CARTA DI TREVISO Flashcards

1
Q

Cos’è la Carta di Treviso?

A

Disciplina dei rapporti tra infanzia e informazione. Il documento è stato approfondito e integrato dal
Vademecum del 25 novembre 1995; il 30 marzo 2006 la Carta è stata aggiornata estendendo la
tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali. Il 25 luglio 2012 i tre firmatari hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione dei principi contenuti nella Carta.
Il testo in questione riguarda le norme etiche e deontologiche che l’Ordine dei giornalisti e la
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) intendono adottare per garantire il rispetto dei
diritti e della dignità dei minori nell’ambito dell’informazione. Di seguito è fornito un riassunto del
testo:
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI affermano che l’informazione dovrebbe basarsi sul rispetto dei
principi costituzionali, con particolare attenzione ai diritti inviolabili della persona umana, in
particolare dei minori. Si richiamano ai principi della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del
bambino e delle Convenzioni europee corrispondenti.
Vengono delineati diversi principi, tra cui:
1. Il bambino ha diritto a crescere in un’atmosfera di comprensione e a ricevere cure e
assistenza speciali per il suo sviluppo fisico e mentale.
2. Il maggiore interesse del bambino deve essere prioritario in tutte le azioni che lo coinvolgono.
3. Nessun bambino deve essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua privacy o ad
attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione.
4. Le informazioni che riguardano i minori devono essere gestite con particolare cautela per
evitare danni alla loro personalità.
5. Gli Stati devono adottare misure legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i bambini da violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Le norme delineano le responsabilità dei giornalisti nell’informare su questioni legate ai minori.
Riassumendo i punti principali:
1. I giornalisti devono rispettare tutte le leggi che regolano l’informazione sui minori,
specialmente quelli coinvolti in procedimenti giudiziari.
2. Deve essere garantito l’anonimato dei minori coinvolti in eventi che, se divulgati, potrebbero
danneggiare la loro personalità.
3. Si devono evitare pubblicazioni che facilitino l’identificazione dei minori, come nomi, indirizzi,
scuole frequentate, foto non schermate, e altro, specie in casi di pedofilia e abusi.
4. Nei casi di affidamento, adozione o genitori separati, si deve preservare l’anonimato del
minore.
5. È vietato intervistare o coinvolgere minori in trasmissioni televisive o radiofoniche che
possano ledere la loro dignità o equilibrio psicofisico.
6. Nella copertura di comportamenti lesivi o autolesivi da parte dei minori, si deve evitare di
enfatizzare dettagli che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
7. Per i minori malati, feriti o in difficoltà, la diffusione di immagini e notizie deve essere gestita
con attenzione per evitare sensazionalismo.
8. Se la pubblicazione di dati personali e immagini di un minore è necessaria per il suo interesse
(ad esempio, rapimenti), si deve considerare il parere dei genitori e delle autorità competenti.
9. Si deve prestare particolare attenzione per evitare strumentalizzazioni da parte di adulti
interessati a sfruttare l’immagine o la personalità del minore.
10. Le norme si applicano anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di
comunicazione giornalistica che utilizzino strumenti tecnologici innovativi.
11. Tutti i giornalisti sono tenuti a seguire queste regole per evitare sanzioni previste dalla legge.
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano anche a promuovere una cultura dell’infanzia,
coinvolgere le scuole di giornalismo, sensibilizzare sulle problematiche minorili e collaborare con le
autorità per tutelare i diritti dei minori.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
* promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
* diffondere la normativa esistente;
* contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
* coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche
inerenti ai minori

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2
Q

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

A

I giornalisti italiani, in collaborazione con Telefono Azzurro, confermano e ribadiscono i principi della
Carta di Treviso per la tutela della dignità e dello sviluppo equilibrato dei bambini e adolescenti,
senza discriminazioni. Considerando le violazioni passate della Carta, sottolineano alcune regole,
tra cui garantire l’anonimato dei minori coinvolti in fatti di cronaca, evitare interviste o partecipazioni
in trasmissioni che ledano la loro dignità, e gestire con attenzione la diffusione di immagini di minori
malati o feriti. Nel 1995, durante il Convegno “Il Bambino e l’informazione,” i giornalisti impegnano il
Comitato Nazionale di Garanzia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a promuovere
l’applicazione della Carta, diffondere la normativa esistente, e coinvolgere i direttori di media e scuole
di giornalismo. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è invitato a semplificare la procedura
disciplinare e contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento.

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