Subfornitura Flashcards
DEFINIZIONE
Art 1 Legge 192/1998
un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
OBIETTIVI DEL CONTRATTO
- L’intervento legislativo del contratto di subfornitura vuole tentare di incentivare dei meccanismi di tutela per l’impresa che si trova nella condizione di dipendenza economica rispetto a quella committente, attraverso una serie di norme.
- Tutela nella formazione del contratto -> stipulazione di un contratto con condizioni equilibrate
- Strumenti di tutela del subfornitore-creditore, rispetto al rischio della mora del committente-debitore nei pagamenti
CARATTERISTICHE
- Non è un nuovo tipo contrattuale, autonomo ed alternativo rispetto alle figure tradizionali tipizzate dal Codice civile. In altre parole, non pare possa parlarsi di «contratto di subfornitura» come di figura contrattuale tipica, nuova e distinta dal contratto di appalto, o di vendita, o di somministrazione, o d’opera.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Prodotti e servizi che confluiscono nel ciclo produttivo del committente.
FORMA DEL CONTRATTO
Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.
Cosa succede in caso di nullità ?
In caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
Cosa succede nel caso di proposta inviata al committente ma non accettata?
Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta.
Norma che protegge il contraente debole.
Contratti a esecuzione periodica o continuata
Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
CONTENUTO DEL CONTRATTO
Limiti all’autonomia privata a difesa del contraente debole.
Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO
- Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
- Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
ECCEZIONE PER LA FISSAZIONE DEL TERMINE DEL PAGAMENTO
Può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti.
Strumenti previsti nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento
- In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
- In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
- Ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Quando un patto/clausola è nullo?
- È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
- È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
- È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.
DIVIETO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
- È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
- L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
- Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.
Caratteristiche fondamentali del concetto di abuso di dipendenza economica
- Per dipendenza economica si deve intendere l’eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi in cui un’impresa si trova rispetto ad un’altra
- La situazione di dipendenza economica è irrilevante a meno che non si tratti di abuso