Capitolo 9 - Amministrazione Flashcards
Consiglio d’amministrazione nei tre sistemi (tradizionale, dualistico, monistico)
Tradizionale:
* obbligatorio nelle quotate;
* retto da un presidente;
* collegialmente attività deliberativa;
* rappresentanza individuale;
* attività di vigilanza sia collegialmente sia individualmente
- Convocato dal presidente
- Quorum costitutivo: maggioranza degli amministratori; quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti
- Verbalizzazione (atto pubblico in caso di delibera di competenze assembleari) + libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d’amministrazione
Impugnabili tutte le delibere prese non in conformità con la legge o lo statuto (solo annullabilità). Proposti degli amm. assenti o dissenzienti o collegio sindacale entro 90 gg. dalla data di deliberazione. Procedimento uguale alle delibere assembleari .
Impugnativa individuale in caso di lesione diretta di un diritto soggettivo.
Annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti in esecuzione della delibera
Dualistico: si applicano le disposizioni del sistema tradizionale con alcune differenze
* Numero di componenti non inferiore a due
* Nominati dal consiglio di sorveglianza
* Compenso determinato dall’assemblea se lo statuto non prevede diversamente
* No cooptazione
* Azione di responsabilità può essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza
Monistico: si applicano le disposizioni del sistema tradizionale con alcune differenze
- Estratti i componenti dell’organo di controllo
- Almeno 1/3 in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
- Nelle quotate almeno un amm ind nominato dalla minoranza
Presidente del cda
Scelto dal consiglio fra i suoi membri, se non già nominato dall’assemblea
Convoca il cda, fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori sono informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno
Amministratori delegati
Organi unipersonali
Agiscono congiuntamente o disgiuntamente
Di regola affidata la rappresentanza della società
Creazione prevista dallo statuto o decisa dall’assemblea ordinaria, ma designazione del cda
No delega per:
* redazione del bilancio
* facoltà di aumentare il c.s. e di emettere obbligazioni convertibili
* adempimenti degli amm. in caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite
* redazione del progetto di fusione o scissione
Competenza concorrente con cda; revoca in ogni momento della delega; impartire direttive
Può il presidente del cda essere anche amministratore delegato?
L’ordinamento italiano non vieta il cumulo delle due cariche, tuttavia per garantire il corretto funzionamento dell’organo amministrativo ed evitare il sorgere di conflitti d’interesse sarebbe meglio che una stessa persona non ricopra entrambi i ruoli. La concentrazione di potere in una sola persona può portare a una riduzione del controllo e della supervisione delle decisioni aziendali, motivo per cui molte società optano per la separazione dei ruoli. In ogni caso, la decisione finale spetta agli azionisti e al consiglio d’amministrazione, che devono valutare la soluzione più adeguata alle esigenze della società e alle norme vigenti.
Rapporti tra amministratori delegati, altri amministratori e cda
Competenza concorrente tra organi delegati e cda
Revoca del cda sia della delega e dei delegati; impartire direttive che ad sono tenuti ad eseguire, salvo il sorgere della loro responsabilità
Gli organi delegati devono (art. 2881):
* curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
* riferiscono almeno ogni 6 mesi al cda e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla probabile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate anche da controllate
Tutti gli amm devono agire informati e tutti possono chiedere agli organi delegati che siano fornite informazioni sulla gestione della società.
Il cda deve:
* valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
* esaminare piani strategici, finanziari e industriali
* valutare sulla base della relazione dei delegati il generale andamento della gestione
Interessi degli amministratori e conflitto d’interessi ex art. 2391
Un amm ha per conto proprio o di terzi un interesse non necessariamente in conflitto:
* deve darne notizia agli altri amm e al collegio sindacale (obbligo di trasparenza)
* se ad, deve astenersi nel compiere l’operazione investendo l’organo competente (obbligo di astensione). Può votare in cda, ma non in caso di banche, intermediari finanziari e mobiliari
* il cda deve motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione (obbligo di motivazione)
Se danno potenziale + prova di resistenza / violazione di uno dei tre obblighi = delibera del cda impugnabile
Amministratore unico: notizia degli interessi al collegio sindacale e alla prima assemblea utile + obbligo di motivazione. Contratti conclusi annullabili, salva buona fede del terzo contraente.
Amministratore che viola risponde delle perdite e dei danni + eventuali sanzioni penali
Operazioni con parti correlate
Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
L’organo amm deve adottare procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza delle decisioni
Procedura generale della Consob: parere motivato di un comitato composto da amm non esecutivi, non correlati e per la maggior parte indipendenti
Eventuale procedura di whitewash
Perchè una società dovrebbe scegliere ad invece che comitato esecutivo e viceversa?
Articolazione interne del cda per maggiore razionalità ed efficienza.
Vantaggi organo collegiale vs. vantaggi organo unipersonale
Possibilità di compresenza tra i due
Nomina del cda (amministratori in generale) in spa
Primi amm nominati dall’atto costitutivo, in seguito dall’assemblea ordinaria.
Uno nominato da possessori strumenti finanziari partecipativi; Stato o altri enti pubblici (in società chiuse / disciplina degli strumenti finanziari partecipativi in quotate).
Si particolari clausole statutarie per la nomina, no innalzare quorum deliberativi di seconda convocazione
Voto di lista obbligatorio nelle quotate
Quote rosa
Numero fissato dallo statuto
Amministratori possono essere soci o non soci (solo persone fisiche)
In quotate, devono avere i requisiti di onorabilità dei sindaci. Necessari amministratori indipendenti
Cause di ineleggibilità e incompatibilità e cessazione dall’ufficio per gli amministratori
Ineleggibilità:
* Interdetto
* Inabilitato
* Fallito
* Chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
Diverse cause di incompatibilità (ad es. Parlamentari, membri del Governo ecc.) che comportano la scelta tra un ufficio e l’altro
Cessazione dell’ufficio:
* Scadenza del termine (non superiore a tre anni, ma rinnovabile) –> regime di prorogatio
* Revoca: in ogni tempo, salvo il risarcimento dei danni se non sussiste giusta causa. L’amm. nominato da Stato o ente pubblico può essere revicato solo da questo
* Rinuncia
* Decadenza, se sopravviene ineleggibilità o si perdono i requisiti di indipendenza
* Morte
Valide le clausole simul stabunt, simul cadent
Nomina e cessazione soggette a iscrizione in RDI da parte degli altri amministratori o in mancanza dal collegio sindacale
Responsabilità amministratori
Responsabilità verso la società
- Responsabilità solidale, salvo chi sia esente da colpa
- Esercizio dell’azione deliberato da assemblea ordinaria o 2/3 collegio sindacale
- Curatore fallimentare, commissario liquidatore o commissario straordinario; 1/5 dei soci o 1/40 possono promuovere l’azione. Le minoranza promuovono l’azione tramite uno o più rappresentanti comuni ì
- Rinunzia o transazione devono essere espressamente deliberate, senza il voto contrario di 1/5 o 1/40 del c.s.
- Revoca d’ufficio in caso di voto favorevole di almeno 1/5 dell’assemblea
- Prescrizione in cinque anni
- Responsabilità di natura contrattuale
Responsabilità verso i creditori sociali:
* Solo per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del c.s. + patrimonio risulta insufficiente
* Proposta dai singoli creditori sociali, ma in caso di procedura concorsuale spetta solo al curatore, commissario liquidatore o straordinario
* Responsabilità contrattuale
* Transazione dell’azione sociale paralizza l’azione dei creditori, ma non la rinuncia
* Prescrizione in cinque anni
* Azione diretta e non surrogatoria rispetto all’azione sociale
Responsabilità verso i singoli soci o terzi:
* Compimento di un atto illecito nell’esercizio dell’ufficio + danno diretto al patrimonio personale
* No danno da inadempimento contrattuale della società
* Dottrina propensa a natura extracontrattuale
Rappresentanza della società
Differenza tra potere di rappresentanza e potere gestorio
Gli amministratori con rappresentanza devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina dell’assemblea ordinaria
Se sono più di uno, bisogna specificare se hanno la rappresentanza congiuntamente o disgiuntamente
Rappresentanza anche processuale, sia attiva sia passiva
La società può avvalersi di altri rappresentanti, di natura negoziale, disciplinati dai principi di diritto comune o in tema di rappresentanza commerciale. Resta fermo che gli amm non possono essere privati del loro potere di rappresentanza
Opponibilità ai terzi dei limiti del potere di rappresentanza
Due principi cardine:
* E’ inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza del potere di rappresentanza dovuta all’invalidità dell’atto di nomina. Le cause di nullità e annullabilità non sono opponibili ai terzi, salvo che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza
- La società resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato gli eventuali limiti posti dalla società (statuto o delibera di nomina) ai loro poteri. Resta salva la possibilità di provare che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società (mala fede).
Restano opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza degli amministratori (ad es. contratto concluso in conflitto d’interessi, se questo era conosciuto o riconoscibile dal terzo; violazione del diveto di concorrenza)
Compenso degli amministratori
Può avere struttura composita (remunerazione fissa + quota variabile)
Determinato dallo statuto o dall’assemblea ordinaria nell’atto di nomina. Nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto attribuisca la funzione all’assemblea
Decisa dal cda per amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale
L’assemblea può determinare un importo complessivo; nelle quotate o con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, l’attribuzione di compensi basati su strumenti finanziari richiede l’approvazione del piano relativo da parte dell’assemblea ordinaria; nelle quotate l’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio approva una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, sottoposta dal cda
Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci con responsabilità illimitata di una società concorrente, nè possono esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, nè possono essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea (art. 2390)
Nelle quotate sono imposti obblighi sui possessi azionari ed è vietato compiere operazioni su strumenti finanziari della società sfruttando informazioni provilegiate ottenute in ragione del proprio ufficio di amministratore