Lo Stato: funzioni e forme Flashcards
Lo Stato: funzioni e forme
Definizione di Stato ed elementi costitutivi dello Stato.
Lo Stato può definirsi come una comunità di individui stanziata su un territorio e organizzata in base ad un ordinamento giuridico originario e sovrano.
Sovranità: potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria esercitata su un territorio in base ad un ordinamento giuridico sui soggetti che vi risiedono. Con “potestà di governo suprema” si intende la possibilità dello Stato di far valere le proprie regole in forma coattiva, attraverso l’uso esclusivo della forza. Tale potere è originario non derivando da altro potere.
Popolo: insieme degli individui ai quali è attribuito secondo l’ordinamento giuridico lo status di cittadino. Tali soggetti sono legati da un rapporto speciale con lo Stato dai quali scaturiscono diritti e doveri.
Territorio: il luogo in cui la comunità è stanziata.
Lo Stato: funzioni e forme
Quali sono le funzioni dello Stato?
- a funzione politica, con la quale avviene la specifica individuazione dei fini generali che lo Stato intende perseguire (organi costituzionali);
- la funzione legislativa, finalizzata alla produzione di norme giuridiche (Parlamento);
- la funzione amministrativa, finalizzata alla realizzazione concreta, attuale e puntuale dei pubblici interessi (sanità, istruzione) (Governo);
- la funzione giurisdizionale, diretta a dare applicazione alla norma giuridica nel caso concreto attraverso il processo (varie magistrature).
In cosa consiste la separazione dei poteri? Ci sono altre tipologie di separazione oltre a quella orizzontale (o funzionale)?
La separazione dei poteri è l’attribuzione a ciascun organo costituzionale del compito di esercitare la funzione affidatagli in modo esclusivo. Oltre alla separazione di tipo orizzontale o funzionale, ve ne è una di tipo verticale o territoriale, con riferimento alla distribuzione e all’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali. Ogni organo, quindi, deve esercitare le proprie funzioni applicando un principio di leale collaborazione che, secondo la Corte costituzionale si sostanzia in “momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento” fra diversi livelli di governo titolari della medesima funzione, al fine di evitare l’insorgere di conflitti.