Digital Flashcards

1
Q

Disciplina contratto telematico

A

D.lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico. Deriva dalla direttiva UE del 31/2000. Disciplina che si applica a contratti a distanza conclusi in via telematica. Si applica sia a rapporti professionali che con quelli con il consumatore. Con il consumatore si applica quindi sia il codice del consumo che questa disciplina.
Presupposti da rispettare per l’operatore.

Due perni della disciplina:

  • informazioni pre contrattuali
  • diritto di recesso dato al consumatore
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2
Q

Contratto telematico

Informazioni generali obbligatorie

A

Art. 7-
“1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita’ economiche o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche’ gli estremi della competente autorita’ di vigilanza qualora un’attivita’ sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

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3
Q

Contratto telematico

Informazioni generali obbligatorie
professioni regolamentate

A

1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita’ di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attivita’ soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa’ dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
(Nel Cod. Cons. per il consumatore il prezzo deve contenere tutte le informazioni (IVA, trasporto etc), in questa disciplina se si hanno solo clienti professionali gli elementi aggiuntivi possono non essere compresi nel prezzo, ma bisogna esplicitare quali elementi non sono compresi)
i) l’indicazione delle attivita’ consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attivita’ sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

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4
Q

Contratto telematico

Informazioni dirette alla conclusione del contratto

A

Art. 12- “Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Non applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (devono potersi scaricare).”
Si applica per lo più tra contratti tra professionisti. Nel caso del consumatore si usa principalmente la disciplina del codice del consumo (art 49 e seguenti).

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5
Q

Contratto telematico

Inoltro dell’ordine

A

Art. 13 -“1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa’ dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita’ di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.”
Quindi la mail di conferma che ci arriva quando acquistiamo online è obbligatoria secondo questo articolo.

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6
Q

Contratto telematico

Sanzioni

A

Art. 21 – Sanzioni
“Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.” Anche se attraverso il sito non si fa attività commerciale.

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7
Q

Contratto telematico

Nel Cod. Cons.

A

Art 45, lettera g: “contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o piu’ mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”

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8
Q

Contratto telematico

Nel Cod. Cons.
Norme applicabili

A

Art 49- Norme applicabili
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
- caratteristiche principali dei beni o servizi;
- identita’ del professionista;
- indirizzo geografico dove il professionista e’ stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;
- prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte
+ tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo o l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- modalita’ di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- costo della restituzione dei beni in caso di recesso

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9
Q

Contratto telematico

Nel Cod. Cons.
Diritto di recesso

A

Art. 52- Diritto di recesso:
“Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 59, il consumatore dispone di un periodo di 14 gg per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti.”
Eccezioni diritto di recesso per es. corsi online

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10
Q

Contratto telematico

Differenze disciplina D.lgs. n. 70/2003 – codice del consumo

A

Disciplina: (art 7. lettera h) se ci si rivolge a soggetti professionali dobbiamo indicare il prezzo complessivo o si può indicare un prezzo esclusa l’IVA o costi di trasporto (es. prezzo =100 esclusa IVA).
Si applica a contratti a distanza conclusi in via telematica.
La legge non assicura il diritto del recesso alla parte professionale.

Cod. Cons. (art 49, lettera e): Se invece la clientela è composta da consumatori il prezzo deve essere complessivo di tutti gli elementi (IVA e spese di consegna).
Applicabili in modo aggiuntiva alla disciplina se si ha una controparte come consumatore.
Diritto di recesso garantito dalla legge al consumatore entro 14 gg.

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11
Q

Nomi di dominio

definizione

A

Vengono assegnati da un provider, questi provider fanno riferimento ad un’organizzazione che si chiama ICANN, organismo non-profit statunitense. Sorto nel 1998 ha la responsabilità di assegnare i numeri IP (composti solamente da numeri), di gestire il sistema dei gTLD e del codice internazionale ccTLD.

Indirizzo che individua univocamente gruppi di oggetti presenti nella rete, e cioè un determinato “sito” internet.
Le regole esistenti fissati da ICANN sono di natura contrattuale.

È successo che persone non titolari del marchio hanno registrato nomi di dominio con nomi di persone famose o nomi di prodotti altrui. Regole che si basano sul principio first come, first served. Attualmente fanno più controlli, ma non c’è un obbligo da parte dell’ICANN di disattendere la richiesta.
Dal punto di vista giuridico è stato definito che non si possano registrare marchi o nomi altrui. In questo caso la responsabilità non è della ICANN, ma dell’individuo.

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12
Q

Nomi di dominio

Dominio di primo livello si distinguono in

A
  • domini di tipo geografico (es. .de . it .uk .fr)
    Ci sono dei soggetti (associazioni non governative) sotto la ICANN che assegnano il dominio con terminazione geografica.
  • Generic o tematico (es .com .int .org .net)
    Vengono gestiti da organizzazioni private che hanno un rapporto diretto con ICANN.
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13
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Disciplina

A

Disciplina legislativa nel Reg. 2016/679 (GDPR- regolamento generale sulla protezione dati) e nel d. lgs. n. 196/2003 (modificato agosto 2018) sulla tutela dei dati personali

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14
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Punti chiave

A
  1. consenso specifico dell’interessato per la raccolta e il trattamento dei suoi dati
  2. informativa sull’utilizzazione dei dati diritto dell’interessato all’accesso, alla modifica e cancellazione dei dati raccolti
  3. Particolari categorie di dati: è necessario il consenso espresso dell ́interessato e il rispetto di particolari garanzie individuate con regolamento
  4. non è necessario il consenso al trattamento quando la raccolta dei dati è necessaria per osservare un obbligo previsto dalla legge
    Es. dati trattati per inviare il certificato elettorale
  5. è prevista una forte responsabilità per chi esegue il trattamento dei dati causando danni all’interessato

Principi secondo i quali non si possano trattare dati altrui senza avere il concesso dell’interessato

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15
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Obbligo chiave

A

Obbligo di consenso (art 7) da parte dell’interessato, è obbligatorio fornire un’informativa (art 13) all’interessato. Del consenso non c‘è bisogno quando il trattamento di dati è necessario e definito dalla legge (es. cookies necessari, dati relativi all’interesse pubblico- quando mi chiamano per il vaccino).

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16
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Definizioni: - Dato personale

A

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

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17
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Definizioni: - Trattamento

A

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

18
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Liceità del trattamento

A

“1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.”
Se si stipula un contratto su internet alcuni dati sono necessari

19
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Condizioni per il consenso

A
  1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
  2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
  3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
  4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.”
    Non è obbligatoria la forma scritta.
20
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione

A

“1. Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.”

Italia nel recepire il regolamento ha fissato il limite a 14 ani.

21
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Trattamento di categorie particolari di dati personali

A

“1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche,
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici,”
Questo regolamento si riferisce anche ai dati genetici e biometrici della persona.

22
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

A

Il soggetto che vuole trattare i dati deve fornire un informativa al soggetto che deve essere chiara e trasparente.

23
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

principi fondamentali

A

Principio fondamentale:

  • Trasparenza: quindi anche la normativa che ci da informazioni su come verranno trattati i dati deve essere chiara e trasparente
  • minimicità della trattazione (trattare solo i dati minimi necessari)
24
Q

DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si può essere chiamati a rispondere di eventuali problematiche nel trattamento dei dati dal

A
  • Autorità garante: European data protection board (EDPB): ruolo interpretative dell’interpretazione della disciplina dei dati personali.
  • autorità giudiziaria
25
Q

COOKIES

Definizione

A

File di testo utilizzati dall’operatore gestore di un sito internet per utilizzare e memorizzare informazioni ossia trattare dati personali dell’utente.

26
Q

COOKIES

Tipologie

A
  • necessari (per il corretto funzionamento del sito)
  • funzionali (per il riconoscimento dell’utente ogni volta che accede al sito, memorizzano le preferenze dell’utente)
  • analitici (per trattare dati dell’utente in maniera aggregata con altri, per finalità di analisi)
  • di profilazione (per creare il profilo dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari)
27
Q

COOKIES

Problema principale

A

Problema principale: il gestore del sito che vende dati a terzi. Il soggetto deve essere informato quali sono le parti terzi ai quali vengono venduti i dati. Tuttavia l’interessato non sa come vengono effettivamente usati i dati dai soggetti terzi.
Consenso deve essere un consenso attivo: non possono gia essere gia prespuntate le caselle (eccezione per quanto riguarda i dati necessari).
Non si può chiedere il consenso di tutti i cookies in maniera aggregata.

28
Q

COOKIES

Discipline

A

Discipline normative interessate, in primo luogo quella del

  • trattamento dei dati personali
  • alcune discipline a tutela del consumatore
  • tutela di diritti personali fondamentali diversi dal diritto sui propri dati personali
29
Q

COOKIES

Esempi di pratiche in uso

A

Esempi di pratiche in uso

  1. richiesta di consenso generale/generico relativo ad es. all’uso di più cookies in maniera congiunta come quelli necessari, funzionali, analitici, previa informativa cui si accede tramite link
  2. richiesta di consenso per l’utilizzo di determinati cookies, previa informativa, con caselle pre-spuntate, che l’utente può deselezionare se intende negare il consenso alla raccolta, o che a volte non possono essere deselezionate
  3. richiesta di consenso con la formulazione delle indicazioni sui dati raccolti e per quali scopi in modo poco chiaro, nel testo e/o nella grafica
  4. impiego di avvertenze preliminari al trattamento dei dati mediante cookies quali ad es. che l’operatore ha massima cura del dati personali dell’utente
  5. banner di richiesta di consenso che occupa fisicamente buona parte della pagina web, sollecitando il fastidio dell’utente e l’impressione di non poter procedere nella navigazione se non venga accordato il consenso all’utilizzazione dei cookies
  6. casi di “falso consenso”
30
Q

COOKIES

Gli esempi in uso sono conformi al diritto?

A

Altre pratiche impiegate dagli operatori che gestiscono siti internet osservano la richiesta del consenso dell’interessato specifico e attivo per ogni singola tipologia di cookies, preceduto dall’informativa.
E’ da rilevare come l’utilizzo dei cookies da parte degli operatori metta nel concreto gli utenti regolarmente e mediamente in una situazione di soggezione, dato che in ogni caso si tratta di pratiche che difficilmente sono pienamente comprese, se non da utenti esperti.
Il che diventa naturalmente ancor più grave nel caso di persone vulnerabili, come ad es. di minori di età (considerando nn. 38 e 58 Reg. 2016/679).

31
Q

COOKIES

Regolazione normativa - Tutela dei dati personali

A
  • la memorizzazione di informazioni o l’accesso a informazioni già memorizzate sul supporto di un utente è consentito soltanto a condizione che questi abbia dato il suo consenso
  • consenso: manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato; assenso mediante dichiarazione o azione positiva e inequivocabile
  • consenso al trattamento per una o più specifiche finalità
  • consenso espresso mediante atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano (no preselezione caselle, silenzio, inattività); se il consenso abbia più finalità dovrebbe essere prestato per ognuna di queste
32
Q

COOKIES

Principi normativi a regolazione dei cookies
Tipi di consensi

A
  • Consenso informato
  • Consenso libero
  • Consenso attivo (e manifestato in maniera inequivocabile)
  • Consenso specifico e per il singolo scopo
  • Trasparenza
33
Q

COOKIES

Importanti pronunce giurisprudenziali e provvedimenti amministrativi,

A

PLANET 49:
- consenso attivo (no cookies preselezionati)
- indicazione temporale relativa al periodo di attività dei cookies
- indicazione specifica delle terze parti che hanno accesso ai cookies
VUELING:
- sanzione per mancanza di consenso realmente informato (cookies in blocco), consenso implicito con la prosecuzione della navigazione sul sito
- e per non aver fornito la possibilità di rifiutare i cookies (possibilità di disabilitazione attraverso configurazione del browser)

34
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

Disciplina

A

Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/05

35
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

Definizione

A

rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

36
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

Documento informatico

A

Art. 20.- Documento informatico
“1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.”

37
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

Tipologie di firme

A
  1. Firma elettronica
  2. Firma elettronica avanzata
  3. Firma elettronica qualificata
38
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

  1. Firma elettronica
A

Firma elettronica insieme di dati connessi tramite connessione logica ad altri, e utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
Es. firma autografa riprodotta con uno scanner
Non vale come la firma in forma scritta. Efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice a tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
art. 20

39
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

  1. Firma elettronica avanzata
A

Firma elettronica avanzata es. firma grafometrica (se ne soddisfa i requisiti) - firme che si fanno su uno schermo con un pennino
Es. per contratti finanziari e assicurativi
Efficacia della scrittura privata riconosciuta, art. 2702 cc, ma non per le scritture private di cui all ́art. 1350, nn. 1-12 (per i beni immobili).
Art. 21

40
Q

DOCUMENTO INFORMATICO

  1. Firma elettronica qualificata
A

Firma elettronica qualificata firma ottenuta con una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario
Specifico tipo di Firma elettronica qualificata: Firma digitale che è basata su un sistema di chiavi crittografiche.
- Da la maggiore sicurezza Efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o non disconosciuta dal titolare), art. 2702 cc. Art. 21