Capitolo 8 - Assemblea Flashcards
Organi della spa
Assemblea dei soci: funzioni deliberative con competenze circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale
Organo amministrativo: devoluta la gestione dell’impresa sociale, con ampi poteri decisionali e potere di rappresentanza. Dà attuazione alle delibere assembleari
Organo di controllo: organo con funzioni di controllo sull’amministrazione della società
Oggi la revisione legale dei conti, se non nei casi in cui è possibile che venga esercitata dal collegio sindacale, è affidata a un revisore o una società di revisione esterni alla società
Nei sistemi dualistico e monistico:
* Conisiglio di sorveglianza di nomina assembleare e consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza
* Consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione al suo interno
Competenze essenziali assemblea
Assemblea ordinaria:
* Approva il bilancio
* Nomina e revoca amministratori, sindaci e revisore legale
* Determina il loro compenso
* Delibera sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori
* Approva il regolamento dei lavori assembleari
Assemblea straordinaria:
* Modificazioni dello statuto
* Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
* Materie attribuite dalla legge
L’organo amministrativo può essere delgato dallo statuto di alcune competenze spettanti all’assemblea straordinaria
Assemblee speciali di categoria
Emesse diverse categorie di azioni
Se non diversamente previsto si applicano:
* non quotate: disposizioni dell’assemblea straordinaria
* quotate: disposizioni dell’assemblea degli azionisti di risparmio
Convocazione obbligatoria dell’assemblea da parte degli amministratori
- Approvazione bilancio d’esercizio
- Sostituzione amm. mancanti
- Integrare il collegio sindacale
- Diminuzione del c.s. per perdite di oltre 1/3
- Deliberazioni relative alla liquidazione in caso di scioglimento
- Annullamento o alienazione di azioni proprie illegittimamente acquistate e mantenute
- Richiesta di soci di minoranza (1/10 o 1/20 per le società aperte)
Convocazione obbligatoria da parte dei sindaci
- Omissione o ritardo ingiustificato da parte degli amministratori per una circostanza obbligatoria
- Sostituzione di tutti gli amm. mancanti
- Ravvisano fatti censurabili di rilevante gravità nell’espletamento delle loro funzioni o ne faccia denuncia la minoranza dei soci (1/10 o 1/20)
Convocazione da parte del tribunale con decreto
- Amministratori e sindaci oppongono ingiustificato rifiuto
- Nonostante richiesta della minoranza significativa non si è provveduto
- Denuncia da parte di minoranze significative di gravi irregolarità compiute da sindaci o amm in violazione dei loro divieti
Procedimento di convocazione dell’assemblea
Società non quotate:
1. Avviso da pubblicare in GUR o in un quotidiano fissato dallo statuto, almeno 15 gg prima del giorno fissato per l’adunanza
2. Lo statuto delle società chiuse può consentire che la convocazione sia fatta mediante mezzi che garantiscono la prova del ricevimento e può accorciare i tempi a 8 gg
Società quotate:
1. Avviso da pubblicare almeno 30 gg prima della data dell’assemblea sul sito internet della società
2. Devono essere adempiute le altre forme di pubblicità stabilite dalla Consob e entro i termini determinati dalla stessa
Contenuto dell’avviso di convocazione
L’avviso deve contenere indicazione del giorno, data e ora e luogo dell’adunanza
Deve contenere l’ordine del giorno. Si impedisce di deliberare su materie diverse rispetto a quelle fissate nell’ordine del giorno, che delimita le competenze dell’assemblea
Sono consentite le delibere strettamente consequenziali e accessorie rispetto all’ordine del giorno.
Assemblea totalitaria
L’assemblea è regolarmente costituita anche se non è convocata nelle forme di legge quando:
* E’ rappresentato l’intero c.s.
* Partecipa la maggioranza del cda e dei sindaci
* Partecipa il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti
Può deliberare su qualsiasi materia, ma ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritenga sufficientemente informato
Quorum assembleari
In base all’attuale disciplina le società chiuse sono regolate da un sistema di pluralità di quorum progressivamente più bassi, invece le società aperte, salvo diverse disposizioni statutarie, l’assemblea si tiene in un’unica convocazione con le maggioranze più basse
Nel calcolo del quorum costitutivo si tiene conto delle solo delle azioni che attribuiscono il diritto di voto, ancorché occasionalmente sospeso. Nel calcolo del quorum deliberativo non si calcolano le azioni il cui voto è occasionalmente sospeso ovvero le azioni di chi si astiene essendo in conflitto d’interessi, ma si tiene conto degli astenuti per altri motivi
Assemblea ordinaria:
1. Quorum costitutivo: almeno la metà del capitale con diritto di voto in prima convocazione; nessun quorum per la seconda convocazione
2. Quorum deliberativo: maggioranza assoluta delle azioni che hanno preso parte alla votazione sia per la prima che per la seconda convocazione
Assemblea straordinaria:
1. Società chiuse:
Quorum costitutivo: non previsto per la prima convocazione; oltre 1/3 del c.s. in seconda convocazione
Quorum deliberativo: più della metà dell’intero c.s. con diritto di voto in prima convocazione; voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea in seconda convocazione
2. Società aperte:
Quorum costitutivo: almeno metà del c.s. in prima convocazione; più di 1/3 del c.s.
Quorum deliberativo: 2/3 del capitale rappresentato in assemblea sia in prima che in seconda convocazione
Lo statuto può modificare in aumento le maggioranze previste, tranne quelle dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione per l’approvazione del bilancio e la nomina o la revoca delle cariche sociali
Sono consentite convocazioni successive alla seconda, ma nelle società aperte in assemblea straordinaria il quorum costitutivo scende ad almeno 1/5 del c.s., fermo restando i 2/3 del capitale intervenuto in assemblea per il quorum deliberativo
Convocazione unica nelle società aperte:
* Quorum costitutivo: non previsto per l’assemblea ordinaria; 1/5 del c.s. per l’assemblea straordinaria
* Quorum deliberativo: maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea ordinaria; 2/3 del capitale rappresentato in assemblea straordinaria
Rinvio dell’assemblea
I soci intervenuti che rappresentano 1/3 del c.s. rappresentato in assemblea è riconosciuto il diritto di richiedere il rinvio dell’adunanza di non oltre 5 gg
Questo diritto può essere esercitato solo una volta per lo stesso oggetto
Informazione preassembleare
Obbligo per gli amm. di redigere e depositare presso la sede della società specifici documenti informativi o relazioni illustrative per delibere di particolare rilievo
Nelle quotate, tutti i documenti da sottoporre all’assemblea sono pubblicati nel sito internet della società
Gli amm. sono tenuti a mettere a disposizione una relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno entro il termine per la convocazione dell’assemblea
In caso di convocazione su richiesta della minoranza o integrazione dell’ordine del giorno su richiesta della minoranza la relazione è predisposta dagli stessi soci
Verbalizzazione
Le delbere assembleari devono constatare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, tenuto a cura degli amm.
Se si tratta di delibera dell’assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto dal notaio
Il verbale deve indicare:
* Data dell’assemblea
* Identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno
* Modalità e risultato delle votazioni
* Identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti
* Possono essere riassunte le dichiarazioni inerenti all’ordine del giorno dei soci, su richiesta degli stesso
Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione
Diritto di intervento e di voto
Possono intervenite in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, quindi anche soci con voto sospeso, usufruttario o creditore pignoratizio. Unica eccezione è il socio che ha dato in usufrutto o in pegno le proprie azioni (socio senza diritto di voto)
Partecipano i componenti degli organi di amm. e controllo, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi ad uno specifico affare
Nelle società chiuse la titolarità del diritto di voto deve sussistere nel giorno stesso dell’assemblea e va dimostrata con esibizione del certificato azionario ovvero da una comunicazione dell’intermediario che tiene i conti in caso di azioni dematerializzate o inserite in un sistema di gestione accentrata.
Nella società aperte si utilizza il sistema della data di registrazione: la legittimazione all’intervento è determinata facendo riferimento alla situazione esistente il settimo giorno feriale precendente l’adunanza. Non si applica per le cooperative
E’ possibile nelle società chiuse limitare la possibilità di alienare o spogliarsi delle azioni in prossimità dell’assemblea, con deposito delle azioni o registrazione nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto. Se la società ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, questo termine non può essere superiore a due giorni feriali
Rappresentanza in assemblea
La delega deve essere conferita per iscritto e deve essere conservata dalla società con i relativi documenti. Nelle società chiuse lo statuto può escludere o limitare la facoltà di farsi rappresentare
La delega non può essere in bianco e il rappresentante può farsi sostituire solo se la delega lo prevede e deve indicare il sostituto. Se è conferita a società o altri enti, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore
Nelle non quotate vi sono poi (validi anche in caso di girata delle azioni per procura):
* Divieti soggettivi: non può essere conferita a membri dell’organo amministrativo e di controllo o dipendenti; società controllate e membri degli organi o dipendenti di queste; soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
* Limitazioni numeriche: non più di 20 soci nelle chiuse; nelle aperte non più di 50, 100 o 200 soci nel caso in cui il c.s. sia rispettivamente inferiore a 5 mln, inferiore a 25 mln o superiore a 25 mln
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto però anche per le convocazioni successive
Nelle quotate:
* La delega può essere conferita per via elettronica
* La società è tenuta a designare un soggetto al quale gli azionisti posson conferire senza spese una delega con istruzioni di voto
* Soppressi i limiti quantitativi e i divieti soggettivi previsti per le non quotate