REGOLAMENTO CONTRATTUALE O CONTENUTO DEL CONTRATTO Flashcards
Integrazione del contratto
Art 1374- Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e’ nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equita’.
Tipi di clausole più diffusi nella realtà economica
- Condizione
- Termine
- Clausola di recesso unilaterale
- Clausola di modificazione delle condizioni di contratto
- Clausola risolutiva espressa
- Clausola penale
- Caparra
- Clausola compromissoria
- Clausola di Hardship
- Clausola di forza maggiore
- Condizione
Una clausola del contratto può sottoporre l’inizio dell’efficacia (condizione sospensiva) o la fine dell’efficacia del contratto (condizione risolutiva) al realizzarsi di un avvenimento futuro ed incerto, art 1353. (es. dopo l’approvazione del CdA).
Clausola: Condizione
Contratto condizionale
Art. 1353- Contratto condizionale: “le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del cintrattti i di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”
Non è valida della condizione meramente potestativa (ovvero solo secondo la volontà di uno dei due contraenti).
Art. 1355- Condizione meramente potestativa: “è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o del debitore.” Le parti quindi sono già vincolate dal contratto dal momento in cui è stipulato, ma questo non produce i suoi effetti tipici (es. pagamento del canone di locazione).
Clausola: Condizione
comportamento delle parti nello stato di pendenza
un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione a risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte“ durante la fase della pendenza della condizione le parti non possono operare per fare in modo che la condizione non si realizzi altrimenti la condizione si reputa comunque avverata.
- Termine
La condizione risolutiva è un elemento futuro e certo dopo il quale il contratto perde i suoi effetti.
Una clausola del contratto può sottoporre l’inizio dell’efficacia (terminale iniziale) e la fine dell’efficacia del contratto (termine finale) ad un termine, evento futuro e certo (con una data sicura).
- Clausola di recesso unilaterale
Clausola con la quale una od entrambe le parti del contratto si riservano di sciogliersi dal rapporto contrattuale. Se è contratta si può sempre inserire. Se è inserita dalla parte forte è considerata vessatoria e deve essere approvata per iscritto.
Clausola: Clausola di recesso unilaterale
Nel cc
Art 1341- condizioni generali di contratto, comma 2: “In ogni caso non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: facoltà di recedere dal contratto (1377).”
Art. 1373- recesso unilaterale: “se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.”
Clausola: Clausola di recesso unilaterale
Nel Cod. Cons.
Per i contratti con i consumatori se è predisposta dalla parte professionale deve passare il controllo di vessatorietà.
Diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a distanza, o fuori dai locali dell’esercizio commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 gg lavorativi (Art. 52- Diritto di recesso)
Se una clausola prevede il recesso sia della parte professionale che del consumatore allora la clausola può essere considerata non squilibrata, in realtà tendenzialmente si reputa comunque squlibrata.
Disciplina che consente il recesso unilaterale in caso di inserimento dalla parte forte: il recesso legale es. contratti con il commercialista, avvocato etc. è previsto che il cliente possa recedere unilateralmente, perché la relazione si basa sulla fiducia).
- Clausola di modificazione delle condizioni di contratto
Anche qua ci sono dei tipi di contratto per cui il legislatore stesso contempla la possibilità dalla modificazione unilaterale delle condizioni di contratto (es. contratti bancari: la banca può cambiare le condizioni di contratto quando ci sia un determinato motivo).
Se è contratta si può sempre inserire. Se è inserita dalla parte forte è considerata vessatoria:
Nel cc: Art. 1341-condizioni generali di contratto secondo comma.
Nel Cod. Cons: art 33- Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Clausole che si ritrovano in ipotesi di inadempimento del contratto
- Clausola risolutiva espressa
- Clausola penale
- Caparra
- Clausola compromissoria
- Clausola risolutiva espressa
Art. 1456- Clausola risolutiva espressa: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite punto in questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.”
Clausola che si introduce quando si stipula il contratto. Con questa clausola i contraenti stabiliscono che il contratto si intende risolto al verificarsi di uno o più avvenimenti precisi integranti gli estremi di un inadempimento non necessariamente grave, ma anche di scarsa importanza.
In questo caso la risoluzione opera di diritto non al semplice verificarsi del fatto, ma dopo che il creditore ha dichiarato espressamente che intende avvalersi della clausola. La clausola produce i suoi effetti non nel momento in cui si verifica un inadempimento, ma sull’ invocazione di una delle due parti (in via stragiudiziale). Gli effetti si producono e quindi il contratto viene sciolto quando la parte inadempiente ha avuto conoscenza (ovvero avrebbe potuto avere conoscenza) della comunicazione che l’altra parte si avvale della calusola risolutiva espressa.
- Clausola penale
Nel cc: effetti della clausola penale:
Art 1382- effetti della clausola penale: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione promessa (normalmente somma in denaro), se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”
Clausole che contengono una predeterminazione di quali saranno le conseguenze dell’inadempimento.
La penale opera in modo diverso a seconda che il danno sia dovuto all’inadempimento o al ritardo. Normalmente la penale contempla l’obbligo di pagare una determinata somma. Ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Se le parti convengono che sia risarcibile anche il danno ulteriore, tale danno ulteriore deve essere dimostrato dal creditore.
Con clausola penale
Il creditore è esonerato dalla prova del danno, ma deve comunque dimostrare, o meglio allegare, l’inadempimento del debitore. Senza clausola penale
La parte adempiente deve dimostrare che la parte inadempiente abbia causato un danno e quantificarlo.
Nella clausola può essere inserito in modo espresso che se il danno è subito è maggiore a quanto quantificato nella clausola penale il risarcimento che spetta è maggiore.
È nulla la clausola penale che abbia lo scopo di escludere la responsabilità debitoria per dolo o colpa grave.
Clausola che deve essere concordata.
- Clausola penale
Nel cc: Riduzione della penale:
Art 1384 – Riduzione della penale: “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ ammontare della penale è manifestamente eccessivo, ha avuto sempre riguardo all’ interesse che il creditore aveva all’adempimento ”
Se la penale è di importo manifestamente eccessivo si può chiedere al giudice di diminuirlo. Riduzione della penale è comunque più vantaggiosa della rimozione della clasuola.
- Clausola penale
Nel Cod. Cons.: Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Art 33- Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, co 2, lettera f: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: imporre al consumatore: in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo.”