Principi Unidroit Flashcards

1
Q

Problematiche connesse alla regolamentazione del diritto del commercio internazionale

A
  • l’emergere di una sempre più crescente serie di transazioni internazionali e transnazionali
  • serio problema di regolamentazione
  • ordinamenti nazionali: inadeguati rispetto alle particolari caratteristiche del commercio internazionale
  • problema del“conflitto tra leggi”, problema di stabilire quale ordinamento sia effettivamente applicabile alla transazione: problema che viene gestito in modo alquanto inadeguato dal cosiddetto diritto internazionale privato , il quale, in assenza di una scelta tra le parti, identifica una serie di criteri per la scelta della legge applicabile, quali la prestazione caratteristica del contratto “la legge con cui la transazione ha il collegamento più prossimo”, che lasciano un intollerabile margine di arbitrio all’interprete
  • il diritto internazionale privato conduce comunque all’applicazione di un diritto nazionale, che risulta spesso insoddisfacente nella regolamentazione delle transazioni internazionali
  • infine una volta che una legge nazionale applicabile è stata identificata, può spesso accadere che almeno una parte della transazione si trovi ad affrontare il costo di avere a che fare con un diritto straniero
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2
Q

Definizione Principi Unidroti

A

Quadro generale di riferimento per un’armonizzazione più coerente del diritto del commercio internazionale. Redatti dall’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto (Unidroit), un’ istituzione delle Nazioni Unite con sede a Roma il cui scopo principale è quello di elaborare strumenti per armonizzare e coordinare il diritto privato ed, in particolare, il diritto commerciale degli Stati.
Sono una raccolta di principi comuni tra i principali ordinamenti nazionali esistenti e conformi alle particolari esigenze dei contratti commerciali internazionali. Pubblicati per la prima volta nel 1994

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3
Q

Ambito di applicazione

A

si applicano esclusivamente ai contratti commerciali internazionali, e cioè i contratti internazionali tra imprenditori e pertanto non trovano applicazione nelle transazioni tra consumatori e tra imprenditori e consumatori.

I Principi Unidroit non rientrano in nessuna delle tradizionali categorie di strumenti giuridici che sono finora stati concepiti a livello internazionale. Non sono né semplici termini contrattuali uniformi e né sono stati redatti in forma di trattato internazionale: non hanno infatti forza vincolante e trovano dunque applicazione nella pratica soltanto in virtù della loro forza persuasiva.

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4
Q

Vantaggi principi Unidroit

A
  • In assenza di una soluzione comune tra gli ordinamenti nazionali, le varie regole sono state redatte secondo un approccio “BEST RULE”, e cioè privilegiando la soluzione maggiormente corrispondente ai bisogni del commercio internazionale.
  • Strumento innovativo in ragione della loro NEUTRALITA, essi non riflettono né privilegiano le regole di nessun ordinamento nazionale specifico, ma cercano di riflettere le regole comuni ai principali sistemi nazionali. Ciò presuppone un contenuto più bilanciato, che appunto non propende per nessun ordinamento nazionale particolare.
  • nell’applicarli alle controversie internazionali, i giudici possono più agevolmente ricercare una SOLUZIONE UNIFORME e internazionalmente accettata al caso concreto.
  • le parti, nel decidere la legge applicabile al contratto, saranno sempre MENO DIPENDENTI da un particolare sistema nazionale che potrebbe risultare sconosciuto o meno familiare ad almeno una di esse.
  • vantaggio più significativo rispetto alle convenzioni internazionali è la loro FLESSIBILITA e cioè la loro possibilità di essere impiegati per una varietà di scopi differenti.
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5
Q

6 contesti di impiego:

A
  1. sistema di regole applicabili al contratto ed espressamente scelto dalle parti;
  2. lex contractus quando le parti non hanno espresso alcuna scelta circa la legge applicabile;
  3. fonte di principi generali di diritto o lex mercatoria;
  4. mezzo per interpretare strumenti di diritto uniforme;
  5. mezzo per interpretare la legge nazionale e come modello per i legislatori nazionali ed internazionali.
  6. guida per la redazione dei contratti internazionali.
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6
Q

Struttura dei Principi

A
  • Preambolo, in cui sono elencati i principali modi in cui essi possono essere applicati nella prassi.
  • Gli articoli, le cosiddette black-letter rules, appaiono redatti come disposizioni generali ed astratte tipiche degli ordinamenti contrattuali nazionali o dei trattati internazionali; ciascun articolo è accompagnato da un commentario e, ove appropriato, da illustrazioni che forniscono esemplificazioni su come ciascuna regola può essere applicata nella prassi. I commentari e le illustrazioni sono parte integrante dei principi e sono stati concepiti come elementi fondamentali per la loro interpretazione.
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7
Q

4 principi di fondo

A
  1. libertà contrattuale
  2. principio della buona fede
  3. apertura agli usi contrattuali
  4. favor contractus
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8
Q

4 principi di fondo

libertà contrattuale

A

(art. 1.1):
- libertà di concludere contratti con qualsiasi soggetto, indipendentemente dal suo status e la sua nazionalità
- libertà di determinare il contenuto del contratto, salvo l’applicazione delle regole imperative

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9
Q

4 principi di fondo

principio della buona fede

A
  • Principio di fondamentale importanza poiché una delle idee principali connesse alla redazione dei Principi è quella di diffondere nel più ampio modo possibile condizioni giuste ed eque nelle transazioni internazionali.
  • principio specificato in numerosi articoli dei Principi, che coprono tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, dalle negoziazioni, all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.
  • Il principio di buona fede è così ampiamente riconosciuto nei Principi Unidroit che esso può addirittura limitare l’altra fondamentale idea di fondo, e cioè la libertà contrattuale. Ciò è riconosciuto nell’art. 1.7(2), il quale conferisce al dovere di buona fede carattere imperativo, che non può dunque essere escluso o limitato dall’accordo delle parti.
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10
Q

4 principi di fondo

apertura agli usi contrattuali

A
  • Ruolo centrale degli usi e le pratiche commerciali nella determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti.
  • I Principi Unidroit intendono fornire un sistema di regole sufficientemente flessibile, da permetterne il costante adattamento alle sempre mutevoli condizione tecniche ed economiche del commercio internazionale.
  • Art 1.9, le parti sono legate non solo da qualsiasi uso che esse hanno espressamente concordato tra di loro, ma anche da qualunque altro uso che è ampiamente conosciuto e regolarmente osservato nel particolare settore commerciale in questione, salvo che l’applicazione di tale uso risulti irragionevole.
  • Gli usi devono inoltre essere tenuti in conto nell’interpretazione del contratto (art. 4.3) e nella determinazione delle obbligazione implicite del contratto (art. 5.1.2).
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11
Q

4 principi di fondo

favor contractus

A

necessità di preservare il contratto ove possibile, limitando il numero dei casi in cui la sua esistenza e validità possono essere messe in discussione o in cui esso possa essere risolto prima del tempo.
o art 2.1.1: stabilisce che il contratto è concluso con il mero accordo delle parti, a prescindere da ogni ulteriore elemento. Tale disposizione prescinde da tutta una serie di ulteriori requisiti, come la causa o la consegna del bene nei contratti reali.
o art. 2.1.22 sul conflitto tra clausole standard: il contratto è concluso sulla base delle clausole standard coincidenti nella sostanza e non confliggenti tra loro (knock-out rule).

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12
Q

Problema nell’applicazione dei principi come lex contractus

A

i principi non rappresentano un sistema completo di diritto contrattuale, con la conseguenza che tutta una serie di questioni come la capacità delle parti sono espressamente escluse e quindi rimangono regolate dal diritto nazionale.
Due possibilità di clausole:
1. il contratto sarà regolato dai Principi Unidroit e, per le questioni non coperte da tali Principi, dalla legge dello Stato
2. il contratto sarà regolato dai Principi Unidroit e, con riferimento alle questioni non regolate da tali Principi, dai principi generalmente accettati del diritto del commercio internazionale

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13
Q

Libertà del contratto

A
  • Art 1.1 - Libertà contrattuale: “Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto.”
  • Art 1.2. - Libertà di forma: “Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.”
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14
Q

Carattere vincolante

A

Art 1.3- Carattere vincolante del contratto:
“Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi Principi.”

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15
Q

Norme imperative

A

Art 1.4- Norme imperative: “Nessuna disposizione di questi Principi è intesa a limitare l’applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato.”

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16
Q

Esclusioni o modificazioni effettuate dalle parti

A

Art 1.5- Esclusioni o modificazioni effettuate dalle parti: “Le parti possono escludere l’applicazione dei presenti Principi o derogare a singole loro disposizioni o modificarne gli effetti, salvo disposizione contraria in essi contenuta.”

17
Q

Art 1.6- Interpretazione ed integrazione dei Principi

A

Art 1.6- Interpretazione ed integrazione dei Principi: “(1) Nell’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione. (2) Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.”

18
Q

Buona fede contrattuale

A
  • Art 1.7- Buona fede: “(1) Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale. (2) Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo.”
  • Art. 2.1.15- Trattative in mala fede:
    “(1) Ciascuna parte è libera di condurre trattative e non è responsabile per il mancato raggiungimento di un accordo. (2) Tuttavia, la parte che ha condotto o interrotto le trattative in mala fede è responsabile per le perdite cagionate all’altra parte. (3) In particolare, si considera mala fede iniziare o continuare trattative malgrado l’intenzione di non raggiungere un accordo con l’altra parte.”
  • Art. 5.1.2- Obbligazioni implicite:
    “L’esistenza di obbligazioni implicite si desume da
    a) la natura e lo scopo del contratto;
    b) le pratiche instauratesi tra le parti e gli usi;
    c) la buona fede;
    d) la ragionevolezza.“
    Potere ancora più forte di quello dell’ordinamento italiano. Articolo che detta delle obbligazioni implicite derivanti dalla buona fede contrattuale.
19
Q

Formazione del contratto

- modo di formazione

A

Art 2.1.1- Modo di formazione: “Un contratto può essere concluso sia con l’accettazione dell’offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con sufficiente certezza il raggiungimento dell’accordo.”
Art 2.1.6- Accettazione:
“Una dichiarazione od altro comportamento tenuto dal destinatario indicante il suo consenso ad un’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inerzia, di per sé, non equivalgono ad accettazione.
L’accettazione di un’offerta produce effetto nel momento in cui l’indicazione del consenso perviene al proponente.
Tuttavia, se, in virtù dell’offerta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario dell’offerta può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza darne notizia al proponente, l’accettazione produce effetto

20
Q

Accettazione non conforme all’offerta

A

Art 2.1.11- Accettazione non conforme all’offerta:
“(1) Una risposta ad un’offerta volta ad essere un’accettazione, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto dell’offerta e vale come controproposta. Tuttavia, una risposta ad un’offerta volta ad essere una accettazione, ma che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’autore dell’offerta, senza ritardo ingiustificato, non si opponga a queste differenze. In caso contrario, il contenuto del contratto è il contenuto dell’offerta con le modificazioni aggiunte nell’accettazione.”
Art 2.1.12- Lettere di conferma:
“Se entro un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto viene spedita una lettera di conferma del contratto stesso che contiene clausole aggiunte o difformi, tali clausole diverranno parte del contratto, a meno che non alterino sostanzialmente il suo contenuto originario ovvero il destinatario, senza ingiustificato ritardo, non si opponga a queste differenze.”

21
Q

Contratto con clausole intenzionalmente lasciate in bianco

A

Art. 2.1.14- Contratto con clausole intenzionalmente lasciate in bianco:
“(1) Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o alla determinazione di una delle parti o di un terzo non esclude la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettiva intenzione di concluderlo.
(2) L’esistenza del contratto non è compromessa dal fatto che successivamente
a) le parti non raggiungano alcun accordo sulla clausola, o
b) la parte che deve determinare il contenuto della clausola non lo faccia, o
c) il terzo non determini il contenuto della clausola, a condizione che per definire
quest’ultima esista un altro metodo ragionevole considerate tutte le circostanze, tenuto conto delle intenzioni delle parti.”
Lasciando degli spazi aperti potrebbero nascere delle controversie.

22
Q

Interpretazione del contratto

A
  • Art 4.1- Intenzione delle parti: “Un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti. Se tale intenzione non può essere determinata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero ad esso attribuito nelle medesime circostanze.“
  • Art 4.2- Interpretazione delle dichiarazioni o di altro comportamento:
    “(1) Le dichiarazioni ed ogni altro comportamento di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quella parte se l’altra parte conosceva o non poteva non conoscere tale intenzione.
    (2) Se il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni ed ogni altro comportamento devono essere interpretati secondo il senso che ad essi avrebbe attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra parte nelle medesime circostanze.”
23
Q

Interpretazione clausole

A

Art 4.4- Interpretazione complessiva delle clausole
“Le clausole e le espressioni si interpretano attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del contratto o della dichiarazione in cui sono inserite.”
Art 4.5- Conservazione delle clausole
“Le clausole di un contratto devono essere interpretate nel senso in cui tutte possano avere qualche effetto anziché in quello in cui talune non ne avrebbero alcuno.”

Art 4.6- Interpretazione contro l’autore della clausola
“Se sono ambigue le clausole contrattuali stabilite da una parte, si dà preferenza ad una loro interpretazione sfavorevole a quella parte.”