MODULO 12 - QUADRO G Flashcards
3 MOTIVI PER cui avere credito d’imposta:
Sezione I
Crediti d’imposta relativi ai
fabbricati
il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa;(rigo G1)
Credito d’imposta per i canoni di locazione non pagati (Rigo
G2)
Sezione III - Credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero (G4)
Sezione I - Crediti d’imposta relativi ai
fabbricati
La prima sezione è riservata ai crediti d’imposta relativi ai fabbricati, ed in particolare…
Sezione I
Crediti d’imposta relativi ai
fabbricati (rigo G1)
Credito d’imposta per i canoni di locazione non pagati (Rigo
G2)
Non possono utilizzare il rigo G1 coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Possono utilizzare Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)….
i contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione NON DI LUSSO, purché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.
nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione, prima della vendita dell’immobile già posseduto….
è possibile beneficiare del credito d’imposta
MA la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Per “beneficio prima casa” si intende …
… un regime fiscale agevolato che consente di pagare, in caso di acquisto, di successione e di donazione, le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato;
Il credito d’imposta non può comunque____
____essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto
Il credito d’imposta eccedente, rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto,_____
_____non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
✓ Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo solo_____
______solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Il credito d’imposta non spetta se: (5)
sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto;
il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè
usufruire del beneficio “prima casa”;
il contribuente ha alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”;
viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
Possono compilare il rigo G1 i contribuenti che, fra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi,
abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni “prima casa”,_____ diritto al credito d’imposta.
non dà diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è un credito personale, è infatti richiesta la coincidenza tra il soggetto del primo acquisto ed il soggetto del secondo acquisto. Trattandosi di un credito personale, se l’immobile ceduto o quello acquisito risultano in comunione,_______
______, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.
Credito d’imposta per i canoni di locazione non pagati (Rigo
G2)
I redditi fondiari….
i redditi derivanti da contratti di locazione….
L’art. 26 del TUIR dispone, però, che per le imposte versate sui canoni di locazione_____
I redditi fondiari seguono il principio di competenza perciò concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono.
Anche i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
L’art. 26 del TUIR dispone, però, che per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Il locatore di immobili ad uso abitativo, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, può:
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recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito, ma solo la rendita catastale rivalutata.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A” (A/10 escluso).