Contratto di vendita Flashcards
Definizione contratto di vendita
La definizione contenuta nell’articolo 1470 del Codice Civile stabilisce che “la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. In termini tecnici si tratta di un contratto traslativo di proprietà.
Effetti reali
trasferimento della proprietá: principio consensualistico, art. 1376 c.c (nel momento in cui si forma l’accordo contrattuale)
In Alto Adige per la vendita di immobile c’è un eccezione al principio consensualistico: il passaggio del bene immobile non avviene al momento della stipulazione del contratto, ma nel momento in cui si iscrive l’immobile al libro catastale.
Effetti obbligatori
x il compratore e ́ obbligato al pagamento del prezzo
x il venditore:
1. deve consegnare la cosa al compratore
2. deve fargli acquistare la proprieta ́ della cosa se questo non e ́ effetto immediato del contratto
3. deve garantire il compratore dall ́evizione
Questo ha a che vedere con un obbligo di legge che dice che il venditore deve garantire al compratore che non ci siano diritti di terzi sul bene venduto (es. il venditore deve garantire che non ci sia un terzo che ha ereditato il bene)
4. deve garantire il compratore dai vizi occulti della cosa
Se i difetti sono palesi la garanzia non è dovuta.
Casi in cui il contratto di vendita non produce immediatamente effetti reali c’è la cosidetta:
Vendita obbligatoria
- Vendita di cose determinate solo nel genere
- Vendita di cosa futura
- Vendita della cosa sperata (commutativo)
- Vendita della speranza (aleatorio) - Vendita di cosa altrui
- Vendita a rate con riserva della proprieta ́
- Vendita di cose determinate solo nel genere
Proprietà passa quando il bene è individuabile e separabile dal resto.
Es. benzina passa di proprietà quando la benzina entra nella macchina del venditore (il bene è individuabile e separato dal resto della benzina)
- Vendita di cosa futura
- Vendita della cosa sperata (commutativo)
- Vendita della speranza (aleatorio)
La proprietà del bene passa quando il bene viene in esistenza
Es. contadino che vende i beni prima del raccolto effettivo. La proprietà del bene avviene quando la cosa futura viene ad esistenza (taglio il grano, raccolgo le mele)
- Vendita di cosa altrui
Art 1478 cc. Chi vende cosa altrui si obbliga a passare la proprietà del bene.
Es. intermediario immobiliare
- Vendita a rate con riserva della proprieta ́
La proprietà passa quando viene pagata l’ultima rata Es. contratto in cui il pagamento del prezzo è previsto a rate. Il venditore è proprietario finchè non sarà pagata l’ultima rata del prezzo.
Garanzie nel contratto di vendita contro i difetti dei beni venduti
Cod. Cons.
Codice del consumo
(disciplina inderogabile):
- il venditore e ́ responsabile quando il difetto di conformita ́ si manifesti entro 2 anni dalla consegna del bene
- il consumatore deve denunciare il difetto entro
2 mesi dalla scoperta
- dalla consegna della cosa il consumatore per agire in giudizio ha 26 mesi
contro i difetti di conformitá del prodotto al contratto disciplina di carattere imperativo (art. 128-129 e seguenti)
Garanzie nel contratto di vendita contro i difetti dei beni venduti
cc
cc:
- il venditore e ́ responsabile quando il difetto di conformita ́ si manifesti entro 1 anno dalla consegna del bene
- il consumatore deve denunciare il difetto entro 8 gg dalla scoperta
- dalla consegna della cosa il consumatore per agire in giudizio ha 1 anno: azione redibitoria, azione estimatoria, danni
Questi termini non valgono – e vale il termine di prescrizione ordinario di 10 anni - per i casi di aliud pro alio, ossia nei casi in cui la cosa difetti delle qualita ́ necessarie per assolvere alla sua funzione economica.
per compratori non consumatori contro i difetti del bene venduto disciplina derogabile (1490 cc e seguenti)
Garanzia di buon funzionamento
ulteriore rispetto alle garanzie previste dalla legge e regolata da clausole contrattuali
- per un periodo successivo alla scadenza della garanzia legale o per difetti non inclusi nella garanzia legale.
Disciplina generale Vizi della cosa venduta
- Vizi che rendono la cosa inidonea all ́uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, art. 1490
- Vizi occulti: il compratore non li conosceva o non li poteva facilmente conoscere al momento del contratto 2.
- Mancanza delle qualita ́ promesse o delle qualita ́ essenziali della cosa, art. 1497
Garanzie di confomita ́ nella vendita di beni di consumo (Cod. Cons.)
Disciplina imperativa (non si può derogare). I vizi hanno uno spettro può ampio rispetto a quella del codice civile ed è di durata più prolungata (2 anni).
Artt. 128-135 codice consumo
- disciplina di tipo imperativo, art. 134
- concetto di bene di consumo, art. 128
Sotto questa disciplina è difettoso il bene acquistato non solo nel caso nel caso in cui presenti difetti effettivi, ma tutti i casi in cui il bene non rispecchia la descrizione presente all’interno del contratto.
Questa disciplina introduce rispetto al cc la possibilità della sostituzione o la riparazione del bene.
Obblighi, responsabilità, diritti
venditore
• il venditore ha l ́obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, art. 129:
- sono idonei all ́uso al quale servono abitualmente
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore
- presentano le qualita ́ abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore poteva ragionevolmente attendersi
- sono idonei all ́uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore
• il venditore e ́ responsabile per qualsiasi difetto di conformita ́, art. 130
• Il venditore finale ha diritto di regresso verso il produttore o altro intermediario se il difetto e ́ imputabile a questi, art. 131
- Il venditore si può rifare al produttore in caso il problema del bene sia di fabbricazione o impacchettazione. Il problema può anche essere dovuto alla trasportazione o alla catena di distribuzione.
Diritti consumatore
• in caso di difetto di conformita ́ il consumatore ha diritto:
– alla riparazione del bene o alla sostituzione del bene, a sua scelta (salvo che il rimedio sia impossibile o eccessivamente oneroso)
– alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta, nei casi di cui al comma 7