Appalto Flashcards
DEFINIZIONE
L’appalto è il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere per l’altra (committente) un’opera o un servizio, contro corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Trattative per il contratto di appalto
- svolgimento di lunghi trattative
- notevoli costi di progettazione
- predisposizione dell’offerta
- obblighi di riservatezza
- proposta e accettazione non perdono di efficacia a causa della morte dell’appaltatore
- solitamente stipulazione in forma scritta
Elementi essenziali dell’appalto
- autonomia organizzativa dell’appaltatore (non dipende dal committente)
- l’assunzione dell’obbligazione che prende oggetto dell’appalto è a rischio dell’appaltatore
- la gestione dell’organizzazione è interamente a carico dell’appaltatore
- l’appalto si fonda sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore, per la sua professionalità e operosità
- salvo autorizzazione del committente, vi è il divieto di subappalto
Caratteristiche del contratto di appalto
- non è un contratto di durata, ma ad esecuzione prolungata
- è un contratto a prestazioni corrispettive (il corrispettivo è il denaro)
- ha ad oggetto un FACERE (realizzazione di un’opera o servizio)
- l’appalto è un contratto a forma libera, anche se nella pratica è concluso per iscritto, dato l’interesse delle parti a documentare le caratteristiche dell’opera o del servizio
Conseguenze delle varianti in corso d’opera?
L’appalto costituisce un rapporto di durata, e pertanto è normale che il progetto iniziale subisca delle modifiche durante l’esecuzione del contratto (varianti in corso d’opera).
•Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
•Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Conseguenze della durata del contratto? (Diritto di verifica)
L’interesse del committente alla corrispondenza tra il risultato promesso e quello effettivamente prodotto è tutelato in diversi momenti:
•il committente può controllare lo svolgimento dei lavori e se accerta che l’opera non procede secondo quanto pattuito, può assegnare un termine entro il quale l’appaltatore deve adeguarsi, pena la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno (diritto di verifica) (art. 1662 c.c.)
Potere di controllo finale del committente
è previsto un controllo finale (c.d. collaudo) per verificare se l’opera è eseguita ad arte e conformemente al progetto.
Il committente ha interesse a collaudare l’opera prima di riceverne la consegna perchè, con quest’ultima, l’opera si considera accettata e l’accettazione limita la garanzia per i vizi e difformità (art. 1667 c.c.).
Il corrispettivo (elemento essenziale della causa)
- Il corrispettivo può essere stabilito a corpo, cioè rispetto all’opera nel suo complesso (c.d. forfait), o a misura (ad es., per quantitativo, per metro quadrato, ecc.).
- Calcolato in base alle tariffe e agli usi se non previsto diversamente
- Altrimenti determinazione giudiziale
- Il corrispettivo va pagato ad opera finita e accettata (art. 1665 c.c.). Tuttavia la prassi deroga a tale norma prevedendo che il prezzo sia pagato secondo gli stati di avanzamento dei lavori (SLA).
- Hanno natura di acconti e non implicano di regola l’accettazione dell’opera
Caso di difformità e vizi
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, con la precisazione che se l’opera è stata accettata dal committente, la garanzia concerne soltanto i vizi non riconoscibili da quest’ultimo o dolosamente taciuti dall’appaltatore (artt. 1667 e 1669 c.c.).
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Obblighi dell’appaltatore
•Eseguire l’opera a regola d’arte
•Eseguire tutte le variazioni al progetto concordato
•Avvisare il committente dei difetti della materia fornita
•Garantire l’opera da difformità e vizi non riconoscibili
•Garantire gli immobili da rovina
GARANZIA
L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.
Onere del committente
- Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
- L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Rovina dell’immobile
- Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
- Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Obblighi/poteri del committente
- Controllare lo svolgimento dei lavori
- Svolgere il collaudo
- Pagare il prezzo
Recesso del committente
Il committente può recedere in qualsiasi momento, salvo pagamento delle spese sostenute dall’appaltatore fino a quel momento, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno