9) Cesare Beccaria Flashcards

1
Q

vita:

A

Cesare Beccaria nasce a Milano il 15 marzo 1738, studia prima a Parma e poi a Pavia, dove nel 1758 si laurea.
Nel 1761 assieme al fratello Alessandro fonda un nuovo circolo culturale, l’Accademia dei pugni. Vi partecipano Beccaria, Luigi Lambertenghi, Giuseppe Visconti di Saliceto e Giambattista Biffi. L’idea è quella di rinnovare la cultura e la politica dell’epoca e per questo sono disposti a tutto, anche a scontrarsi con le ricche e potenti famiglie da cui provengono.
il giugno del 1764 quando esce il primo numero de “Il Caffè”, la rivista fondata da Pietro Verri a cui collabora anche il giovane Beccaria;

Il 12 aprile 1764 è il giorno in cui il manoscritto di Dei delitti e delle pene (iniziato nel 1763) viene inviato all’editore Coltellini di Livorno che ne pubblica la prima edizione; infine il 30 novembre 1786, 22 anni dopo la prima edizione del libro di Beccaria, il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo abolisce la pena di morte.

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2
Q

a chi legge:

A

L’avvertenza non figura nella prima edizione, ma solo a partire dalla 3°, per risposta alle accuse ricevute di starsi ribellando al principe e alla religione.

Le nostre leggi sono il risultato delle regole imposte dai romani,mischiate con i
riti dei Longobardi e le tradizioni che si sono accumulate in tanti secoli di storia.
I nostri governanti le mettono tuttavia in pratica come fossero leggi provenienti da Dio; qui io tento di fare una critica di questo procedimento, così come ho imparato a fare sotto i miei illuminati sovrani.

La società è retta da tre tipi di principi: quelli divini, quelli naturali (dovuti alla ragione dell’uomo e che lo rendono capace di distenguere a grandi linee ciò che è giusto e giò che è sbagliato anche senza una norma scritta) e quelli politici/sociali;
essi sono tutti indipendenti tra di loro e io cercherò di vedere gli errori dei principi politici,
frutto degli interessi dei vari stati e delle convenzioni.

Chi vuole può obiettare apertamente alle mie critiche e cercheremo di giungere insieme alla verità.

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3
Q

introduzione: sulla nascita delle leggi:

A

Le leggi sono spesso nate per il bene di pochi e la sofferenza di molti e pochi hanno avuto la fortuna di leggerle alla luce della ragione e modificarle per il bene della maggioranza.

I giudici che hanno fatto rispettare queste leggi hanno spesso commesso atrocità, denunciate per primo dal grande Montesquieu.

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4
Q

l’origine delle pene:

A

le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e, stanchi di vivere sempre in guerra e nell’incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura rinunciando ciascuno a un po’ della propria libertà per amore della stabilità; ma poiché ci sono sempre uomini che vogliono più di ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno di prevenire questo fatto imponendo delle punizioni ai
trasgressori delle regole, allo scopo di difendere il bene universale.

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5
Q

il diritto di punire:

A

ogni pena deve derivare da una assoluta necessità di difendere il bene
generale e il sovrano ha il diritto-dovere di punire chi minaccia la libertà altrui; ma agli altri
sudditi deve mantenere la libertà.

Ogni punizione che non derivi dalla necessità è ingiusta e presto o tardi il popolo si ribellerà in nome della ragione che fa conoscere l’ingiustizia di leggi non destinate al bene della moltitudine.

> CONSEGUENZE:
1. Le pene debbono essere fissate dai legislatori, che rappresentano l’intera società
riunita da un contratto sociale; e nessun magistrato per eccesso di zelo più dare
punizioni che vadano oltre la misura decretata dalla legge.
2. Il sovrano che rappresenta la società non può giudicare chi ha violato le leggi ,perché la
società si dividerebbe tra chi è con il sovrano e chi nega la verità del
sovrano(accusato), vi deve perciò essere un terzo, il magistrato/legislatore, che vaglia i fatti e
giudica chi ha ragione.
3. Le pene non debbono essere crudeli perché renderebbero i sudditi una greggia di schiavi pavidi e ciò sarebbe un venir meno alla giustizia e al contratto sociale, che stabilisce la perdita di una parte di libertà individuale per la protezione della moltitudine.

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6
Q

l’interpretazione delle leggi:

A

4° conseguenza = al giudice non è concesso interpretare le leggi, perché la libera interpretazione (= soggettiva) darebbe risultati diversi nei tempi e a seconda dei giudici, invece il giudice deve solo esaminare i fatti e applicare alla lettera la legge.

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7
Q

l’oscurità delle leggi:

A

le leggi debbono essere scritte con chiarezza perché solo se sono conosciute dalla moltitudine, verranno rispettate ed i crimini diminuiranno.

Guardando la società degli ultimi tre secoli in Europa si vedrà che i crimini sono diminuiti con l’aumentare della tolleranza, del lusso e della dolcezza; la Chiesa teneva nell’ignoranza e nella paura le genti del passato e le stesse mani che toccavano Cristo si sporcavano di sangue per i loro atroci crimini fatti in nome della giustizia e della legge

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8
Q

proporzione fra i delitti (i crimini) e le pene:

A

i delitti possono essere di diversa gravità e possono essere distinti dal più grave (quelli che offendono il bene pubblico) al meno grave (quelli che colpiscono i privati) e dentro questi due confini debbono rientrare tutti i crimini: il giudice non dovrà dare la pena relativa al crimine più grave a colui che ha commesso delitti più leggero, perché l’uomo poi non eviterà di commettere i reati più gravi se il prezzo da pagare è lo stesso dei meno gravi.

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9
Q

errori nella misura delle pene:

A

La misura delle pene non deve derivare dalle intenzioni di chi le commette, perché da buone intenzioni potrebbe nascere il maggior male per la società come da malizia potrebbe derivare ad essa un gran bene; né si deve misurare la pena in base all’importanza della persona offesa perché allora uno sgarbo verso dio sarebbe punibile più dell’uccisione di un re.

L’unica vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione.

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10
Q

divisione dei delitti:

A

i delitti si dividono in tre categorie:
1. quelli che distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta, che sono i più dannosi e si chiamano di lesa maestà (ex. contro il sovrano);
2. quelli che danneggiano un solo cittadino privato nell’onore, nei beni o nella vita che danneggiano la società ma non la distruggono;
3. quelli che nascono da azioni contrarie a ciò che le leggi impongono per il bene pubblico e questi sono i crimini più diffusi e commessi anche dai giudici che in tal modo cancellano la fiducia nella giustizia del privato cittadino. E’ questo il crimine più grave.

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11
Q

sull’onore:

A

il concetto dell’onore è nato per sopperire alla mancanza di leggi che proteggessero qualche particolare bene privato e si basa su un’opinione e non su una vera necessità sociale, perciò le regole di onore vengono meno nelle società libere dve le leggi rispondono a tutte le aspettative o nelle società tiranniche dove il dispotismo annulla ogni voce privata.

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12
Q

i duelli:

A

All’onore si collega il duello che diventa il modo per farsi giustizia e non cadere nel ridicolo di fronte agli altri; il duello perciò indica la debolezza e l’inefficacia delle leggi:
Esso non era diffuso nell’antichità perché il duello era lo sport che i gladiatori offrivano nelle
arene e nessuno voleva mostrarsi al basso livello dei gladiatori. I duelli sono più diffusi tra i
nobili perché essi tengono all’opinione altrui più di quanto faccia il popolo, che non ha nulla da farsi invidiare dagli altri

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13
Q

della tranquillità altrui:

A

tra i delitti di terzo genere ci sono quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete dei cittadini come strepiti, bagordi,pubblici mercati o arringhe che eccitano gli animi; ora questi crimini sono controllati dal giudice ma non si corra il pericolo che il giudice nel reprimerli tolga la libertà: per reprimerli occorrono leggi chiare;
ogni cittadino deve saper ciò che la legge gli permette di fare e ciò che gli proibisce.

Leggi inefficaci aumentano l’arbitrio del giudice e limitano la libertà del cittadino.

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14
Q

il fine delle pene:

A

il fine delle pene deve essere quello di convincere il reo a non ricommettere il crimine e dissuadere gli altri da compiere le stesse azioni illecite, perciò le pene non dovranno far soffrire il reo che comunque con la sofferenza non potrà azzerare il crimine, ma dovranno servire da esempio durevole ed efficace per gli altri uomini.

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15
Q

sui testimoni:

A

ogni buona legge deve avere prove e testimoni di un reato per giudicare
bene.

Tutti gli uomini che abbiano capacità di giudizio possono essere testimoni, tuttavia la
credibilità di un testimonio diminuisce con la parentela o l’essere interessato al caso, perciò
bisogna vedere che i testimoni non abbiano legami con il caso e siano più di uno per smentirsi o provarsi a vicenda.

Saranno più fedeli poi le testimonianze che si basano sul racconto delle azioni, piuttosto che quelle che riferiscono parole perché le parole sono facilmente interpretabili in modo diverso dalla verità più del semplice svolgimento dei fatti.

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16
Q

indizi e forme di giudizi:

A

gli indizi per essere fondamentali nel provare la colpevolezza di un reato debbono essere indipendenti gli uni agli altri e non basarsi su un indizio a sua volta non certo;

gli indizi possono essere di due tipi:
1. quelli che con certezza escludono la colpa e ne basta uno per dichiarare il reo innocente (prove perfette)
2. quelli che non la escludono (prove imperfette) e ce ne vogliono parecchie per fare una prova perfetta.

Il giudice deve solo accertare un fatto con buon senso.

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17
Q

accuse segrete (minacce anonime):

A

non si deve basare un giudizio su accuse segrete, perché chi può difendersi dalla
calunnia quando è armata dallo scudo della segretezza?
Se uno stato ha bisogno di proteggersi con le accuse segrete ha leggi che non lo difendono abbastanza! Disse Montesquieu che le
Nelle repubbliche come nelle monarchie, sia data al calunniatore la pena che toccherebbe all’accusato!.

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18
Q

sulla tortura:

A

La tortura è una crudeltà: essa costringe a confessare la propria colpevolezza, a confessare il nome dei propri complici o a confessare altri delitti, ma non sempre porta a confessare la verità o il vero colpevole;

spesso un innocente sottoposto a tortura confessa di essere colpevole per por fine alla tortura, perciò è più facile che un reo forte e coraggioso si salvi con la tortura e che un innocente debole sia ingiustamente dichiarato reo.
Se poi uno è reo, può una pena fisica rimuovere una colpa morale?

La confessione fatta sotto tortura poi deve essere confermata, ma se non si conferma ciò che si è confessato ci saranno altre torture e la cosa si ripeterà a discrezione dei giudici e ciò non a vantaggio della scoperta della verità.

Anche far fare il nome dei complici non è a vantaggio della giustizia perché i più forti e criminale resisteranno, i più deboli inventeranno nomi per fuggire al dolore.

D’altra parte, quando si arresta un reo i suoi complici scappano via e questo deve bastare per la tranquillità della società.

I romani usarono la tortura solo sugli schiavi che non consideravano persone e stati illuminati d’Europa l’hanno abolita (Inghilterra,Svezia) perché in una società dove chi rispetta le leggi sono più di chi le trasgredisce è più facile colpire ingiustamente un innocente che costituisce la maggioranza, piuttosto che un reo.

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19
Q

sul fisco:

A

Un tempo quasi tutte le pene erano pecuniarie e il giudice era per lo più un
avvocato del fisco, perciò mirava più a trovare il modo di arricchire il fisco che il modo di
arrivare alla verità.

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20
Q

sui giuramenti:

A

Perché costringere gli uomini a venir meno con il giuramento alla legge divina oltre che alla legge civile? Di fronte al pericolo di essere condannato ogni uomo è pronto a giurare il falso per salvarsi

21
Q

sui giuramenti:

A

Perché costringere gli uomini a venir meno con il giuramento alla legge divina oltre che alla legge civile? Di fronte al pericolo di essere condannato ogni uomo è pronto a giurare il falso per salvarsi

22
Q

prontezza della pena:

A

Quanto più la pena sarà vicina, tanto più sarà giusta ed utile.
* Giusta perché chi è innocente (e uno è innocente finchè non sia dichiarato sicuramente colpevole) non deve essere privato della libertà che è la pena maggiore; il carcere ad un
semplice accusato sarà necessario solo se c’è pericolo di fuga o di inquinamento di prove.

  • Utile perché la pena deve essere vista come conseguenza della colpa, ma se passa troppo tempo la pena restarà solo un mirabile spettacolo intimidatorio e perderà il vero significato di effetto del crimine commesso.
23
Q

violenze:

A

ci sono delitti che sono attentati alla persona e delitti che sono contro le sostanze:
I primi debbono necessariamente pagare con pene corpore, non si può pagare con multe un delitto alla persona.
I secondi con pene economiche.

24
Q

pene dei nobili:

A

le pene dovute ai nobili saranno le stesse di quelle stabilite per l’ultimo dei cittadini, anzi il pubblico danno è tanto maggiore quanto più è compiuto da chi è favorito dalla sorte e dalla società.

25
Q

prontezza della pena:

A

Quanto più la pena sarà vicina, tanto più sarà giusta ed utile.
* Giusta perché chi è innocente (e uno è innocente finchè non sia dichiarato sicuramente colpevole) non deve essere privato della libertà che è la pena maggiore; il carcere ad un
semplice accusato sarà necessario solo se c’è pericolo di fuga o di inquinamento di prove.

  • Utile perché la pena deve essere vista come conseguenza della colpa, ma se passa troppo tempo la pena restarà solo un mirabile spettacolo intimidatorio e perderà il vero significato di effetto del crimine commesso.
25
Q

furti:

A

bisogna distinguere tra i furti uniti alla violenza e quelli che non hanno comportato
uso di violenza:
* quest’ultimi saranno puniti con pena pecuniaria, togliendo a chi voleva togliere
ad altri; il prezzo da pagare dovrebbe essere pagato con la privazione della libertà e l’obbligo
di lavorare e produrre gratuitamente per la società che è stata offesa.
* Quando la colpa è stata mista,anche la pena sarà mista corporale e servile.

26
Q

oziosi:

A

chi turba la tranquillità pubblica, chi non obbedisce alle leggi deve essere bandito;

governi saggi non debbono tollerare l’ozio pubblico, cioè quel comportamento che non
contribuisce al bene della società né con il lavoro né con la ricchezza.
Chi vive dei beni degli
antenati giustamente ottenuti non è politicamente ozioso; la legge deve definire qual è l’ozio
pubblico da punire.

27
Q

bando e confische:

A

chi è bandito per sempre deve essere privato dei propri beni,
interamente o parzialmente?

In relazione alla gravità del reato e come una persona morta
lascia i propri beni agli eredi, essendo il bandito morto per la società, i suoi beni dovrebbero
restare agli eredi che non hanno le sue stesse colpe: nessuna legge dovrebbe rendersi
colpevole di punire un innocente; le confische fanno soffrire i più deboli, portano alla miseria
e conducono alla necessità di commettere delitti.

28
Q

dello spirito della famiglia:

A

lo Stato non deve essere l’insieme di famiglie, ma
l’insieme di cittadini, perciò lo spirito di famiglia deve guidare fin tanto che i giovani non
possono autonomamente sottomettersi al rispetto delle leggi: se un cittadino resta legato allo spirito di famiglia più che al rispetto della legge farà il bene della famiglia più che il bene della
società
, sarà sottomesso al padre oltre la giovinezza e una volta morto il padre sarà
sottomesso al principe e non alla legge.

Nello Stato illuminato i cittadini debbono essere
obbedienti alla legge e legati alla famiglia da affetto e gratitudine.

29
Q

dolcezza delle pene:

A

uno dei freni più grandi dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la certezza del castigo anche se moderato.

I supplizi più crudeli fanno incallire gli animi, mentre perché una pena sia efficace basta che il male che viene dalla sua punizione sia appena maggiore del bene che può venire dal delitto stesso e la certezza che la pena sia infallibile e
produca sicuramente la perdita del bene prodotto dal delitto; f

fa più paura la schiavitù perpetua che la ruota perché il dolore di un attimo seppure forte mette meno paura di un supplizio prolungato nel tempo. La crudeltà delle pene, quindi, non serve a prevenire i delitti.

30
Q

sulla pena di morte:

A

in base a quale diritto lo Stato può uccidere un uomo? Il diritto di
uno Stato nasce dal sacrificio di parte della libertà dei cittadini che per il bene comune hanno fatto un patto con chi ha il compito di governarli; ma nessuno con tale patto ha rinunciato al
diritto di vivere e d’altra parte se nessun uomo ha diritto di porre fine alla propria vita, come
può attribuire questo stesso diritto allo Stato?
Non è quindi la pena di morte un diritto.

Lo Stato potrebbe uccidere solo per necessità o per utilità, ma la morte non è né utile né
necessaria se non per difendere la libertà dello Stato.

Non vi è alcuna necessità invece di uccidere un cittadino, perché la sua morte non distoglie gli altri dal commettere reati, perchè
non è l’intensità della pena a far effetto sull’animo del cittadino quanto piuttosto l’estensione
di essa; non è il terribile spettacolo di un uomo che viene ucciso, ma il lungo e stentato esempio
di un uomo chiuso in una gabbia, privo di libertà che ricompensa con la sua fatica la società che
ha offeso a frenare più fortemente i delitti. Perché una pena sia giusta, essa deve avere quel grado
di intensità che basta a rimuovere gli animi dai delitti e la pena di schiavitù perpetua basta
per frenare ogni animo scellerato più della pena di morte; infatti molti vedono la morte come
la fine delle miserie e invece la schiavitù è vista come l’inizio di una miseria peggiore di quella
da cui si vuol fuggire. Inoltre la schiavitù perpetua spaventa più chi la vede che chi la soffre,
perché chi la vede la giudica nella sua somma delle pene mentre chi la vive considera momento
per momento la sua sofferenza.

Quando uno scellerato considera la sua vita con quella comoda
e ricca di altri, pensa che con un gesto coraggioso potrebbe cambiare la propria vita e se va
male soffrirà un attimo ma se va bene starà meglio per lungo tempo; di fronte al timore di un
carcere perpetuo fa un utile paragone di tutto ciò con l’incertezza dell’esito dei suoi delitti
con la brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti. Inoltre è assurdo pensare che si possano
punire omicidi con un altro omicidio. Felici quindi quei paesi che hanno leggi che si sono sapute allontanare dalla tradizione ed hanno abolito ciò era sbagliato.

31
Q

sulla cattura:

A

la legge catturerà i sospetti, ma darà loro anche il tempo di dimostrare la loro innocenza e chi dovesse esser giudicato innocente non sarà ricoperto di infamia perché è stato in carcere come indiziato.

E il Paese della pena deve essere quello del delitto: non si può
processare un cittadino per un delitto commesso in altro paese perché ha offeso quella
società e non dovrà ripagare questa ma quella.

Allo stesso modo un reato seppur piccolo che è solito restar impunito se l’offeso perdona e non porta avanti la denuncia, va contro il patto fatto dal cittadino e la società perche un cittadino può rinunciare ad esser ripagato per la sua parte, ma non per quanto spetta all’intera società.

32
Q

processi e prescrizioni:

A

conosciute le prove e accertato il delitto, è necessario
concedere al reo tempo e mezzi per giustificarsi, ma comunque nessun delitto deve restare
impunito; perciò ci sarà un tempo di prescrizione, stabilito dalla legge e non a discrezione del giudice, in relazione alla gravità del reato.

I reati più gravi non cadranno mai in prescrizione.
ed allo stesso tempo il tempo di prescrizione diminuerà con la leggerezza del reato.

33
Q

delitti di prova difficile:

A

vi sono poi alcuni delitti molto diffusi ma difficili da
provare, tra questi l’adulterio, la libidine e sono questi delitti che ammettono le semi-prove.

Ma talvolta questi delitti sono giustificabili, quando per esempio il matrimonio è imposto per
ereditari pregiudizi e per patria podesta,tanto da far accettare la galanteria di altri innamorati.

Altro delitto di prova difficile è l’infanticidio: spesso si uccide un bambino per non farlo vivere nella miseria, per il di lui bene.
Sono questi delitti morali che lo stato dovrebbe prevenire piuttosto che punire.

34
Q

suicidio:

A

come può una legge punire un suicidio? O punirebbe un morto e la pena è inutile, o punirebbe un’intenzione perché il reo non s’è ancora suicidato; e d’altra parte un suicida è come
uno che lascia il proprio paese, anzi è meglio di lui perché non porta via con sé i suoi beni ma li
lascia godere alla società.
Si può impedire che un cittadino se ne vada? Ognuno è libero di
andare a vivere dove vuole; lo stato potrà tutt’al più offrire benessere e comodità in modo che nessuno scelga di andare altrove.

Dunque anche il suicidio non può essere punito se non da Dio che ha la possibilità di punire anche dopo la morte.

35
Q

contrabbandi:

A

il contrabbando è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la
sua pena non deve essere infamante come chi uccide o falsifica un documento, perché
l’opinione pubblica non lo giudica infamante e non diminuirebbe il sentimento di infamia per i
reati che lo sono veramente.

Perciò il contrabbando non deve essere punito alla stessa manieri
di altri reati più gravi e non dovrebbe richiedere il carcere ma il solo sequestro della merce.

Perché il popolo non lo giudica infame? Perche esso nasce dalle tasse imposte dallo stato che
sono troppo alte; perciò piuttosto che punire si potrebbe diminuire il contrabbando
diminuendo le tasse. Non si deve comunque lasciare impunito il contrabbando, ma dare la giusta
pene e distinguerlo con pene minori dai reati più gravi.

36
Q

sui debitori:

A

vi sono due tipi di debitori:
* quelli che falliscono con dolo e cioè che hanno fatto il debito con astuzia e sapendo già di non poterlo assolvere
* i falliti innocenti, che cioè
non hanno potuto pagare il debito per vicende lontane dall’imprudenza o per altri accidenti.

I due tipi di reati debbono essere puniti diversamente e la intensità delle pene deve essere
stabilita dalla legge e non lasciata alla discrezione del giudice o del creditore.

Lo Stato comunque dovrebbe impedidire i fallimenti con maggiore controlli dei contratti onde evitare il dolo + con aiuti ai debitori innocenti.

37
Q

sugli asili:

A

è giusto il diritto di asilo a criminali? No! Perché dentro il confine di uno Stato nessuno dovrebbe sottrarsi alla legge o sostituirsi ad essa; l’asilo è come l’impunibilità; proteggere un reo è come svincolarlo dalla punizione data dalla legge e lasciare che qualcuno faccia leggi diverse, perché ogni concessione di asilo è come riconoscere la sovranità di qualcun altro.

38
Q

sulla ‘taglia’:

A

non è giusto nemmeno mettere la taglia sulla testa di un ricercato perché lo Stato ordinerebbe di uccidere chi vuol punire per aver magari ucciso, e anzi ce lo pagherebbepure.

Inoltre dimostrerebbe la sua debolezza: è come dichiarare che non riesce da solo a
punire un colpevole e chiede l’aiuto di un altro.

39
Q

sugli attentati, complici e impunità:

A

poiché le leggi non possono punire l’impunità ma hanno il compito di impedire delitti, è giusto che l’attentato che è un omicidio mancato venga
punito meno dell’omicidio ma venga punito: l’importanza di prevenire un attentato autorizza la
pena.

Lo stesso per i complici: essi non sono esecutori immediati ma debbono egualmente
essere puniti.

Qualche tribunale offre l’impunità a quel complice che fa il nome dei suoi compagni e questo espediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi: anche se in questo modo può assicurare alla giustizia veri rei (gli assassini veri e propri), la nazione autorizza il tradimento e il tribunale mostra di
aver bisogno dell’aiuto di chi ha violato la legge.

40
Q

sugli interrogatori suggestivi:

A

nei tribunali si è soliti condurre l’interrogatorio in modo
frenetico e suggestivo per non dar modo all’imputato di inventare risposte giustificanti e
confessare la verità, ma questa procedura non porta sempre alla verità e non punisce chi è
veramente colpevole quanto chi è più debole e suggestionabile, come la tortura.

La legge non può permettere ciò che danneggia la verità.
Tuttavia va punito chi si rifiuta di parlare con una pena fissata dalla legge.

41
Q

su un genere particolare di delitti:

A

il Beccaria dice di non voler parlare di un genere particolare di delitti, quelli commessi in nome della fede, con la condanna al rogo;

quei delitti giudicati con teorie filosofiche e non con leggi che nascono dal contratto sociale e
riguardano la reciproca convivenza dei cittadini in una società libera.

42
Q

false idee di utilità:

A

sorgente di ingiustizia ed errori sono le false idee di utilità.

E’ falsa idea di utilità per ex. costringere a girare senza armi, perché in questo modo non
diminuiscono come si crede gli omicidi, ma anzi chi rispetta la legge e gira senz’armi sarà più
vulnerabile e chi invece, è scellerato e abituato a non rispettare la legge, sarà facilitato nel compiere crimini.

Talvolta le leggi spingono l’uomo a far del male senza trarne un bene, mentre lo stato di natura spinge l’uomo selvaggio al danno altrui solo se ne trae un bene per sé.

43
Q

come si prevengono i delitti:

A

è meglio prevenire che punire i delitti ed a questo
deve mirare la legge di un buono stato.

  • Come? Facendo leggi chiare, semplici, difese da tutta
    la nazione con forza, leggi che favoriscano gli uomini e non le classi, che siano temute e che gli
    uomini temano esse sole.

in un paese in cui non ci sono leggi certe e libere si cade nel vizio, nella mollezza di pochi e nella passiva obbedienza ed infelicità della moltitudine.

  • Per prevenire i delitti occorre inoltre ricompensare la virtù: come nelle accademie dagli studiosi nascono nuove conoscenze così da un gesto generoso del sovrano ad un virtuoso
    possono moltiplicarsi i virtuosi.
  • Per prevenire i delitti occorre perfezionare l’educazione per avere sudditi
    che sappiano distinguere il bene, il vero, il buono e seguirlo non per paura o per ubbidienza ma
    per sicura convinzione
44
Q

sulle scienze:

A

per prevenire i delitti occorre farsi guidare dai lumi; i mali che si
conoscono sono meno diffusi e i beni sono più frequenti.

Non v’è uomo illuminato che non ami i patti utili al bene pubblico e quest’amore nasce dal paragonare la piccola parte di libertà
personale sacrificata al rispetto delle leggi, con la grande somma delle libertà sacrificate
dagli altri uomini per assicurare sicurezza ad uno stato che protegge i giusti.

Non è vero che
le scienze sono dannose all’umanità, che la luce è più pericolosa delle tenebre: dopo che la scienza ha rivelato gli errori del passato, seppure suscitando incertezze, forma grandi società
dove la libertà è per il bene di tutti e la vita è migliore per la maggioranza;

L’uomo illuminato è il dono più grande per una nazione e rende il sovrano depositario della
verità e custode delle sante leggi, abituato a vedere la verità, a contemplare l’umanità da più
punti di vista e a vedere la nazione come una grande famiglia di fratelli.

45
Q

sui magistrati:

A

per prevenire i delitti occorre una commissione giudicatrice che voglia rispettare le leggi piuttosto che lasciarsi corrompere, per questo quanto maggiore è il numero dei componenti tanto meno sarà pericolosa perché si osservano a vicenda.

I sudditi abbiano timore delle leggi e non dei magistrati e lo stato ne guadagnerà in sicurezza.

46
Q

sulle grazie:

A

se le pene diventano più dolci e giuste non occorreranno atti di clemenza e grazie; la legge deve dare la sicurezza della pena al reo e dare la grazia potrebbe far pensare che chi compie un reato può farla franca con atto di clemenza,mentre chi non ha la grazia subisce un’ingiustizia e non la giusta punizione.

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Q

conclusione:

A

il Beccaria conclude dicendo che la grandezza delle pene deve essere
proporzionata alla natura dello Stato
: uno Stato uscito da poco dallo stato selvaggio dovrà
avere pene che colpiscono gli animi induriti dei propri sudditi, poi man mano che questi si
addolciscono anche le pene dovranno essere più dolci e dovranno essere pubbliche, pronte, necessarie, dettate dalle leggi e proporzionate ai delitti.