Capitolo 4 - Società per azioni Flashcards

1
Q

Caratteristiche essenziali della s.p.a.

A

La s.p.a. è una società di capitali nella quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni

Caratteristiche fondamentali:
* Personalità giuridica: la società gode di personalità giurdica ed è pertanto un soggetto distinto dalle persone dei soci e gode di una piena e perfetta autonomia partimoniale

  • Responsabilità: i soci non assumono responsabilità per le obbligazioni sociali, ma sono obbigati a conferire i conferimenti promessi. I creditori sociali possono fare affidamento solo sul patrimonio della società
  • Organizzazione corporativa: l’organizzazione della società è basata sulla necessaria compresenza di distinti organi: assemblea, organo amministrativo e di controllo. Il singolo socio non ha poteri diretti di amministrazione e controllo, ma esprime il suo voto in assemblea, dominata dal principio maggioritario, con maggioranza per capitale
  • Azioni: le quote di partecipazione sono rappresentate da partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Sono di ugual valore e attribuiscono ai possessori uguali diritti. Il capitale è diviso secondo un criterio astratto-matematico (c.s./n. azioni = valore di ciascuna azione). Sono liberamente trasferibili e circolano secondo la disciplina dei titoli di credito
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2
Q

Evoluzione della disciplina

A

La disciplina della s.p.a. ha subito una numerosa serie di interventi legislativi, sia per sopperire alle mancanze del codice del 1942, sia per dare attuazione alle direttive comunitarie

Principali passaggi di riforma:

  1. E’ stato posto un freno al proliferare di minisocietà con capitale irrisorio: dal 2014 è stato fissato a 50.000 euro il capitale sociale minimo
  2. Riforma del 1974: si introducono strumenti di eterotutela della massa di piccoli azionisti
  3. Riforma del mercato mobiliare del 1983: introduzione di nuove figure di intermediari, di organismi di investimento collettivo e di specifiche regole di comportamento per l’offerta al pubblico di valori mobiliari e per il trasferimento di partecipazioni di controllo in quotate
  4. Riforma del 1998 (d.lgs. 58/1998): riforma organica delle società quotate culminata nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
  5. Riforma del 2003 (d.lgs. 6/2003): riforma organica della disciplina generale delle società di capitali e delle s.p.a. non quotate
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3
Q

Modelli e distinzioni nella disciplina

A

Nelle s.p.a. distinguiamo tra:

  1. Società chiuse (società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)
  2. Società aperte (società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), a loro volta distinte tra:
    * Società con azioni quotate
  • Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri della Consob (non piccole dimensioni e quindi no bilancio in forma abbreviata; + 500 azionisti che detengono almeno il 5% del c.s. + modalità che indica la volontà di fare ricorso al mercato del capitale di rischio; la società non deve essere sottoposta a procedura concorsuale e deve svolgere attività lucrativa)

Da questa distinzione, la disciplina diversifica:
* Regole valide per tutte le società per azioni
* Regole valide per le sole società chiuse
* Regole valide per le sole società aperte
* Regole valide per le sole società quotate

Vi sono poi statuti speciali per le società operanti in settori di particolare rilievo economico e sociale e il fenomeno dei gruppi di società

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4
Q

Procedimento di costituzione

A

Due fasi essenziali:
1. Stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico con sottoscrizione dell’intero c.s.
2. Iscrizione dell’atto costitutivo nel RDI. Solo con l’iscrizione la società viene ad esistenza e acquista personalità giuridica (art. 2331)

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5
Q

Stipulazione dell’atto costitutivo

A

Due diversi procedimenti:

  • Costituzione simultanea: l’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai soci fondatori e provvedono contestualmente all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale
  • Costituzione per pubblica sottoscrizione: procedimento che consente la raccolta fra il pubblico del capiatale inziale e subordinando la stipulazione alla preventiva sottoscrizione del c.s.
    Vi sono 4 fasi:
  1. Programma: i promotori predispongono un programma che deve indicare l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo, l’eventuale partecipazione agi utili che si riservano e il termine entro quando si deve stipulare l’atto costitutivo. E’ firmato dai promotori e depositato presso un notaio prima della diffusione al pubblico
  2. Adesioni al programma: sottoscrizione delle azioni, che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sottoscritto integralmente il c.s. i promotori devono assegnare un termine non superiore a 30 gg per il versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso un conto corrente bancario vincolato. I promotori hanno la facoltà di agire giudizialmente contro i sottoscrittori morosi o di liberarli dall’obbligo assunto
  3. Assemblea costituente: i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori che accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società, delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e sulla riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori, nomina i primi amministratori, i primi sindaci e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall’ammontare del capitale sottoscritto. E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti per la validità delle deliberazioni e il consenso di tutti sottoscrittori per modificare le condizioni stabilite dal programma
  4. Stipula dell’atto costitutivo: alla stipulazione dell’atto costitutivo provvedono gli intervenuti all’assemblea

I promotori sono solidamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società, che possono riversare alla società soltanto se necessarie per la costituzione o approvate dall’assemblea.

I promotori sono poi responsabili verso la società e i terzi per l’integrale sottoscrizione del c.s. e i versamenti richiesti per la costituzione, per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità con la relazione di stima, per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società

La partecipazione che i promotori si riservonoagli utili non può superare il 10% degi utili netti risultanti dal bilancio e non può avere durata superiore a 5 anni. Stessa regola vale per i soci fondatori. Per i soli promotori è poi vietato stipulare a proprio vantaggio altri benefici

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6
Q

Forma e contenuto dell’atto costitutivo (art. 2328)

A

La s.p.a. può costituirsi per contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico

I requisiti di contenuto sono:
* Dati anagrafici dei soci, degli eventuali promotori e il numero della azioni assegnati a ciascuno
* Denominazione e comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sede secondarie
* Oggetto sociale
* Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato
* Numero e valore nominale delle azioni, caratterstiche e modalità di emissione e circolazione
* Valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
* Norme di ripartizione agli utili
* Benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
* Sistema di amministrazione adottato, numero degli amm. e poteri e chi ha la rappresentanza
* Numero componenti collegio sindacale
* Nomina dei primi amministratori e sindaci
* Importo delle spese per la costituzione poste a carico della società
* Durata della società

La società può essere anche a tempo indeterminato e in caso di società non quotate i soci possono liberamente recedere decorso un tempo fissato nell’atto costitutivo non superiore a un anno, con preavviso di almeno 180 gg

L’omissione di una o più indicazioni essenziali legittima il notaio a rifiutare di stipulare l’atto costitutivo

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7
Q

Condizioni per la costituzione

A

La s.p.a. deve costitursi con un c.s. non inferiore a 50.000 euro, salvo importi più elevati richiesti da leggi speciali

Per procedere alla costituzione devono poi ricorrere le condizioni richieste dall’art. 2329:
* Sottoscritto per intero il c.s.
* Rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione
* Sussistono le autorizzazioni governative e altre condizioni richieste da leggi speciali

Queste condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo, ad eccezione delle autorizzazioni che devono essere rilasciate successivamente alla stipula dell’atto costitutivo. In tal caso il notaio chiede l’iscrizione entro 10 gg dalla consegna del provvedimento di autorizzazione

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8
Q

Effetti della stipulazione dell’atto costitutivo

A

L’atto costitutivo produce una serie di effetti immediati e preliminari:

  • Vincolo dei contraenti a costituire la società. Non possono ritirare il loro consenso finquando non risulta che alla costituzione non si possa addivenire per fatti estranei alla loro volontà. Decorso il termine di 90 gg dalla stipula, l’atto costitutivo perde efficacia e i sottoscrittori hanno diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la società non è iscritta nel RDI
  • Deposito dell’atto costitutivo: sorge l’obbligo del notaio che ha ricevuto l’atto di depositarlo entro 10 gg presso l’ufficio del RDI nella cui circoscrizione ha sede la società, allegando i necessari documenti. In mancanza provvedono gli amministratori e nell’inerzia di questi può provvedere ciascun socio a spese della società
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9
Q

Controllo notarile e iscrizione nel registro delle imprese

A

Il controllo di legalità è affidato in via esclusiva al notaio che redige l’atto costitutivo

Egli non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico

Sono previste sanzioni amministrative per il notaio che chieda l’iscrizione quando manchino le condizione richieste dalla legge

In sede di costituzione grava sul notaio l’obbligo di verificare l’adempimento delle condizioni previste dalla legge

Il controllo del notaio è da ritenersi un controllo di legalità formale e sostanziale

Se ritiene che sussitano le condizioni prescritte dalla legge, il notaio redige l’atto costitutivo e lo deposita insieme agli allegati per l’iscrizione nel RDI

L’ufficio del RDI verifica la regolarità formale della documentazione ricevuta

Con l’iscrizione, la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza

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10
Q

Operazioni compiute prima dell’iscrizione

A

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito

Sono poi solidamente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e in caso di pluralità quelli che hanno autorizzato o consentito il compimento dell’operazione

Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione di azioni, che non possono formare oggetto di offerta al pubblico (tranne nel caso di costituzione per pubblica sottoscrizione): L’emissione anticipata di azioni non è nulla e non è vietato il trasferimento della partecipazione prima dell’iscrizione

La società resta automaticamente vincolata solo se le operazioni compiute erano necessarie per la costituzione e purchè l’atto costitutivo abbia espressamente previsto che le spese siano a carico della società. La società è poi libera se accollarsi o meno le altre obbligazioni

In caso di mancata costituzione della società, i promotori non hanno rivalsa verso i sottoscrittori per le spese sostenute, tranne se hanno agito su specifico incarico di questi. Opererà infatti la disciplina del mandato (art. 1720)

Le persone designate come amm. nell’atto costitutivo hanno azione di rivalsa verso i sottoscrittori per le spese necessarie per la costituzione della società, dal momento che gli amm. sono per legge obbligati a compiere le operazioni e gli atti necessari per il completamento del procedimento di costituzione

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11
Q

Nullità della società per azioni (art. 2332)

A

Si distingue tra nullità del contratto prima della registrazione e nullità della società iscritta

Prima della registrazione vi è solo un contratto di società, e pertanto verrà applicata la disciplina della nullità o annullabilità della disciplina generale dei contratti

Dopo l’iscrizione la sanzione sarà quella di scioglimento della società per azioni

Cause di nullità:
1. Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico
2. Illiceità dell’oggetto sociale
3. Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione, i conferimenti, l’ammontare del c.s. o dell’oggetto sociale

Effetti della nullità:
* La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese
* I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali

I liquidatori sono nominati dal tribunale con la stessa sentenza che dichiara la nullità della società

La nullità è sanabile quando la causa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità nel RDI

L’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse

L’invalidità della singola partecipazione al contratto associativo anche se essenziale non determina nullità della società (semmai scioglimento per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale) e non ha effetto retroattivo. La causa di nullità opererà come una causa di recesso ex lege del socio, il quale avrà diritto alla liquidazione della sua partecipazione

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12
Q

Società per azioni unipersonale

A

In base all’attuale disciplina:
1. E’ consentita la costituzione della s.p.a. con atto unilaterale di un unico socio fondatore
2. Nelle società unipersonali per le obbligazioni sociali di regola risponde la società col proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali

L’unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione in RDI

L’unico socio fondatore è tenuto a versare integralmente al momento della sottoscrizione i conferimenti in denaro (1)
Qualora viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg

Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato che questa ha un unico socio, i cui dati anagrafici devono essere indicati in una dichiarazione che gli amm. (o l’unico socio nella loro inerzia) devono depositare per la registrazione della società (2). A dare pubblicità in RDI gli amm. devono provvedere quando si ricostituisce o costituisce la pluralità dei soci

Le operazioni tra società ed unico socio a favore dello stesso (es. fideiussione) sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del cda o da atto avente data certa anteriore al pignoramento

Rimane ferma la personalità giuridica della società e la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, con due eccezioni ricollegate a due situazioni oggettive e formali:

  1. L’unico socio risponde illimitatamente quando non sia osservata la disciplina dell’integrale liberazione dei conferimenti
  2. L’unico socio risponde fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità dettata per le s.p.a. unipersonali

In entrambi i casi la responsabilità illimitata dell’unico azionista ha carattere sussidiario e può essere fatta valere dai creditori sociali solo in caso di insolvenza della società

L’applicazione delle eccezioni alla responsabilità limitata previste dall’art. 2362 a chi detiene una partecipazione quasi totalitaria è ammessa dalla giurisprudenza soltanto se si prova il carattere fittizio o fraudolento dell’intestazione del pacchetto azionario ad un altro soggetto (ad es. per evitare l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti)

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13
Q

Patrimoni destinati operativi

A

La costituzione avviene mediante delibera adottata dal cda a maggioranza assoluta. La delibera deve indicare:

  • L’affare cui è destinato il patrimonio
  • I beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio separato, col limite del 10% del patrimonio netto della società. Deve essere congruo rispetto alla realizzazione dell’affare, cosa che viene attestato attraverso un piano economico finanziario da allegare alla delibera di costituzione
  • Le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare qualora il patrimonio sia incrementato da apporti di terzi. E’ possibile emettere strumenti finanziari partecipativi allo specifico affare, con indicazione dei diritti che conferiscono
  • Le regole di rendicontazione dello specifico affare, per la quale deve essere nominato un revisore legale se la società non è già soggetta a revisione lagale

I patrimoni destinati non possono essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali

La deliberazione è verbalizzata da notaio e soggetta a iscrizione nel RDI, ma diventa produttiva decorsi 60 gg, termine entro il quale i creditori sociali possono presentare opposizione al tribunale

Decorso il termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale:
* I creditori sociali non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato, né sui frutti o i proventi derivanti
* Per le obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare la società risponde solo nei limiti del patrimonio non destinato, salvo diversa previsione della delibera

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono contenere espressa menzione del vincolo di destinazione, altrimenti la società risponderà col suo patrimonio generale

Per ciasun patrimonio destinato dovranno essere tenuti separatamente libri e scritture contabili e nel bilancio sociale devono essere separatamente indicati i beni e i rapporti compresi di ciascun patrimonio, con separato rendiconto allegato in bilancio

Se sono stati emessi strumenti finanziari di partecipazione all’affare, la società deve tenere anche un libro indicante le loro caratteristiche, i possessori e vincoli relativi. E’ prevista un’organizzazione a tutela degli interessi dei possessori articolata in un’assemblea speciale, che delibera in ordine alle modificazioni dei diritti dei possessori, e nel rappresentante comune, nominato e revocato dall’assemblea con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare

Gli amministratori redigono un rendiconto finale, depositato presso l’ufficio del RDI. Se permangono creditori insoddisfatti, questi possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro 90 gg dal deposito.

Non è prevista alcuna procedura concorsuale per il patrimonio destinato insolvente, dovendosi applicare esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di capitali

Se nessun creditore chiede la liquidazione, con il deposito del rendiconto finale cessa il vincolo di destinazione e i beni confluiscono nel patrimonio generale, ma i creditori insoddisfatti conservano i propri diritti sottoforma di privilegio generale

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14
Q

Finanziamenti destinati

A

La società può stipulare un contratto di finanziamento di uno specifico affare, con previsione che al rimborso totale o parziale sono destinati tutti o parte dei proventi dell’affare stesso

Il contratto deve descrivere gli elementi essenziali dell’operazione e specificare i beni strumentali necessari per la realizzazione e il relativo piano finanziario, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società

Il finanziamento viene rimborsato nei termini indicati nel contratto, trascorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore, che resta esposto al rischio dell’affare

E’ consentito che la società presti specifiche garanzie in ordine all’esecuzione del contratto e alla corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione ed è possibile riconoscere al finanziatore la facoltà di esercitare controlli sull’esecuzione dell’operazione

Il patrimonio destinato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti e dagli investimenti eventualmenti effettuati in attesa del rimborso al finanziatore

Una copia del contratto deve essere iscritta in RDI e la società deve adottare sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare i proventi dell’affare e tenerli separati dal restante patrimonio sociale

Adempiuti i requisiti pubblicitari e contabili, i creditori sociali possono esercitare sui beni separati solo azioni conservative e non è previsto il diritto di opposizione

Il finanziatore non ha azione sul residuo patrimonio della società, salvo garanzie. Se la società fallisce prima della realizzazione dell’affare, il finanziatore potrà insinuarsi nel fallimento della società per le somme non riscosse

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15
Q

Conferimenti e capitale sociale

A

A ciascun socio deve essere di regola assegnato un numero di azioni proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritto. Questo è un principio INDEROGABILE

A ciascun socio deve essere assegnato un numero di azioni per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Tuttavia la ripartizione delle azioni può anche non essere proporzionale al conferiment, dal momento che è necessario e sufficiente che il valore globale dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del capitale sociale

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16
Q

Conferimenti in denaro

A

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro

E’ disposto l’obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero ammontare in caso di s.p.a. unipersonale

Una volta costituita la società gli amministratori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti in ogni momento, senza dover rispettare eventuali termini scritti nell’atto costitutivo

Le azioni non interamente liberate sono trasferibili, ma devono essere nominative e dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti
L’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sull’acquirente, sia sull’alienante, la cui responsabilità è limitata per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ed ha carattere sussidiario

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto
La società può intraprendere, al posto della normale azione giudiziaria di condanna all’adempimento, la celere procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso

Decorsi 15 gg dalla pubblicazione di una diffida in GUR, gli amm. offrono le azioni agli altri soci in opzione, in proporzione alle loro partecipazioni e per un corrispettivo non inferiore dei conferimenti ancora dovuti. In mancanza la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o altro intermediario finanziario autorizzato

Se la vendita coattiva non ha esito, gli amm. possono dichiarare decaduto il socio, trattendendo i conferimenti già versati e salvo il diritto al risarcimento per i maggior danni

Entro l’esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza, la società può tentare di rimettere in circolazioni le azioni del socio escluso. Se anche questa opzione è infruttuosa, la società annulla le azioni invendute e riduce per un ammontare corrispondente il capitale sociale

17
Q

Conferimenti diversi dal denaro

A

Nella società per azioni non tutte le entità economiche diverse dal denaro possono essere oggetto di conferimento imputabile a capitale sociale

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi. Possono al massimo essere oggetto di speciali strumenti finanziari diversi dalle azioni

Possono essere conferiti beni e crediti, seppur con limitazioni. Si applicano i principi dettati per le società di persone per quanto riguarda la garanzia cui è tenuto il socio e il passaggio dei rischi

Non possono essere conferite cose generiche, future o altrui, nonché prestazioni peridiche di beni. E’ ammissibile però il conferimento di diritti di godimento

E’ conferibile ogni prestazione di denare soggetta a valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società

18
Q

Procedimeto di valutazione dei conferimenti in natura

A

Il procedimento di valutazione si articola in più fasi:

  1. Relazione di stima: il conferente di beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. La stima in particolare deve attestare che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del c.s. e del sovrapprezzo.
    La relazione è allegata all’atto costitutivo e depositata presso l’ufficio del RDI. L’omissione della relazione non comporta né nullità della società, né nullità del singolo conferimento
  2. Verifica dell stima: entro 180 gg dalla costituzione della società, gli amm. controllano le valutazioni contenute nella relazione di stima e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione della stima. Le azioni corrispondenti sono nel frattempo inalienabili.
  3. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti è inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il c.s. e annullare le azioni che risultano scoperte. Il socio ha però due alternative:
    * Può versare la differenza in denaro
    * Può recedere dalla società con diritto di liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte. Il socioha diritto alla resistuzione del bene, tenendo ferma la necissità di eventuali conguagli in denaro

Della stima del perito nominato dal tribunale si può fare a meno quando il valore del conferimento in natura risulta in modo attendibile da altre circostanze.

Non è richiesta quando il valore attribuito è pari o inferiore:
* Per i titoli e strumenti quotati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento
* Negli altri casi, al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è stato effettuato il conferimento. E’ necessario che il bilancio sia sottoposto a revisione e che il revisore non esprima rilievi in merito ai beni o crediti oggetti del conferimento
* Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi dal conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetti del conferimento. L’esperto di fiducia deve essere indipendente e in possesso di adeguata e comprovata professionalità

Gli amm. possono far sottoporre ad una nuova valutazione il conferimento in natura, qualora ritengono inattendibile il valore attribuito. La nuova stima si dovrà effettuare mediante l’ordinario procedimento di valutazione

19
Q

Acquisti potenzialmente pericolosi

A

L’art. 2343-bis assoggetta ad una particolare procedura autorizzativa gli acquisti di beni o crediti da promotori, fondatori, soci attuali o amministratori quando il corrispettivo pattuito sia pari o superiore al decimo del c.s. e l’acquisto sia compiuto nei due anni dall’iscrizione della società nel RDI

Questi acquisiti devono essere previamente autorizzati dall’assemblea ordinaria alla quale l’alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale o la documentazione prevista dai metodi alternativi di valutazione che attesta che il valore attribuito ai beni non sia inferiore al corrispettivo

In caso di violazione l’acquisto resta valido, ma gli amm. e l’alienante sono solidamente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi

Sono esclusi:
* Gli acquisti che avvengono in mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa
* Gli acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito di operazioni correnti della società
* Contratti aventi per oggetto prestazioni d’opere o di servizi, ma si applicherà l’art. 1344 (nullità del contratto per frode alla legge) se vi è l’intento fraudolento di eludere il divieto di conferimento di prestazioni d’opere o di servizi

20
Q

Prestazioni accessorie

A

L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinando il contenuto, la durata e il compenso (art. 2345)

Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amm.

Salvo diversa previsione statutaria, questi obblighi possono essere modificati solo col consenso unanime di tutti i soci

Le prestazioni accessorie costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non un rapporto contrattuale distinto. La disciplina dei rapporti contrattuali avente ad oggetto identiche prestazioni troverà applicazioni solo quando compatibile con la disciplina societaria