Modulo 8 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI Flashcards

1
Q

“mutuo” def.

A

“un contratto di prestito, che consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto mutuante (una banca) ad un altro soggetto detto mutuatario (il contribuente), con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire nel tempo la stessa somma di denaro aumentata degli interessi”.

Quando, a garanzia della somma ricevuta viene iscritta un’ipoteca sull’immobile volta a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza, il mutuo viene detto ipotecario.

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2
Q

detrazione per mutuo

A

gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento.

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3
Q

In caso di mutuo intestato a più soggetti,…. (RIPARTIZIONE E FAMIGLIARI A CARICO)
+ ECCEZIONE A RIPARTIZIONE QUOTE

A

ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi NON è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.

Unica ECCEZIONE a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad ABITAZIONE PRINCIPALE. È previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote

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4
Q

A) Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione
principale

PERCENTUALE E DATE acquisto/dimora

A

spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo;

Stabilire la dimora entro un anno dall’acquisto della casa.

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5
Q

B) Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione
principale

Non si perde il diritto alla detrazione nei seguenti casi: (3)

A

a) Trasferimento della dimora abituale per MOTIVI DI LAVORO anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro successivo all’acquisto ciò anche in caso di trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro o all’estero a

Tutto ciò nel presupposto il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

b) LOCATO

RICOVERO OK DETRAZIONE. MA NO LOCAZIONE
• Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.

FORZE ARMATE OK DETRAZIONE SE UNICA DI PROP.
• Per il personale Forze delle armate e delle Forze di polizia: la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà.

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6
Q

a) Condizioni e limiti

Sono previsti condizioni e limiti diversi a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

A

dal 1.1.2001 ab. principale entro un anno dall’acquisto e mutuo nell’anno antecedente o successivo all’acquisto

fino al 31.12.2000 6 mesi.

Fa ECCEZIONE il caso in cui al 31 dicembre 2000:

  • per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto.
  • Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale.
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7
Q

Limite detraibile

A

€ 4.000 complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo.

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8
Q

b) Condizioni e limiti
Sono previsti condizioni e limiti diversi a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare: (1993)

Per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993… ENTRO DATA

anteriormente al 1993…. ENTRO DATA
+ limite
CONIUGE A CARICO

A

corso anno 1993…. la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

anteriormente 1993…
la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993.

+ e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso (mutuo ante 1993) il limite detraibile di € 4.000 è riferito per ogni intestatario ma non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico.

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9
Q

A chi spetta la detrazione?
“ACQUIRENTE E MUTUATARIO ”
“PROPRIETARIO” o “NUDO PROPRIETARIO
ACQUISTO DI UNA ULTERIORE QUOTA

USUFRUTTUARIO
TERZO DATORE DI IPOTECA
SOLO PER una pertinenza dell’abitazione principale

A

SPETTA

Il requisito congiunto di “ACQUIRENTE E MUTUATARIO ” è, pertanto, sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati.

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “PROPRIETARIO” o “NUDO PROPRIETARIO”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti.

anche in caso di ACQUISTO DI UNA ULTERIORE QUOTA dell’unità immobiliare, un’ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità immobiliari, le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale.

NON SPETTA…

mai AL USUFRUTTUARIO in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare.

Così come non spetta al “TERZO DATORE DI IPOTECA“(colui che, disponendo della proprietà dell’immobile, si è fatto garante per il debitore concedendo un proprio bene in ipoteca).

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare SOLO PER una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.).

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10
Q

Il concetto di Abitazione Principale
cosa rileva?

def.
famigliare

A

def.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 , con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo,
anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare
(coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art. 5, comma 5, del TUIR.

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11
Q

a) caso particolare

Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione…..

A

Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione ……

deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione.

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12
Q

b) caso particolare

Nel caso di
separazione/divorzio

A

Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio.

Dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli.

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13
Q

In caso di mutuo ECCEDENTE il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente…

+FORMULA

A

…. alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel ROGITO, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la seguente formula:

(costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori) x interessi pagati
______________
capitale dato a mutuo

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14
Q

Ai fini della detrazione degli interessi, non rileva

+ES

A

…., non rileva la percentuale di proprietà dell’immobile.

ES.
In caso di due mutuatari comproprietari dell’immobile (40 per cento l’uno e 60 per cento l’altro), l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell’immobile e gli interessi saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50 per cento ciascuno.

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15
Q

L’accollo

3 tipi

A

❖ In caso di accollo di un mutuo stipulato dall’IMPRESA COSTRUTTRICE, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

❖ In caso di accollo INTERNO (ex coniugi) a seguito di sentenza, se la proprietà del fabbricato è trasferita per intero al coniuge assegnatario dell’immobile ed il mutuo risulta cointestato, questi può detrarre la intera quota degli interessi passivi nel caso intervenga un accollo formalizzato da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

❖ In caso di accollo MORTIS CAUSA, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempreché sussistano gli altri requisiti ed in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi;

TUTTAVIA, nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli eredi e la banca, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo.

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16
Q

MOTIVIVAZIONE : ACQUISTO AB, PRINCIPALE:

dove la trovo?

A
  • contratto di mutuo o da quello di acquisto dell’abitazione;
  • da altra documentazione rilasciata dalla banca.

altrimenti

il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

17
Q

Nell’ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per non perdere la detrazione degli interessi,

A

può produrre una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione.

18
Q

da quale data posso detrarre se acquisto

  • tramite cooperative o imprese costruttrici
  • immobili oggetto di ristrutturazione
  • di immobili locati e all’asta
A

-tramite cooperative o imprese costruttrici dal momento della delibera di assegnazione dell’alloggio

  • immobili oggetto di ristrutturazione
    dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
  • di immobili locati e all’asta
    La detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto (…).
19
Q

Mutui ipotecari per la COSTRUZIONE dell’abitazione principale

PERCENTUALE DETRAZIONE
IMPORTO MASSIMO
CONIUGE A CARICO

A

La detrazione è pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. La detrazione è calcolata su un importo massimo di € 2.582,28.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

20
Q

Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

A
  • l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta
    relative a mutui stipulati in altra valuta;
  • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta
    sostitutiva sul capitale prestato);
  • la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le
    spese di perizia tecnica;
  • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo
    (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio.