Capitolo 6 - Partecipazioni rilevanti Flashcards
L’informazione sulle partecipazioni rilevanti
Sull’esigenza di trasparenza sulle reali posizioni di potere nelle società quotate si fonda una serie di disposizioni che tendono a fare chiarezza sui possessi azionari rilevanti in società quotate e che operano in settori di particolare rilveo economico e sociale: art. 120 TUF e normativa regolamentare della Consob
Questa normativa impone obblighi in parte differenziati a seconda che la società partecipata sia o no una PMI, per tale intendendosi una società con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 mln di euro. La qualifica si perde quando si supera per tre anni consecutivi questo limite
Al riguardo è previsto un sistema di soglie fisse di partecipazione per determinare la necessità degli obblighi di comunicazione:
- Partecipazioni rilevanti: sono tenuti a dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob tutti coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in una quotata in misura superiore al 5% se PMI, 3% negli altri casi. Comunicazioni devono essere date anche quando si scende al di sotto di queste soglie. Per il calcolo delle percentuali si tiene conto solo del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto o il numero complessivo di voti, in caso di azioni a voto plurimo o maggiorazioni di voto
- Obiettivi dell’acquisto: chi supera le soglie del 10, 20 e 25% deve comunicare alla società, alla Consob e al pubblico se ha intenzione di acquisire il controllo della società nei sei mesi successivi, o comunque influenzare la gestione della società, e i modi di finanziamento e strategie per conseguire gli obiettivi
- Ulteriori obblighi di comunicazione sono previsti per:
* Partecipazioni oggetto di un patto parasociale in grado di influire sul diritto di voto o sull’esercizio del controllo della società
* Partecipazioni in strumenti finanziari che possono dar luogo in futuro all’acquisto di azioni della società (es. obbligazioni convertibili)
* Per il possesso di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il diritto di nominare un componente dell’organo amministrativo o di controllo
Per la violazione degli obblighi di comunicazione sono previste sanzioni pecuniarie ed è prevista la sospensione del voto inerente alle azioni o strumenti finanziari eccedenti il limite che fa scattare l’obbligo. Qualora la società ammette lo stesso al socio di votare, la delibera relativa è impugnabile se il voto è stato determinante, anche dalla Consob con un termine allungato di 180 gg
Dalle comunicazioni è esonerato il Ministero dell’economia per le partecipazioni detenute tramite le società controllate: i relativi obblighi dovranno essere adempiuti da quest’ultime. Sono poi esonerate una serie di operazioni specificatamente indicate col regolamento della Consob, quando l’acquisto avviene solo a fini speculativi o per garantire il corretto funzionamento della borsa
Norme integrative sono previste per le società non quotate, ma che operano in settori di particolare interesse generale e le attività sono sottoposte a controllo pubblico:
* Società bancarie e intermediari finanziari
* Società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e Sicav e Sicaf
* Società di assicurazione
In questo caso le comunicazioni vanno effettuate alla società e alla Banca d’Italia, Consob o Ivass, che sono legittimati ad impugnare le delibere col voto determinante di chi viola gli obblighi
Tutte le non quotate, poi, sono tenute a pubblicare in RDI entro 30 gg dall’approvazione del bilancio un elenco di tutti i soci alla data di approvazione del bilancio, con tutte le indicazioni relative, in particolare il numero di azioni possedute. L’elenco non è necessario se non vi è mutamento rispetto al precedente
Opa successiva totalitaria
La l. 149/1992 ha introdotto due principi cardine nel passaggio di proprietà di partecipazioni controllo:
* L’offerta pubblica d’acquisto è la sola procedura che consente di tutelare gli azionisti di minoaranza in quanto consente di disinvestire
* L’opa deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento, fissate dalla legge
La contedibilità del controllo nelle società quotate è una condizione necessaria per il buon funzionamento del mercato dei capitali, in quanto favorisce gli investimenti azionari e costituisce indirettamente uno stimolo ad incrementare il valore delle azioni
L’opa successiva totalitaria consente agli azionisti di minoranza di società con titoli quotati di uscire dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo. Con titoli si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea
E’ tenuto a promouovere un’opa chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 30% dei titoli che attribuiscono il diritto di voto per la nomina o la revoca degli amm. o del consiglio di sorveglianza
Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia compresa tra il 25 e il 40%. La soglia del 30% è immodificabile per le altre società e inoltre è tenuto a promuovere l’opa chi venga a detenere una partecipazione superore al 25% in assenza di altro socio con una partecipazione maggiore
In nessun caso sussiste l’obbligo di opa se vi è un altro azionista che ha già il controllo di diritto della società (50%+1 dei voti)
Le soglie si calcolano tenendo conto dei numero di voti spettanti all’acquirente sul totale dei voti esercitabili nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca degli amm. o del consiglio di sorveglianza
Quando viene superata la soglia, l’offerta deve essere promossa entro 20 gg e deve avere ad oggetto l’acquisto della totalità dei titoli ancora in circolazione
Il prezzo minimo che deve essere offerto è il prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi anteriori all’opa per l’acquisto di titoli della stessa categoria. In mancanza, il prezzo non deve essere inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile
Il corrispettivo può essere costituito in tutto o in parte da titoli (offerte pubbliche di scambio o miste), però l’offerente è comunque tenuto a proporre l’alternativa in contanti quando i titoli di scambio non sono quotati
L’obbligo non sussiste in caso di controllo di fatto se non si è superato il limite, ma sussiste quando la soglia è superata sommando gli acquisiti o le maggiorazioni di voto di persone che agiscono in concerto. La legge pone delle presunzioni di concerto nei confronti di acquirenti legati da determinati rapporti tassativamente individuati (presunzioni assolute) e la Consob può fissare con regolamento casi di presunzioni relative
Le persone che agiscono in concerto sono obbligate solidamente a lanciare l’opa totalitaria anche se gli acquisiti sono stati effettuati da solo uno di essi
La Consob con regolamento fissa quando sussiste l’obbligo di opa successiva in alcuni casi particolari:
* Acquisto indiretto di una partecipazione superiore alla soglia di una società quotata (assumendo il controllo di altra società, anche non quotata)
* Opa da consolidamento: acquisti o maggiorazioni del diritto di voto di chi già deteneva una partecipazione superiore alla soglia, senza assumere il controllo di diritto. L’obbligo scatta solo se gli acquisti o la maggiorazione superano il 5% all’anno
Opa preventiva facoltativa
Chi intende acquisire il controllo di una quotata può sottrarsi dall’obbligo di promuovere l’opa successiva totalitaria, lanciando un’opa volontaria preventiva che lo porti a detenere una partecipazione superiore la somma rilevante
Può essere:
* Opa preventiva totale: è diretta a conseguire tutti i titoli della società bersaglio e non è soggetta a condizioni. L’offerente può liberamente fissare il prezzo d’acquisto. In caso di opa di scambio, l’offerente deve sempre offrire l’alternativa in contanti
- Opa preventiva parziale: deve avere ad oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna categoria. L’esonero dall’opa successiva deve essere autorizzato dalla Consob a condizione che l’offerente o le persone concertate non abbiano acquistato nell’anno precedente partecipazioni nella società bersaglio in misura superiore all’1% e che sia condizionata a procedura di whitewash. L’obbligo di opa successiva scatta quando l’acquirente nell’anno successivo alla chiusura dell’opa parziale acquisti partecipazioni nella società bersaglio superiore all’1%
Esenzioni dall’obbligo di opa
L’obbligo di opa non sussiste se la partecipazione superiore alla soglia è detenuta a seguito di una offerta pubblica di acquisto o di scambio totalitaria o parziale
La Consob disciplina gli altri casi in cui il superamento della soglia non comporta l’obbligo di offerta successiva: acquisti a titolo gratuito o per successione ereditaria; presenza di altri soci che già detengono il controllo della società; operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi; operazioni
di riassetto azionario fra società dello stesso gruppo; cause indipendenti dalla volontà
dell’acquirente; operazioni o superamenti di soglia di carattere temporaneo; fusioni e scissioni.
Obbligo di acquisto residuale
La legge impone a chi consegue una partecipazione quasi totalitaria in una quotata di acquistare i titoli ancora in circolazione
Si consente agli azionisti di minoranza di uscire ad un prezzo equo quando ormai è cambiato il gruppo di controllo, in quanto ormai manca un adeguato flottante
I casi sono:
- L’offerente che viene a detenere a seguito di opa totalitaria una partecipazione pari almeno al 95% dei titoli è tenuto ad acquistare i restanti titoli da chi gliene faccia richiesta
- Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% dei titoli quotati ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli, se entro 90 gg non ripristina un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziozioni
In entrambi casi, il corrispettivo viene determinato dalla Consob tenuto conto anche del prezzo di mercato e del corrispettivo dell’opa precedente. In alcuni casi il prezzo è per legge uguali a quello dell’opa precedente
L’obbligo sussiste soltanto per le categorie in cui è stato superato il limite
Trovano applicazione le norme relative agli acquisti effettuati da persone che agiscono in concerto tra loro
Acquisto coattivo delle azioni residue
Chi viene a detenere a seguito del lancio dell’opa totalitaria più del 95% del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare coattivamente le azioni residue, entro 3 mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’opa e purché abbia dichiarato nel documento di offerta di volersi avvalere di tale diritto
Sanzioni per la violazione dell’obbligo di opa
Il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e la delibera eventualmente approvata col voto determinante è impugnabile
I titoli eccedenti alla soglia che fa scattare l’obbligo di opa o di acquisto residuale devono essere alienati entro 12 mesi o la Consob può imporre la promozione di un’opa totalitaria al prezzo stabilito da lei
La vendita o promozione dell’offerta fanno venire meno la sospensione del diritto di voto. Sono infine previste sanzioni pecuniarie
Procedimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio
La disciplina è applicabile ad ogni offerta finalizzata all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari per garantire la trasparenza dell’operazione e la partià di trattamento dei destinatari dell’offerta
L’offerta pubblica d’acquisto o di scambio è una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto
Ogni clausola contraria è nulla, ma l’offerta può essere sottoposta a condizioni non dipendenti dalla mera volontà dell’offerente.
L’offerta può essere aumentata o modificata durante la pendenza dell’operazione, la cui durata è concordata con la società di gestione del mercato (tra 15-25 giorni per l’opa obbligatoria; tra 15-40 giorni per le altre
offerte). L’offerta si svolge sotto il controllo costante della Consob, che può anche sospenderla o dichiararla decaduta in caso di violazione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di opa
L’opa si articola in tre fasi:
- Fase preparatoria: dell’intenzione di lanciare un’offerta pubblica deve essere data comunicazione alla Consob e contestualmente alla società bersaglio e al mercato. L’opa è poi
promossa mediante la presentazione alla Consob del documento di offerta destinato alla pubblicazione, redatto in conformità agli schemi regolamentari e contenente le informazioni necessarie a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta. Decorso il termine di 15 gg dalla presentazione (entro cui la Consob può chiedere integrazioni o di prestare particolari garanzie), il documento si considera tacitamente approvato e può essere reso pubblico. La società bersaglio è obbligata a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta ed una valutazione motivata degli amministratori sull’offerta stessa, da trasmettere alla Consob - Adesioni all’offerta: queste sono irrevocabili e possono essere raccolte, tramite sottoscrizione di un’apposita scheda, dall’offerente, dagli intermediari indicati nel
documento di offerta e dai depositari dei titoli abilitati. Per assicurare il corretto svolgimento
dell’operazione, la legge si limita a fissare il principio della correttezza e trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto
dell’offerta, e demanda alla Consob il compito di emanare le relative norme di attuazione, fra le quali spicca l’obbligo dell’offerente, che durante la pendenza dell’offerta o nei sei mesi successivi acquista titoli a prezzo superiore a quello dell’offerta, di adeguare il prezzo di quest’ultima al prezzo più alto pagato. - Chiusura dell’offerta: nulla prevede l’attuale disciplina per il caso in cui alla scadenza del termine le adesioni siano inferiori o superiori al quantitativo di titoli richiesto, sicché ogni determinazione al riguardo è rimessa al documento di offerta pubblicato dall’offerente, che dovrà comunque specificare il quantitativo minimo che deve essere raggiunto affinché l’offerta diventi irrevocabile e i criteri di riparto qualora le adesioni superassero il quantitativo richiesto. I risultati dell’offerta sono resi noti dall’offerente mediante la pubblicazione di un documento contenente anche le indicazioni necessarie sulla conclusione dell’offerta sull’esercizio delle facoltà previste nel documento d’offerta, per poi provvedere al pagamento del corrispettivo.
Passivity rule e lancio di opa concorrente
L’attuazione di misure difensive è consentita solo previa autorizzazione assembleare (passivity rule), ma lo statuto può derogare in tutto o in parte questo limite (clausola opt-out)
Gli amm. della società bersaglio dovranno astenersi nel compiere operazioni che contrastano l’opa senza delibere apposita dell’assembela
Restano ferme le normali maggioranze dell’assemblea e la responsabilità degli amm. in caso di violazione del divieto
Fra le tecniche di difesa rientra anche il lancio di un’opa concorrente da parte di eventuali alleati della società bersaglio. Dopo la pubblicazione di un’opa concorrente o un rilancio, le adesioni alla precedente offerta sono revocabili
Limiti all’assunzione di partecipazioni rilevanti
L’acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in società bancarie da chiunque effettuato e i successivi incrementi della partecipazione devono essere previamente autorizzati dalla Banca Centrale Europea quando attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% del capitale o consente di esercitare un’influenza notevole oppure il controllo della banca stessa
La violazione di queste disposizioni espone a sanzioni penali e comporta la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni per le quali manca l’autorizzazione
Le deliberazioni assembleari adottate col voto determinante di tali azioni, che devono essere alienate, sono impugnabli anche da parte della BdI
Una disciplina simile è prevista per le società assicurative, ma il potere di autorizzazione e impugnativa spetta all’Ivass
In tema di poteri specialo dello Stato, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale deve notificarlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Entro 45 gg può opporsi all’acquisto o subordinarlo a specifiche condizioni. Analogo potere è attribuito al Governo qualora un soggetto extracomunitario acquisisca una partecipazione di controllo in una società che detiene attivi strategici nei settori dell’energia, trasporti e comunicazioni
Fino alla scadenza del termine, l’acquirente esercita solo i diritti patrimoniali, mentre il diritto di voto è sospeso e le delibere approvate con tale voto determinante sono nulle
Le clausole statutarie che fissano limiti massimi ai possessi azionari dei singoli soci sono valide, purché operano in modo oggettivo per tutti i soci
La possibilità di introdurre a maggioranza tali clausoli è espressamente prevista per le società controllate dallo Stato operanti in settori strategici, destinate ad essere privatizzate mediante diffusione dell’intero pacchetto azionario fra il pubblico degli investitori (public company)
Difese preventive e regola di neutralizzazione
Gli azionisti che intendono aderire ad un’opa possono liberamente recedere, senza preavviso, da eventuali sindacati di voto e/o di blocco
Cadono i limiti di incroci azionari fra società quotate, dal momento che non può più essere utilizzata come tecnica di difesa preventiva l’acquisto di partecipazione rilevante nella società che si appresta a lanciare l’opa ostile
La regola di neutralizzazione è destinata ad operare solo se lo statuto lo prevede:
- Durante l’opa: non hanno effetto nei confronti dell’offerente eventuali limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli; nelle assemblee chiamate a decidere sull’autorizzazione di atti in contrasto con l’opa non operano le limitazioni al diritto di voto prevsite dallo statuto o da patti parasociali, né le maggiorazioni statutarie del voto e le azion a voto plurimo conferiscono un solo voto
- Dopo l’opa: se a seguito dell’opa l’offerente viene a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto, non operano le limitazioni al diritto di voto o le maggiorazioni o azioni a voto plurimo o diritti speciali per la nomina o revoca di membri dell’organo amministrativo nella prima assemblea successiva all’opa convocata per modificare lo statuto, per revocare o nominare gli amm.
La neutralizzazione non opera per le categorie speciali di azioni dotate di privilegi di natura patrimoniale
Ai titolari dei diritti che la regola di neutralizzazione ha reso inesercitabili è dovuto un equo indennizzo
Sia la passivity rule sia la regola di neutralizzazione sono soggette a clausola di reciprocità: non operano quando l’opa è promossa da chi non è a sua volta soggetto a tali disposizioni o a disposizioni equivalenti e in tal caso qualsiasi misura difensiva deve essere autorizzata espressamente dall’assemblea nei 18 mesi anteriori la comunicazione dell’offerta
Partecipazioni modificative dell’oggetto sociale e partecipazioni a responsabilità illimitata
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita, se per la natura e per l’oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo
Non opera questo divieto per le società finanziarie, tra cui le holdings. Per le altre società, le c.d. società operative, il divieto non sussiste qualora le partecipazioni non comportano una modifica sostanziale del tipo di attività stabilito nell’atto costitutivo
L’assemblea straordinaria può autorizzare o ratificare a posteriori l’assunzione delle partecipazioni in esame, con contestuale delibera modificativa dell’oggetto sociale
L’assunzione di partecipazioni, anche se compatibile con l’oggetto sociale, deve essere deliberata dall’assemblea quando comporta responsabilità illimitata per le obbligazioni della partecipata
Gli amministratori che violano il divieto sono esposti ad azione di responsabilità e l’atto di assunzione non autorizzato è inefficace
Partecipazioni reciproche
E’ vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche tramite società fiduciare e interposta persona. Questo divieto assoluto comporta la nullità delle sottoscrizioni
La società controllata non può sosttoscrivere azioni o quote della controllante, sia direttamente sia avvalendosi di terzi che agiscono in nome proprio ma per conto della controllata. La violazione non comporta nullità del capitale sottoscritto, ma imputazione ex lege delle azioni ai soggetti che hanno materialmente violato il divieto
L’acquisto reciproco di azioni in circolazione è possibile senza alcun limite fra due società tra cui non intercorre un rapporto di controllo e non sono quotate
Se l’incrocio è realizzato tra controllata e controllante si applicano limiti quantitativi e qualitativi coincidenti per l’acquisto di azioni proprie.
L’acquisto da parte della controllata di azioni o quote della controllante si considere ex lege come effettuato dalla controllante stessa:
- Le somme impiegate non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
- Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate
- L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria della controllata
- Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante
- La controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dei limiti devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto, in macanza sono annullate con conseguente riduzione del capitale sociale. Si applicano i casi speciali di esonero previste per l’acquisto di azioni proprie
Se l’incrocio coinvolge società quotate tra cui non intercorre un rapporto di controllo:
* L’incrocio non può superare il 5% de capitale con diritto di voto se la partecipata è una PMI, altrimenti il 3%
* I tetti possono essere elevati con un accordo autorizzato previamente da assemblea ordinaria rispettivamente al 10 e al 5%
* La società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto per le azioni in eccedenza, deve alienare l’eccedenza entro 12 mesi e in mancanza la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. In caso di inosservanza del divieto, le delibere adottate col voto determinante di tali azioni sono annullabili
Per evitare elusioni dei limiti, la disciplina estende l’obbligo di sospensione del diritto di voto (ma non l’obbligo di alienazione) agli incroci (triangolari) fra società appartenenti a gruppi diversi composti da quotate