Capitolo 7 - Gruppi di società Flashcards
Il fenomeno di gruppo
Il gruppo di società è un’aggregazione di società formalmente autonome ed indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria e sotto l’influenza dominante di un’unica società per il perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società di gruppo
La disciplina del fenomeno di gruppo è diretta a:
* Assicurare un’adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti fra le società del gruppo e sui risultati economici e patrimoniali del gruppo unitariamente considerato
- Evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società coinvolte e il corretto funzionamento degli organi decisionali della capogruppo
- Evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudicano le spettative di quanti fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di quella determinata società
Influenza dominante
Le definzioni contenute in leggi speciali (nel TUF per le società controllate da quotate) ruotano attorno all’art. 2359 c.c.
E’ controllata la società che si trova direttamente o indirettamente sotto l’influenza dominante di altra società, che è in grado di indirizzarne la società nel senso voluto
Sono considerate società controllate:
* Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
* La società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
* Le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
Nel nostro ordinamento non è ammissibile, in quanto in contrasto con la disciplina del conflitto d’interessi, un contratto di dominazione, che attribuisce ad una società il diritto di esercitare influenza dominante su un’altra, che conseguentemente si obbliga ad agire secondo gli ordini ricevuti anche se le arrecano pregiudizio. Tale forma di controllo contrattuale è ammessa solo se la legge applicabile lo consente
Ai fini del controllo azionario si computano i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi. Si ha anche quando le situazioni di controllo si realizzano sommando partecipazioni dirette e indirette e in presenza di sindacati di voto
Si considerano collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, che si presume quando in assemblea ordinaria può essere esercitato 1/5 dei voti o 1/10 se la partecipata è quotata
La disciplina dei gruppi
L’esistenza di un rapporto di controllo societario fa presumere l’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento di società in cui si concretiza l’essenza del fenomeno di gruppo
Si presume che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalle società ed enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, e quelle che le controllano
A queste norme è assoggettato anche chi esercita tale attività sulla base di un contratto con le società o di clausole dei loro statuti, come avviene nei gruppi paritetici, nei quali la direzione unitaria si fonda su un accordo contrattuale con cui più società si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre
E’ istituita un’apposita sezione del RDI nella quale sono iscritti (con effetto di pubblicità notizia) le società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Quest’ultime sono tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui aattività di direzione e coordinamento
Vi sono dei divieti a carico delle controllate che ridimensionano i pericoli di alterazione dell’integrità patrimoniale e di inquinamento degli organi sociali della capogruppo:
- Sottoscrizione e acquisto di azioni della controllante da parte della controllata: è inibito il diritto di voto per le azioni possedute dalla controllata nella controllante e non possono superare il 20% del totale del c.s. per le società appartenenti a uno stesso gruppo
- Divieto per le controllate, per i membri degli organi amm. e di controllo e per i dipendenti di rappresentare i soci della controllante nelle assemblee
- Ineleggibilità a sindaci della controllante coloro che sono legati alle controllate o alle controllanti da un rapporto di lavoro dipendente oppure un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuito, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza
In sede di bilancio scattano obblighi volti ad evidenziare i reciproci rapporti di partecipazione e finanziari, i relativi risultati economici, e gli effetti dell’attività di direzione e coordinamento sull’esercizio dell’impresa sociale e sui risultati della controllata
Il bilancio consolidato di gruppo consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato unitariamente, attraverso l’eliminazione delle operazioni intercorse fra società di gruppo
Per le quotate, la società incaricata alla revisone legale della capogruppo e gli amm. sono tenuti a informare periodicamente all’organo di controllo interno sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate anche da controllate. I relativi obblighi sono estesi ai fatti rilevanto riguardanti le controllate quando tali circostanze costituiscono informazioni privilegiate in grado di influire sui prezzi delle azioni della controllante quotata
Il Ministero della Giustizia, in concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito di individuare gli Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, sulla base di parametri fissati dalla legge stessa. Le quotate italiane legate da rapporti societari con società aventi sede in questi Stati devono rispettare una serie di obblighi informativi in sede di redazione del bilancio. E’ demandato alla Consob determinare i criteri in base ai quali è consentito intrattenere tali relazioni pericolose. Queste regole oggi sono rimaste lettera morta
La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate
Resta fermo il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società di gruppo, principio che porta ad escludere che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni della controllata. Al contempo, però, la capogruppo non può legittimamente imporre alla società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse
Contro eventuali abusi dell’influenza dominante restano azionabili le norme generali che regolano la responsabilità degli amm. e quelle in tema di conflitto di interessi
La riforma del 2003 ha posto poi dei capisaldi:
- Le decisioni delle controllate ispirate a interessi di gruppo devono essere adeguatamente motivate, per consentire una valutazione degli eventuali danni che possono arrecare alla società
- Il rimborso dei finanziamenti concessi alle controllate dalla capogruppi o da altre controllate è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori
- La capogruppo è tenuta ad indennizzare direttamente azionisti e creditori delle controllate per i danni subiti per il fatto che la propria società si è attenuata alle direttive di gruppo lesive per il proprio patrimonio
L’art. 2497 co.1 stabilisce infatti che le società o gli enti
che agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento sono direttamente reponsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale
In solido con la capogruppo rispondono coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo, sia coloro che abbiano consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito
L’azione di risarcimento nei confronti della capogruppo è esperibile solo se i creditori e i soci non sono stati soddisfatti dalla controllata.
E’ azione diretta e non surrogatoria rispetto a quella che spetta alla società controllata
- E’ riconosciuto il diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento:
- In presenza di eventi riguardanti la capogruppo, ma che di riflesso comportano un mutamento delle originarie condizioni di rischio dell’investimento nelle controllate, qualora non venga promossa un’opa che consenta di alienare la propria partecipazione
- Quando la capogruppo delibera una trasformazione che comporta il mutamenento del suo scopo sociale o cambiamento dell’oggetto sociale, tale da alterare in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata
- Quando il socio della controllata ha esercitato nei confronti della capogruppo l’azione di responsabilità ed abbia ottenuto una sentenza di condanna esecutiva. In questo caso il recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione
Il gruppo insolvente
Il CCI ha introdotto un’analitica regolamentazione delle procedure concorsuali di gruppo, ma un pur limitato trattamento unitario del gruppo insolvente è in crisi era previsto per:
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi e liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione: vige il principio dell’uniformità delle procedure per cui dichiarata insolvente la società e sottoposta a una di queste due procedure (procedura madre), ad essa si sottopongono tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo che si trovano in stato di insolvenza, purché le stesse presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibio economico o comunque risulti opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza
- Per i gruppi bancari in dissesto, la BdI può disporre l’avvio di un’unica procedura di risoluzione; se mancano le condizioni, la crisi di gruppo può determinare apertura dell’amministrazione straordinaria o della liquidazione coatta amministrativa prevista per le banche e l’uniformità del procedimento, solo se la capogruppo è sottoposta ad una di queste procedure
E’ pur sempre necessario un distinto accertamento dello stato insolvenza delle singole società facenti parte del gruppo, condotto con esclusivo riferimento alla situazione patrimonale
Non comporta alcuna confusione o unificazione dei patrimoni, dato che resta ferma la piena autonomia delle masse attive e passive delle società insolventi. Ciascuna risponderà delle proprie obbligazioni
Per garantire la reintegrazione del patrimonio delle società figlie e a consentire il ristoro dei danni per effetto della politica unitaria di gruppo:
- Revocatoria fallimentare aggravata: allungamento dei termini per l’esercizio della azioni revocatorie fallimentari degli atti posti in essere con altre imprese del gruppo, anche non insolventi
- Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore di un’impresa del gruppo dichiarata insolvente possono proporre la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nei confronti di amm. e sindaci di altre società del gruppo non assoggettate alla procedura
- In caso di direzione unitaria del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa per il fatto di aver supinamente dato attuazione alle direttive di gruppo, responsabilità che si cumula con quella prevista dall’art. 2497 (per la società)
Lettere di patronage
Le lettere di patronage sono dichiarazioni della capogruppo (normalmente rilasciate a banche per favorire il finanziamento delle società controllate) diffusesi soprattutto nella prassi dei gruppi internazionali, in sostituzione delle tradizionali garanzie personali. Si distinguono:
- Lettere deboli: la capogruppo si limita ad attestare l’esistenza di una partecipazione di controllo, con l’impegno di comunicarne l’eventuale dismissione, nonché a formulare dichiarazioni generiche in merito alla solvibilità del gruppo
- Lettere forti: dichiarazioni più impegnative in cui, ad esempio, la capogruppo afferma che eserciterà tutta la sua influenza affinché la controllata faccia onore alle proprie obbligazioni ed eventualmente si impegna anche a fornire alla stessa i mezzi finanziari necessari. Le lettere di patronage forti sono fonte di responsabilità in caso di inadempimento della controllata, in quanto le relative dichiarazioni della capogruppo possono essere ricondotte nello schema della promessa del fatto del terzo, o fra le garanzie personali atipiche.