Digital Flashcards
Disciplina contratto telematico
D.lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico. Deriva dalla direttiva UE del 31/2000. Disciplina che si applica a contratti a distanza conclusi in via telematica. Si applica sia a rapporti professionali che con quelli con il consumatore. Con il consumatore si applica quindi sia il codice del consumo che questa disciplina.
Presupposti da rispettare per l’operatore.
Due perni della disciplina:
- informazioni pre contrattuali
- diritto di recesso dato al consumatore
Contratto telematico
Informazioni generali obbligatorie
Art. 7-
“1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita’ economiche o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche’ gli estremi della competente autorita’ di vigilanza qualora un’attivita’ sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
Contratto telematico
Informazioni generali obbligatorie
professioni regolamentate
1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e’ stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita’ di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attivita’ soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa’ dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
(Nel Cod. Cons. per il consumatore il prezzo deve contenere tutte le informazioni (IVA, trasporto etc), in questa disciplina se si hanno solo clienti professionali gli elementi aggiuntivi possono non essere compresi nel prezzo, ma bisogna esplicitare quali elementi non sono compresi)
i) l’indicazione delle attivita’ consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attivita’ sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Contratto telematico
Informazioni dirette alla conclusione del contratto
Art. 12- “Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Non applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (devono potersi scaricare).”
Si applica per lo più tra contratti tra professionisti. Nel caso del consumatore si usa principalmente la disciplina del codice del consumo (art 49 e seguenti).
Contratto telematico
Inoltro dell’ordine
Art. 13 -“1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa’ dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita’ di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.”
Quindi la mail di conferma che ci arriva quando acquistiamo online è obbligatoria secondo questo articolo.
Contratto telematico
Sanzioni
Art. 21 – Sanzioni
“Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.” Anche se attraverso il sito non si fa attività commerciale.
Contratto telematico
Nel Cod. Cons.
Art 45, lettera g: “contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o piu’ mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”
Contratto telematico
Nel Cod. Cons.
Norme applicabili
Art 49- Norme applicabili
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
- caratteristiche principali dei beni o servizi;
- identita’ del professionista;
- indirizzo geografico dove il professionista e’ stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;
- prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte
+ tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo o l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- modalita’ di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- costo della restituzione dei beni in caso di recesso
Contratto telematico
Nel Cod. Cons.
Diritto di recesso
Art. 52- Diritto di recesso:
“Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 59, il consumatore dispone di un periodo di 14 gg per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti.”
Eccezioni diritto di recesso per es. corsi online
Contratto telematico
Differenze disciplina D.lgs. n. 70/2003 – codice del consumo
Disciplina: (art 7. lettera h) se ci si rivolge a soggetti professionali dobbiamo indicare il prezzo complessivo o si può indicare un prezzo esclusa l’IVA o costi di trasporto (es. prezzo =100 esclusa IVA).
Si applica a contratti a distanza conclusi in via telematica.
La legge non assicura il diritto del recesso alla parte professionale.
Cod. Cons. (art 49, lettera e): Se invece la clientela è composta da consumatori il prezzo deve essere complessivo di tutti gli elementi (IVA e spese di consegna).
Applicabili in modo aggiuntiva alla disciplina se si ha una controparte come consumatore.
Diritto di recesso garantito dalla legge al consumatore entro 14 gg.
Nomi di dominio
definizione
Vengono assegnati da un provider, questi provider fanno riferimento ad un’organizzazione che si chiama ICANN, organismo non-profit statunitense. Sorto nel 1998 ha la responsabilità di assegnare i numeri IP (composti solamente da numeri), di gestire il sistema dei gTLD e del codice internazionale ccTLD.
Indirizzo che individua univocamente gruppi di oggetti presenti nella rete, e cioè un determinato “sito” internet.
Le regole esistenti fissati da ICANN sono di natura contrattuale.
È successo che persone non titolari del marchio hanno registrato nomi di dominio con nomi di persone famose o nomi di prodotti altrui. Regole che si basano sul principio first come, first served. Attualmente fanno più controlli, ma non c’è un obbligo da parte dell’ICANN di disattendere la richiesta.
Dal punto di vista giuridico è stato definito che non si possano registrare marchi o nomi altrui. In questo caso la responsabilità non è della ICANN, ma dell’individuo.
Nomi di dominio
Dominio di primo livello si distinguono in
- domini di tipo geografico (es. .de . it .uk .fr)
Ci sono dei soggetti (associazioni non governative) sotto la ICANN che assegnano il dominio con terminazione geografica. - Generic o tematico (es .com .int .org .net)
Vengono gestiti da organizzazioni private che hanno un rapporto diretto con ICANN.
DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Disciplina
Disciplina legislativa nel Reg. 2016/679 (GDPR- regolamento generale sulla protezione dati) e nel d. lgs. n. 196/2003 (modificato agosto 2018) sulla tutela dei dati personali
DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Punti chiave
- consenso specifico dell’interessato per la raccolta e il trattamento dei suoi dati
- informativa sull’utilizzazione dei dati diritto dell’interessato all’accesso, alla modifica e cancellazione dei dati raccolti
- Particolari categorie di dati: è necessario il consenso espresso dell ́interessato e il rispetto di particolari garanzie individuate con regolamento
- non è necessario il consenso al trattamento quando la raccolta dei dati è necessaria per osservare un obbligo previsto dalla legge
Es. dati trattati per inviare il certificato elettorale - è prevista una forte responsabilità per chi esegue il trattamento dei dati causando danni all’interessato
Principi secondo i quali non si possano trattare dati altrui senza avere il concesso dell’interessato
DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Obbligo chiave
Obbligo di consenso (art 7) da parte dell’interessato, è obbligatorio fornire un’informativa (art 13) all’interessato. Del consenso non c‘è bisogno quando il trattamento di dati è necessario e definito dalla legge (es. cookies necessari, dati relativi all’interesse pubblico- quando mi chiamano per il vaccino).
DIRITTO ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Definizioni: - Dato personale
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;