Mandato Flashcards
DEFINIZIONE
Art 1703 cc: il mandato è il contratto mediante il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere atti giuridici (negozi o atti giuridici non negoziali) per conto dell’altra (mandante).
CARATTERISTICHE
- Ha una funzione di cooperazione giuridica
- Rientra tra i contratti connotati dalla fiducia: il mandatario svolge un’attività di gestione nell’interesse del mandante. Ne deriva l’estinzione del rapporto per morte, interdizione e inabilitazione del mandatario, la revocabilità da parte del mandante e la sostituzione del mandatario soltanto su autorizzazione del mandante o per esigenze rese necessarie dalla natura dell’incarico.
- Se il mandato è anche nell’interesse del mandatario o di terzi, il mandato è irrevocabile, salvo diversa pattuizione o giusta causa.
- è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori
- è un contratto non formale (forma per relationem)
- si presume oneroso. Il compenso del mandatario, se non pattuito, è determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e in manza dal giudice
- le parti possono concludere anche un mandato gratuito
MANDATO SPECIALE
Il mandato è speciale se riguarda il compimento di uno o più atti specifici.
MANDATO GENERALE
Il mandato è generale se riguarda tutti gli affari del mandante o tutti quelli di un determinato tipo, ma non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, che devono essere indicati espressamente.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Al mandatario viene conferito, mediante l’atto unilaterale di procura, il potere di agire non soltanto per conto, ma anche in nome del mandante, con produzione diretta degli effetti dell’atto nella sfera giuridica del mandante.
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
Il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti in nome proprio, con l’obbligo di ritrasmetterli al mandante con un altro atto.
Tuttavia, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato e rivendicare la proprietà dei beni mobili acquistati dal mandatario.
OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
- eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia
- attenersi alle istruzioni del mandante, salvo circostanze ignote
- non eccedere i limiti del mandato conferitogli, restando altrimenti l’atto a suo carico, salvo ratifica del mandante
- informare il mandante delle circostanze rilevanti
- custodire e restituire le cose ricevute, anche da terzi, per conto del mandante
- rendere il conto del suo operato e la preventiva dispensa non lo esonera da responsabilità per dolo o colpa grave
OBBLIGAZIONE DEL MANDANTE
- Somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni assunte in suo nome
- rimborsare le spese e le anticipazioni
- risarcire i danni subiti
- pagare il compenso
CAUSE DI ESTINZIONE
- scadenza del termine
- compimento dell’affare
- rinunzia del mandatario
- revoca del mandante
- fallimento di uno dei contraenti