Somministrazione Flashcards
DEFINIZIONE
art. 1559 cc: somministrazione il contratto “con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.
DIFFERENZA CON IL CONTRATTO DI VENDITA
Entrambi sono contratti di scambio, ma diverso dalla vendita per periodicità e/o ripetitività delle prestazioni di consegna a carico del somministrante, e dunque diverso dalla logica dello scambio istantaneo rappresentativo della vendita
OGGETTO
Oggetto molto vario.
A seconda dell’oggetto contribuiscono a definire il contratto di somministrazione facendo riferimento anche ad altri contratti: es. il contratto di somministrazione di servizi integrato dalle norme in materia di contratto di appalto.
Art 1562 cc
- Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
- Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso
PLURALITÀ DI PRESTAZIONI A CARATTERE PERIODICO
- Ciascuna prestazione può essere considerata una vendita, tanto che il prezzo è corrisposto all’atto di ciascuna prestazione ed in proporzione di essa (e a ciascuna delle prestazioni sono applicabilii principi della vendita)
- 1561 c.c.: Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
PLURALITÀ DI PRESTAZIONI A CARATTERE CONTINUATIVO
Il contratto, pur nella sua unitarietà, si scinde in tanti periodi di tempo (settimana, mese, anno, ecc.) ed il prezzo viene pagato secondo le scadenze d’uso (ogni settimana, ogni mese, ogni anno, ecc.)
ENTITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE
- Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.
- Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
- Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
INADEMPIMENTO
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
PATTO DI ESCLUSIVA A FAVORE DEL SOMMINISTRANTE
- Il patto con cui l’avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
- L’avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza
ART 1567 CC
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto
CLAUSOLA DI ESCLUSIVA A FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE
art 1668 cc: Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI
Contratti di somministrazione con oggetto dei servizi.
- servizi automatizzati (es bancomat)
- servizi personali (es servizi sanitari)
1677 c.c. = Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione
Problema concreto di individuazione della norma applicabile allorchè la disciplina sia divergente, e di gerarchia
Esempi di divergenza: corrispettivo
Art 1657 cc: Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Art 1561 cc: nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’ art 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Esempi di divergenza: recesso
Art 1671 cc: il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Art 1569 cc: se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Quale norma applicare quando la disciplina è divergente?
Se da un punto di vista giuridico formale il contratto di somminsitrazione di servizi si riconduce ad un contratto di appalto, da un punto di vista economico esso è un contratto di somministrazione
- 1570 c.c. = Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
- le norme sull’appalto, in relazione alla somministrazione di servizi, si applicano soltanto se siano compatibili con le norme sulla somministrazione
- Laddove invece i contratti di somministrazione abbiano ad oggetto servizi previsti da contratti tipici, sono disciplinati dalle norme sulla somministrazione, integrate da quelle sui contratti tipici (es. trasporto)