Modulo 3 - Quadro A Flashcards
Il possesso di terreni, a seconda della loro destinazione, produce: (2)
mentre non producono reddito fondiario: (3)
- REDDITO FONDIARIO, se i terreni sono agricoli e ubicati in Italia, da indicare nel quadro A;
- REDDITI DIVERSI, se i terreni sono ubicati in Italia e destinati ad usi non agricoli (ad esempio i terreni adibiti a parcheggio, le aree su cui sorgono i distributori di benzina, ecc.) o ubicati all’estero, da indicare nel quadro D
Non producono reddito fondiario:
- i terreni che costituiscono pertinenze, in senso urbanistico, di fabbricati in quanto il loro valore è ricompreso nel reddito di quest’ultimo (ad esempio, il giardino dell’abitazione);
- i terreni per i quali il contribuente è titolare della sola nuda proprietà;
- I TERRENI, I PARCHI E I GIARDINI se sono aperti al pubblico o sono riconosciuti di
pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Devono dichiarare i redditi dei terreni nel quadro A:
.(3)
- coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale
Non devono dichiarare i redditi dei terreni, nel quadro A, (2)
i titolari dell’impresa familiare agricola,
il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.
In tutti questi casi dovranno utilizzare il quadro RH del modello Unico.
I diritti reali di godimento sui terreni sono: (3)
- l’usufrutto, che consente ad un soggetto (usufruttuario) di godere dell’immobile limitatamente alla quota di diritto di usufrutto, rispettando la destinazione economica del bene, con l’obbligo di restituirlo al nudo proprietario al termine di tale diritto (artt. 978, 981, 982, 1001 del Codice Civile);
- l’uso, che consente ad un soggetto di servirsi del bene e, se questo produce frutti, di raccoglierli per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 del Codice Civile);
- l’enfiteusi, che consente ad un soggetto di godere degli stessi diritti del proprietario sui frutti del fondo a fronte dell’obbligo di migliorare la consistenza del fondo e di pagare al concedente un canone periodico (artt. 959,960 del Codice Civile).
Proprietario (diritto reale) vs Nudo proprietario
il possesso del terreno può essere a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Il proprietario è il soggetto al quale il bene risulta intestato nei pubblici registri immobiliari e che è in grado di disporre in modo pieno ed esclusivo dell’immobile.
È chiamato nudo proprietario il soggetto al quale il bene risulta intestato nei pubblici registri immobiliari ma che non è in grado di disporre dell’immobile perché su di esso altri soggetti fanno valere diritti reali di godimento.
Il REDDITO AGRARIO,
per cosa?
chi lo dichiara?
è stabilito anch’esso dal Catasto, e misura il reddito che deriva dall’esercizio di attività agricole quali:
coltivazione dei terreni
allevamento del bestiame
trasformazione dei prodotti agricoli.
Deve dichiarare il reddito agrario chi lavora il terreno, e quindi:
lo stesso titolare del diritto di possesso nel caso in cui lo stesso svolga direttamente
l’attività agricola, che dichiarerà sia il reddito dominicale sia il reddito agrario;
l’affittuario, dalla data in cui produce effetto il contratto di affitto indica solo il reddito agrario.
Casi particolari reddito agrario (2)
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario è calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti. Per poter indicare la propria quota di reddito il socio deve essere in possesso del prospetto di riparto rilasciato dalla società.
Il reddito dominicale ed il reddito agrario devono essere rivalutati, applicando specifici coefficienti di rivalutazione, tuttavia, non se ne deve tener conto nella compilazione del quadro A.
La rivalutazione, infatti, è operata direttamente dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, il quale ne tiene conto nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).
Di quanto è la rivalutazione? (2+1)
Eccezione? (2)
l coefficiente di rivalutazione da applicare al reddito dominicale e agrario riportato in dichiarazione è:
- dell’80% per il reddito dominicale;
- del 70% per il reddito agrario.
Tale reddito rivalutato, a decorrere dal 2016, è ulteriormente rivalutato del 30% (art. 1, comma 909, Legge n. 208/2015).
Questa ulteriore rivalutazione non ha effetto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola ed anche per i terreni incolti (terreni lasciati a riposo, quindi non coltivati, in applicazione delle tecniche agricole).
Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono
dove confluiscono?
alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Tali componenti confluiscono, rivalutate, al rigo 147 del Mod. 730-3.
La tassazione dei terreni concessi in affitto cambia a seconda della tipologia di contratto stipulato tra il proprietario o titolare di altro diritto reale e l’affittuario.
Attualmente le tipologie sono due:
1) - contratto in regime vincolistico del canone (legge n. 203/1982);
2) - contratto in regime non vincolistico del canone.
1) Per i terreni affittati in base alla prima tipologia di contratto, si deve verificare se il canone di affitto rapportato alla percentuale di possesso risulta inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato (dell’80% e dell’ulteriore 30%):
se risulta inferiore, il reddito imponibile che confluirà nel reddito complessivo sarà il canone di locazione;
se risulta maggiore, il reddito imponibile che confluirà nel reddito complessivo sarà il reddito dominicale rivalutato.
2) In caso, invece, di contratto in regime non vincolistico del canone, il reddito imponibile è determinato esclusivamente dal reddito dominicale rivalutato.
Terreni esenti da IMU
Sono, inoltre, esenti dall’IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015):
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Sono esenti da IMU e pertanto sono assoggettati ad IRPEF e alle relative addizionali. i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993).
Terreni esenti da IMU
La colonna 9 “IMU non dovuta” deve essere utilizzata per segnalare i casi in cui il terreno, nel periodo d’imposta, non è stato assoggettato all’imposta municipale. Si tratta, in genere, dei terreni esenti da IMU. In questo caso, infatti, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno risulta non affittato.
Sono, inoltre, esenti dall’IMU i terreni agricoli (Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015):
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Sono esenti da IMU e pertanto sono assoggettati ad IRPEF e alle relative addizionali. i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993).
Casi particolari
Vi sono situazioni particolari in cui il contribuente ha diritto ad alcune deduzioni. Ciò accade:
2
► Nel caso di perdita, per eventi naturali, di non meno del 30% del prodotto ordinario.
In questo caso il reddito dominicale e il reddito agrario non costituiscono reddito imponibile. La condizione per usufruire di questa deduzione è che si sia provveduto a denunciare all’Ufficio del Territorio l’evento dannoso (grandine, gelo, ecc.) entro 3 mesi dal giorno in cui si è verificato e, se la data non è esattamente definibile, entro 15 giorni precedenti l’inizio del raccolto. Anche i sindaci dei Comuni interessati o le associazioni di categoria, senza la necessità di singole denunce da parte dei danneggiati, possono richiedere all’Ufficio del Territorio l’accertamento delle zone danneggiate e dei danni subiti.
► Nel caso in cui il terreno venga dato in affitto a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni.
In questo caso il reddito dominicale e agrario non devono essere rivalutati, pertanto il reddito imponibile è costituito dal reddito assegnato dal catasto desumibile dalla visura catastale.
Casi particolari
Vi sono situazioni particolari in cui il contribuente ha diritto ad alcune deduzioni. Ciò accade:
2, 2 diverse imposizioni
► Nel caso di perdita, per eventi naturali, di non meno del 30% del prodotto ordinario.
In questo caso il reddito dominicale e il reddito agrario non costituiscono reddito imponibile. La condizione per usufruire di questa deduzione è che si sia provveduto a denunciare all’Ufficio del Territorio l’evento dannoso (grandine, gelo, ecc.) entro 3 mesi dal giorno in cui si è verificato e, se la data non è esattamente definibile, entro 15 giorni precedenti l’inizio del raccolto. Anche i sindaci dei Comuni interessati o le associazioni di categoria, senza la necessità di singole denunce da parte dei danneggiati, possono richiedere all’Ufficio del Territorio l’accertamento delle zone danneggiate e dei danni subiti.
► Nel caso in cui il terreno venga dato in affitto a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni.
In questo caso il reddito dominicale e agrario non devono essere rivalutati, pertanto il reddito imponibile è costituito dal reddito assegnato dal catasto desumibile dalla visura catastale.
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario (ad esempio nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto)….
…., occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.