Capitolo 8 - Assemblea Flashcards

1
Q

Organi della spa

A

Assemblea dei soci: funzioni deliberative con competenze circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale

Organo amministrativo: devoluta la gestione dell’impresa sociale, con ampi poteri decisionali e potere di rappresentanza. Dà attuazione alle delibere assembleari

Organo di controllo: organo con funzioni di controllo sull’amministrazione della società

Oggi la revisione legale dei conti, se non nei casi in cui è possibile che venga esercitata dal collegio sindacale, è affidata a un revisore o una società di revisione esterni alla società

Nei sistemi dualistico e monistico:
* Conisiglio di sorveglianza di nomina assembleare e consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza
* Consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione al suo interno

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2
Q

Competenze essenziali assemblea

A

Assemblea ordinaria:
* Approva il bilancio
* Nomina e revoca amministratori, sindaci e revisore legale
* Determina il loro compenso
* Delibera sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori
* Approva il regolamento dei lavori assembleari

Assemblea straordinaria:
* Modificazioni dello statuto
* Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
* Materie attribuite dalla legge

L’organo amministrativo può essere delgato dallo statuto di alcune competenze spettanti all’assemblea straordinaria

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3
Q

Assemblee speciali di categoria

A

Emesse diverse categorie di azioni

Se non diversamente previsto si applicano:
* non quotate: disposizioni dell’assemblea straordinaria
* quotate: disposizioni dell’assemblea degli azionisti di risparmio

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4
Q

Convocazione obbligatoria dell’assemblea da parte degli amministratori

A
  • Approvazione bilancio d’esercizio
  • Sostituzione amm. mancanti
  • Integrare il collegio sindacale
  • Diminuzione del c.s. per perdite di oltre 1/3
  • Deliberazioni relative alla liquidazione in caso di scioglimento
  • Annullamento o alienazione di azioni proprie illegittimamente acquistate e mantenute
  • Richiesta di soci di minoranza (1/10 o 1/20 per le società aperte)
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5
Q

Convocazione obbligatoria da parte dei sindaci

A
  • Omissione o ritardo ingiustificato da parte degli amministratori per una circostanza obbligatoria
  • Sostituzione di tutti gli amm. mancanti
  • Ravvisano fatti censurabili di rilevante gravità nell’espletamento delle loro funzioni o ne faccia denuncia la minoranza dei soci (1/10 o 1/20)
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6
Q

Convocazione da parte del tribunale con decreto

A
  • Amministratori e sindaci oppongono ingiustificato rifiuto
  • Nonostante richiesta della minoranza significativa non si è provveduto
  • Denuncia da parte di minoranze significative di gravi irregolarità compiute da sindaci o amm in violazione dei loro divieti
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7
Q

Procedimento di convocazione dell’assemblea

A

Società non quotate:
1. Avviso da pubblicare in GUR o in un quotidiano fissato dallo statuto, almeno 15 gg prima del giorno fissato per l’adunanza
2. Lo statuto delle società chiuse può consentire che la convocazione sia fatta mediante mezzi che garantiscono la prova del ricevimento e può accorciare i tempi a 8 gg

Società quotate:
1. Avviso da pubblicare almeno 30 gg prima della data dell’assemblea sul sito internet della società
2. Devono essere adempiute le altre forme di pubblicità stabilite dalla Consob e entro i termini determinati dalla stessa

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8
Q

Contenuto dell’avviso di convocazione

A

L’avviso deve contenere indicazione del giorno, data e ora e luogo dell’adunanza

Deve contenere l’ordine del giorno. Si impedisce di deliberare su materie diverse rispetto a quelle fissate nell’ordine del giorno, che delimita le competenze dell’assemblea

Sono consentite le delibere strettamente consequenziali e accessorie rispetto all’ordine del giorno.

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9
Q

Assemblea totalitaria

A

L’assemblea è regolarmente costituita anche se non è convocata nelle forme di legge quando:
* E’ rappresentato l’intero c.s.
* Partecipa la maggioranza del cda e dei sindaci
* Partecipa il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti

Può deliberare su qualsiasi materia, ma ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritenga sufficientemente informato

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10
Q

Quorum assembleari

A

In base all’attuale disciplina le società chiuse sono regolate da un sistema di pluralità di quorum progressivamente più bassi, invece le società aperte, salvo diverse disposizioni statutarie, l’assemblea si tiene in un’unica convocazione con le maggioranze più basse

Nel calcolo del quorum costitutivo si tiene conto delle solo delle azioni che attribuiscono il diritto di voto, ancorché occasionalmente sospeso. Nel calcolo del quorum deliberativo non si calcolano le azioni il cui voto è occasionalmente sospeso ovvero le azioni di chi si astiene essendo in conflitto d’interessi, ma si tiene conto degli astenuti per altri motivi

Assemblea ordinaria:
1. Quorum costitutivo: almeno la metà del capitale con diritto di voto in prima convocazione; nessun quorum per la seconda convocazione
2. Quorum deliberativo: maggioranza assoluta delle azioni che hanno preso parte alla votazione sia per la prima che per la seconda convocazione

Assemblea straordinaria:
1. Società chiuse:
Quorum costitutivo: non previsto per la prima convocazione; oltre 1/3 del c.s. in seconda convocazione
Quorum deliberativo: più della metà dell’intero c.s. con diritto di voto in prima convocazione; voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea in seconda convocazione
2. Società aperte:
Quorum costitutivo: almeno metà del c.s. in prima convocazione; più di 1/3 del c.s.
Quorum deliberativo: 2/3 del capitale rappresentato in assemblea sia in prima che in seconda convocazione

Lo statuto può modificare in aumento le maggioranze previste, tranne quelle dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione per l’approvazione del bilancio e la nomina o la revoca delle cariche sociali

Sono consentite convocazioni successive alla seconda, ma nelle società aperte in assemblea straordinaria il quorum costitutivo scende ad almeno 1/5 del c.s., fermo restando i 2/3 del capitale intervenuto in assemblea per il quorum deliberativo

Convocazione unica nelle società aperte:
* Quorum costitutivo: non previsto per l’assemblea ordinaria; 1/5 del c.s. per l’assemblea straordinaria
* Quorum deliberativo: maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea ordinaria; 2/3 del capitale rappresentato in assemblea straordinaria

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11
Q

Rinvio dell’assemblea

A

I soci intervenuti che rappresentano 1/3 del c.s. rappresentato in assemblea è riconosciuto il diritto di richiedere il rinvio dell’adunanza di non oltre 5 gg

Questo diritto può essere esercitato solo una volta per lo stesso oggetto

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12
Q

Informazione preassembleare

A

Obbligo per gli amm. di redigere e depositare presso la sede della società specifici documenti informativi o relazioni illustrative per delibere di particolare rilievo

Nelle quotate, tutti i documenti da sottoporre all’assemblea sono pubblicati nel sito internet della società
Gli amm. sono tenuti a mettere a disposizione una relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno entro il termine per la convocazione dell’assemblea

In caso di convocazione su richiesta della minoranza o integrazione dell’ordine del giorno su richiesta della minoranza la relazione è predisposta dagli stessi soci

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13
Q

Verbalizzazione

A

Le delbere assembleari devono constatare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a cura degli amm.

Se si tratta di delibera dell’assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto dal notaio

Il verbale deve indicare:
* Data dell’assemblea
* Identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno
* Modalità e risultato delle votazioni
* Identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti
* Possono essere riassunte le dichiarazioni inerenti all’ordine del giorno dei soci, su richiesta degli stesso

Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione

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14
Q

Diritto di intervento e di voto

A

Possono intervenite in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, quindi anche soci con voto sospeso, usufruttario o creditore pignoratizio. Unica eccezione è il socio che ha dato in usufrutto o in pegno le proprie azioni (socio senza diritto di voto)

Partecipano i componenti degli organi di amm. e controllo, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi ad uno specifico affare

Nelle società chiuse la titolarità del diritto di voto deve sussistere nel giorno stesso dell’assemblea e va dimostrata con esibizione del certificato azionario ovvero da una comunicazione dell’intermediario che tiene i conti in caso di azioni dematerializzate o inserite in un sistema di gestione accentrata.

Nella società aperte si utilizza il sistema della data di registrazione: la legittimazione all’intervento è determinata facendo riferimento alla situazione esistente il settimo giorno feriale precendente l’adunanza. Non si applica per le cooperative

E’ possibile nelle società chiuse limitare la possibilità di alienare o spogliarsi delle azioni in prossimità dell’assemblea, con deposito delle azioni o registrazione nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto. Se la società ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, questo termine non può essere superiore a due giorni feriali

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15
Q

Rappresentanza in assemblea

A

La delega deve essere conferita per iscritto e deve essere conservata dalla società con i relativi documenti. Nelle società chiuse lo statuto può escludere o limitare la facoltà di farsi rappresentare

La delega non può essere in bianco e il rappresentante può farsi sostituire solo se la delega lo prevede e deve indicare il sostituto. Se è conferita a società o altri enti, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore

Nelle non quotate vi sono poi (validi anche in caso di girata delle azioni per procura):
* Divieti soggettivi: non può essere conferita a membri dell’organo amministrativo e di controllo o dipendenti; società controllate e membri degli organi o dipendenti di queste; soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
* Limitazioni numeriche: non più di 20 soci nelle chiuse; nelle aperte non più di 50, 100 o 200 soci nel caso in cui il c.s. sia rispettivamente inferiore a 5 mln, inferiore a 25 mln o superiore a 25 mln

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto però anche per le convocazioni successive

Nelle quotate:
* La delega può essere conferita per via elettronica
* La società è tenuta a designare un soggetto al quale gli azionisti posson conferire senza spese una delega con istruzioni di voto
* Soppressi i limiti quantitativi e i divieti soggettivi previsti per le non quotate

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16
Q

Sollecitazione

A

Richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta dai promotori a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto ovvero
accompagnata da raccomandaazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzarne il voto.

Procedimento: diffusione di un prospetto e di un modulo di delega, con modalità e contenuto comunque idonei a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole.

Il promotore è responsabile della idoneità e della correttezza delle informazioni rese e la Consob stabilise con regolamento regole di trasparenza e di correttezza per lo svolgimento della sollecitazione, è investita di ampi poteri informativi e può sospendere o vietare la sollecitazione.

La delega, recante il nome del delegato, le istruzioni di voto, la data e la sottoscrizione del
delegante, può essere conferita solo per singole assemblee già convocate o anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie
all’ordine del giorno: il promotore potrà decidere se accettare o no deleghe non conformi alle proprie proposte e solo la società promotrice sarà tenuta ad acce arle.

Il voto per delega è esercitato dal promotore, che può farsi sostuire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

17
Q

Raccolta di deleghe

A

Richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti nei confronti dei propri associati, allo scopo di agevolare l’esercizio indiretto del voto da parte di piccoli azionisti già organizzati.

L’associazione è esonerata dagli oneri procedurali, dagli obblighi di informazione e dalle responsabilità che gravano sul promotore di una sollecitazione.

Associazioni fra azionisti possono essere liberamente costituite, ma affinché siano esonerate dall’applicazione della disciplina della sollecitazione devono essere composte da almeno cinquanta persone fisiche, ciascuna delle quali deve essere proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

18
Q

Conflitto d’interessi dei soci (art. 2373)

A

Versa in conflitto d’interessi chi in una determinata delibera ha per conto proprio o per conto altrui un interesse personale contrastante con l’interesse della società

Il socio è libero di votare, ma se la delibera è approvata col suo voto determinante (prova di resistenza), essa può essere impugnata a norma dell’art. 2377 se può arrecare danno alla società (danno potenziale)

Due ipotesi tipiche di conflitto d’interesse:
* Non possono votare i soci-amm. nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità
* I componenti del consiglio di gestione nel sistema dualistico non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

19
Q

Abusi del diritto di voto a danno della minoranza

A

Dottrina prevalente: applicabile il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale e correttezza nel procedimento deliberativo. Delibera annullabile quando ispirata al solo scopo di danneggiare singoli soci

Giurisprudenza: figura dell’eccesso di potere e dell’abuso del diritto di voto. Il controllo giudiziario non può sindacare il merito della delibera ed è annullabile soltanto quando risulta arbitrariamente e fraudolentemente volta a danneggiare i soci di minoranza

20
Q

Abuso della minoranza

A

La sanzione è il risarcimento dei danni e l’annullamento del voto contrario in grado di bloccare la decisione della maggioranza

21
Q

Sindacati di voto

A

Patti parasociali con i quali i soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea

Produttivo di effetti solo tra le parti e non nei confronti della società. La presenza si riflette sulla validità delle delibere solo quando uno o più soci versano in conflitto d’interessi, che si estende a tutti i partecipanti in quanto portatori di un interesse per conto altrui

Durata: se a tempo determinato i patti parasociali non possono avere durata superiore a cinque anni, tre per le quotate, ma sono rinnovabili
Se a tempo indeterminato ciascuno puo recedere con preavviso di 180 gg

Casi speciali:
* Possono recedere senza preavviso gli azionisti che intendono aderire ad un’opa totalitaria o un’offerta preventiva parziale. Il recesso non produce effetto senza il trasferimento delle azioni
* I limiti di durata non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e scambio di beni o servizi e relativi a società non quotate interamente possedute dai partecipanti all’accordo

Pubblicità (solo per le società aperte e le chiuse controllanti di società aperte):
* Non quotata: comunicati alla società e dichiarati in apertura ad ogni assemblea. la dichiarazione è scritta nel verbale e questo è depositato presso l’ufficio del RDI. L’omessa dichiarazione è sanzionata con la sospensione del diritto voto delle azioni sindacati e impugnabilità della delibera adottata col voto determinante di tali azioni
* Quotata: entro 5 gg dalla stipulazione sono comunicati alla Consob e alla società, pubblicati sulla stampa quotidiana e depositati presso il RDI del luogo della sede legale. La violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e la nullità dei patti. Per le azioni delle quotate, ma non delle controllanti di quotate non quotate, l’omissione degli obblighi pubblicitari comporta sospensione del diritto di voto delle azioni sindacate. La delibera adottata col voto determinante di tali azioni è impugnabile, anche da parte della Consob

22
Q

Delibere annullabili

A

Sono annullabili tutte le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto

Possono dare vita solo ad annullabilità:
* Partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, ma solo se tale partecipazione è stata determinante per la regolare costituzione dell’assemblea
* invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinante per il raggiungimento della maggioranza
* Incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo quando impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera

L’impugnativa può essere proposta da: soci assenti, dissenzienti o astenuti; amministratori; consiglio di sorveglianza o collegio sindacale; rappresentante comune degli azionisti di risparmio; Consob, Ivass, Banca d’Italia in casi tassativamente previsti in tema di partecipazioni rilevanti, sindacati di voto e di blocco, e bilancio di quotate

Gli azionisti che impuganano la delibera devono rappresentare l’uno per mille del c.s. nelle società aperte e il 5% nelle altre. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito

I soci non legittimati possono chiedere il risarcimento dei danni cagioanti loro dalla non conformità della delibera alla legge o all’atto costitutivo

Può essere proposta entro 90 gg dalla data di deliberazione o dall’iscrizione o deposito nel RDI

Procedimento:
1. Azione proposta davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società
2. I soci impugnanti devono dimostrare di essere possessori del numero prescritto di azioni
3. L’impugnativa è preclusa all’azionista legittimato, ma che nel frattempo si è spogliato delle azioni
4. Il tribunale può disporre che i soci opponenti prestino idonea garanzia per il risarcimento dei danni

La proposizione dell’azione di per sé non sospende la delibera, salvo che sia richiesta dall’impugnante e previa comparazione fra danno della società e danno del ricorrente dopo aver sentito amministratori e sindaci

La sentenza e i relativi provvedimenti sono inscritti nel RDI

L’annullamento impone agli amm o ai consiglieri di sorveglianza e al consiglio di gestione di prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della delibera

L’annullamento non può avere luogo se la delibera è sostituita con una presa in conformità della legge o dello statuto o è stata revocata dall’assemblea. La sostituzione ha effetto sanante retroattivo. Restano salvi i diritti acquistati dai terzi sulla base della delibera sostituita

23
Q

Deliberazioni nulle

A

La delibera assembleare è nulla nei tre casi previsti dall’art. 2379:
* Oggetto della delibera impossibile o illecito, cioè contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Nullità si ha anche quando l’oggetto è lecito, ma il contenuto è illecito (ad es. bilancio falso). La giurisprudenza ha precisato che sono nulle le delibere il cui contenuto è in contrasto con norme imperative dettate a tutela di un interesse generale o dirette ad impedire una deviazione dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, le altre sono semplicemente annullabili

  • Mancata convocazione dell’assemblea. Non si considera mancante se questo proviene da un componente dell’organo amministrativo o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente
    avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Inoltre, l’azione di nullità non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea
  • Mancanza del verbale. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. La nullità per mancanza del verbale è sanata con effetto retroattivo mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. La delibera nulla è inefficace, salvo sanatoria

Si possono impugnare senza limite di tempo solo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili; negli altri casi vi è un termine di decadenza di tre anni

Trovano applicazione le norme riguardanti la sanatoria e la salvezza delle delibere previste per l’annullabilità

Specifica disciplina per le delibere di:
* Aumento del capitale sociale
* Riduzione reale del c.s.
* Emissione di obbligazioni
Per queste il termine di decadenza è di 180 gg, anche in caso di illiceità dell’oggetto. In caso di mancata convocazione il termine è di 90 gg dall’approvazione del bilancio nel corso del quale la delibera è stata anche parzialmente eseguita
Per le società aperte, anche se non sono decorsi i termini di decadenza, la nullità non può essere dichiarata se è iscritta nel RDI attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito

La delibera di approvazione del bilancio non può essere impugnata dopo l’approvazione del bilancio successivo. L’invalidità dell’atto di fusione o scissione non può più essere pronunciata una volta che l’atto di fusione o scissione è stato iscritto in RDI