Capitolo 11 - Sistemi alternativi Flashcards
Caratteri del sistema dualistico
Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di gestione svolge le funzioni proprie del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale e al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale, sia alcune funzioni di indirizzo generale che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea dei soci, come la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e l’approvazione del bilancio di esercizo
Di conseguenza, le competenza dell’assemblea ordinaria sono ridotte: nomina e revoca i componenti del consiglio di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti, nomina il soggetto incaricato di effettuare le revisione legale dei conti e decide sulla distribuzione degli utili.
Lo statuto può inoltre ulteriormente comprimere il ruolo dell’assemblea attribuendo al consiglio di gestione o al consiglio di sorveglianza alcune materie di competenza dell’assemblea straordinaria. Il sistema dualistico, quindi, determina un più accentuato distacco fra azionisti ed organo gestorio della società, risultando particolarmente adatto per società con azionariato diffuso e prive di uno stabile nucleo di azionisti imprenditori.
Il consiglio di sorveglianza
Può essere composto da soci o non soci, in numero non inferiore a tre fissato dallo statuto. I primi componenti sono nomina nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea ordinaria; la legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più consiglieri di sorveglianza allo Stato o ad enti pubblici, purché abbiano partecipazioni nella società, e una nomina può essere riservata anche ai possessori di strumenti finanziari partecipativi. Infine, come per i sindaci nelle società quotate almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza col sistema del voto di lista e trovano applicazione le regole sull’equilibrio fra uomini e donne
La legge prevede requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza progressivamente più rigorosi a seconda del grado di apertura al mercato della società (resta fermo che ulteriori requisiti e limiti possono essere previsti dallo statuto):
- Società chiuse: almeno un componente effettivo deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Non possono poi essere eletti i componenti del consiglio di gestione, nonché coloro che sono legati alla società (o alle sue controllate o sottoposte ad un comune controllo) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza. Trovano inoltre applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 per gli amministratori e che valgono anche per i sindaci
- Società aperte: i consiglieri di sorveglianza devono ulteriormente rispettare i limiti al cumulo di incarichi determina con regolamento dalla Consob, trovando applicazione le regole stabilite per i sindaci.
- Quotate: i consiglieri di sorveglianza devono, a pena di decadenza, essere anche in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità fissati per decreto dal Ministro della giustizia. Sono inoltre richiamate interamente le cause di ineleggibilità dei sindaci: ne consegue l’ineleggibilità in presenza di ogni rapporto patrimoniale che ne comprometta l’indipendenza e l’ineleggibilità del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado degli amministratori
A tutela dell’indipendenza dei consiglieri di sorveglianza si richiama inoltre la disciplina del compenso dei sindaci. La durata della carica è di tre esercizi ed è rinnovabile, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. A differenza dei sindaci, però, sono liberamente revocabili dall’assemblea anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento, ma è richiesto il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
Non essendo previsti supplenti né altri meccanismi di reintegrazione, l’assemblea deve provvedere a sostituire senza indugio i componenti del consiglio di sorveglianza che vengono a mancare per qualsiasi ragione nel corso dell’esercizio. Nomina e cessazione dall’ufficio sono soggette a pubblicità, a cura degli amministratori, entro 30 gg
Competenze e funzionamento del consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza esercita il controllo sull’amministrazione che spetta al collegio sindacale nel sistema tradizionale: a tal fine gli vengono riconosciuti medesimi poteri e diritti di informazione del collegio sindacale nei confronti del consiglio di gestione, del soggetto che esercita la revisione contabile e degli organi delle società controllate. Presso le società qualificate come enti di interesse pubblico, esercita in particolare la funzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che nel sistema tradizionale compete al collegio sindacale
I consiglieri di sorveglianza devono assistere alle assemblee e possono (ma non devono, tranne un consigliere nelle quotate) assistere alle adunanze del consiglio di gestione. Al pari del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza può convocare l’assemblea quando ne ricorrono gli estremi, deve sostituirsi agli amministratori in caso di omissione o ingiustificato ritardo nella convocazione dell’assemblea e nell’esecuzione delle pubblicazioni prescritte per legge, è destinatario delle denunce dei soci e riferisce almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta
Nelle quotate è tenuto a denunciare le irregolarità riscontrate alla Consob
A differenza del collegio sindacale, però, non è individualmente riconosciuto ai singoli consiglieri il potere di esercitare atti di ispezione e controllo, che spetta all’intero consiglio di sorveglianza (il quale può delegare un apposito componente)
Nel contempo al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria: nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, determinandone il compenso, approva il bilancio di esercizio, e promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione (competenza che tuttavia conserva anche l’assemblea). Può essere coinvolto, se previsto dallo statuto, anche in funzioni di alta amministrazione, deliberando in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal
consiglio di gestione
Per quanto riguarda il funzionamento, il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea ed i suoi poteri sono determinati dallo statuto. Il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 gg e, nelle quotate, ogni volta che un componente ne faccia richiesta al presidente. Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, mentre le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; non è prevista decadenza per i consiglieri assenteisti, anche se l’ingiustificata assenza può costituire giusa causa di revoca
I consiglieri di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, e sono solidalmente responsabili con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità dei doveri della loro carica. Si estende la norma relativa alla responsabilità dei sindaci
Consiglio di gestione
Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, e vi si applicano quasi tutte le norme per quest’ultimo dettate
E’ costituito da un numero di componenti non inferiore a due, i primi sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente la loro nomina compete al consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il compenso (salvo che lo statuto riservi quest’ultima competenza all’assemblea)
Nelle quotate si applicano le regole sull’equilibrio fra uomini e donne e, se i componenti sono più di quattro, almeno uno deve possedere i requisi degli amministratori indipendenti. Sono revocabili ad nutum dal consiglio di sorveglianza, salvo il diritto al risarcimento del danno in mancanza di giusta causa. Restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, ma sono rieleggibili; non trova applicazione il meccanismo della cooptazione, perciò se vengono a mancare nel corso dell’esercizio
uno o più componenti, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (trovandosi applicazione le norme a proposito dettate per il consiglio di amministrazione) e, si ritiene, anche ad un comitato esecutivo
Specificamente disciplinata è l’azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione: ferma restando la disciplina dettata per il sistema tradizionale, è previsto che tale azione può essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza, con delibera assunta a maggioranza dei componenti e che comporta la revoca di ufficio dei consiglieri di gestione se approvata con la maggioranza dei due terzi. Sono ammesse la rinuncia all’azione e la transazione
Il sistema monistico
Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, prevede un consiglio di amministrazione ed un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale
Al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, si applicano le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale (ma dal suo ambito devono essere estra i componenti del’organo di controllo). Infatti, almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabili per i sindaci; nelle quotate, un
amministratore indipendente deve essere nominato dalla minoranza tramite il sistema del voto di lista
I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabili dallo statuto. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Inoltre, nelle società quotate e
aperte, i suoi componen devono rispettare, a pena di decadenza, i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob con regolamento, e (solo nelle quotate) i requisi di professionalità e onorabilità fissati per decreto dal Ministro della giustizia
L’amministratore indipendente nominato dalla minoranza è componente del comitato. Il numero dei componenti del comitato è determinato dal consiglio di amministrazione, ma comunque non può essere inferiore a tre nelle società aperte
Il consiglio di amministrazione può revocare i componenti del comitato anche senza giusta causa, ma il potere dell’assemblea di revocare gli amministratori comporta anche la perdita della carica di componente del comitato eventualmente ricoperta. Il consiglio di amministrazione provvede infine alla sostituzione in caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato
Il comitato per il controllo sulla gestione svolge funzioni sostanzialmente coincidenti con quelle del collegio sindacale, e negli enti di interesse pubblico svolge anche il compito di comitato per il controllo interno e la revisione contabile. In quanto organo di controllo, è destinatario delle denunzie dei soci di fatti censurabili ex. art. 2408, e può a sua volta presentare denunzia al tribunale ove riscontri gravi irregolarità di gestione potenzialmente dannose. I suoi componenti devono assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ma non è
prevista la decadenza automatica in caso di assenze ripetute e ingiustificate, pur potendo essere valutate come giusta causa di revoca.
La disciplina delle società quotate riconosce al comitato per il controllo della gestione i medesimi poteri e diritti di informazione del collegio sindacale nei confronti degli amministratori, del soggetto che esercita la revisione dei conti e dei corrispondenti organi delle società controllate, potendo procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli. Ciascun membro del comitato può inoltre convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, ma non l’assemblea.
Per quanto riguada il funzionamento, il comitato elegge al suo interno il presidente ed opera con l’osservanza delle norme di funzionamento dettate per il collegio sindacale. Nelle quotate, ciascun componente può chiedere la convocazione del comitato al presidente, indicando gli argomenti da trattare