Cedaw Flashcards
COSA È LA CEDAW
Cedaw è la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). È un accordo
internazionale, onnicomprensivo e legalmente vincolante sui diritti delle donne ed è stata prodotto
dalle Nazioni Unite nel 1979. Comprende tutte le forme di discriminazione e promuove misure
speciali per realizzare una società non discriminante.
La convenzione Cedaw pone l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne all’interno del
contesto relativo alla povertà, alla razza, alla salute e alla rappresentazione politica, comprende
inoltre la discriminazione che avviene all’interno delle mura domestiche. La convenzione Cedaw
afferma nel preambolo che: “…è necessario un cambiamento nei ruoli tradizionali sia degli uomini
sia delle donne, nella società e nella famiglia, per ottenere una perfetta uguaglianza fra uomini e
donne.”
Quando i governi firmano, o ratificano la convenzione Cedaw si vincolano ad una serie di impegni e
azioni per eliminare la discriminazione contro le donne. Forniamo di seguito alcuni esempi. Nel testo
della convenzione ci si riferisce ai governi come agi “Stati membri”.
Salute
Avete diritto ad un pari accesso al servizio sanitario.
“Gli stati membri garantiranno l’accesso ai servizi sanitari, inclusi quelli relativi alla pianificazione
familiare”. CEDAW, articolo 12.
Lavoro
Avete diritto a pari retribuzione salariale.
“Gli stati membri garantiranno…il diritto ad una pari retribuzione, inclusi i benefici, un equo
trattamento nei termini di qualità della distribuzione del lavoro, come anche ad una equa valutazione
della qualità del lavoro”. CEDAW, articoli 11, 1 (d).
Violenza contro le donne
Avete diritto alla protezione e al sostegno
“Occorre provvedere ad adeguati sistemi di protezione e sostegno per le vittime”.
“La formazione con un’ottica di genere dei funzionari del sistema giudiziario, delle forze dell’ordine
ed altri ufficiali di pubblico servizio sono essenziali per una effettiva applicazione della Convenzione.”
(Raccomandazione 19 dell’undicesima sessione della Commissione CEDAW)
COME FUNZIONA LA COMMISSIONE CEDAW?
Rapporti governativi
Dal momento in cui un paese sottoscrive o ratifica la convenzione si impegna a mettere in atto
strumenti legislativi e progetti politici per garantire una uguaglianza femminile. Ogni quattro anni i
governi (o stati membri) devono fare un rapporto alla Commissione Cedaw. Tale Commissione è
costituita da 23 esperti che sono eletti dagli stati membri in una seduta speciale delle Nazioni Unite.
La Commissione esamina i rapporti dei governi e fornisce poi una propria relazione e
raccomandazioni, rispetto alle azioni che il governo dovrebbe intraprendere per ottemperare ai propri
obblighi rispetto alla convenzione CEDAW.
Relazioni parallele (shadow reports)
Le organizzazioni non governative (NGO) svolgono un ruolo centrale per garantire che i governi
assolvano agli obblighi imposti loro dalla Convenzione. Le organizzazioni femminili possono
presentare relazioni parallele alle Nazioni Unite che diano un quadro alternativo della situazione dei
diritti umani delle donne nei propri paesi. La commissione Cedaw incoraggia la presentazione delle
relazioni indipendenti perché servono a valutare i rapporti ufficiali governativi e a capire dove occorre
apporre dei miglioramenti.
Punti principali della convezione CEDAW
Punti principali della convezione CEDAW
Articolo 1. Definisce la discriminazione contro le donne
Articolo 2. Gli stati devono condannare e proteggere legalmente rispetto alla discriminazione
Articolo 3. Gli stati devono prendere provvedimenti provvisori per accelerare i processi di riequilibrio
di uguaglianza
Articolo 4. Gli stati devono mettere in atto politiche per garantire i diritti delle donne
Articolo 5. Riguarda aspetti di pratiche culturali e responsabilità nell’allevamento dei figli
Articolo 6. Proibisce la tratta delle donne
Articolo 7. Gli stati devono eliminare la discriminazione nel campo della vita politica
Articolo 8. Uguali diritti delle donne per rappresentare i governi
Articolo 9. Uguaglianza relativamente alla nazionalità nel matrimonio e nella cittadinanza dei figli
Articolo 10. Uguaglianza nell’educazione
Articolo 11. Uguaglianza nell’occupazione
Articolo 12. Uguaglianza nella salute
Articolo 13. Uguaglianza relativamente ai benefici familiari e ai prestiti bancari
Articolo 14. Diritti delle donne rurali
Articolo 15. Uguaglianza davanti alla legge
Articolo 16. Uguaglianza nei diritti rispetto al matrimonio
PREAMBOLO. Il preambolo lega i diritti delle donne ai diritti umani.
Il preambolo della Convenzione CEDAW
Il preambolo della Convenzione CEDAW ribadisce i princìpi fondamentali delle Nazioni Unite, i quali
comprendono la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, e
nell’uguaglianza dei diritti di uomini e donne. Ricorda alla comunità internazionale che tutti i trattati
sui diritti umani siglati dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate riconoscono in egual
misura a uomini e donne l’esercizio dei diritti in essi da essi sanciti.
Osserva come siano stati adottati strumenti specifici per promuovere il principio dell’uguaglianza tra
uomo e donna. Riconosce tuttavia il persistere di gravi discriminazioni contro le donne, e sottolinea
come tali discriminazioni violino i princìpi della parità dei diritti e della dignità umana.
Afferma inoltre che le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni
aspetto della vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita
del benessere delle società e delle famiglie.
ARTICOLO 1 CEDAW
Articolo 1. La CEDAW definisce le discriminazioni contro le donne
La Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, piuttosto che le discriminazioni in base
al sesso.
Le discriminazioni contro le donne comprendono qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione
basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti politici,
economici, sociali, culturali, civili o di qualunque altro genere, indipendentemente dal loro stato
matrimoniale ed in condizione di uguaglianza con gli uomini.
ARTICOLI 2-3
Articoli 2 e 3. La CEDAW obbliga gli Stati ad intraprendere misure concrete per eliminare le
discriminazioni contro le donne.
Gli Stati che ratificano la CEDAW sono obbligati non solo a condannare ogni forma di
discriminazione contro le donne, ma anche ad applicare una serie di misure per la loro eliminazione.
Gli Stati che ratificano la CEDAW devono incardinare il principio di uguaglianza all’interno delle
proprie costituzioni nazionali o della propria legislazione e, se necessario, devono adottare misure
legislative e di altra natura, comprese le sanzioni, per perseguirne gli scopi.
Gli Stati devono garantire la tutela giuridica contro le discriminazioni, tramite i tribunali nazionali e le
altre istituzioni pubbliche.
Le autorità e le pubbliche istituzioni degli Stati che ratificano la CEDAW devono astenersi da
qualsiasi pratica discriminatoria.
Gli Stati devono modificare o abrogare ogni legge, consuetudine, pratica ed anche disposizione
penale che comporti una discriminazione contro le donne.
Gli Stati devono prendere ogni iniziativa possibile per garantire il pieno sviluppo ed il progresso delle
donne, affinché esse possano esercitare i diritti umani e le libertà fondamentali su una base di
uguaglianza con gli uomini.
A differenza degli altri trattati sui diritti umani, la CEDAW non si occupa solamente dell’azione degli
Stati o delle loro istituzioni, ma anche di altri soggetti.
Gli Stati sono obbligati a prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le
donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa.
Questa disposizione rende la CEDAW unica, poiché di norma i trattati internazionali sui diritti umani
si occupano solamente della condotta degli Stati o dei soggetti pubblici.
ARTICOLO 4
Articolo 4. La CEDAW consente misure temporanee di azione positiva.
Agli Stati è consentito adottare misure speciali a carattere provvisorio, per accelerare l’uguaglianza
tra donne e uomini.
Ciò consente l’introduzione di misure di azione positiva o di discriminazione positiva, fino alla
realizzazione dell’uguaglianza tra donne e uomini.
In ogni caso, comunque, le misure speciali di tutela della maternità non saranno considerate
discriminatorie.
ARTICOLO 5
Articolo 5. La CEDAW riconosce il ruolo della cultura e della tradizione, ed invita gli Stati ad eliminare
gli stereotipi sessuali.
La Convenzione riconosce l’influenza della cultura e della tradizione nel limitare l’esercizio dei diritti
delle donne. Di conseguenza, essa prevede che gli Stati siano tenuti ad adottare tutte le misure
adeguate per eliminare gli stereotipi sulla divisione dei ruoli fra i due sessi e le pratiche derivanti da
una concezione fondata sull’idea della superiorità od inferiorità di un sesso rispetto all’altro.
L’educazione familiare deve trasmettere a bambini e bambine l’idea che esiste un ruolo comune di
uomini e donne nella cura dei figli. Quest’ultima deve comunque, in ogni caso, essere gestita dando
priorità all’interesse dei figli stessi.
ARTICOLO 6
Articolo 6. La CEDAW chiede agli Stati di reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento
della prostituzione.
Gli Stati devono prendere ogni misura, incluse le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme
di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.
La convenzione fornisce una definizione ampia di tratta delle donne.
Gli Stati devono prendere misure per prevenire il ricorso alla prostituzione.
ARTICOLO 7
Articolo 7. La convenzione affronta le discriminazioni nella politica e nella vita pubblica.
Gli Stati devono eliminare le discriminazioni contro le donne nella vita politica e pubblica del proprio
paese.
Alle donne deve essere garantito il diritto di voto e di essere eleggibili, di partecipare all’elaborazione
delle politiche governative e di ricoprire cariche pubbliche in condizione di parità con gli uomini.
Alle donne deve essere riconosciuto il diritto di partecipare ad organizzazioni non governative e ad
altre associazioni, compresi i partiti politici, i sindacati, gli ordini professionali, in condizioni di
uguaglianza con gli uomini
ARTICOLO 8
Articolo 8. La CEDAW chiede che le donne possano rappresentare il proprio paese nelle
organizzazioni e trattative internazionali
Alle donne devono essere garantite pari opportunità di rappresentare i propri governi e di partecipare
al lavoro delle organizzazioni internazionali, come l’ONU e le sue agenzie specializzate.
ARTICOLO 9
Articolo 9. La CEDAW si occupa dei diritti di cittadinanza di donne e bambini
Alle donne devono essere garantiti diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione,
mutamento o conservazione della cittadinanza.
Il matrimonio con uno straniero, o il mutamento di cittadinanza da parte del marito, non devono
modificare automaticamente la cittadinanza di una donna, né devono imporre ad essa tale
cambiamento o renderla apolide.
Infine, le donne devono godere degli stessi diritti degli uomini in materia di trasmissione della propria
nazionalità ai figli.
ARTICOLO 10
Articolo 10. Obbligando gli Stati ad eliminare le discriminazioni nell’istruzione, la CEDAW non si
occupa solamente di accesso all’istruzione, ma anche dei suoi contenuti
Le discriminazioni contro le donne in materia di istruzione devono essere eliminate.
Alle donne ed alle ragazze deve essere garantito l’orientamento professionale a tutti i livelli, sia nelle
zone rurali che in quelle urbane, nonché l’accesso ai programmi di studio, agli esami, la possibilità
di usufruire di personale docente, locali ed attrezzature scolastiche, in condizioni di parità con uomini
e ragazzi.
Gli stereotipi sessuali devono essere eliminati, tramite l’incoraggiamento dell’educazione mista, e
soprattutto rivedendo i libri di testo ed i programmi scolastici ed adattando a tale scopo i metodi di
insegnamento.
Le donne devono avere le stesse opportunità di beneficiare di borse di studio e di altre sovvenzioni
e di accedere ai programmi di formazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione
degli adulti e di alfabetizzazione funzionale.
Gli Stati devono impegnarsi a ridurre il tasso di abbandono scolastico da parte delle studentesse, e
ad organizzare programmi di recupero per chi ha abbandonato precocemente la scuola.
Alle donne ed alle ragazze devono essere garantite le stesse opportunità di partecipare ad attività
sportive ed all’educazione fisica, ed anche l’accesso alle informazioni specifiche di carattere
formativo, che possono garantire la salute ed il benessere delle famiglie
ARTICOLO 11
Articolo 11. La CEDAW riconosce il diritto al lavoro come uno dei diritti umani inalienabili
Alle donne devono essere garantiti pari diritti rispetto agli uomini in materia di lavoro.
Il diritto al lavoro viene proclamato diritto inalienabile di ogni essere umano.
Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in materia di libera scelta della professione e del lavoro,
sicurezza del posto di lavoro, prestazioni aggiuntive, formazione ed aggiornamento professionale.
Gli Stati devono garantire il diritto ad uguale salario ed uguale trattamento per un lavoro di eguale
valore, ed anche il diritto a pari prestazioni in materia di sicurezza sociale e ferie retribuite.
Alle donne in gravidanza devono essere garantite tutele speciali, ma tutte le misure di tutela in
materia di lavoro devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, abrogandole o ampliandole
secondo necessità.
Gli Stati devono proibire le discriminazioni contro le donne in gravidanza, o in congedo di maternità
e le discriminazioni dovute allo stato coniugale delle donne; devono introdurre i congedi di maternità
retribuiti, senza perdita del posto di lavoro, dei diritti di anzianità e delle prestazioni sociali.
Gli Stati devono garantire l’erogazione di sussidi e incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di
sostegno, come ad esempio le strutture per l’infanzia, per consentire ai genitori di conciliare la vita
familiare, il lavoro e la partecipazione alla vita pubblica.
ARTICOLO 12
Articolo 12. La CEDAW è l’unico trattato internazionale le cui disposizioni riguardano la
pianificazione familiare
Le norme contenute negli articoli 12 e 16 della CEDAW sul tema dell’autodeterminazione nella sfera
riproduttiva, costituiscono gli unici doveri in materia di pianificazione familiare previsti da un trattato
internazionale.
Gli Stati si impegnano a fornire informazioni e consigli sulla pianificazione familiare.
Agli Stati si chiede di garantire a donne ed uomini uguale accesso all’assistenza sanitaria ed ai
servizi di pianificazione familiare.
Infine, si devono garantire alle donne i servizi, gratuiti se necessario, relativi a gravidanza, parto e
post-parto, ed un’alimentazione adeguata durante gravidanza e allattamento.