del contratto (1597, 1899),
Si tratta di clausole che rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto; esse comportano un vantaggio a favore del predisponente, ossia per la parte più forte del contratto, e uno svantaggio per l’aderente, vale a dire il contraente debole.
• clausole compromissorie
clausole che assegnano la risoluzione delle controversie ad un arbitrato libero o irrituale. Una simile clausola costituisce una deroga alla giurisdizione ordinaria, giacché comporta la rinuncia parziale alla tutela giurisdizionale
• deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. (e.g. vessatorie le clausole che nei contratti disposti dalla parte forte prevedono che venga assegnato il giudice di dove ha la sede)
legge che disciplina il Cod. Cons.
d. lgs. 205/2006
Ambito di applicazione Cod. Cons.
Quando il contratto è concluso tra un professionista o imprenditore e un consumatore si applica il Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006). Solitamente, i contratti stipulati dalle imprese con i consumatori sono contratti standard, si pensi a quelli di telefonia, erogazione di luce e gas (contratti per la fornitura di beni e servizi). La disciplina consumeristica si applica al singolo contratto, stipulato per un determinato affare, se predisposto unilateralmente dal contraente forte.
Clausole vessatorie nel Cod. Cons.
Il Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La presunzione di vessatorietà comporta che, in difetto di prova contraria da parte dell’imprenditore o professionista, le suddette clausole siano nulle. Si può parlare di vessatorietà iuris tantum, ossia presunta sino a prova contraria.
art 36- Nullità di protezione Cod. Cons.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Il Codice del Consumo considera sempre nulle – benché oggetto di specifica trattativa – le clausole che abbiano per oggetto o effetto:
1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Non sono vessatorie (art. 34 c. 3 e 4 Cod. Cons.)
• le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero, le clausole che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea,
Si presumono vessatorie le clausole elencate nell’art. 33 c. 2 Cod. Cons. a meno che l’imprenditore o il professionista:
• dimostri che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4 e 5 Cod. Cons.),
• dimostri che la clausola non è vessatoria.
Art 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Cod. Cons.
Comma 1
Art 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore: “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”
Art 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Cod. Cons.
Comma 2
Comma 2: elenco non tassativo delle clausole che si presumono vessatorie (il giudice potrebbe individuare clausole dal contenuto vessatorio diverse a quelle contenute negli elenchi).
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a. Escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’ omissione del professionista
b. Escludere o limitare le azioni OI diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista
c. Escludere o limitare l’ opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo
d. imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titoli di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo
e. Riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto
f. Prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
g. Consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso
h. …
Interpretazione clausole
Art 35- Forma e interpretazione
comma 1: “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.” Enunciazione generale di un principio di trasparenza: l’essere non trasparente può giustificare il giudice ad identificarla come squilibrata e quindi vessatoria. La mancanza di trasparenza può essere il troppo tecnicismo (quindi non essere comprensibile dal consumatore medio) o dall’essere troppo vaga.
comma 2: In caso di dubbio di interpretazione di una clausola prevale l’interpretazione favorevole al consumatore (nel cc: dall’Art. 1370- Interpretazione contro l ́autore della clausola)
La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice
Valutazione della vessatorie della clausola
La vessatorietà di una clausola è valutata (art. 34 c. 1 Cod. Cons.):
1. considerando la natura del bene o del servizio oggetto del contratto,
2. facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione,
3. valutando le altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
• alla determinazione dell’oggetto del contratto,
• all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (art. 34 c. 2 Cod. Cons.).
Art 34- accertamento della vessotarietà delle clausole
comma 1: dice che la vessatorietà delle clausole dipende dalla fattispecie (caso concreto) che deve essere analizzata caso per caso. Una clausola dal contenuto vessatorio potrebbe essere compensata da un altra clausola a favore del consumatore. Può essere considerato eccezionale nei casi visti fin’ora che una clausola vessatoria sia compensata da una a favore del consumatore (es. limitazione della responsabilità dell’adempimento della parte professionale sia compensata da un prezzo particolarmente basso – volo a 10 euro-).
comma 2: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.” Quindi queste clausole sono escluse dal controllo di vessatorietà purchè questi elementi (prezzo ed oggetto) siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
comma 4: Se per caso si sia trattenuta una trattativa individuale tra professionista e consumatore questo impedisce che questa clausola sia considerata vessatoria. La specifica sottoscrizione per iscritto delle clausole vessatorie dettata dall’art Art 1341 – Condizioni generali di contratto non conta per questa fattispecie. Art. 1341 secondo comma non è stato quindi abrogato da questa disciplina. Es. se il consumatore firma vicino alla clausola vessatoria, ma la clausola è vessatoria rimane tale.
Azioni contro le clausole vessatorie
- Azione indivizuale
Nullità della clausola, ma validità del contratto. L’azione individuale può farla solo il consumatore e non il professionista. Art 36- Nullità di protezione, co 3 Vantaggio diretto per il consumatore - Azione collettiva
dell’associazione dei consumatori, dei professionisti o fatte da camere di commercio. Può essere fatta o su indicazione dei consumatori o di propria iniziativa (il giudice potrebbe ordinare al soggetto professionale di non poter più usare le clausole vessatorie future). Art 37- Azione inibitoria Vantaggio per la collettività dei consumatori - Azione di tipo amministrativo
Segnalazione all’attività garante della concorrenza e del mercato (può vietare l’utilizzo futuro di quel tipo di clausole). Art 37bis – Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Validità della clausola differenze cc e Cod. Cons.
cc: Doppia sottoscrizione rende la clausola valida ed efficace (art 1341).
Cod. Cons.: Clausole nulle anche con doppia sottoscrizione, se ritenute vessatorie (art 36- nullità di protezione)
Nullità della clausola differenze cc e Cod. Cons.
cc: Mancanza di doppia sottoscrizione comporta inefficacia: mancata specifica approvazione come causa di nullità (nullità parziale, che non travolge il resto del contratto)
- Clausole valide ed efficaci se oggetto di espressa trattativa
Cod. Cons.: La nullità della clausola, benché sottoscritta, se considerata vessatoria:
- non si estende all’intero contratto,
- si estende all’intero contratto se risulta che le parti non lo avrebbero sottoscritto senza tale clausola.
- Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4)
- Le clausole di cui all’art. 36 c. 2 sono nulle anche se oggetto di espressa trattativa.
- Nullità di protezione, sollevabile solo dal contraente debole e rilevabile d’ufficio
Principi Unidroit
Uso di clausole standard
“1. Se una o entrambe le parti fanno uso di clausole standard nella conclusione del contratto, si applicano le regole generali sulla formazione, ove non contrastino con gli articoli 2.1.20 (Clausole a sorpresa), 2.2.21 (Conflitto tra clausole standard e altre disposizioni) e 2.1.22 (Conflitto tra clausole standard).
2. Per clausole standard si intendono le disposizioni preparate in anticipo da una parte per un uso generale e ripetuto ed effettivamente usate senza aver costituito oggetto di trattative con la controparte.”