CARTA DI ROMA Flashcards

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La Carta di Roma

A

La Carta di Roma è un codice deontologico per i giornalisti italiani, dedicato all’informazione su
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.
Il documento nasce da un’iniziativa dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, dopo la strage di Erba,
nel gennaio 2007: una lettera ai direttori delle maggiori testate giornalistiche italiane, per sottolineare
come il drammatico evento fosse stato reso ancora più grave da ciò che ne era seguito a livello
mediatico.
Il codice deontologico, la Carta di Roma, viene approvato da FNSI e CNOG fra il maggio e il giugno
del 2008 e ha lo scopo di fornire ai giornalisti delle linee guida che facilitino un’informazione
equilibrata ed esaustiva su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.
La Carta ad esempio invita i giornalisti ad “adottare termini giuridicamente appropriati”, a “evitare la
diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte” e “comportamenti superficiali e non
corretti, che possono suscitare allarmi ingiustificati”.
Richiedente asilo: colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro Stato, domanda di asilo
per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del
1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione egli
è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente non
è assimilabile al rifugiato irregolare.
Rifugiato: la definizione si trova nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, di
cui l’Italia è uno dei 147 Paesi che l’hanno firmata. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene
definito come una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova
fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi
della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene quindi riconosciuto alle persone che si
trovano nella condizione prevista dalla Convenzione, cioè a chi ha un ragionevole timore di poter
essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione . Rientrano nel termine “persecuzione”
determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani
fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Protezione sussidiaria” è una forma di protezione internazionale introdotta dalla normativa
dell’Unione Europea come ulteriore forma di protezione rispetto allo status di rifugiato, basato sulla
Convenzione di Ginevra che presuppone una persecuzione individuale. La protezione sussidiaria,
infatti, viene riconosciuta nei casi in cui un richiedente asilo non può essere rimpatriato nel suo paese
di origine, poiché sarebbe a rischio di subire un danno grave, a causa di una situazione di violenza
generalizzata e di conflitto. Inoltre, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria in caso di
pericolo di subire la tortura, la condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi
da quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra.
Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – non avendo diritto a nessuna delle forme
di protezione internazionale di cui sopra – necessita comunque di una forma di protezione e/o
assistenza in quanto ad esempio particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o
sociale o che non può essere rimpatriati per altri motivi.
Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di
propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo
ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei
trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è
ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per ‘sfruttamento’ s’intendono lo
sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù
o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
Un migrante irregolare, comunemente, ma in modo errato, definito ‘clandestino’, sceglie di lasciare
volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche
altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. Il migrante
irregolare è colui che: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente
nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del
visto d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese di
destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
I “flussi migratori misti” sono flussi composti da migranti economici, richiedenti asilo e rifugiati che
si muovono in maniera irregolare, spesso usando le rotte e i mezzi di trasporto gestiti dalle bande
criminali che da queste attività traggono grandi profitti

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