Cedaw Flashcards

1
Q

COSA È LA CEDAW

A

Cedaw è la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). È un accordo
internazionale, onnicomprensivo e legalmente vincolante sui diritti delle donne ed è stata prodotto
dalle Nazioni Unite nel 1979. Comprende tutte le forme di discriminazione e promuove misure
speciali per realizzare una società non discriminante.
La convenzione Cedaw pone l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne all’interno del
contesto relativo alla povertà, alla razza, alla salute e alla rappresentazione politica, comprende
inoltre la discriminazione che avviene all’interno delle mura domestiche. La convenzione Cedaw
afferma nel preambolo che: “…è necessario un cambiamento nei ruoli tradizionali sia degli uomini
sia delle donne, nella società e nella famiglia, per ottenere una perfetta uguaglianza fra uomini e
donne.”
Quando i governi firmano, o ratificano la convenzione Cedaw si vincolano ad una serie di impegni e
azioni per eliminare la discriminazione contro le donne. Forniamo di seguito alcuni esempi. Nel testo
della convenzione ci si riferisce ai governi come agi “Stati membri”.
Salute
Avete diritto ad un pari accesso al servizio sanitario.
“Gli stati membri garantiranno l’accesso ai servizi sanitari, inclusi quelli relativi alla pianificazione
familiare”. CEDAW, articolo 12.
Lavoro
Avete diritto a pari retribuzione salariale.
“Gli stati membri garantiranno…il diritto ad una pari retribuzione, inclusi i benefici, un equo
trattamento nei termini di qualità della distribuzione del lavoro, come anche ad una equa valutazione
della qualità del lavoro”. CEDAW, articoli 11, 1 (d).
Violenza contro le donne
Avete diritto alla protezione e al sostegno
“Occorre provvedere ad adeguati sistemi di protezione e sostegno per le vittime”.
“La formazione con un’ottica di genere dei funzionari del sistema giudiziario, delle forze dell’ordine
ed altri ufficiali di pubblico servizio sono essenziali per una effettiva applicazione della Convenzione.”
(Raccomandazione 19 dell’undicesima sessione della Commissione CEDAW)

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Q

COME FUNZIONA LA COMMISSIONE CEDAW?

A

Rapporti governativi
Dal momento in cui un paese sottoscrive o ratifica la convenzione si impegna a mettere in atto
strumenti legislativi e progetti politici per garantire una uguaglianza femminile. Ogni quattro anni i
governi (o stati membri) devono fare un rapporto alla Commissione Cedaw. Tale Commissione è
costituita da 23 esperti che sono eletti dagli stati membri in una seduta speciale delle Nazioni Unite.
La Commissione esamina i rapporti dei governi e fornisce poi una propria relazione e
raccomandazioni, rispetto alle azioni che il governo dovrebbe intraprendere per ottemperare ai propri
obblighi rispetto alla convenzione CEDAW.
Relazioni parallele (shadow reports)
Le organizzazioni non governative (NGO) svolgono un ruolo centrale per garantire che i governi
assolvano agli obblighi imposti loro dalla Convenzione. Le organizzazioni femminili possono
presentare relazioni parallele alle Nazioni Unite che diano un quadro alternativo della situazione dei
diritti umani delle donne nei propri paesi. La commissione Cedaw incoraggia la presentazione delle
relazioni indipendenti perché servono a valutare i rapporti ufficiali governativi e a capire dove occorre
apporre dei miglioramenti.

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3
Q

Punti principali della convezione CEDAW

A

Punti principali della convezione CEDAW
Articolo 1. Definisce la discriminazione contro le donne
Articolo 2. Gli stati devono condannare e proteggere legalmente rispetto alla discriminazione
Articolo 3. Gli stati devono prendere provvedimenti provvisori per accelerare i processi di riequilibrio
di uguaglianza
Articolo 4. Gli stati devono mettere in atto politiche per garantire i diritti delle donne
Articolo 5. Riguarda aspetti di pratiche culturali e responsabilità nell’allevamento dei figli
Articolo 6. Proibisce la tratta delle donne
Articolo 7. Gli stati devono eliminare la discriminazione nel campo della vita politica
Articolo 8. Uguali diritti delle donne per rappresentare i governi
Articolo 9. Uguaglianza relativamente alla nazionalità nel matrimonio e nella cittadinanza dei figli
Articolo 10. Uguaglianza nell’educazione
Articolo 11. Uguaglianza nell’occupazione
Articolo 12. Uguaglianza nella salute
Articolo 13. Uguaglianza relativamente ai benefici familiari e ai prestiti bancari
Articolo 14. Diritti delle donne rurali
Articolo 15. Uguaglianza davanti alla legge
Articolo 16. Uguaglianza nei diritti rispetto al matrimonio
PREAMBOLO. Il preambolo lega i diritti delle donne ai diritti umani.

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4
Q

Il preambolo della Convenzione CEDAW

A

Il preambolo della Convenzione CEDAW ribadisce i princìpi fondamentali delle Nazioni Unite, i quali
comprendono la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, e
nell’uguaglianza dei diritti di uomini e donne. Ricorda alla comunità internazionale che tutti i trattati
sui diritti umani siglati dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate riconoscono in egual
misura a uomini e donne l’esercizio dei diritti in essi da essi sanciti.
Osserva come siano stati adottati strumenti specifici per promuovere il principio dell’uguaglianza tra
uomo e donna. Riconosce tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne, e sottolinea
come tali discriminazioni violino i princìpi della parità dei diritti e della dignità umana.
Afferma inoltre che le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni
aspetto della vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita
del benessere delle società e delle famiglie.

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5
Q

ARTICOLO 1 CEDAW

A

Articolo 1. La CEDAW definisce le discriminazioni contro le donne
La Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, piuttosto che le discriminazioni in base
al sesso.
Le discriminazioni contro le donne comprendono qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione
basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici,
economici, sociali, culturali, civili o di qualunque altro genere, indipendentemente dal loro stato
matrimoniale ed in condizione di uguaglianza con gli uomini.

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6
Q

ARTICOLI 2-3

A

Articoli 2 e 3. La CEDAW obbliga gli Stati ad intraprendere misure concrete per eliminare le
discriminazioni contro le donne.
Gli Stati che ratificano la CEDAW sono obbligati non solo a condannare ogni forma di
discriminazione contro le donne, ma anche ad applicare una serie di misure per la loro eliminazione.
Gli Stati che ratificano la CEDAW devono incardinare il principio di uguaglianza all’interno delle
proprie costituzioni nazionali o della propria legislazione e, se necessario, devono adottare misure
legislative e di altra natura, comprese le sanzioni, per perseguirne gli scopi.
Gli Stati devono garantire la tutela giuridica contro le discriminazioni, tramite i tribunali nazionali e le
altre istituzioni pubbliche.
Le autorità e le pubbliche istituzioni degli Stati che ratificano la CEDAW devono astenersi da
qualsiasi pratica discriminatoria.
Gli Stati devono modificare o abrogare ogni legge, consuetudine, pratica ed anche disposizione
penale che comporti una discriminazione contro le donne.
Gli Stati devono prendere ogni iniziativa possibile per garantire il pieno sviluppo ed il progresso delle
donne, affinché esse possano esercitare i diritti umani e le libertà fondamentali su una base di
uguaglianza con gli uomini.
A differenza degli altri trattati sui diritti umani, la CEDAW non si occupa solamente dell’azione degli
Stati o delle loro istituzioni, ma anche di altri soggetti.
Gli Stati sono obbligati a prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le
donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa.
Questa disposizione rende la CEDAW unica, poiché di norma i trattati internazionali sui diritti umani
si occupano solamente della condotta degli Stati o dei soggetti pubblici.

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7
Q

ARTICOLO 4

A

Articolo 4. La CEDAW consente misure temporanee di azione positiva.
Agli Stati è consentito adottare misure speciali a carattere provvisorio, per accelerare l’uguaglianza
tra donne e uomini.
Ciò consente l’introduzione di misure di azione positiva o di discriminazione positiva, fino alla
realizzazione dell’uguaglianza tra donne e uomini.
In ogni caso, comunque, le misure speciali di tutela della maternità non saranno considerate
discriminatorie.

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8
Q

ARTICOLO 5

A

Articolo 5. La CEDAW riconosce il ruolo della cultura e della tradizione, ed invita gli Stati ad eliminare
gli stereotipi sessuali.
La Convenzione riconosce l’influenza della cultura e della tradizione nel limitare l’esercizio dei diritti
delle donne. Di conseguenza, essa prevede che gli Stati siano tenuti ad adottare tutte le misure
adeguate per eliminare gli stereotipi sulla divisione dei ruoli fra i due sessi e le pratiche derivanti da
una concezione fondata sull’idea della superiorità od inferiorità di un sesso rispetto all’altro.
L’educazione familiare deve trasmettere a bambini e bambine l’idea che esiste un ruolo comune di
uomini e donne nella cura dei figli. Quest’ultima deve comunque, in ogni caso, essere gestita dando
priorità all’interesse dei figli stessi.

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9
Q

ARTICOLO 6

A

Articolo 6. La CEDAW chiede agli Stati di reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento
della prostituzione.
Gli Stati devono prendere ogni misura, incluse le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme
di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.
La convenzione fornisce una definizione ampia di tratta delle donne.
Gli Stati devono prendere misure per prevenire il ricorso alla prostituzione.

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10
Q

ARTICOLO 7

A

Articolo 7. La convenzione affronta le discriminazioni nella politica e nella vita pubblica.
Gli Stati devono eliminare le discriminazioni contro le donne nella vita politica e pubblica del proprio
paese.
Alle donne deve essere garantito il diritto di voto e di essere eleggibili, di partecipare all’elaborazione
delle politiche governative e di ricoprire cariche pubbliche in condizione di parità con gli uomini.
Alle donne deve essere riconosciuto il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad
altre associazioni, compresi i partiti politici, i sindacati, gli ordini professionali, in condizioni di
uguaglianza con gli uomini

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11
Q

ARTICOLO 8

A

Articolo 8. La CEDAW chiede che le donne possano rappresentare il proprio paese nelle
organizzazioni e trattative internazionali
Alle donne devono essere garantite pari opportunità di rappresentare i propri governi e di partecipare
al lavoro delle organizzazioni internazionali, come l’ONU e le sue agenzie specializzate.

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12
Q

ARTICOLO 9

A

Articolo 9. La CEDAW si occupa dei diritti di cittadinanza di donne e bambini
Alle donne devono essere garantiti diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione,
mutamento o conservazione della cittadinanza.
Il matrimonio con uno straniero, o il mutamento di cittadinanza da parte del marito, non devono
modificare automaticamente la cittadinanza di una donna, né devono imporre ad essa tale
cambiamento o renderla apolide.
Infine, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini in materia di trasmissione della propria
nazionalità ai figli.

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13
Q

ARTICOLO 10

A

Articolo 10. Obbligando gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell’istruzione, la CEDAW non si
occupa solamente di accesso all’istruzione, ma anche dei suoi contenuti
Le discriminazioni contro le donne in materia di istruzione devono essere eliminate.
Alle donne ed alle ragazze deve essere garantito l’orientamento professionale a tutti i livelli, sia nelle
zone rurali che in quelle urbane, nonché l’accesso ai programmi di studio, agli esami, la possibilità
di usufruire di personale docente, locali ed attrezzature scolastiche, in condizioni di parità con uomini
e ragazzi.
Gli stereotipi sessuali devono essere eliminati, tramite l’incoraggiamento dell’educazione mista, e
soprattutto rivedendo i libri di testo ed i programmi scolastici ed adattando a tale scopo i metodi di
insegnamento.
Le donne devono avere le stesse opportunità di beneficiare di borse di studio e di altre sovvenzioni
e di accedere ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione
degli adulti e di alfabetizzazione funzionale.
Gli Stati devono impegnarsi a ridurre il tasso di abbandono scolastico da parte delle studentesse, e
ad organizzare programmi di recupero per chi ha abbandonato precocemente la scuola.
Alle donne ed alle ragazze devono essere garantite le stesse opportunità di partecipare ad attività
sportive ed all’educazione fisica, ed anche l’accesso alle informazioni specifiche di carattere
formativo, che possono garantire la salute ed il benessere delle famiglie

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14
Q

ARTICOLO 11

A

Articolo 11. La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili
Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini in materia di lavoro.
Il diritto al lavoro viene proclamato diritto inalienabile di ogni essere umano.
Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in materia di libera scelta della professione e del lavoro,
sicurezza del posto di lavoro, prestazioni aggiuntive, formazione ed aggiornamento professionale.
Gli Stati devono garantire il diritto ad uguale salario ed uguale trattamento per un lavoro di eguale
valore, ed anche il diritto a pari prestazioni in materia di sicurezza sociale e ferie retribuite.
Alle donne in gravidanza devono essere garantite tutele speciali, ma tutte le misure di tutela in
materia di lavoro devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, abrogandole o ampliandole
secondo necessità.
Gli Stati devono proibire le discriminazioni contro le donne in gravidanza, o in congedo di maternità
e le discriminazioni dovute allo stato coniugale delle donne; devono introdurre i congedi di maternità
retribuiti, senza perdita del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali.
Gli Stati devono garantire l’erogazione di sussidi e incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di
sostegno, come ad esempio le strutture per l’infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita
familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica.

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15
Q

ARTICOLO 12

A

Articolo 12. La CEDAW è l’unico trattato internazionale le cui disposizioni riguardano la
pianificazione familiare
Le norme contenute negli articoli 12 e 16 della CEDAW sul tema dell’autodeterminazione nella sfera
riproduttiva, costituiscono gli unici doveri in materia di pianificazione familiare previsti da un trattato
internazionale.
Gli Stati si impegnano a fornire informazioni e consigli sulla pianificazione familiare.
Agli Stati si chiede di garantire a donne ed uomini uguale accesso all’assistenza sanitaria ed ai
servizi di pianificazione familiare.
Infine, si devono garantire alle donne i servizi, gratuiti se necessario, relativi a gravidanza, parto e
post-parto, ed un’alimentazione adeguata durante gravidanza e allattamento.

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16
Q

ARTICOLO 13

A

Articolo 13. La Convenzione si occupa delle discriminazioni nella vita economica, sociale e culturale
La CEDAW chiede agli Stati di eliminare le discriminazioni contro le donne in aree non coperte da
altre disposizioni della Convenzione.
In particolar modo, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini ad usufruire di assegni
familiari, prestiti bancari, prestiti ipotecari, ed altre forme di credito alle famiglie.
Le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini a partecipare ad attività ricreative, sportive,
ed a tutti gli aspetti della vita culturale.
Il fatto che la CEDAW obblighi gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell’ambito dei servizi finanziari
e delle attività ricreative è insolito: impone infatti agli Stati il dovere di regolamentare la attività di
soggetti terzi, i quali, in molti casi, non sono enti pubblici.

17
Q

ARTICOLO 14

A

Articolo 14. La CEDAW si occupa, in maniera specifica, di discriminazioni contro le donne delle zone
rurali.
Gli Stati si impegnano ad eliminare le discriminazioni contro le donne delle zone rurali, affinché esse
possano trarre benefici dallo sviluppo rurale, su base paritaria con gli uomini.
In particolar modo, alle donne delle zone rurali deve essere garantito il pari diritto a partecipare alla
programmazione in materia in materia di sviluppo, all’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, ad
ai programmi di sicurezza sociale, a ricevere un’istruzione scolastica e non, ad organizzare gruppi
autogestiti e cooperative, oltre che a partecipare alle attività della comunità locale.
Alle donne delle zone rurali devono essere garantiti pari diritti a condizioni di vita decenti, tra cui
l’alloggio, i servizi sanitari, la fornitura di acqua, i trasporti e le comunicazioni.

18
Q

ARTICOLO 15

A

Articolo 15. La CEDAW garantisce l’uguaglianza di fronte alla legge
In materia civile, gli Stati devono riconoscere alle donne lo stesso status giuridico degli uomini.
Le donne devono avere pari diritti a concludere contratti, amministrare proprietà e ricevere un uguale
trattamento nelle corti e nei tribunali.
Ogni contratto, o altra scrittura privata, finalizzato a limitare la capacità giuridica delle donne sarà
considerato nullo.
Gli Stati devono garantire alle donne la libertà di movimento ed il diritto a scegliere la propria
residenza ed il proprio domicilio, su base paritaria con gli uomini.

19
Q

ARTICOLO 16

A

Articolo 16. Il concetto di “uguaglianza di fronte alla legge” comprende le norme sul matrimonio e sul
diritto di famiglia
Gli Stati devono garantire l’uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nei rapporti familiari.
Le donne devono avere pari diritto a contrarre matrimonio sulla base di un libero e pieno consenso,
e pari libertà di scelta del coniuge.
Gli Stati sono obbligati a stabilire un’età minima per poter contrarre matrimonio e per poterlo
registrare. Questa norma non conosce eccezioni. La promessa di matrimonio riferita ad un minore
non avrà valore legale.
Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini durante il matrimonio ed in caso di
suo scioglimento.
Le donne devono avere pari diritti come genitori e nella scelta del numero e dell’intervallo delle
nascite, così come nell’accesso alle informazioni ed agli strumenti necessari per prendere decisioni
in proposito. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini in materia di custodia dei minori,
custodia dei beni dei minori ed adozione.
Infine, le donne devono avere gli stessi diritti del coniuge per quanto riguarda la scelta del cognome,
di una professione o di un lavoro, ed anche in materia di proprietà, di amministrazione, e di vendita
o donazione dei beni

20
Q

ARTICOLO 17

A

Articolo 17. La CEDAW istituisce un comitato di 23 componenti, per imporre e monitorare il rispetto
delle norme della Convenzione
Il rispetto della Convenzione viene controllato dal Comitato sull’Eliminazione delle Discriminazioni
Contro le Donne.
Il Comitato della CEDAW è composto da 23 esperte/i di alta autorità morale e di grande competenza
negli ambiti di cui essa si occupa.
Le/i componenti del Comitato vengono nominate/i dai propri governi, ed elette/i a scrutinio segreto
dagli Stati parte della Convenzione. In questa elezione si terrà conto di un’equa ripartizione
geografica e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi ordinamenti giuridici.
Queste esperte/i prestano i propri servizi a titolo personale, non in quanto delegate o rappresentanti
dei propri paesi d’origine.

21
Q

ARTICOLO 18

A

Articolo 18. Gli Stati devono presentare rapporti al Comitato sul proprio impegno per realizzare gli
obiettivi della Convenzione.
Entro il primo anno dalla ratifica della Convenzione o dall’adesione ad essa, ed in seguito ogni
quattro anni, è prevista la presentazione di un rapporto nazionale al Comitato, in cui si indicano le
misure adottate per applicare le disposizioni della Convenzione.
Durante le sue sessioni annuali, il Comitato discuterà questi rapporti con i rappresentanti dei governi
ed analizzerà con essi gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori iniziative.
Il Comitato rivolgerà inoltre agli Stati parte alcune raccomandazioni generali relative all’eliminazione
delle discriminazioni contro le donne.

22
Q

ARTICOLO 28

A

Articolo 28. Gli Stati hanno diritto a ratificare la Convenzione, o ad aderirvi, esprimendo alcune
riserve.
Le riserve non possono essere incompatibili con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Ogni controversia tra Stati concernente l’interpretazione della Convenzione sarà sottoposta ad
arbitrato. Se tale arbitrato non porta ad un accordo, entro sei mesi la controversia potrà essere
sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia.

23
Q

Dalla Raccomandazione n°19 alla n°35

A

Questa [nuova] Raccomandazione generale aggiorna la Raccomandazione generale 19 che era
stata adottata nel 1992. Nella Raccomandazione generale 19, per la prima volta nella storia, si
definiva la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e come una discriminazione
nei confronti delle donne. Si trattava di un approccio a tale tipo di violenza che non aveva precedenti
in alcun documento giuridico internazionale, regionale e ancor meno nazionale. Il Comitato CEDAW
ha sempre ritenuto che tale approccio, vale a dire il miglioramento dello status delle donne in
relazione agli uomini, possa ridurre la vulnerabilità delle donne alla violenza. La Raccomandazione
generale 35 riconosce pertanto che la disuguaglianza e la discriminazione di genere sono le cause
profonde della violenza contro le donne e che le donne sono il gruppo principale colpito da tale
violenza, in particolare dalla violenza domestica.
Le Raccomandazioni generali 19 e 35 offrono un’importante panoramica di ciò che definiamo
violenza contro le donne, chiarendo che si riferisce ad atti o a minacce che portano alla morte o a
danni di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica per le donne e le ragazze.
Questo aggiornamento pone l’accento sulla violenza che colpisce le donne lungo l’intero arco della
loro vita e in tutti gli ambiti, sia pubblici che privati, nonché in Internet e nello spazio digitale. La
violenza basata sulla differenza di genere può emergere in nuovi contesti come l’accresciuta
globalizzazione, la militarizzazione, l’estremismo violento e il terrorismo.
Inoltre, e in stretto rapporto con la Convenzione di Istanbul [la Convenzione del 2014 del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza
domestica], abbiamo ora deciso di non usare più l’espressione “violenza contro le donne” ma
piuttosto quella di “violenza contro le donne basata sulla differenza di genere”. È un’espressione che
rafforza ulteriormente l’idea che tale tipo di violenza è un problema sociale piuttosto che individuale.
Poniamo l’accento sul fatto che la violenza contro le donne basata sulla differenza di genere va al
di là di qualsiasi evento specifico o responsabilità individuale. Le cause della violenza contro le
donne vanno ricercate nella disuguaglianza tra gli uomini e le donne e nella discriminazione delle
donne. Un altro aspetto nuovo della Raccomandazione generale 35 che desidero evidenziare è che,
per la prima volta, la violenza contro le donne basata sulla differenza di genere è posta in stretta
relazione con il trattamento crudele e con la tortura, con particolare riferimento alla salute sessuale
e riproduttiva.
La Raccomandazione insiste inoltre sull’abrogazione di tutte le leggi che penalizzano le donne in
modo sproporzionato, incluse quelle norme che prevedono la pena di morte, come per esempio nei
casi di donne lesbiche, bisessuali o transgender o di donne che praticano la prostituzione o che
commettono adulterio. Infine, la Raccomandazione considera anche politiche preventive e, cosa
ancora più importante, il concetto di mediazione. In essa si afferma che la mediazione tra coniugi
non dovrebbe essere obbligatoria dato che, nei casi di relazioni o matrimoni violenti, la mediazione
rischia di insegnare alle donne a continuare a convivere con gli stessi responsabili della violenza

24
Q

Universal Periodic Review

A

L’Esame periodico universale (Universal Periodic Review - UPR), introdotto nel 2006 dalla
Risoluzione dell’Assemblea Generale 60/251 (la stessa che ha istituito il Consiglio Diritti Umani), è
un meccanismo cooperativo unico nella sua specie, il quale prevede l’opportunità di esaminare in
un’unica sede il rispetto di tutti gli obblighi in tema di diritti umani che i membri delle Nazioni Unite
hanno assunto per mezzo della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, dei Trattati in materia di diritti umani ratificati, degli impegni volontari assunti e del diritto
umanitario applicabile.
La procedura è articolata in tre fasi. Inizialmente, l’esame viene istruito dall’Ufficio dell’Alto
Commissario per i diritti umani, che raccoglie e sistematizza tre fonti d’informazione:
1. Il rapporto preparato dallo Stato sottoposto a esame,
2. Il documento di sintesi riguardante le raccomandazioni degli organi convenzionali delle
Nazioni Unite (Treaty Bodies), dei Relatori speciali nonchè di altri organismi delle Nazioni
Unite,
3. Il documento di sintesi delle informazioni aggiuntive provenienti da altri attori come le ONGs
e le istituzioni nazionali per i diritti umani.
La documentazione viene sottoposta all’esame di un Gruppo di Lavoro costituito da 47 membri del
Consiglio Diritti Umani, mentre lo Stato esaminato è assistito da un gruppo di tre Stati, conosciuto
come “Troika”, i quali svolgono la funzione di relatori.
In questa seconda fase, l’analisi della documentazione prende la forma di una discussione
interattiva, della durata di tre ore e mezza, tra lo Stato esaminato, che presenta il proprio rapporto,
e gli altri Stati membri, che possono formulare domande, commenti o raccomandazioni.
Una sintesi del processo verbale e le raccomandazioni rivolte al Paese esaminato costituiscono il
contenuto del rapporto preparato dalla Troika, con il coinvolgimento del Paese esaminato e
l’assistenza dell’Alto Commissario per i Diritti Umani. Inoltre, il rapporto può riportare le intenzioni
dello Stato esaminato rispetto alle raccomandazioni ricevute: quali intende accettare, quali rifiuta o
accetta solo in parte.
L’ultima fase dell’esame ha luogo nella prima sessione ordinaria utile del Consiglio Diritti Umani: il
rapporto del Gruppo di Lavoro e le eventuali osservazioni presentate dallo Stato esaminato sono
oggetto di discussione degli Stati, anche con l’intervento delle ONGs. Al termine della sessione,
viene adottato ufficialmente il documento conclusivo dell’esame.
Ad oggi tutti i 193 membri delle Nazioni Unite sono stati sottoposti ad un primo ciclo d’esame (2008-
2011), mentre un secondo ciclo è tuttora in corso (2012-2016).