Agenzia Flashcards
DEFINIZIONE
Art 1742 cc: con il contratto di agenzia una parte (agente), sia essa persona fisica o società, assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata, verso una retribuzione (provvigione).
CARATTERISTICHE
- contratto in cui è previsto un corrispettivo (oneroso)
- ha ad oggetto l’assunzione stabile di un incarico di promozione di affari
- è consensuale
- è un contratto a prestazioni corrispettive
- effetti obbligatori (l’obbligazione dell’agente è quella di promuovere la stipulazione di contratti e quella del proponente di corrispondere la provvigione)
- contratto di durata (a tempo indeterminato o a termine)
- forma ad probationem (deve essere provato per iscritto)
CARATTERI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA
- l’incarico deve riferirsi ad una zona (delimitazione geografica, o di tipologia di potenziali clienti o secondo un criterio merceologico)
- l’attività deve avere carattere di stabilità (si riferisce non ad uno o più affari determinati, ma ad una serie indeterminata di contratti)
- l’agente ha autonomia di organizzazione
- l’agente ha diritto alla provvigione
- l’agente non è soggetto al potere direttivo del preponente
- diritto di esclusiva
PROVVIGIONE
È un compenso aleatorio, perché è subordinato al risultato e normalmente stabilito in percentuale rispetto all’ammontare dell’affare.
DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il diritto di esclusiva di cui all’art 1743 cc pone a carico di entrambe le parti due obbligazioni “negative”: il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
DIRITTI DELL’AGENTE
- provvigione (corrispettivo dell’attività dell’agente)
- diritto a ricevere informazioni e documentazione sui beni trattai, sul volume delle operazioni attese e sull’esecuzione degli affari procurati
- diritto all’esclusiva
OBBLIGHI DELL’AGENTE
- promuovere la conclusione di contratti nell’interesse del preponente
- tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede
- seguire le istruzioni del preponente
- fornire al preponente informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatali e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari
Art 1750 cc
- il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parte successiva e alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato
- se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito
- il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre per il terzo, a quattro per il quattro, a cinque per il quinto e a sei per tutti gli anni successivi
- le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata,ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente
- salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
INDENNITÀ
Lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato attribuisce all’agente il diritto alla corresponsione di una indennità.
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti
Tale indennità deve essere equa, in particolare rispetto alle provvigioni che l’agente perde.
QUANDO L’INDENNITÀ NON è DOVUTA?
Quando:
- il preponente risolve il contratto per un inadempimento imputabile all’agente
- l’agente recede dal contratto
- l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia
PATTO DI NON CONCORRENZA
Il contratto può contenere un patto di non concorrenza a carico dell’agente, dopo la cessazione del contratto di agenzia.
Il patto limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto.
- richiede forma scritta
- può riguardare solo la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti per i quali era stato concluso il contratto
- non può vincolare l’agente per più di due anni