REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA - Flashcards

D.L MIN. GIUSTIZIA 31/01/2019, G.U. N. 35, 11/02/2019

1
Q

Art.1: Principi generali

A

Art.1: Principi generali → le norme contenute servono per contemperare i diritti fondamentali della
persone con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. Comma 2: in forza
all’art.21 Cost. le informazioni raccolte, diffuse e conservate dall’attività giornalistica sono diverse
dalla memorizzazione e dal trattamento dei dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti.
Differenziazione importante → l’art. 2 paragrafo 2 delle regole deontologiche, a proposito di banche
dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti, statuisce che quando il
giornalista tratta dati personali nell’esercizio della propria attività giornalistica, è esentato dal
fornire elementi dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, ad eccezione della
propria identità, professione e finalità della raccolta dei dati, e sempre che ciò non comporti rischi
per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa. In buona
sostanza identità personale, professione e finalità sono le uniche informazioni che il giornalista è
tenuto a fornire all’interessato quando si muove all’interno del perimento della propria attività
giornalistica. Archivi personali dei giornalisti: comma 3 norme che tutelano gli archivi personali
dei giornalisti → archivi funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento
delle relative finalità, specificando che per quanto concerne le fonti delle notizie la tutela è
dettata dall’art. 2 della legge n. 69/1963 (segreto professionale), dall’art. 14, par. 5, lett. d), del
Regolamento (UE) 679/2016 (esenzione dall’obbligo di rendere adeguata informativa
all’interessato di fronte ad un obbligo di segreto professionale), nonché dall’art. 138 del Codice
Privacy (segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista). Tutela del
domicilio: luoghi provati di dimora, luoghi di cura, detenzione, riabilitazione, nel rispetto delle norme
di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive. Rettifica: deve correggere senza ritardo errori e
inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Diritto
all’informazione e dati personali: quando si raccolgono dati personali atti a rivelare origine razziale
o etnica, religiosa, filosofica, …, dati biometrici, ecc. il giornalista ha il dovere di garantire il diritto
all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità
dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
Le medesime accortezze devono essere utilizzate dal giornalista anche quando quest’ultimo sia
venuto a conoscenza di dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati.

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2
Q

Essenzialità dell’informazione

A

Essenzialità dell’informazione: il legislatore ha precisato che a fronte di un diritto
all’informazione garantito il giornalista deve trattare tali dati con essenzialità (art. 5). Con l’art. 6
si precisa che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il
rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della
qualificazione dei protagonisti. Informazione può essere dettagliata ma i dettagli devono essere
essenziali alla finalità della raccolta dei dati stessi. Tutela del minore: il giornalista non pubblica
i nomi dei minori coinvolti in atti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro
identificazione. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario
rispetto al diritto di critica e di cronaca; se il giornalista deve pubblicare notizie o immagini rilevanti
per l’interesse pubblico se ne assume la responsabilità.

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3
Q

Tutela della dignità delle persone

A

Tutela della dignità delle persone: Gli articoli 8 e 10 delle regole deontologiche disciplinano la
tutela della dignità delle persone (art. 8) e delle persone malate (art. 10). Fatta salva l’essenzialità
dell’informazione il giornalista non deve fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né deve soffermarsi su dettagli di
violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. Allo stesso modo
non deve riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell’interessato. Il consenso non è necessario quando, a seguito di ponderata valutazione, il
giornalista ritenga vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di
polizia. Le persone, inoltre, non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che
ciò sia necessario per segnalare abusi.
Per quanto concerne la dignità delle persone malate l’art. 10 delle regole deontologiche, nel far
riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, statuisce
che il giornalista deve rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malattie gravi o terminali. Tale tutela prevede anche il divieto di pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa quando la persona riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica e comunque sempre nell’ambito del
perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della
persona.

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4
Q

Il diritto alla non discriminazione e della sfera sessuale

A

Il diritto alla non discriminazione e della sfera sessuale: L’art. 9 delle regole deontologiche
ribadisce il diritto dovere di cronaca in capo al giornalista ma con altrettanta chiarezza
statuisce l’obbligo di rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Tale articolo deve essere
letto ed applicato in uno con l’art. 5 delle regole deontologiche (diritto all’informazione e dati
personali) e l’art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016 (trattamento di categorie particolari di dati
personali). Non solo quindi diritto della persona alla non discriminazione ma anche quello al rispetto
dell’essenzialità dell’informazione e alla applicazione delle adeguate misure di sicurezza in materia
di trattamento dei dati particolari.
Analoghe considerazioni valgono anche per la tutela della sfera sessuale della persona (art. 11) con
l’obbligo per il giornalista di astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona, identificata o identificabile, fatta salva la possibilità di tali
pubblicazioni nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto
della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

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5
Q
A

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali: L’art. 12 delle regole deontologiche
prevede una deroga al trattamento dei dati relativi ai procedimenti penali. Prevale infatti il
diritto di cronaca tanto che il paragrafo 1 statuisce che al trattamento dei dati relativi a procedimenti
penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento (trattamento dei dati personali
relativi a condanne penali e reati), nonché dall’art. 2-octies del Codice (principi relativi al trattamento
di dati relativi a condanne penali e reati).
Ricordiamo che l’art. 10 del Regolamento (UE) 679/2016 prevede che il trattamento dei dati
personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve
avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri, mentre l’art. 2-octies del Codice elenca tassativamente i casi
in cui è consentito il trattamento di tali dati sempre previa autorizzazione di una norma di legge o di
Regolamento. Il paragrafo 2 dell’art. 12 statuisce inoltre che il trattamento di dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’art. 686 commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale
è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5. Stupisce che il
legislatore citi all’interno delle regole deontologiche una norma, quella dell’art. 686 c.p.p., abrogata
e sostituita dall’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al quale, evidentemente, occorre fare
riferimento ai fini dell’individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si
riferisce. Il richiamato art. 3 elenca tutti quei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale e
che, quindi, ai sensi dell’art. 5 delle regole deontologiche, possono essere trattati e raccolti dal
giornalista nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione.

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6
Q

Conclusione

A

Conclusione: In conclusione, possiamo affermare che la corretta applicazione delle regole
deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica non può
prescindere dalla approfondita conoscenza sia del Regolamento (UE) 679/2016, che del D.lgs.
101/18.
Il giornalista, infatti, nell’esercizio della sua attività è chiamato sovente a prendere decisioni e ad
assumersi delle responsabilità cercando di contemperare, di volta in volta, il diritto all’informazione
con il trattamento dei dati personali degli interessati e i loro relativi diritti. Solo una completa
conoscenza delle norme potrà consentire al giornalista di operare con consapevolezza scelte che
avranno effetti sia sugli interessati che sul professionista.

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