Capitolo 5 - Azioni Flashcards

1
Q

Nozione e caratteristiche delle azioni

A

Le azioni sono quote di partecipazione dei soci nelle s.p.a.

Sono quote omogenee e strandardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentati da titoli azionari

Hanno identico ammontare e ciascuna attribuisce identici diritti nella e verso la società. La singola azione è quindi indivisibile, in quanto è l’unità minima di partecipazione al capitale sociale

Ciascun socio diventa titolare di tante quote di partecipazione quante sono le azioni sottoscritte, ciascuna delle quali è tendenzialmente distinta e autonoma rispetto alle altre posseduto dallo stesso soggetto

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2
Q

Il valore delle azioni

A

Le azioni devono essere tutte di ugual valore

Devono rappresentare un’identica frazione del c.s. nominale: la parte di capitale sociale rappresentata in cifra monetaria da ciascuna azione si definisce valore nominale

In caso di azioni con valore nominale, lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione e il numero complessivo. Il valore nominale rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo con una modifica dell’atto costitutivo

In caso di azioni senza valore nominale, lo statuto indica solo il capitale sottoscritto ed il numero di azioni emesse. La partecipazione sarà espressa da una percentuale sul numero complessivo di azioni emesse

Il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Le azioni quindi non possono essere emesse per un valore inferiore al valore nominale

E’ ammessa l’emissione con soprapprezzo, cioè ad una somma superiore al valore nomianale

Il valore di emissione è diverso dal valore di bilancio, che è il valore reale delle azioni ottenuto dividendo il patrimonio netto per il numero delle azioni, e dal valore di mercato, che risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato

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3
Q

Indivisibilità delle azioni

A

Le azioni sono indivisibili

Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione, si istaura per legge una situazione di comproprietà indivisa, assoggettata alla disciplina di diritto comune

I diritti dei comproprietari verso la società devono essere esercitati da un rappresentante comune, senza la nomina del quale l’esercizio dei diritti sociali resta precluso

Le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti

I comproprietari rispondono solidamente verso la società delle obbligazioni derivanti dall’azione

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4
Q

Frazionamento e raggruppamento di azioni

A

La società, con delibera di modifica dell’atto costitutivo, può procedere a:
* Frazionamento: riduce l’originale valore nominale delle azioni
* Raggruppamento: aumenta l’originario valore nominale delle azioni

Il raggruppamento pone delicati problemi di tutela del singolo azionista, quando è congegnato in modo tale da non consentire ad ogni socio la piena conversione delle azioni possedute (formazione di resti)

La validità sarà quindi da valutare caso per caso: è sicuramente invalida quando il raggruppamento è predisposto al solo fine di pregiudicare la posizione di singoli azionisti

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5
Q

Uguaglianza dei diritti derivanti dal possesso delle azioni

A

Ogni azione attribuisce al titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa, patrimoniale e a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale

L’uguaglianza dei diritti che attribuiscono le azioni è:
* Relativa: è consentito creare più categorie di azioni fornite di diritti diversi, fermo restando che l’uguaglianza deve essere rispettata all’interno di ciascuna categoria
* Oggettiva: uguali sono i diritti che ogni azioni attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista dispone, dovendosi in tal senso computarsi anche il numero di azioni

I diritti sociali possono essere distinti in:
* Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute
* Diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale sociale (diritti della minoranza)
* Diritti che spettano solo se si possiede una partecipazione azionaria per un certo periodo
* Diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione al numero di azioni possedute

Quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilevanza, il legislatore introduce deroghe al principio capitalistico, riconoscendo allo Stato o ad altri enti pubblici dei poteri sociali svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria o dalla qualità di azionista

E’ fatta salva per le società di interesse nazionale (come la Rai) la particolare disciplina dettata da leggi speciali

Si collocano poi i golden powers riconosciuti allo Stato sulle società di rilevanza strategica nei settori della difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni

Per tali società la legge attribuisce all’autorità governativa il potere di opporsi o subordinare a specifiche condizioni l’assunzione di partecipazioni rilevanti nelle stesse e l’adozione di una serie di delibere di particolare rilievo, nonché il potere di veto

Per non discostarsi dai principi del diritto comunitario, l’intervento governativo può giustificarsi solo in casi eccezionali individuati dalla legge

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6
Q

Unità e autonomia delle partecipazioni societarie

A

L’azionista può sottoscrivere o acquistare più azioni, diventando titolare di una pluralità di partecipazoni azionarie e non di un’unica partecipazione. Questo è il principio dell’autonomia delle azioni

L’azionista può disporre in modo separato e autonomo delle azioni possedute, anche all’interno della società stessa, come ad esempio esercitare il voto divergente

Ciò però non esclude che sotto determinati profili assume rilievo la complessiva partecipazione posseduta e numerose sono le norme che pongono specifici obblighi e divieti all’azionista in possesso di determinate aliquote di capitale sociale

Un pacchetto azionario, soprattutto se di maggioranza, ha un proprio specifico valore, spesso molto maggiore della somma dei valori delle singole azioni

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7
Q

Categorie speciali di azioni

A

Sono azioni speciali le azioni fornite di diritti diversi di quelli tipici previsti dalla disciplina legale

Possono essere create con lo statuto o con una successiva modificazione dello stesso

Le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano direttamente (non indirettamente o di fatto) i diritti di una di esse devono essere approvate dall’assemblea speciale della categoria interessata

A questa si applica la disciplina dell’assemblea straordinaria se le azioni non sono quotate, altrimenti la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio

L’approvazione dell’assemblea di categoria è una condizione legale di efficacia della delibera dell’assemblea generale: in mancanza di questa, è improduttiva di effetti

Gli azionisti speciali che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso, se la modificazione incide sui loro diritti di voto o di partecipazione

Gli azionisti di categoria sono quindi tutelati come gruppo, non individualmente

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8
Q

Contenuto della partecipazione azionaria

A

La società gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria

Sono contemplate dall’art. 2351:
* Azioni senza voto, che possono essere emesse da tutte le società
* Azioni a voto limitato a particolari argomenti
* Azioni a voto condizionato: diritto di voto condizionato al verifcarsi di determinate condizioni, non meramente potestative
* Azioni a voto plurimo: le non quotate possono emettere azioni speciali che attribuiscono fino a un massimo di tre voti per ciascuna azione, anche per particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative

Queste azioni non possono superare complessivamente la metà del capitale sociale

Gli statuti delle quotate possono riconoscere delle maggiorazioni di voto ai soci di lungo periodo, titolari della azioni per almeno 24 mesi. Questo fino a un massimo di due voti per ciascuna azione posseduta per il tempo richiesto

La maggiorazione si perde in caso di alienazione delle azioni, ma si mantiene, se lo statuto lo consente, in caso di successione di morte e nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni

La maggiorazione non può essere prevista dalle quotate che hanno emesso azioni a voto plurimo prima della quotazione

In tutte le società per azioni è poi consentito prevedere:
* Un tetto di voto: il diritto di voto è limitato ad una misuta massima di azioni possedute da uno stesso soggetto
* Il voto scalare

Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento della società, anche senza una compressione dei diritti amministrativi. Il solo limite rimane il divieto del patto leonino

E’ consentita l’emissione di azioni correlate, cioè azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale di un determinato settore. Lo statuto deve prevedere i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, e le eventuali condizioni e modalità di conversione delle azioni in altra categoria

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9
Q

Azioni di risparmio

A

Sono del tutto prive del diritto di voto, ma devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale

Possono essere emesse al portatore e possono essere emesso solo da società quotate e non possono superare, congiuntamente alle altre categorie di azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale

Non si tiene conto di queste per il calcolo dei quorum assembleari. L’azionista di risparmio non ha diritto di intervento in assemblea, né diritto di impugnare le delibere assembleari invalide, ma solo il risarcimento del danno provocato a lui dalla delibera invalida

L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti e le modalità e i tempi per l’esercizio. Resta fermo il diritto di opzione

E’ prevista un’organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni:
* Assemblea speciale: delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull’approvazione delle delibere dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria; sulla nomina e revoca del rappresentante comune; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e il relativo rendiconto
* Rappresentante comune: provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Ha diritto ad esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze dell’assmeblea generale, nonché di assistere alle assemblee della società e di impugnarne le deliberazioni

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10
Q

Azioni a favore dei prestatori di lavoro

A

Il cointeressameto dei lavoratori alla gestione e ai risultati della società è favorito sotto più profili:

  • Azioni gratuite: assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società e delle controllate, se previsto dallo statuto, mediante imputazione degli utili a capitale ed emissione, per importo corrispondente, di speciali categorie di azioni assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro
  • Azioni a pagamento: la società può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società o di controllate o controllanti. La società può concedere prestiti o garanze per favorire la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie ai dipendenti: le somme impiegate devono però essere contenute nel limite degli utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
  • Strumenti finanziari partecipativi: la società può assegnare ai propri dipendenti o delle controllate strumenti finanziari partecipativi. Nelle società ad azionariato diffuso si va affermando l’uso di prevedere piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore degli amm. e alti dirgenti, come lo stock grant e le stock options. Per evitare manovre speculative spericolate da parte degli amm., i piani di compensi devono essere approvati dall’assemblea ordinaria e vi è l’obbligo di messa a disposizione del pubblico di una relazione illustrativa dei contenuti dei piani
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11
Q

Azioni di godimento

A

Sono una categoria di azioni speciali la cui funzione è quella di assicurare la parità di trattamento degli azionisti in occasione della riduzione reale del capitale sociale

Poiché il valore reale della azioni può essere notevolmente superiore a quello nominale che viene rimborsato ai soci con l’annullamento delle azioni, agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli di godimento

Sono postergate rispetto alle altre azioni: partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale e alla ripartizione del saldo attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale

Non attribuiscono diritto di voto e nemmeno i diritti collegati. Si tende oggi a riconoscere il diritto di opzione agli azionisti di godimento

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12
Q

Azioni e strumenti finanziari partecipativi

A

Per il TUF gli strumenti finanziari partecipativi sono una serie di titoli, partecipazioni e contratti la cui caratteristica comune è quella di poter essere oggetto di negoziazione su un mercato regolamentato.

A differenza delle azioni, non sono imputabili a capitale sociale e quindi non formano oggetto di conferimento, pur contribuendo ad aumentare il patrimonio sociale. Consentono l’acquisizione di apporti patrimoniali che non possono essere oggetto di conferimento, come le prestazioni d’opera e di servizi. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualità di azionista

Possono essere forniti di soli diritti patrimoniali o anche amministrativi, con esclusione del diritto di voto in assemblea generale. Possono quindi votare su specifici argomenti indicati e può essere riservata la nomina di un componente del cda o del consiglio di sorveglianza e di un sindaco

A quelli che attribuiscono il diritto al rimborso, si applica la disciplina delle obbligazioni. Per il resto, lo statuto disciplina modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la legge di circolazione

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13
Q

Titoli azionari

A

Sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni non quotate, né diffuse tra il pubblico in maniera rilevante

Ne consentono il trasferimento mediante le regole proprie dei titoli di credito, se lo statuto non ne escluda l’emissione

I titoli azionari devono indicare: denominazione e sede della società, data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, ufficio del RDI dove la società è iscritta, valore nominale, ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate, diritti e obblighi particolari ad essi inerenti ed eventuali limiti statutari alla circolazione delle azioni

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amm. e in attesa della loro emissione sono rilasciati certificati provvisori, che assolvono temporaneamente la funzione dei titoli definitivi

I titoli azionari possono essere semplici o multipli, possono cioè rappresentare una o più azioni. Il possessore del titolo multiplo può chiedere il frazionamento in titoli di taglio minore, e viceversa.

Ai titoli azionari è di regola collegato un foglio cedole, che sono tagliandi contrassegnati dalla denominazione sociale e numerati progressivamente. Esse consentono di esercitare i diritti che maturano durante la vita della società senza necessità di esibire il titolo azionario. Sono di regola al portatore e acquistano natura di veri e propri titoli di credito, formando oggetto di autonoma circolazione

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14
Q

Azioni e titoli di credito

A

Le azioni rientrano nella categoria di titoli di credito causali, che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto giuridico (il rapporto societario). Si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario

Hanno due funzioni principali:
* Funzione di trasferimento: necessari per il trasferimento della partecipazione sociale. E’ applicabile ad essi il principio di autonomia in sede di circolazione: chi acquista in buona fede il possesso secondo le norme che regolano la circolazione non è soggetto a rivendicazione
* Funzione di legittimazione: il titolo azionario svolge una funzione di legittimazione nei rapporti interni all’organizzazione societaria. Il possessore del titolo può esercitare i diritti sociali, senza esser tenuto a provare la qualità di socio

I titolo azionari sono a letteralità incompleta, dal momento che per determinare la posizione del socio è necessario fare riferimento a fonti di cognizione estranee alla lettera del titolo, come l’atto costitutivo e le delibere assembleari

Per ragioni di salvaguardia del patrimonio sociale, non trova piena applicazione per i titoli azionari il principio di autonomia in sede di emissione, che stabilisce che al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni personali ai precedenti possessori e in particolare quelle fondate sul rapporto causale

La società può infatti:
* Opporre erga omnes eventuali vizi del procedimento di emissione delle azioni
* Opporre al terzo acquirente l’intervenuto annullamento del titolo azionario non risultante dal documento
* Richiedere dal terzo acquirente i versamenti dei conferimenti ancora dovuti
* Opporre le limitazioni statutarie non risultanti dal titolo alla circolazione della azioni

Comunque, la società non può opporre al terzo acquirente eccezioni fondate su rapporti personali col dante causa, qualora non entri in gioco l’esigenza di salvaguardia del capitale sociale

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15
Q

Azioni nominative e azioni al portatore

A

Le azioni possono essere nominative o al portatore

Nel 1941 fu introdotta la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con alcune eccezioni

Le azioni di risparmio e quelle emessa dalle Sicav e Sicaf possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista, mentre tutte le altre devono essere nominative

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16
Q

La legge di circolazione delle azioni

A

Le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona giuridica o fisica e l’intestazione deve risultare nel libro dei soci della società emittente

Per il trasferimento dei titoli azionari è necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci. E’ quindi necessaria la cooperazione della socieetà emittente

La doppia annotazione può avvenire secondo due diverse procedure:

  1. Transfert: cambiamento contestuale delle due instestazioni, a cura e sotto la responsabilità della società. Con l’esecuzione del trasfert, l’acquirente entra a far parte della società ed acquista la legittimazione dell’esercizio dei diritti sociali. Può essere richiesto sia dall’alienante sia dall’acquirente:
  • Alienante: deve esibire il titolo e provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certifazione del notaio o da altro soggetto previsto da leggi speciali
  • Acquirente: deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto, mediante atto con firma autenticata o atto pubblico
  1. Trasferimento mediante girata: l’annotazione sul titolo (girata) è fatta dall’alienante, quella nel libro dei soci dalla società e si rende necessaria soltanto quando l’acquirente vuole esercitare i diritti sociali. L’acquirente medio tempore può trasferire le azioni mediante ulteriore girata

La girata deve essere datata, contenere il nome del giratario e sottoscritta dal girante e anche del giratario se si tratta di azioni non interamente liberate. E’ poi autenticata da un notaio

Dal 2003, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate è legittimato ad eserciatare tutti i diritti sociali. L’iscrizione nel libro dei soci ha quindi solo rilievo normativo fiscale

Le azioni al portatore non sono intestate ad alcuna persona: il trasferimento avviene mediante semplice consegna del titolo all’acquirente e il possessore è legittimato all’esercizio dei diritti con la semplice presentazione del titolo alla società

17
Q

Azioni dematerializzate

A

Il sistema di gestione accentrata è regolato dal Reg. Ue 909/2014, dal TUF e dalla normativa regolamentare della Consob e Banca d’Italia

Il sistema è gestito dalle società di gestione accentrata con statuto speciale che operano come “Depositario centrale di titoli”. Ad oggi l’unica società operante in Italia è la Monte Titoli s.p.a.

I requisiti di partecipazioni dei soggetti e degli strumenti finanziari sono determinati dal depositario centrale con proprio regolamento di servizi, mentre le modalità di funzionamento sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari possono essere o meno rappresentati da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione

Oggi è prevista la dematerializzazione obbligatoria per:
* Valori mobiliari negoziati in mercati italiani o comunitari
* Valori mobiliari emessi da società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico secondo i parametri della Consob
* Gli altri valori mobiliari individuati dal regolamento congiunto di Consob e BdI

Gli emittenti hanno facoltà di assoggettare al regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari che non presentano tali caratteristiche

La gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito del titolo presso il depositario centrale. L’adesione al sistema è facoltativa e rimessa al singolo azionista, che deposita il proprio titolo presso un intermediario autorizzato con un contratto di deposito di titoli in amministrazione. L’intermediario è così autorizzato a subdepositare i titoli presso il depositario centrale. Si tratta di due rapporti di deposito fra loro collegati

La circolazione documentale è sostituita da una circolazione fondata su semplici scritture contabili, che producono gli stessi effetti del trasferimento secondo le norme dei titoli di credito

L’esercizio dei relativi diritti è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dal depositario centrale, che è legittimato a compiere le operazioni inerenti alla gestione dei titoli

L’esercizio dei diritti in esse incorporati è riservato al titolare delle azioni e la relativa legittimazione è attribuita da apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari o è attestata mediante comunicazione dell’intermediario alla società

La gestione dematerializzata, obbligatoria per le azioni quotate o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, prevede la soppressione del documento cartaceo

L’emittente comunica al depositario centrale l’ammontare globale dell’emissione e gli intermediari ai quali accreditare le azioni emesse. Il depositario centrale apre un conto per ogni emittente, suddiviso in sottoconti per ciascuna emissione e accende per ogni intermediario conti che registrano i movimenti di strumenti finanziari disposti tramite questo. Gli intermediari registrano in conti distinti per ogni titolare le azioni di pertinenza degli stessi

Il trasferimento è effettuato dai titolari solo tramite intermediari autorizzati: su loro richiesta il depositario centrale provvede a registrare i trasferimenti delle azioni nei conti accesi e gli intermediari dovranno a loro volta registrare il trasferimento nel conto del cliente

Chi ottiene la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte dei precedenti titolari ed ha legittimazione piena ed esclusiva ad esercitare i relativi diritti

L’intermediario esercita in nome e per conto del titolare i diritti patrimoniali, mentre i diritti amministrativi sono esercitati dal titolare del conto, se non ha conferito mandato all’intermediario

18
Q

Vincoli su azioni

A

La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del vincolo a cura della società emittente, sia sul titolo sia sul libro dei soci. E’ improduttiva di effetti verso la società e verso i terzi se non si osservano queste formalità

La costituzione in pegno può avvenire mediante girata del titolo con la clausola “in garanzia” od altra equivalente. I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni devono essere eseguiti sul titolo

Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, che dovranno esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, a pena di risarcimento dei danni; nel caso di sequestro il voto è esercitato dal custode

Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o usufruttuario; in caso di sequestro sono esercitati dal custode

Il diritto di opzione e di recesso spetta al socio e solo a lui sono attribuite le nuove azioni sottoscritte, che spettano libere da vincoli. Il socio deve provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione

L’usufrutto e il pegno si estendono sul ricavato della vendita delle azioni, in caso di aumento gratuito del capitale alle azioni di nuova emissione e agli utili distribuibili dalla società

Per il versamento delle somme dovute sulle azioni non ancora liberati provvede in caso di pegno il socio, in caso di usufrutto l’usufruttuario, salvo il suo diritto alla restituzione della somma alla scadenza dell’usufrutto

19
Q

Limiti alla circolazione delle azioni

A

In via di principio le azioni sono liberamente trasferibili, ma sono previsiti limiti legali e convenzionali alla libera trasferibilità

Limiti legali:
* Le azioni liberate con conferimenti diversi dal danaro non possono essere alienati prima del controllo della valutazione
* Le azioni con prestazioni accessorie e le azioni delle società fiduciarie e di revisione non sono trasferibile senza il consenso del cda
* Sono previsti ulteriori limiti quando il trasferimento riguarda partecipazioni rilevanti o di controllo

Limiti convenzionali:
* Limiti statutari: risultano dall’atto costitutivo e hanno efficacia reale, quindi vincolano i soci e sono opponibili ai terzi
* Sindacati di blocco: risultano da patti parasociali, cioè non risultanti dall’atto costitutivo ma da accordi tra i soci, e hanno lo scopo di evitare l’ingresso nella società di terzi non graditi. Vincolano solo le parti contraenti, sono quindi inopponibili ai terzi e l’inadempiente è tenuto solo al risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci contraenti

Lo statuto può sottoporre a patricolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative e può vietare del tutto la circolazione per un periodo non superiore a cinque anni

Le più diffuse clausole statutarie limitative, che possono essere introdotte o rimosse solo con delibera dell’assemblea straordinaria sono:

  1. Calusole di prelazione: impone al socio che intende spogliarsi della azioni di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. Nella proposta d’acquisto deve specificare il prezzo offerto dal terzo e le altre modalità rilevanti del contratto. Si tende ad affermare che la clausola di prelazione operi anche in presenza di altre vicende traslative diversa della vendita. La violazione comporta l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società e dei soci beneficiari del diritto di prelazione, che avranno diritto di riscattare dal terzo acquirente le relative azioni
  2. Calusole di gradimento: vi sono le clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente e queste sono valide, e le clausole di mero gradimento che subordinano il trasferimento al placet di un organo sociale, spesso il cda. Oggi quest’ultime sono consentite, se prevedono in caso di rifiuto del gradimento un obbligo di acquisto a carico delle società o degli altri soci oppure il diritto di recessso dell’alienante. L’acquirente che si vede rifiutato il placet, se non è diversamente pattuito, può retrocedere le azioni e riottenere quanto pagato
  3. Clausole di riscatto: prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi. Il valore di rimborso si determina applicando la disciplina del diritto di recesso e trova applicazione anche il relativo procedimento di liquidazione. In caso di riscatto a favore della società trova applicazione la disciplina dell’acquisto di azioni proprie
20
Q

Sottoscrizione di azioni proprie

A

La società non può sottoscrivere proprie azioni.

E’ un divieto di carattere assoluto e non soffre eccezioni, ed opera sia in sede di costituzione che in sede di aumento del c.s.

Colpisce sia la sottoscrizione diretta, sia la sottoscrizione indirette (compiuta da terzi in nome proprio ma per conto della società)

L’autosottoscrizione darebbe luogo ad un aumento del c.s. nominale senza incrementare il capitale reale

In caso di violazione del divieto, le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soggetti che hanno materialmente violato il diveto: i promotori, i soci fondatori o gli amministratori in caso di sottoscrizione diretta. In caso di sottoscrizione indiretta, rispondono solidamente il terzo che ha sottoscritto le azioni e anche i promotori, soci fondatori o amm., salvo che non dimostrano di essere esenti da colpa

Il debito di conferimento è quindi imputato ex lege, a titolo di responsabilità per colpa, ai soggetti che presumibilmente hanno contribuito col terzo alla violazione del divieto

21
Q

Acquisto di azioni proprie

A

L’operazione è consentita, ma si devono rispettare le condizioni poste dall’art. 2357

Le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate

L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, che decide sulle modalità d’acquisto

Per le società aperte, il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere 1/5 del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute nelle controllate

La società deve realizzare l’acquisto nel rispetto delle modalità fissate dalla Consob e dalla normativa comunitaria

Gli acquisti compiuti in violazione di questi limiti rimangono validi, ma espongono gli amm. a sanzioni penali. Le azioni acquistatein violazione devono essere vendute entro un anno dall’acquisto, in mancanza la società le deve annullare e ridurre il c.s.

Tale disciplina si applica anche quando la società procede all’acquisto di azioni proprie tramite società fiduciaria o interposta persona

Sono previsti dei casi speciali dall’art. 2357-bis:
1. Nessuna limitazione è applicabile quando l’acquisto avviene in esecuzione di una delibera di riduzione del capitale sociale, da farsi mediante riscatto e annullamento delle azioni
2. Quando l’acquisto è finalizzato al rimborso del socio recedente è subordinato al solo limite degli utili e delle riserve disponibili
3. Quando l’acquisto avviene a titolo gratuito, per effetto di successione universale, di fusione o scissione, o in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, deve essere rispettato per tutte le società il limite della quinta parte del capitale sociale

Per evitare indebite posizioni di vantaggio degli amm. e del gruppo di comando, i diritti sociali relativi alle azioni acquistate sono sterilizzati con la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi

Nelle società chiuse queste azioni sono sempre computate ai fini dei quorum assembleari per non abbassarli; nelle aperte sono conteggiate solo per il quorum costitutivo

Il diritto agli utili e il diritto di opzione di queste azioni spettano proporzionalmente alle altre azioni

Gli amm. non possono disporre delle azioni senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea

E’ regolata la rilevazione in bilancio delle azioni proprie e nella relazione sulla gestione degli amm. devono essere fornite informazioni integrative sulle relative operazioni

22
Q

Prestiti e garanzie su azioni proprie e azioni proprie in garanzia

A

La concessione di prestiti o garanzie a favore di soci o terzi per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie deve essere previamente autorizzata dall’assemblea straordinaria, a cui gli amm. sottopongono una relazione nella quale illustrano quale specifico interesse della società giustifica l’operazione e attestano che l’operazione avviene a condizioni di mercato

Il verbale dell’assemblea, corredato con la relazione degli amm., viene pubblicato in RDI. La società non può impiegare in operazioni su azioni proprie risorse economiche superiori alla parte disponibile del patrimonio netto

La società può anche concedere assistenza finanziaria anche per agevolare l’acquisto di azioni che essa stessa ha in portafoglio, risultando contemporaneamente venditore e finanziatore

La società non può accettare azioni proprie in garanzia. Questo è un divieto assoluto, perchè comporterebbe gli stessi pericoli dell’acquisto di azioni proprie, soprattutto in caso di debitore inadempiente

La mancanza di autorizzazione assembleare rispetto all’assistenza finanziaria rende i relativi contratti inefficaci. Sono invece nulli i contratti di assistenza finanziaria che impigano risorse non disponibili, in quanto violano un divieto inderogabile. Per ugual motivo sarà nulla l’accettazione di azioni proprie in garanzia

Entrambi i diveti sono parzialmente derogati quando le relative operazioni sono effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti delle società e di controllate o controllanti. In questo caso la concessione di prestiti o garanzie nonchè l’accettazione di azioni proprie in garanzie sono consentite, ma sempre entro la parte disponibile del patrimonio netto