Contratto nel Codice Civile Flashcards
Nozione di contratto
Art. 1321 cc – «Il contratto è l ́accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale »
- Con il concetto di parte non si intende un soggetto singolo ma un centro di interessi che, quindi, può essere costituito anche da più soggetti.
- Con il contratto le parti intendono regolare degli interessi producendo precisi effetti giuridici. Tali interessi devono essere patrimoniali perchè si possa parlare di contratto
(il contratto si contrassegna per la patrimonialità del rapporto)
Tipoogie di contratti (tempistiche)
- istantanei: sono quei contratti i cui effetti si esauriscono in un solo istante (es. compravendita: acquisto di un orologio);
- di durata: sono quei contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo o ad intervalli (es. somministrazione periodica di un certo quantitativo di bottiglie di vino ad un bar) o in modo continuo (es. contratto di lavoro , di locazione , di somministrazione di energia elettrica, contratto di appalto, di società o di associazione).
Elementi essenziali del contratto
(1325)
- accordo tra le parti
- causa
- oggetto
- forma
(1325) Accordo tra le parti
Elemento essenziale del contratto
disciplinato da 1326-1342
manifestazioni di volontà delle parti.
(1325) causa
Il cc non definisce espressamente una definizione di causa. Assenza o illiceità determina nullità dell’atto.
- la causa è lo scopo, rilevante dal punto di vista sociale e\o economico, che s’intende conseguire attraverso il negozio giuridico: la causa è la funzione economico sociale del contratto.
(1325) oggetto
l’oggetto deve essere:
x possibile:
- impossibilità giuridica: L’oggetto del contratto non può essere dedotto per disposizione di legge. Es. compravendita di edificio abusivo,
- impossibilità materiale: Assoluta inidoneità del bene a diventare oggetto del contratto. Es. vendita di una nave affondata, o dell’assicurazione di una persona già morta
- Se una delle due parti sa che l’oggetto era impossibile, allora Art. 1338 - Conoscenza delle cause di invalidità: “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno, da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.”
- La possibilità dell’oggetto è una caratteristica che deve essere presente al momento della stipula. Deroga a tale principio. Art 1347 – possibilità sopravvenuta dell’oggetto: “il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine”
x lecito: L’oggetto è illecito quando è contrario al buon costume all’ordine pubblico o a una norma imperativa.
x determinato: quando può calcolarsi la quantità e la qualità di esso.
x determinabile: quando le parti determinano il contenuto del contratto rimandando ad una fonte esterna (un arbitro, un listino prezzi, un successivo accordo tra di loro, ecc.).
(1325) forma
x tacito: l’intenzione di stipulare il contratto è manifestata dal comportamento delle parti (es. distributore automatico, società di fatto, contratto di trasporto pubblico)
x espresso: una dichiarazione specifica, scritta (prevista dalla legge, in via imperativa, o decisa dalle parti; firma del contratto con dichiarazione di volontà) o orale (manifestazione orale di volere concludere il contratto (es: semplice acquisto dal macellaio dove noi chiedendo il prodotto manifestiamo di voler concludere il contratto di acquisto del determinato prodotto) che contiene la volontà di concludere un determinato contratto.
Forma scritta può essere:
- scrittura privata semplice
- scrittura privata autenticata
- atto pubblico
Fasi del contratto
- Trattative
- conclusione del contratto
- Effetti contrattuali
- Scioglimento
- trattative
Autonomia contrattuale
Art. 1322 - Autonomia contrattuale: ”le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.”
Detta che il contratto è un accordo e le parti possono trattare liberamente per determinarne il contenuto. Tuttavia nella pratica esistono delle tipologie di contratto nelle quali questi articoli non vengono applicati (non è vero che le parti possono sempre determinare il contenuto del contratto. Es contratto con google, amazon etc.). Di conseguenza la fase delle trattative non appartiene alla stipulazione di tutti i contratti.
- trattative
Profili dell’autonomia contrattuale
- contenuto del contratto, tutte le determinazioni con cui le parti regolano il loro rapporto. Questa libertà sconta i limiti imposti dalla legge che sono dati dalle norme imperative, dall’ordine pubblico e dal buon costume. (es. il datore di lavoro deve rispettare le norme che individuano limiti al lavoro minorile e femminile).
- tipo contrattuale, in quanto i contraenti non sono tenuti ad adottare le fattispecie individuate dalla legge ma possono anche creare nuovi contratti se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti. Tali nuove figure devono, però, realizzare interessi che l’ordinamento ritiene degni di tutela e questo controllo è affidato al giudice in via successiva, non potendo provvedervi la legge in via preventiva.
Due tipologie di contratto: tipico/atipico
- trattative
buona fede
Art. 1337cc- Trattative e responsabilità precontrattuale: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.”
- trattative
dovere di informazione
Art 1338 – Conoscenza delle cause di invalidità: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.” Comportamento non interruttivo delle trattative avanzate a meno che non ricorra una giusta causa (ritenuto un comportamento contrario alla buona fede). Nella realtà pratica può essere difficile dimostrare la giusta causa del ritiro del contratto e dall’altra parte che i danni provocati alla controparte siano direttamente collegati al ritiro dal contratto.
- trattative
documenti
- Minuta di contratto
Contiene solo alcuni elementi del contratto da concludere rimettendo ad un ́ulteriore trattativa l ́accordo sui punti mancanti. Non produce alcun effetto vincolante tra le parti. (bozza di contratto) - Lettera di intenti o Memorandum of understanidng
E ́ uno strumento molto utilizzato nella pratica, anche della contrattazione internazionale. Viene adottata per porre dei punti fermi sullo stato delle trattative.
E ́ lo strumento che presenta nella pratica una certa equivocitá in quanto, se contiene gli elementi essenziali del contratto, puó essere reputata un vero e proprio contratto preliminare. - Gentlemen ́s agreement
In genere con questa denominazione si indicano i punti di un accordo impegnativi solo “moralmente„ e non in senso giuridico, tuttavia, anche questi accordi vanno interpretati per intendere quale sia l ́intenzione delle parti. - Programma di contratto
Con il programma di contratto le parti si impegnano ad instaurare tra loro trattative contrattuali di un contratto del quale non hanno ancora concordato alcun punto.
Puó contenere alcune clausole caratteristiche: la clausola di riservatezza, lo standstill agreement (impegno a tener fermo un profilo della contrattazione), la clausola di esclusiva, un determinato termine. E ́ fonte di obbligazione.
- trattative
Contratto preliminare
Contiene tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo.
E ́ un vero e proprio contratto che produce effetti obbligatori, consistenti nell ́obbligazione di concludere il contratto definitivo. Solo il contratto definitivo produce effetti traslativi del diritto.
- è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
- accordo tra le parti
conclusione del contratto
Il contratto è concluso quanto il proponente viene a conoscenza dell’accettazione della sua controparte (art. 1326) o, meglio, quando l’accettazione è giunta al suo indirizzo (art. 1335); a meno che non dimostri che senza sua colpa non era potuto venire a conoscenza dell’accettazione.
La proposta è tale se contiene la regolazione di tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione economica che il contratto realizza. Proposta e accettazione sono dichiarazioni di volontà unilaterali.