Assicurazione Flashcards
Fonti del contratto di assicurazione
- codice civile
- codice delle assicurazioni
DEFINIZIONE
art 1882 cc : L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro , ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana
CARATTERISTICHE
- Contratto CONSENSUALE
- Contratto ONEROSO (premio)
- A prestazione CORRISPETTIVE -> pagamento del premio a fronte dell’assunzione del rischio da parte dell’assicurazione
- Contratto ALEATORIO -> trasferimento del rischio
- Contratto DURATA -> è destinato a durare nel tempo
- Contratto FORMALE = forma scritta ad probationem
Quando il contratto è nullo?
1895 c.c.: Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto
Quando il contratto si scioglie?
1896 c.c.: Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
PROBLEMA DELLA RETICENZA NELLE INFORMAZIONI
- se l’assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, l’assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta dell’inesattezza di dichiarazione o della reticenza, chiedere l’annullamento del contratto.
- se l’assicurato aveva agito senza dolo o colpa grave, l’assicuratore può, entro lo stesso termine, recedere dal contratto ed è dovuto un indennizzo inferiore rispetto a quello inizialmente previsto e adeguato al vero stato delle cose
ASSICURAZIONE PER DANNI
L’impresa assicuratrice è tenuta a coprire i rischi a cui siano esposti i beni dell’assicurato.
L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Caso in cui l’assicurato intenda trasferire all’impresa assicuratrice il rischio cui è esposto per danni che egli rechi a terzi. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
- L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
- Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
ASSICURAZIONE SULLA VITA
L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
L’impresa assicuratrice può:
- per il caso della morte, pagare al beneficiario dell’assicurazione (un terzo) una somma
- per il caso di sopravvenienza, pagare all’assicurato o a un terzo una somma nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita ma, ad esempio, contragga una malattia fortemente invalidante.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Si parla di assicurazione obbligatoria nel caso in cui la Legge stabilisca che determinati soggetti debbano necessariamente stipulare contratti di assicurazione specialmente per la responsabilità civile.
Caso più diffuso: assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli.
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Esempio di assicurazione obbligatoria, in cui il professionista trasferisce all’impresa di assicurazione il rischio consistente che gli si domandi un risarcimento per inadempimento della propria attività professionale.