Capitolo 19 - Società cooperative Flashcards
La disciplina delle società cooperative
Le cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa, lo scopo mutualistico, favorito dal nostro ordinamento e in particolare dalla Costituzione, che “riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità”
La disciplina generale delle società cooperative dettata dal codice civile fu integrata e completata in più punti dalla legge Basevi del 1947, e ulteriori modifiche furono introdotte nel 1992 per agevolare la raccolta di capitale di rischio da parte delle cooperative. Infine la riforma del 2003 ha semplificato la disciplina, introducendo la bipartizione tra società cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative
Numerose sono state poi le leggi speciali (anche a carattere regionale), che hanno delineato un particolare statuto per le cooperative che operano in determinati settori produttivi o che hanno fissato particolari requisiti ed agevolazioni a quelle che perseguono specifici fini sociali
Lo scopo mutualistico e i rapporti mutualistici
L’art. 2511 stabilisce che le cooperative sono società a scopo mutualistico e l’indicazione di cooperativa non può essere utilizzata dalle società che perseguono tale scopo
Lo scopo-fine non è quello lucrativo, ma lo scopo mutualistico (mentre rimane comune lo scopo-mezzo dell’esercizio in comune dell’attività d’impresa). Tale scopo indica un patricolare modo di organizzazione e svolgimento dell’attività d’impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci
L’attività di impresa delle attività cooperative consiste infatti nel fornire beni o servizi (cooperative di consumo)
od occasioni di lavoro (cooperative di lavoro) direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, in quanto nel processo di produzione e/o distribuzione viene eliminata l’intermediazione di altri imprenditori ed il relativo profitto (vantaggio mutualistico). Lo scopo economico quindi consiste nel conseguire un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi ceduti
Il vantaggio mutualistico però non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso i rapporti mutualistici, cioè i distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa; inoltre, è un vantaggio proporzionato alla quantità di quest’ultimi rapporti, mentre è del tutto svincolato dall’ammontare del conferimento in società (a differenza del diritto agli utili)
E’ da escludersi che il socio sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alle prestazioni mutualistiche: la
mutualità implica solo che il socio potrà azionare i mezzi di tutela apprestati dal diritto societario qualora la gestione dell’impresa societaria non sia oggettivamente improntata al rispetto dello scopo mutualistico e al rispetto della parità di trattamento dei soci
La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci cooperatori, di soci sovventori, soci non specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio
necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa, senza però che gli stessi prendano il sopravvento nella gestione
Scopo mutualistico e scopo lucrativo
Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente, ma non esclusivamente mutualistico. Se l’atto costitutivo lo prevede, possono svolgere anche attività con terzi, di regola finalizzata alla produzione di utile e quindi oggettivamente lucrativa.
Incompatibile con lo scopo mutualistico è l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa, in quanto la relativa disciplina prevede limiti massimi della percentuale di utili distribuibile alle diverse categorie di soci: il freno è quindi posto dalla legge al perseguimento non già di un lucro oggettivo, ma di un lucro soggettivo.
Cooperative a mutualità prevalente
Mentre le cooperative a mutualità prevalente godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative, le altre società cooperative non godono delle agevolazioni di carattere tributario
Le cooperative a mutualità prevalente sono caratterizzate dalla presenza nello statuto di clausole limitative della distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514), e dalla circostanza che la loro attività (art. 2512-2513):
- Deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci: nelle cooperative di consumo i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci: nelle cooperative di lavoro il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro
- Deve utilizzare prevalentemente beni e servizi dagli stessi apportati: nelle cooperative di produzione di lavoro il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci deve essere superiore al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero del costo delle merci e delle materie prime acquistate o conferite
Gli amministratori e i sindaci devono documentre nella nota integrativa al bilancio tali condizioni di prevalenza: in generale, comunque, il valore di scambio dei rapporti mutualistici è complessivamente superiore a quello dei rapporti dello stesso genere intrattenuti dalla cooperativa
con i terzi nel corso dell’esercizio.
Le società cooperative a mutualità prevalente sono iscritte d’ufficio in un apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero dello sviluppo economico; all’amministrazione che tiene l’albo devono annualmente comunicare le notizie di bilancio, la cui omissione è pesantemente sanzionata con la sospensione semestrale di ogni attività dell’ente
Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi non rispettano le condizioni di prevalenza della gestione mutualistica e le cooperative che sopprimono dall’atto costitutivo le clausole anti-lucrative previste dall’art. 2514
Quando cessa di essere a mutualità prevalente, la cooperativa ha l’obbligo di imputare a riserve indivisibili il valore effettivo dell’attivo patrimoniale (allo scopo di evitare che i soci lucrino sul patrimonio accumulato dalla società destinato poi a confluire ai fondi mutualistici): a tal fine, gli amministratori redigono un bilancio straordinario che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e deve essere notificato entro 60 gg al Ministero
In ogni caso, la società è tenuta a dare avviso all’amministrazione che tiene l’albo, la quale provvede a variare la sezione di iscrizione
E’ stabilito infine che l’atto costitutivo deve fissare le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci e che nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, e deve inoltre determinare se la società può svolgere la propria attività anche con terzi
I caratteri strutturali delle società cooperative