Convenzione di Istanbul Flashcards

1
Q

Perchè è stata introdotta la Convenzione di Istanbul?

A

La Convenzione di Istanbul è stata introdotta per prevenire e contrastare la violenza contro
le donne e la violenza domestica. Costituisce un buon inizio e può salvare la vita di milione
di donne e di ragazze

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2
Q

Importanza Convenzione di Istanbul. Contesto.

A

La violenza contro le donne in Europa, inclusa la violenza domestica, è un fenomeno molto diffuso.
Una donna su cinque nell’Unione Europea ha subito qualche forma di violenza fisica e/o sessuale
dal partner, attuale o precedente, dall’età di 15 anni. Il lockdown durante la pandemia da Covid-19
ha implementato l’esposizione di donne e ragazze a partner e a familiari violenti e ha rivelato le
mancanze di una risposta dello Stato a tali situazioni. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche
nota come Convenzione di Istanbul, è un trattato rivoluzionario che fornisce una chiara tabella di
marcia su come gli stati possono e devono lavorare per un Paese libero dalla violenza di genere.
Ironicamente, la Turchia, il primo Paese che ha firmato la Convenzione l’11 maggio 2011, ha ora
deciso di uscirne, con conseguenze disastrose per milioni di donne e di ragazze e per le
organizzazioni che forniscono un supporto vitale alle vittime di violenza sessuale e domestica

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3
Q

La Convenzione di Istanbul può salvare vite, perchè costituisce un buon punto di partenza per prevenire e combattere la violenza contro le donne
e contro la violenza domestica

A

La Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale di più vasta portata creato per affrontare la
violenza contro le donne e la violenza domestica. Stabilisce gli standard minimi per i governi in
Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza
domestica. La Convenzione include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto
per contrastare la violenza contro le donne, come ad esempio, tra i vari requisiti, un adeguato
numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica
e assistenza medica per vittime di violenza. Invita inoltre le autorità a garantire l’educazione
all’uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane. La Convenzione di Istanbul è uno
strumento giuridicamente vincolante (gli Stati aderenti hanno l’obbligo di conformarsi alle sue
disposizioni). A livello globale, è il terzo trattato regionale che affronta la violenza contro le donne ed
è il più completo dopo la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e
l’eradicazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) adottata nel 1994 e il
Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa
(Protocollo di Maputo) in vigore dal 2003.

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4
Q

La Convenzione di Istanbul offre protezione a tutte le donne e alle ragazze senza discriminazione

A

Un elemento chiave della Convenzione di Istanbul è l’obbligo per gli Stati di attuare le sue
disposizioni senza alcuna discriminazione per garantire che nessuno sia lasciato indietro. Le donne
lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali che affrontano pregiudizi e ostilità radicati
profondamente in tutta Europa hanno, quindi, diritto alla protezione e al risarcimento ai sensi di
questo trattato, così come chiunque sia sottoposto a violenza domestica. È significativo che la
Convenzione di Istanbul abbia disposizioni specifiche per le donne e le ragazze rifugiate e migranti.
Ad esempio, introduce la possibilità di concedere alle donne migranti sopravvissute a violenza
domestica un permesso di soggiorno autonomo quando il loro status di residenza dipende da quello
del loro partner violento. Chiede inoltre ai governi di riconoscere la violenza di genere contro le
donne come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e un criterio
da considerare quando le donne e le ragazze cercano protezione internazionale in Europa.

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5
Q

La Convenzione di Istanbul è incentrata sulla rimozione di pregiudizi e stereotipi

A

La violenza contro le donne è profondamente radicata nelle diseguali relazioni di potere tra uomini
e donne nelle società. Inoltre, i pregiudizi, gli stereotipi di genere e le pratiche dannose perpetuano
l’idea che le donne siano inferiori agli uomini. Tutto ciò è aggravato per molte donne che subiscono
discriminazioni intersezionali sulla base, ad esempio, di razza, etnia, casta, età, disabilità, identità di
genere, orientamento sessuale, religione, stato civile e/o altre caratteristiche. Contro queste
convinzioni dannose, la Convenzione di Istanbul invia un messaggio chiaro: non ci sono scuse per
violenze e abusi. I governi dovrebbero mettere in atto misure preventive per cambiare gli
atteggiamenti e smantellare le norme di genere modellate da stereotipi dannosi e modelli culturali
discriminatori che possono a loro volta portare gli individui e le società a perdonare o accettare la
violenza contro le donne. La Convenzione si basa sulla definizione di violenza contro le donne come
violenza diretta contro una donna perché tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato.
Sebbene meno spesso, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza all’interno della sfera
domestica e la Convenzione incoraggia i governi a riconoscere questa violenza e ad applicare le
sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica indipendentemente dal loro genere o
dall’identità di genere.

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6
Q

La Convenzione di Istanbul è ampiamente riconosciuta come strumento per i diritti umani

A

Lo sviluppo della Convenzione di Istanbul è stato reso possibile perché il senso comune tra molti
Stati e la società civile che la violenza contro le donne in Europa è pervasiva che ed una serie di
misure armonizzate avrebbe assicurato che le sopravvissute da tutto il mondo avrebbero beneficiato
dallo stesso livello di protezione. La Convenzione stabilisce disposizioni aggiuntive che vanno oltre
i quadri di protezione nazionali, fornendo un ulteriore livello di protezione. Amnesty International è
stata una delle molte organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del trattato, che è stato
aperto alle firme l’11 Marzo 2011 e che è entrato in vigore il 1° Agosto 2014. Contrariamente a
quanto spesso si percepisce, la grande maggioranza degli Stati del Consiglio d’Europa ha approvato
la Convenzione. È stata firmata da più di 40 stati europei e dall’UE nel suo insieme ed è stata
ratificata da 34 dei paesi membri. Solo nel 2018 la Convenzione è entrata in vigore in nove paesi
(Croazia, Cipro, Germania, Estonia, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Macedonia del Nord e Svizzera)
e nel 2019 anche l’Irlanda ha ratificato il trattato.

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7
Q

Linearità della Convenzione di Istanbul

A

Non c’è “ nessun’agenda nascosta” nella Convenzione di Istanbul; il suo unico obiettivo è prevenire
e combattere la violenza contro le donne e le ragazze, e la violenza domestica. Nonostante ciò, le
campagne di disinformazione sul termine “genere” e le accuse false da parte di alcuni governi e
gruppi di interesse che la Convenzione svaluta il concetto di “famiglia tradizionale” stanno spingendo
alcuni paesi a non ratificare la Convenzione. Per esempio, i parlamenti di Slovacchia e Ungheria
hanno rifiutato le iniziative di ratifica della Convenzione e in Bulgaria, la Corte Costituzionale dello
stato ha stabilito che la Convenzione non è compatibile con la sua Costituzione. Nel marzo 2021, la
Turchia, che fu il primo paese a firmare e ratificare la Convenzione, ha comunicato il suo ritiro da
essa, sostenendo anche che è stata utilizzata per “normalizzare l’omosessualità”, che è
“incompatibile con i valori sociali e famigliari della Turchia”. Se le autorità turche non cambieranno
opinione, la decisione entrerà in vigore il 1° luglio 2021. Paradossalmente, la Turchia è stata uno dei
più grandi sostenitori della Convenzione al momento della sua apertura alle firme ed è stata decisiva
nel mobilitare altri Stati europei a firmarla. La mossa senza precedenti della Turchia è in linea con
minacce analoghe in Polonia, dove c’è una richiesta del primo ministro al tribunale costituzionale
per esprimersi sulla costituzionalità del trattato e una proposta di legge in Parlamento che chiede al
presidente di ritirare la Polonia dalla Convenzione di Istanbul e di creare una nuova convenzione sui
“diritti della famiglia”. La Convenzione sta diventando uno strumento nelle mani dei gruppi di
interesse per diffondere disinformazione e demonizzare l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne
e delle persone LGBTI. Al contrario di ciò che sostengono i governi di questi paesi, la vera minaccia
ai “valori della famiglia”, che, ovviamente, sono molto importanti per innumerevoli persone LGBTI,
sono gli autori della violenza di genere e della violenza domestica. Nel 2019, la Commissione di
Venezia, un organo consultivo del Consiglio d’Europa, ha emesso un parere che misura le
implicazioni costituzionali della ratifica della Convenzione di Istanbul, su richiesta del Ministro della
Giustizia di Armenia, che fornisce un’analisi molto utile che smentisce molte idee sbagliate sul
trattato.

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8
Q

È uno strumento salvavita che sta facendo la differenza?

A

Gruppi di donne e alleati in molti paesi hanno condotto campagne con successo contro la violenza
sulle donne usando la Convenzione di Istanbul come punto di riferimento. È ironico che, nei paesi
in cui viene diffusa disinformazione sulla Convenzione – tra cui la Turchia e la Polonia – le persone
si sono unite per lottare per essa, prevenire la violenza contro le donne e creare campagne per
l’uguaglianza di genere. Come risultato, si stanno verificando dei cambiamenti. Per esempio, in
Finlandia il finanziamento dei rifugi per le sopravvissute alla violenza domestica è diventato come
una responsabilità dello stato grazie alla Convenzione di Istanbul, assicurando più servizi e supporto
alle vittime. La Finlandia e altri paesi come l’Albania, la Serbia e il Montenegro hanno istituito linee
telefoniche di assistenza nazionali in coincidenza con l’entrata in vigore della Convenzione. Inoltre,
negli ultimi anni, Islanda, Svezia, Grecia, Croazia, Malta e Danimarca hanno riformato le loro leggi
per assicurare che lo stupro potesse essere definito come sesso senza consenso, come richiesto
dalla Convenzione. In Svezia, la legge ha finora portato a un aumento significativo delle condanne
e, in misura minore, dei procedimenti giudiziari. La realtà è che nessun paese è libero dalla violenza
contro le donne e c’è molta strada da fare per assicurarsi un cambiamento duraturo. Ma i governi
che firmano e ratificano la Convenzione stanno implementando misure per fermare questo
fenomeno e mandano un forte messaggio al mondo che c’è la volontà politica di proteggere i diritti
delle donne e salvare vite.

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9
Q

Cosa è la Convenzione di Istanbul?

A

Strumento giuridicamente vincolante di cui l’Europa si è dotata nel 2011-approvata dal
Comitato dei Ministri del Consiglio D’Europa.
Una condanna ad ogni forma di violenza sulle donne, violenza domestica e violenza di genere.

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10
Q

Qual’è il punto più importante della Convenzione di Istanbul?

A

Importante è che la Convenzione ha riconosciuto che la violenza contro le donne è manifestazione
dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi: - questi rapporti di forza hanno portato
alla dominazione sulle donne;
* hanno portato alla discriminazione;
* ed hanno impedito la loro emancipazione.
Inoltre molto importante è il riconoscimento della natura STRUTTURALE della violenza contro le
donne, in quanto basata sul genere e che questa è uno dei meccanismi sociale per mezzo dei quali
le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.
1. Nei conflitti armati si aggrava la violenza contro le donne con sturi e violenze sessuali diffuse;
2. I bambini sono vittime di violenza non solo quando la subiscono ma anche quando ne sono
testimoni;

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11
Q

CAP 1 - Articolo 1 - Obiettivi della convenzione

A
  • proteggere le donne da OGNI forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la
    violenza contro le donne e la violenza domestica;
  • eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuove la concreta parità tra i
    sessi. Gli estensori hanno ritenuto fondamentale inserire questo concetto come obiettivo
    della Convenzione.
  • necessità di un approccio globale alla questione della protezione e dell’assistenza a favore
    di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Le forme di violenza
    trattate dalla Convenzione hanno conseguenze devastanti per le vittime. E’ necessario
    individuare un quadro globale non solo al fine di garantire la sicurezza delle donne
    successivamente agli atti di violenza subiti, ma anche di ristabilirne la salute fisica e psichica
    e di consentire loro di ricostruirsi una vita. Tale quadro dovrebbe poggiare su un approccio
    basato sui diritti umani.
  • promozione della cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne
    e la violenza domestica
  • L’eliminazione della violenza richiede una vasta collaborazione tra le diverse agenzie, come
    parte di un approccio integrato. Obbiettivo finale della Convenzione è garantire questo
    approccio per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. La
    questione viene ulteriormente trattata nel Capitolo II ed in altre sezioni della Convenzione.
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12
Q

CAP 1 - Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

A

La Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza
domestica.
La convenzione incoraggia le Parti contraenti ad applicare le disposizioni della presente
Convenzione anche agli uomini ed ai bambini vittime di violenza domestica, lasciando massima
libertà di decisione alle Parti di estendere l’applicabilità della Convenzione anche a queste vittime,
potendolo fare nel modo che ritengano più appropriato, tenendo nella dovuta considerazione la
specifica situazione nazionale e gli sviluppi della società. Viene sollecitata l’attenzione alle vittime di
violenza di genere. Ciò significa che, la violenza contro le donne basata sul genere, nelle sue varie
manifestazioni, una delle quali è la violenza domestica, deve essere il fulcro di tutte le misure
intraprese dell’applicazione della Convenzione.

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13
Q

CAP 1 - Articolo 3 - Definizione dei termini più importanti usati nella Convenzione.

A
  • violenza nei confronti delle donne si intende= designare una violazione dei diritti umani e una
    forma di discriminazione contro le donne quindi tutte e violenze fondate sul genere di natura
    fisica sessuale, psicologica, economica, minacce, coercizione, privazione arbitraria della
    libertà;
  • violenza domestica si intende= atti di violenza fisica, psicologica, economica che si verificano
    all’interno di nucleo familiare o attuali e precedenti partner
  • con genere si intende= ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti
    appropriati per le donne o uomini;
  • violenza contro le donne basata sul genere si intende = qualsiasi violenza diretta contro una
    donna in quanto tale;
  • vittima si intende= qualsiasi persona fisica che subisce gli atti sopra elencati -
  • donne si intende= anche ragazze sotto i 18 anni
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14
Q

CAP 1 - Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

A
  • adottare le misure legislative per promuovere e tutelare tutti e le donne di vivere liberi dalla
    violenza
  • si condanna ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottando misure
    legislative per prevenirla come?
    1- Inserendo nella costituzione la parità tra i sessi e garantendo l’effettiva applicazione
    2- Vietando la discriminazione nei confronti delle donne
    3- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
  • tutelare i diritti delle vittime senza alcuna discriminazione di sesso, genere, colore, lingua,
    religione…
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15
Q

CAP 1 - Articolo 5: Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

A

Gli stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca violenza contro le donne e deve garantire che
le autorità, i funzionari, le istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico che agisca per conto dello stato
si comporti in conformità della presente Convenzione.
Si devono quindi adottare le misure legislative per esercitare la diligenza nel PREVENIRE,
INDAGARE, PUNIRE i responsabili e RISARCIRE le vittime.

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16
Q

CAP 1 - Articolo 6: Promuovere politiche sensibili al genere ( vedi quello che è successo a Bologna, cioè
le vittime di violenza hanno un punteggio più alto per l’aggiudicazione di case popolari)

A

Questa obbligazione ha una natura duplice:
1. chiede alle Parti di impegnarsi a inserire una prospettiva di genere non solo nell’applicazione
delle disposizioni della presente Convenzione, ma anche nella valutazione dell’impatto delle
stesse. Il che equivale a dire che deve essere effettuata una valutazione dell’impatto che
tenga conto del genere, in fase di pianificazione delle misure da intraprendersi nell’attuazione
della presente Convenzione e che durante la fase di valutazione, le Parti devono determinare
se vi è un differenziale di genere nell’impatto delle disposizioni.
2. il presente articolo invita le Parti a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la
parità tra uomini e donne e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne. Questo
obbligo è complementare all’obbligo di condannare e vietare ogni forma di discriminazione
di cui all’Art.4, comma 2. Essenziale sancire un obbligo per le Parti che esuli dalle specifiche
misure necessarie per prevenire e combattere tale forma di violenza al fine di raggiungere
questo obiettivo.
Politiche per favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e
l’autodeterminazione (empowerment) delle donne

17
Q

CAPITOLO 2 - Politiche integrate e raccolta di dati

A

Politiche globali ( c’è bisogno di una risposta globale) e coordinate(collaborazione tra tutti gli enti)
Grevio = organismo indipendente composto da gruppo di esperte che monitora e valuta gli stati
nell’applicazione della convenzione e ne tira fuori un rapporto.

18
Q

Cosa è il Grevio?

A

Grevio = organismo indipendente composto da gruppo di esperte che monitora e valuta gli stati
nell’applicazione della convenzione e ne tira fuori un rapporto.
1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare
politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate
destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di
applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro
le donne.
2. Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo1 pongano i diritti della vittima al
centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli
enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
3. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i
soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali
e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della
società civile
Si ricorda in proposito che, nelle conclusioni in materia di “Lotta alla violenza contro le donne e
servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica”, adottate il 6 dicembre 2012, il
Consiglio dell’Unione Europea ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell’ambito
delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d’azione,
programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multiagenzia, per
combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti
interessate pertinenti e l’abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla
prevenzione e all’eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime,
all’azione penale contro gli autori di violenze; garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per
l’attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi.

19
Q

Quali risorse finanziarie?

A

Le parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione delle
politiche integrate, obiettivi della Convenzione

20
Q

E rispetto a Organizzazioni non governative e società civile?

A

Le parti incoraggiano, sostengono e riconoscono a tutti i livelli il lavoro delle ONG o associazioni di
società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne

21
Q

Cosa è l’Organismo di coordinamento?

A

Si obbligano le Parti a designare uno più organismi governativi ufficiali a cui sono assegnati
quattro compiti specifici: coordinamento, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e
delle misure che le Parti contraenti hanno concepito per prevenire e contrastare ogni forma di
violenza. L’espressione “organismo ufficiale” si riferisce a qualsiasi ente o istituzione governativa.
I quattro compiti dell’organismo incaricato hanno l’obbiettivo di assicurare un buon coordinamento
delle varie misure assunte dalla parte ai fini dell’applicazione della presente convenzione e di
garantire uno sforzo congiunto di tutte le agenzie e settori governativi, nonchè l’effettiva applicazione
di qualsiasi nuova politica o misura. Attività di monitoraggio: controllo di come e quanto
efficacemente le politiche e le misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza
siano state applicate a livello nazionale e/o regionale e locale, escludendo il monitoraggio
dell’adempimento della convenzione.
Il comma 2 di questo Articolo autorizza questi organismi a ricevere informazioni nel quadro della
presente Convenzione che le rispettive Parti hanno raccolto in conformità con il Capitolo VIII.
Le informazioni e le conoscenze acquisite attraverso questo scambio di esperienze e pratiche è
estremamente importante ai fini della prevenzione e della lotta contro ogni forma di violenza oggetto
della presente Convenzione. Il comma 3 prevede che gli organismi istituiti ai sensi del presente
articolo dispongano della capacità di allacciare contatti e creare rapporti di lavoro con le controparti
istituite nei territori di altre Parti contraenti. Ciò consentirà un importante interscambio
reciprocamente produttivo che risulterà in un’ulteriore armonizzazione delle pratiche.

22
Q

Importanza della raccolta dei dati e ricerca

A
  • raccogliere ad intervalli regolari i dati statistici
  • sostenere la ricerca, studiare le cause profonde, gli effetti la frequenza e percentuale delle
    condanne
  • indagini sulla popolazione
  • confronto a livello internazionale
  • vigilare affinché le informazioni raccolte siano messe a disposizione del pubblico
23
Q

Perchè si parla di 4 P? Quali sono?

A
  • Prevenire la violenza contro le donne
  • Proteggere le vittime
  • Punire gli attori di violenza
  • Politiche integrate
24
Q

Capitolo 3: Prevenzione

A

Obblighi:
* promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al
fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea
dell’inferiorità della donna.
* Le parti adottano misure legislative per impedire ogni forma di violenza contro le donne
* incoraggiare in particolare gli uomini ed i ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione
* le parti vigilano affinché la cultura, gli usi ed i costumi, le religioni, le tradizioni non possano
essere utilizzati in nessun modo per giustificare nessun atto di violenza contro le donne
* promuovere le attività che promuovono e aumentano il livello di autonomia ed emancipazione
delle donne.
Sensibilizzare:
* mettere in atto campagne di sensibilizzazione
* informazioni riguardo le misure disponibili per prevenire atti di violenza devono essere diffuse
verso il vasto pubblico
Educazione:
* includere nei programmi scolastici la parità dei sessi, ruoli di genere non stereotipati, rispetto
reciproco, soluzione non violenta dei conflitti
Formazioni delle figure professionali:
* fornire un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime
* corsi di formazione in materia di cooperazione interistituzionale, così da garantire una
gestione adeguata per seguire i casi di violenza che rientrano nella Convenzione -
Programmi di intervento a carattere preventivo e di trattamento
* gli autori i violenza domestica devono seguire programmi per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonale ai fini di prevenire la violenza
* programmi di trattamento per prevenire la recidiva
Partecipazione del settore privato e dei mass media
Incoraggiare il settore privato, dei mass media alla partecipazione e diffusione di politiche,
programmi di prevenzione.

25
Q

Capitolo 4: Protezione e sostegno

A

Obblighi:
* Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime
da nuovi atti di violenza.
* Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto
interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti
gli organismi statali competenti
* Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
o siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della
violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della
vittima;
o siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto
tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
o mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria: le misure ed i servizi dotati delle
migliori intenzioni ma che non tengo adeguatamente in considerazione gli effetti
devastanti della violenza e la lunga durata del processo di recupero o che hanno un
atteggiamento insensibile nei confronti delle vittime, possono comportare una
vittimizzazione secondaria da parte degli utenti.
o mirino ad accrescere l’EMPOWERMENT economica delle donne vittime di violenze;
o consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di
protezione e di supporto;
o soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di
violenze e siano loro accessibili.
* La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della
vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali
reati.
o L’obiettivo del comma 4 è portare alla luce un grave inconveniente che spesso le
vittime si trovano a dover affrontare quando si rivolgono ai vari organismi alla ricerca
di aiuto e supporto. Molti organismi, infatti, sia pubblici che privati, subordinano la
fornitura dei propri servizi alla volontà della vittima di intentare un procedimento
penale o di testimoniare contro l’autore di tali reati. Se per paura, stato emotivo
contrastante o attaccamento, la vittima non vuole ricorrere al potere giudiziario o
rifiuta di testimoniare in Tribunale, non riceve consulenza o alloggio. Questo
atteggiamento è contrario al principio che mira ad accrescere l’autonomia e
l’indipendenza economica delle vittime di violenza e ad un approccio basato sui diritti
umani e, pertanto, va assolutamente evitato
* Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e
sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione,
conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale. Alcune forme di violenza
che sono comprese nella convenzione hanno una dimensione internazionale (matrimoni
forzati, violenze domestiche, minaccia di MGF). Le donne che si trovano fuori dal loro paese
di origine necessitano di protezione dalle autorità consolari, assistenza sanitaria e finanziaria.
Quest’obbligo non si limita ai connazionali di una delle Parti, ma si estende a tutte le altre
vittime che, in conformità con gli obblighi di cui alle norme internazionali, hanno diritto alla
protezione da parte della Parte interessata, come, per esempio, nel caso di cittadini di uno
Stato membro dell’Unione Europea che non abbia una rappresentanza permanente
(ambasciata, consolato generale o ufficio consolare) in un determinato Stato.

26
Q

Capitolo 5: Diritto sostanziale

A

Come nel caso di altre convenzioni del Consiglio d’Europa sulla lotta contro specifiche forme di
violenza, abuso o maltrattamento, le disposizioni di diritto sostanziale costituiscono parte integrante
degli strumenti previsti. Risulta chiaro, da ricerche condotte sulle normative nazionali in vigore in
materia di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, che persistono numerose
lacune.
Pertanto, è necessario rafforzare la tutela legale e lo strumento della riparazione e tenere in
considerazione le buone prassi esistenti all’atto di introdurre modifiche nei sistemi legislativi di tutti
gli Stati membri, al fine di prevenire e combattere, in modo efficace, queste forme di violenza. Gli
estensori hanno esaminato le misure di diritto civile ed amministrativo da introdurre per assicurarsi
che la Convenzione copra le diverse situazioni connesse agli atti di violenza oggetto della stessa.
Questo capitolo contiene una serie di misure di prevenzione, protezione e compensazione per le
vittime ed introduce misure punitive nei confronti degli autori degli atti di violenza che richiedono una
risposta penale.
Questo capitolo stabilisce gli obblighi di garantire la possibilità di ricorso civile così che le vittime
possano ricorrere alla giustizia e pretendere un risarcimento principalmente da parte dell’autore
dell’atto di violenza, ma anche dalle autorità statali se le stesse non hanno rispettato l’obbligo di
adottare diligentemente misure di prevenzione e protezione. Il Capitolo V definisce inoltre alcuni reati
penali. L’armonizzazione del diritto nazionale favorisce azioni penali a livello nazionale ed
internazionale. Spesso le misure nazionali per combattere la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica non sono attuate in maniera sistematica o sono incomplete a causa di lacune
legislative.
L’obiettivo primario delle misure di diritto penale è guidare le Parti affinché adottino politiche efficaci
per ridurre la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sfortunatamente ancora
ampiamente diffuse in Europa e altrove nel Mondo. Tutte le misure della convenzione in materia di
diritto penale sono presentate in maniera neutra riguardo al genere.

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Capitolo 6: Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

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Questo capitolo contiene una serie di disposizioni che riguardano un’ampia gamma di questioni
relative alle indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive contro ogni forma
di violenza prevista dalla presente Convenzione, al fine di rafforzare i diritti e i doveri di cui ai
precedenti capitoli della Convenzione.
Obblighi generali:
Gli estensori hanno voluto evitare che agli incidenti di violenza contro le donne e di violenza
domestica venga assegnata una bassa priorità nelle indagini e nei procedimenti giudiziari,
circostanza che contribuisce notevolmente ad un senso di impunità tra gli autori di questi atti ed ha
contribuito a perpetuare alti livelli di accettazione di tali violenze. A tal fine il comma 1 stabilisce
l’obbligo di garantire che le indagini e i procedimenti giudiziari relativi a tutte le forme di
violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano svolti
senza indugio ingiustificato. Ciò contribuirà alla raccolta di prove fondamentali, ad aumentare i
tassi di condanna e a porre fine alla impunità. E’ importante notare che se è essenziale garantire
indagini e procedimenti rapidi, è ugualmente importante rispettare i diritti delle vittime in queste fasi.
Il comma 1 pertanto richiede alle Parti di evitare per quanto possibile durante le indagini e i
procedimenti giudiziari, di aggravare il danno subito dalle vittime, e di fornire loro assistenza
durante il procedimento penale.
Il comma 2 completa l’obbligo stabilendo l’obbligo di garantire che le indagini e i procedimenti relativi
ai casi di violenza di cui alla presente Convenzione, siano svolti in maniera efficace. Ciò significa,
per esempio, stabilire i fatti rilevanti, interrogare tutti i testimoni a disposizione e condurre gli esami
forensi seguendo un approccio multidisciplinare e utilizzando una metodologia investigativa allo
stato dell’arte per garantire una analisi completa del caso. Gli estensori hanno ritenuto importante
esplicitare, come parte di questo obbligo, la necessità di garantire che tutte le indagini e i
procedimenti siano svolti in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani
e tenendo conto della comprensione della violenza di genere. Ciò significa in particolare che
tutte le misure adottate nella applicazione di questa disposizione non pregiudicano i diritti di difesa
e i requisiti di processo equo e imparziale, in conformità con l’Articolo 6 della CEDU.

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Articolo 53: Ordinanze di ingiunzione o di protezione

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Questa disposizione stabilisce l’obbligo di garantire che la legislazione nazionale preveda
ordinanze di ingiunzione e/o di protezione per le vittime di ogni forma di violenza che rientra nel
campo di applicazione di questa Convenzione
. Inoltre stabilisce una serie di criteri per tali
ordinanze per garantire che adempiano allo scopo di offrire protezione da ulteriori atti di violenza.
Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di
ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
* concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi
per la vittima;
* emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
* ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
* disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
* possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle
ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni
penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive

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Articolo 56: Misure di protezione

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La disposizione in esame trae ispirazione dall’Articolo 31, comma 1, della Convenzione sulla
protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE 201). Questa disposizione
fornisce un elenco non esaustivo di procedure volte a garantire la protezione delle vittime coinvolte
in procedimenti giudiziari relativi a tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione. Tali
misure protettive sono applicabili in ogni fase dei procedimenti, sia durante le indagini, condotte dalle
autorità preposte all’applicazione della legge o da istituzioni giuridiche, sia durante il processo.
È importante notare che, sebbene la disposizione indichi chiaramente che le misure di protezione
menzionate siano indicative e che le Parti abbiano la facoltà di adottare misure più favorevoli,
l’obiettivo principale è garantire la tutela delle vittime e prevenire qualsiasi forma di intimidazione,
rappresaglia o vittimizzazione ulteriore.
La disposizione si articola in diversi punti chiave:
* Protezione Legislativa: Le Parti sono obbligate ad adottare misure legislative o di altro tipo
per proteggere le vittime, nonché le loro famiglie e i testimoni, al fine di prevenire rischi di
intimidazioni, rappresaglie o ulteriori vittimizzazioni (punto a).
* Informazione alle Vittime: Le vittime devono essere informate qualora l’autore del reato sia
rilasciato temporaneamente o definitivamente o evada, soprattutto quando vi è il rischio di
pericolo per le vittime e i loro familiari. La disposizione sottolinea l’importanza dell’obbligo di
informare le vittime in circostanze che potrebbero metterle a rischio (punto b).
* Diritto alle Informazioni: Le vittime hanno il diritto di essere informate sugli sviluppi delle
indagini e dei procedimenti in cui sono coinvolte. Ciò include essere informate sui propri diritti,
sui servizi disponibili, sull’esito del giudizio e su altri aspetti correlati (punto c).
* Partecipazione e Ascolto delle Vittime: È sancito il diritto delle vittime di essere ascoltate,
fornire elementi di prova e scegliere come presentare le proprie opinioni, esigenze e
preoccupazioni (punto d).
* Assistenza Generale: Le vittime devono ricevere assistenza generale per garantire che i
loro diritti ed interessi siano rappresentati in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti
giudiziari (punto e).
* Protezione della Privacy: Si stabilisce l’obbligo di adottare misure per proteggere la privacy
della vittima, evitando la divulgazione pubblica di informazioni che potrebbero identificarla
(punto f).
* Evitare il Contatto con l’Autore del Reato: Si cerca di proteggere le vittime evitando il
contatto, all’interno degli uffici delle forze dell’ordine e in tribunale, con il presunto autore del
reato. Tuttavia, sono previste eccezioni in determinate circostanze (punto g).
La disposizione si occupa anche di fornire interpreti qualificati, garantire che le vittime possano
testimoniare senza essere fisicamente presenti in aula, e prevedere misure specifiche di protezione
per i bambini vittime o testimoni (punti h, i, e il comma 2).
In sintesi, questa disposizione mira a garantire la massima tutela e dignità alle vittime coinvolte in
procedimenti giudiziari, riconoscendo la loro vulnerabilità e fornendo un quadro dettagliato di misure
di protezione e supporto.

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Capitolo 7: Migrazione e asilo - Articoli 59-60-61

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Articolo 59: Status di residente
Alcune ricerche hanno dimostrato che la paura di essere espulsi o di perdere lo status di residente
è uno strumento molto potente utilizzato dagli autori di reati per impedire alle vittime di violenza
contro le donne e di violenza domestica di chiedere aiuto alle autorità o di separarsi dall’autore dei
reati. La maggior parte degli stati membri del Consiglio d’Europa richiedono ai coniugi o ai partner
di rimanere sposati o continuare la relazione per un periodo che va da uno a tre anni affinché il
coniuge o partner possa ricevere uno status di residente autonomo. Pertanto molte vittime il cui
status di residente dipende da quello dell’autore dei reati rimangono in un rapporto in cui sono
costrette a subire abusi e violenze per lunghi periodi.
Il rischio di perdere lo status di residente non costituisca un impedimento per le vittime a porre fine
ad un matrimonio o a un rapporto abusivo e violento. → garanzia alle vittime di ottenere un permesso
autonomo di soggiorno, non dipendente dal matrimonio nel caso in cui il marito sia un trucido
violento. Condizioni particolarmente difficili che prevedono l’attivazione del permesso speciale sono
tutte le forme di violenza contenute nella stessa Convenzione commesse da coniuge o partner, o
giustificate dal coniuge o dal partner.
I permessi dovrebbero essere rilasciati a prescindere dalla durata del matrimonio o della relazione.
Obbligo di garantire che le vittime di tutte le forme di violenza che rientrano nell’ambito di
applicazione di questa Convenzione ricevano permessi di soggiorno autonomi anche qualora il
matrimonio o la relazione dovesse cessare prima della fine del periodo probatorio.
Il secondo comma si riferisce ai casi in cui le vittime che si sono ricongiunte ai loro coniugi o partner
nell’ambito del programma di ricongiungimento familiare, siano soggette ad un rimpatrio a causa di
procedure di espulsione avviate nei confronti del loro coniuge o partner violento. Nella maggior parte
degli stati membri del Consiglio d’Europa, lo status di residente di coniugi o partner è collegato a
quello del coniuge o partner. Ciò significa che la vittima continuerà a subire abusi nel proprio paese
di origine, portando ad una negazione di protezione de facto. Ciò è particolarmente rilevante nei casi
in cui il paese di origine ha degli standard di prevenzione, protezione e perseguimento inferiori nel
campo della violenza contro le donne e violenza domestica rispetto al paese ospitante. L’espulsione
di tali vittime non solo ha implicazioni negative nella loro vita ma può altresì costituire un ostacolo
per le autorità giudiziarie che si adoperano per combattere la violenza contro le donne e la violenza
domestica. Pertanto il comma 2 richiede alle Parti di adottare delle misure adeguate al fine di
garantire che le vittime che si dovessero trovare in una situazione del genere abbiano la possibilità
di ottenere una sospensione delle procedure di espulsione avviate nei loro confronti al fine di
consentire loro di richiedere uno status di residente autonomo per motivi umanitari.
Prevede due requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno. Il primo riguarda i casi in cui la
situazione personale della vittima sia tale da rendere irragionevole costringerla a lasciare il territorio
nazionale (punto a). Se la situazione della vittima soddisfi questo requisito è da decidere in base a
fattori quali la sicurezza, lo stato di salute, la situazione familiare o la situazione del paese di origine
della vittima, tra le atre cose. Secondo, stabilisce il requisito di collaborazione con le autorità
competenti nei casi in cui siano state avviate delle indagini o un procedimento penale nei confronti
dell’autore del reato (punto b). Ciò significa che un permesso di soggiorno può essere concesso alla
vittima se la sua collaborazione e testimonianza sono necessarie nell’ambito di una indagine o un
procedimento penale. La durata del permesso di soggiorno dovrà esser decisa dalle Parti, sebbene
sia auspicabile che essa sia compatibile con la finalità della disposizione. Inoltre le Parti aderenti
alla Convenzione hanno l’obbligo di rilasciare permessi rinnovabili. Il mancato rinnovo o il ritiro di un
permesso di soggiorno sono soggetti alle condizioni stabilite dalla legislazione interna della Parte.
Articolo 60: Richieste di asilo basate sul genere
Si richiede alle Parti aderenti alla Convenzione di riconoscere che la violenza di genere possa essere
considerata persecuzione e portare alla concessione dello status di rifugiato. Il riconoscimento della
violenza di genere come forma di persecuzione ai sensi dell’Articolo 1 A(2) implica il riconoscimento
che una donna possa essere perseguitata a causa del suo genere, vale a dire a causa della sua
identità e del suo status di donna.
Le Parti hanno altresì l’obbligo di garantire che la violenza di genere contro le donne possa essere
riconosciuta come forma di grave pregiudizio dando luogo a protezione complementare/sussidiaria.
Ciò non implica che tutta la violenza di genere sia automaticamente considerata “grave pregiudizio”.
Ciò significa che la protezione internazionale può essere concessa a donne cittadine di paesi terzi
o apolidi o non dichiarate rifugiate ma che se tornassero nel loro paese di origine, o nel paese in cui
risiedevano precedentemente, rischierebbero atti di violenza di genere, che costituirebbero
trattamento inumano o degradante o che porrebbero a grave rischio la vita dell’individuo.
Il comma 2 completa l’obbligo stabilito al comma 1. L’obbligo contenuto in questa disposizione è
duplice. Da una parte si richiede alle Parti di garantire che sia applicata un’interpretazione sensibile
alle specificità di genere a ciascuno dei motivi della Convenzione del 1951. Il timore fondato di
persecuzione deve essere collegato ad uno o più dei motivi della Convenzione del 1951. Nell’esame
dei motivi di persecuzione la violenza di genere si fa spesso rientrare nel motivo relativo a
“appartenenza ad un particolare gruppo sociale”, ignorando gli altri motivi. Garantire una
interpretazione sensibile al genere implica riconoscere e comprendere come il genere possa influire
sulle ragioni che soggiacciono al tipo di persecuzione o al pregiudizio subito.
D’altra parte il comma 2 richiede alle Parti di dare la possibilità di concedere lo status di rifugiato nel
caso in cui si dovesse stabilire che il timore di persecuzione sia basato su uno di questi motivi.
Comma 3: Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure
di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida
basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di
concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.
Articolo 61: Diritto di non respingimento
Diritto di non respingimento pilastro del diritto di asilo e della protezione internazionale ai rifugiati ed
ha acquisito lo stato di diritto internazionale consuetudinario.
Il principio di non respingimento è di particolare rilevanza per i richiedenti asilo e i rifugiati. In base a
questo principio, subordinatamente ad alcune eccezioni e limitazioni stabilite nella Convenzione del
1951, gli stati non potranno espellere o respingere un richiedente asilo o un rifugiato in un paese in
cui la sua vita o la sua libertà sarebbero a rischio.
Comma 2: Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal
loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro
vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o
trattamenti inumani o degradanti.