Franchising Flashcards
Definizione Franchising
“L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a:
- marchi,
- denominazioni commerciali,
- insegne,
- modelli di utilità,
- disegni,
- diritti di autore,
- know-how,
- brevetti,
- assistenza o consulenza tecnica e commerciale,
inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.”
Il franchisee si trova in una posizione di debolezza rispetto al franchisor. Ha degli obblighi da rispettare (es. prezzi dei prodotti fissi). In compenso il franchisee ha una serie di benefici nell’affiliazione al franchisor (es. pubblicità effettuata dal franchisor).
Storia franchising
Il fenomeno si è diffuso a partire dagli anni 1930 con l’affermazione di grandi catene di ristoranti, ed è letteralmente esploso negli anni cinquanta con lo sviluppo di catene di fast food.
Forma e contenuto del contratto
Art. 3- Forma e contenuto del contratto: “Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.”
Obblighi dell’affiliante
Art. 4. - Obblighi dell’affiliante “Almeno 30 gg prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi 3 anni o dalla data di inizio della sua attività,
b) l’indicazione dei marchi utilizzati;
c) sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi 3 anni.
Obblighi precontrattuali di comportamento
Art. 6. - Obblighi precontrattuali di comportamento (specificazione art. 1337- trattative e responsabilità precontrattuale)
“L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
Annullamento del contratto
Art. 8. - Annullamento del contratto “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.”