Modulo 3 - Quadro B Flashcards
I redditi dei fabbricati devono essere indicati nel quadro B se:
(3)
- posseduti dal contribuente a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- situati nel territorio dello Stato italiano;
- che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita.
Non danno luogo a reddito dei fabbricati e pertanto non vanno dichiarati:
Le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno.
Non vanno, inoltre, dichiarati (perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano) i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Soggetti che devono dichiarare i redditi da fabbricati
Devono dichiarare i redditi dei fabbricati coloro che li possiedono a titolo di:
► proprietà
► usufrutto
► altri diritti reali quali, ad esempio:
il DIRITTO D’ABITAZIONE, che consente al soggetto che ne è titolare di abitare un immobile, limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia. Ai soli fini IRPEF, il diritto di abitazione su un immobile si estende anche alle pertinenze ad esso collegate. Un esempio di diritto di abitazione è quello a favore del coniuge superstite previsto dall’art. 540 del Codice Civile;
il DIRITTO DI SUPERFICIE, che consente al soggetto che ne è titolare di godere del diritto, concessogli dal proprietario del terreno, di fare e di mantenere, sul suolo dello stesso, una costruzione acquisendone la proprietà.
La destinazione d’uso
I fabbricati, secondo la loro destinazione d’uso, sono classificati in gruppi: (6)
► nel gruppo A ci sono le abitazioni e gli uffici
► nel gruppo B, gli edifici per uso collettivo (collegi, scuole, ecc.)
► nel gruppo C, gli edifici per usi commerciali (negozi, magazzini, laboratori, ecc.) e destinazione varia (C/6 autorimesse, stalle, scuderie, tettoie chiuse o aperte, ecc.)
► Nel gruppo D, gli edifici a destinazione speciale (opifici, banche, ecc.)
► nel gruppo E, gli edifici a destinazione particolare (stazioni di servizio di trasporto terrestri, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, ecc.)
► nel gruppo F, aree urbane, edifici in rovina, in corso di costruzione, in corso di
definizione, ecc.
Caso particolare /a
Immobili d’interesse storico e artistico
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50%. Il criterio agevolativo di determinazione del reddito è applicato anche quando gli immobili storico-artistici sono locati
Caso particolare /b
Fabbricato di nuova costruzione
Per i fabbricati di nuova costruzione il reddito deve essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Caso particolare /c
Proprietà condominiale a cui è attribuibile una rendita autonoma
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per altri servizi oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante, per ciascuna unità immobiliare, è complessivamente superiore a 25,82 euro.
Caso particolare/d
Immobili inagibili
Nei casi d’inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione e attestata dal Comune) è possibile ….
presentare una denuncia di variazione entro 31 gennaio (in questo caso vale per l’anno in corso, mentre se presentata successivamente a tale data vale per l’anno successivo), che consente di dichiarare la nuova rendita attribuita dall’UTE o una rendita ridotta presunta.
Immobili per i quali si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore
In caso di locazione di un fabbricato, vigendo il criterio di imputazione temporale di competenza, il reddito effettivo deve essere dichiarato indipendentemente dal momento dell’effettiva percezione dei canoni.
In deroga a tale principio generale, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono alla formazione del reddito dal periodo d’imposta in cui si è CONCLUSO il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti l’atto giurisdizionale, è riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
In assenza di un procedimento giurisdizionale concluso, il canone di locazione va comunque sempre dichiarato così come risultante dal contratto di locazione.
Soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.
Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero non rientrano tra i redditi di fabbricati ma devono essere dichiarati tra i redditi diversi.
Determinazione del reddito dei fabbricati
NEL CATASTO OPPURE
Il reddito dei fabbricati, in genere, è pari alla rendita catastale, che è il reddito medio ordinario, stabilito dal catasto, ricavabile da ciascuna unità immobiliare urbana.
La rendita si può rilevare da una visura catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio, da un atto notarile, da un atto di successione o dalla precedente dichiarazione dei redditi.
Dall’atto notarile si rilevano i dati dell’acquirente e del venditore, i dati identificativi dell’immobile, la rendita catastale, le quote di possesso, la data di acquisto o di vendita.
Nella dichiarazione di successione, oltre alla data di apertura della successione e ai dati del soggetto deceduto, è opportuno prendere visione anche dell’albero genealogico, dei dati anagrafici relativi agli eredi, degli immobili ed eventuali diritti reali immobiliari che sono suddivisi fra gli eredi.
Più complicato reperire il dato quando il fabbricato non risulta iscritto in catasto.
Un fabbricato, infatti, può non essere ancora iscritto in catasto, ad esempio, perché è terminata da poco la sua costruzione. Questi fabbricati, anche se sono momentaneamente sprovvisti di una propria rendita catastale, producono comunque un reddito e dovendo essere indicati nel quadro B, necessitano, di una rendita provvisoria.
Per ottenerla il contribuente può:
- richiedere l’attribuzione di una rendita all’ufficio del catasto competente;
- o proporre una rendita catastale, tramite una particolare procedura, chiamata
DOC-FA.
Rivalutazione della rendita catastale
In attesa della revisione delle nuove tariffe d’estimo è disposta la rivalutazione delle rendite catastali urbane nella misura del 5%.
Attenzione. In dichiarazione si dovrà indicare la rendita catastale non rivalutata perché sarà il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad applicare il coefficiente di rivalutazione.
Fabbricati e IMU
A COSA SONO SOGGETTI QUELLI LOCATI? E QUELLI NON LOCATI/USO GRATUITO?
Ad eccezione dei fabbricati locati che sono soggetti sia ad IMU sia ad IRPEF,
i fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, essendo già assoggettati ad IMU, non sono soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali.
Sono tuttavia soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali:
► l’abitazione principale e le relative pertinenze, purché non di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).
► Gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.
Fabbricati e IMU
A COSA SONO SOGGETTI QUELLI LOCATI? E QUELLI NON LOCATI/USO GRATUITO?
Sono tuttavia soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali: (2)
Ad eccezione dei fabbricati locati che sono soggetti sia ad IMU sia ad IRPEF,
i fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, essendo già assoggettati ad IMU, non sono soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali.
Sono tuttavia soggetti ad IRPEF e alle relative addizionali:
► l’abitazione principale e le relative pertinenze, purché non di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).
(Il reddito di tali immobili concorre alla formazione del reddito complessivo ma non del reddito imponibile in quanto in questo caso spetta una deduzione pari al valore della loro rendita rivalutata.)
► Gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale. (codice 3)
(Tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50%.)
Casi particolari IMU (3)
In relazione all’applicazione dell’IMU, per consentire il calcolo corretto delle imposte dovute, sono individuate tre tipologie particolari che sono contraddistinte dai seguenti codici:
1) fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’IMU o per il quale non è dovuta l’IMU per l’anno d’imposta considerato, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
2) abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per l’anno d’imposta considerato, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute IRPEF e addizionali in quanto sostituite dall’IMU.
Attenzione: Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad IMU.
3) immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.
Attenzione: Pur non presente nel quadro B, costituisce abitazione principale anche il fabbricato rurale nel quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Utilizzi dei fabbricati
codice /1
+caso particolare
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
L’abitazione principale è individuata dal codice 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’immobile si considera perciò abitazione principale del contribuente anche se adibito a dimora abituale anche soltanto di un suo familiare.
(famigliare qui è diverso da quello utilizzato nel quadro dei familiari a carico.
In questo caso, infatti, nei familiari sono da ricomprendere “il coniuge, i parenti entro il III grado e gli affini entro il II” (art. 5, comma 5 del TUIR).)
Attenzione. Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Dimora abituale e residenza
+caso particolare
Può essere considerato abitazione principale l’immobile classificato in qualunque categoria catastale ad uso abitativo, quindi dall’A1 all’A9 e A11.
La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare, mediante autocertificazione, che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
La circostanza che il contribuente dimori abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve poter essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze domestiche, l’utilizzo effettivo dei servizi connessi e l’indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria.
Attenzione. È considerata abitazione principale anche l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente, purché l’unità immobiliare non risulti locata.
Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), essendo assoggettate a IMU
non sono imponibili ai fini IRPEF e relative addizionali.
Per l’abitazione principale spetta la …
… deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale RIVALUTATA della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.
La deduzione viene calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Esempio:
Mario è titolare di due immobili:
- il primo lo utilizza come propria abitazione principale con rendita catastale di € 800
- il secondo è l’abitazione principale del figlio con rendita catastale di € 950.
In questo caso soltanto l’immobile utilizzato direttamente dal contribuente avrà il cod. 1 e potrà usufruire della deduzione dal reddito complessivo per un importo pari all’ammontare della rendita catastale rivalutata
Rendita catastale rivalutata primo immobile
(800 x 1,05) = 840
Rendita catastale rivalutata secondo immobile
(950 x 1,05) = 997,5
Deduzione: 840
La pertinenza dell’abitazione principale è individuata dal ….
IMU / IRPEF:
….codice 5.
Si tratta di unità immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo.
In genere si tratta di immobili classificati nelle seguenti categorie:
C/2 cioè magazzini e locali di deposito
C/6 cioè stalle, scuderie, rimesse autorimesse
C/7 cioè tettoie chiuse o aperte.
IRPEF:
Ai fini IRPEF non c’è alcun limite rispetto al numero di pertinenze né riguardo alla loro collocazione, infatti possono essere considerate pertinenze anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
Per le pertinenze dell’abitazione principale assoggettate a IRPEF è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari all’ammontare della loro rendita catastale rivalutata.
IMU:
Ai fini IMU, invece, sono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.
Così come succede per l’abitazione principale, anche per le pertinenze, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali quando si tratta di abitazioni di lusso (A1/A8/A9).