Capitolo 5 - Azioni Flashcards
Nozione e caratteristiche delle azioni
Le azioni sono quote di partecipazione dei soci nelle s.p.a.
Sono quote omogenee e strandardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentati da titoli azionari
Hanno identico ammontare e ciascuna attribuisce identici diritti nella e verso la società. La singola azione è quindi indivisibile, in quanto è l’unità minima di partecipazione al capitale sociale
Ciascun socio diventa titolare di tante quote di partecipazione quante sono le azioni sottoscritte, ciascuna delle quali è tendenzialmente distinta e autonoma rispetto alle altre posseduto dallo stesso soggetto
Il valore delle azioni
Le azioni devono essere tutte di ugual valore
Devono rappresentare un’identica frazione del c.s. nominale: la parte di capitale sociale rappresentata in cifra monetaria da ciascuna azione si definisce valore nominale
In caso di azioni con valore nominale, lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione e il numero complessivo. Il valore nominale rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo con una modifica dell’atto costitutivo
In caso di azioni senza valore nominale, lo statuto indica solo il capitale sottoscritto ed il numero di azioni emesse. La partecipazione sarà espressa da una percentuale sul numero complessivo di azioni emesse
Il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Le azioni quindi non possono essere emesse per un valore inferiore al valore nominale
E’ ammessa l’emissione con soprapprezzo, cioè ad una somma superiore al valore nomianale
Il valore di emissione è diverso dal valore di bilancio, che è il valore reale delle azioni ottenuto dividendo il patrimonio netto per il numero delle azioni, e dal valore di mercato, che risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato
Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili
Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione, si istaura per legge una situazione di comproprietà indivisa, assoggettata alla disciplina di diritto comune
I diritti dei comproprietari verso la società devono essere esercitati da un rappresentante comune, senza la nomina del quale l’esercizio dei diritti sociali resta precluso
Le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti
I comproprietari rispondono solidamente verso la società delle obbligazioni derivanti dall’azione
Frazionamento e raggruppamento di azioni
La società, con delibera di modifica dell’atto costitutivo, può procedere a:
* Frazionamento: riduce l’originale valore nominale delle azioni
* Raggruppamento: aumenta l’originario valore nominale delle azioni
Il raggruppamento pone delicati problemi di tutela del singolo azionista, quando è congegnato in modo tale da non consentire ad ogni socio la piena conversione delle azioni possedute (formazione di resti)
La validità sarà quindi da valutare caso per caso: è sicuramente invalida quando il raggruppamento è predisposto al solo fine di pregiudicare la posizione di singoli azionisti
Uguaglianza dei diritti derivanti dal possesso delle azioni
Ogni azione attribuisce al titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa, patrimoniale e a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale
L’uguaglianza dei diritti che attribuiscono le azioni è:
* Relativa: è consentito creare più categorie di azioni fornite di diritti diversi, fermo restando che l’uguaglianza deve essere rispettata all’interno di ciascuna categoria
* Oggettiva: uguali sono i diritti che ogni azioni attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista dispone, dovendosi in tal senso computarsi anche il numero di azioni
I diritti sociali possono essere distinti in:
* Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute
* Diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale sociale (diritti della minoranza)
* Diritti che spettano solo se si possiede una partecipazione azionaria per un certo periodo
* Diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione al numero di azioni possedute
Quando entrano in gioco interessi pubblici di particolare rilevanza, il legislatore introduce deroghe al principio capitalistico, riconoscendo allo Stato o ad altri enti pubblici dei poteri sociali svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria o dalla qualità di azionista
E’ fatta salva per le società di interesse nazionale (come la Rai) la particolare disciplina dettata da leggi speciali
Si collocano poi i golden powers riconosciuti allo Stato sulle società di rilevanza strategica nei settori della difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni
Per tali società la legge attribuisce all’autorità governativa il potere di opporsi o subordinare a specifiche condizioni l’assunzione di partecipazioni rilevanti nelle stesse e l’adozione di una serie di delibere di particolare rilievo, nonché il potere di veto
Per non discostarsi dai principi del diritto comunitario, l’intervento governativo può giustificarsi solo in casi eccezionali individuati dalla legge
Unità e autonomia delle partecipazioni societarie
L’azionista può sottoscrivere o acquistare più azioni, diventando titolare di una pluralità di partecipazoni azionarie e non di un’unica partecipazione. Questo è il principio dell’autonomia delle azioni
L’azionista può disporre in modo separato e autonomo delle azioni possedute, anche all’interno della società stessa, come ad esempio esercitare il voto divergente
Ciò però non esclude che sotto determinati profili assume rilievo la complessiva partecipazione posseduta e numerose sono le norme che pongono specifici obblighi e divieti all’azionista in possesso di determinate aliquote di capitale sociale
Un pacchetto azionario, soprattutto se di maggioranza, ha un proprio specifico valore, spesso molto maggiore della somma dei valori delle singole azioni
Categorie speciali di azioni
Sono azioni speciali le azioni fornite di diritti diversi di quelli tipici previsti dalla disciplina legale
Possono essere create con lo statuto o con una successiva modificazione dello stesso
Le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano direttamente (non indirettamente o di fatto) i diritti di una di esse devono essere approvate dall’assemblea speciale della categoria interessata
A questa si applica la disciplina dell’assemblea straordinaria se le azioni non sono quotate, altrimenti la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio
L’approvazione dell’assemblea di categoria è una condizione legale di efficacia della delibera dell’assemblea generale: in mancanza di questa, è improduttiva di effetti
Gli azionisti speciali che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso, se la modificazione incide sui loro diritti di voto o di partecipazione
Gli azionisti di categoria sono quindi tutelati come gruppo, non individualmente
Contenuto della partecipazione azionaria
La società gode di ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria
Sono contemplate dall’art. 2351:
* Azioni senza voto, che possono essere emesse da tutte le società
* Azioni a voto limitato a particolari argomenti
* Azioni a voto condizionato: diritto di voto condizionato al verifcarsi di determinate condizioni, non meramente potestative
* Azioni a voto plurimo: le non quotate possono emettere azioni speciali che attribuiscono fino a un massimo di tre voti per ciascuna azione, anche per particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative
Queste azioni non possono superare complessivamente la metà del capitale sociale
Gli statuti delle quotate possono riconoscere delle maggiorazioni di voto ai soci di lungo periodo, titolari della azioni per almeno 24 mesi. Questo fino a un massimo di due voti per ciascuna azione posseduta per il tempo richiesto
La maggiorazione si perde in caso di alienazione delle azioni, ma si mantiene, se lo statuto lo consente, in caso di successione di morte e nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni
La maggiorazione non può essere prevista dalle quotate che hanno emesso azioni a voto plurimo prima della quotazione
In tutte le società per azioni è poi consentito prevedere:
* Un tetto di voto: il diritto di voto è limitato ad una misuta massima di azioni possedute da uno stesso soggetto
* Il voto scalare
Le azioni privilegiate sono azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento della società, anche senza una compressione dei diritti amministrativi. Il solo limite rimane il divieto del patto leonino
E’ consentita l’emissione di azioni correlate, cioè azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale di un determinato settore. Lo statuto deve prevedere i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, e le eventuali condizioni e modalità di conversione delle azioni in altra categoria
Azioni di risparmio
Sono del tutto prive del diritto di voto, ma devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale
Possono essere emesse al portatore e possono essere emesso solo da società quotate e non possono superare, congiuntamente alle altre categorie di azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale
Non si tiene conto di queste per il calcolo dei quorum assembleari. L’azionista di risparmio non ha diritto di intervento in assemblea, né diritto di impugnare le delibere assembleari invalide, ma solo il risarcimento del danno provocato a lui dalla delibera invalida
L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti e le modalità e i tempi per l’esercizio. Resta fermo il diritto di opzione
E’ prevista un’organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni:
* Assemblea speciale: delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull’approvazione delle delibere dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria; sulla nomina e revoca del rappresentante comune; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e il relativo rendiconto
* Rappresentante comune: provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Ha diritto ad esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze dell’assmeblea generale, nonché di assistere alle assemblee della società e di impugnarne le deliberazioni
Azioni a favore dei prestatori di lavoro
Il cointeressameto dei lavoratori alla gestione e ai risultati della società è favorito sotto più profili:
- Azioni gratuite: assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società e delle controllate, se previsto dallo statuto, mediante imputazione degli utili a capitale ed emissione, per importo corrispondente, di speciali categorie di azioni assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro
- Azioni a pagamento: la società può escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società o di controllate o controllanti. La società può concedere prestiti o garanze per favorire la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie ai dipendenti: le somme impiegate devono però essere contenute nel limite degli utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
- Strumenti finanziari partecipativi: la società può assegnare ai propri dipendenti o delle controllate strumenti finanziari partecipativi. Nelle società ad azionariato diffuso si va affermando l’uso di prevedere piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore degli amm. e alti dirgenti, come lo stock grant e le stock options. Per evitare manovre speculative spericolate da parte degli amm., i piani di compensi devono essere approvati dall’assemblea ordinaria e vi è l’obbligo di messa a disposizione del pubblico di una relazione illustrativa dei contenuti dei piani
Azioni di godimento
Sono una categoria di azioni speciali la cui funzione è quella di assicurare la parità di trattamento degli azionisti in occasione della riduzione reale del capitale sociale
Poiché il valore reale della azioni può essere notevolmente superiore a quello nominale che viene rimborsato ai soci con l’annullamento delle azioni, agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli di godimento
Sono postergate rispetto alle altre azioni: partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale e alla ripartizione del saldo attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale
Non attribuiscono diritto di voto e nemmeno i diritti collegati. Si tende oggi a riconoscere il diritto di opzione agli azionisti di godimento
Azioni e strumenti finanziari partecipativi
Per il TUF gli strumenti finanziari partecipativi sono una serie di titoli, partecipazioni e contratti la cui caratteristica comune è quella di poter essere oggetto di negoziazione su un mercato regolamentato.
A differenza delle azioni, non sono imputabili a capitale sociale e quindi non formano oggetto di conferimento, pur contribuendo ad aumentare il patrimonio sociale. Consentono l’acquisizione di apporti patrimoniali che non possono essere oggetto di conferimento, come le prestazioni d’opera e di servizi. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualità di azionista
Possono essere forniti di soli diritti patrimoniali o anche amministrativi, con esclusione del diritto di voto in assemblea generale. Possono quindi votare su specifici argomenti indicati e può essere riservata la nomina di un componente del cda o del consiglio di sorveglianza e di un sindaco
A quelli che attribuiscono il diritto al rimborso, si applica la disciplina delle obbligazioni. Per il resto, lo statuto disciplina modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la legge di circolazione
Titoli azionari
Sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni non quotate, né diffuse tra il pubblico in maniera rilevante
Ne consentono il trasferimento mediante le regole proprie dei titoli di credito, se lo statuto non ne escluda l’emissione
I titoli azionari devono indicare: denominazione e sede della società, data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, ufficio del RDI dove la società è iscritta, valore nominale, ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate, diritti e obblighi particolari ad essi inerenti ed eventuali limiti statutari alla circolazione delle azioni
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amm. e in attesa della loro emissione sono rilasciati certificati provvisori, che assolvono temporaneamente la funzione dei titoli definitivi
I titoli azionari possono essere semplici o multipli, possono cioè rappresentare una o più azioni. Il possessore del titolo multiplo può chiedere il frazionamento in titoli di taglio minore, e viceversa.
Ai titoli azionari è di regola collegato un foglio cedole, che sono tagliandi contrassegnati dalla denominazione sociale e numerati progressivamente. Esse consentono di esercitare i diritti che maturano durante la vita della società senza necessità di esibire il titolo azionario. Sono di regola al portatore e acquistano natura di veri e propri titoli di credito, formando oggetto di autonoma circolazione
Azioni e titoli di credito
Le azioni rientrano nella categoria di titoli di credito causali, che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto giuridico (il rapporto societario). Si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario
Hanno due funzioni principali:
* Funzione di trasferimento: necessari per il trasferimento della partecipazione sociale. E’ applicabile ad essi il principio di autonomia in sede di circolazione: chi acquista in buona fede il possesso secondo le norme che regolano la circolazione non è soggetto a rivendicazione
* Funzione di legittimazione: il titolo azionario svolge una funzione di legittimazione nei rapporti interni all’organizzazione societaria. Il possessore del titolo può esercitare i diritti sociali, senza esser tenuto a provare la qualità di socio
I titolo azionari sono a letteralità incompleta, dal momento che per determinare la posizione del socio è necessario fare riferimento a fonti di cognizione estranee alla lettera del titolo, come l’atto costitutivo e le delibere assembleari
Per ragioni di salvaguardia del patrimonio sociale, non trova piena applicazione per i titoli azionari il principio di autonomia in sede di emissione, che stabilisce che al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni personali ai precedenti possessori e in particolare quelle fondate sul rapporto causale
La società può infatti:
* Opporre erga omnes eventuali vizi del procedimento di emissione delle azioni
* Opporre al terzo acquirente l’intervenuto annullamento del titolo azionario non risultante dal documento
* Richiedere dal terzo acquirente i versamenti dei conferimenti ancora dovuti
* Opporre le limitazioni statutarie non risultanti dal titolo alla circolazione della azioni
Comunque, la società non può opporre al terzo acquirente eccezioni fondate su rapporti personali col dante causa, qualora non entri in gioco l’esigenza di salvaguardia del capitale sociale
Azioni nominative e azioni al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore
Nel 1941 fu introdotta la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con alcune eccezioni
Le azioni di risparmio e quelle emessa dalle Sicav e Sicaf possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista, mentre tutte le altre devono essere nominative