La Corte Costituzionale Flashcards
La Corte Costituzionale
Che tipologia di Costituzione è quella italiana?
La Costituzione italiana è una Costituzione rigida, ovvero non modificabile con la legge ordinaria. Per tale motivo è necessario un organo costituzionale che ne garantisca il pieno rispetto. Tale compito è affidato alla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale
Quali sono i compiti affidati dalla Costituzione alla Corte Costituzionale?
- ART. 134: ha il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti che hanno forza di legge dello Stato e delle Regioni. (giudizio successivo e indiretto)
- ART. 127 e 134: ha il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra e Regioni.
- funzioni giudicanti nel caso di messa in stato d’accusa, da parte del Parlamento, del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- ha il compito di giudicare l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
La disciplina della Corte Costituzionale è coperta da riserva di legge assoluta.
La Corte Costituzionale
Quali sono le modalità con cui si attiva il giudizio di legittimità costituzionale?
- in via principale (o via d’azione): ricorso dello Stato avverso una legge reginoale o il ricorso delle Regioni avverso una legge dello Stato o di altre Regioni.
- in via incidentale (o via indiretta): nell’ambito di un procedimento giurisdizionale si incorre nella legittimità costituzionale di una norma necessaria per decidere il giudizio a quo.
La Corte Costituzionale
Quale è lo status giuridico dei giudici della Corte Costituzionale?
I giudici, come i parlamentari, non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi durante il mandato (insindacabilità) ne possono essere arrestati o sottoposti a giudizio penale senza autorizzazione della Corte stessa (immunità penale). Inoltre, non possono essere rimossi dal loro incarico ne sospesi se non per decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni (inamovibilità).