Patologie del contratto: nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione Flashcards
quali sono le patologie genetiche del contratto e cosa producono
i vizi genetici riguardano elementi costitutivi (requisiti) del contratto (inteso come fattispecie-atto) o circostanze inerenti al momento della formazione
nullità, annullabilità, rescissione
creano situazioni di INVALIDITÀ
la nullità è un rimedio verso un difetto che pregiudica l’interesse
generale: tutela di interessi di carattere generale
annullabilità, rescissione (genetiche) e risoluzione (funzionali/sopravvenute) tutelano interessi
particolari
invalidità e inefficacia: qual è la differenza
invalidità: ASTRATTA incapacità del contratto di produrre effetti
inefficacia: CONCRETA incapacità del contratto di produrre effetti
un contratto invalido è sicuramente anche inefficace; mentre un contratto valido non è detto che sia anche efficace
inefficacia originaria e sopravvenuta
inefficacia ORIGINARIA: quando il contratto è improduttivo di effetti a partire dal momento in cui viene FORMATO (es. condizione sospensiva)
inefficacia SOPRAVVENUTA: priva di effetti un contratto originariamente efficace (es. condizione risolutiva)
un contratto con condizione sospensiva (in cui non si è ancora realizzata la condizione) è
valido ma inefficace (non produrrà effetti fino al momento in cui avviene la situazione prevista dalla condizione)
un contratto con condizione risolutiva è
immediatamente efficace ma se dovesse realizzarsi la condizione la sua efficacia verrà meno
inefficacia assoluta e inefficacia relativa
assoluta: il contratto non produce effetti né fra le parti, né verso terzi
relativa: il contratto è efficace tra le parti ma NON è OPPONIBILE ad alcuni terzi
nullità strutturali
mancano elementi essenziali del contratto; vizi che toccano qualche elemento essenziale in modo da fare di questo un contratto incompleto e/o assurdo
es. quando manca l’ACCORDO, manca la CAUSA, ha un OGGETTO inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile o ha un difetto di FORMA (se richiesta a pena di nullità)
nullità politiche
il contratto è nullo perché disapprovato dall’ordinamento / presenta elementi di ILLICEITÀ di
oggetto
causa
MOTIVO COMUNE A ENTRAMBE LE PARTI
condizione
oppure costituisce mezzo per eludere un divieto di legge (contratto in frode alla legge)
(ricorda che i parametri di illiceità sono norme imperative, ordine pubblico e buon costume)
quando il motivo è rilevante e forma causa di nullità?
il motivo ILLECITO, quando è COMUNE A ENTRAMBI i contraenti, incide sulla formazione del contratto e rende lo rende nullo
il contratto in frode alla legge è quello che costituisce il mezzo per escludere l’applicazione di una norma imperativa: è … perché ha … illecita
nullo
causa (è illecita la funzione che le parti concretamente danno al contratto)
un mandatario senza rappresentanza è un contratto in frode alla legge e come tale è
nullo
nullità testuale e virtuale
nullità testuale= espressamente prevista dalla legge, una norma afferma delle caratteristiche che rendono nullo il contratto, divieto o imposizione di certi comportamenti contrattuali “a pena di nullità)
virtuale= origina dalla contrarietà del contratto a NORME IMPERATIVE salvo che la legge disponga diversamente
la sentenza che accerta la nullità è
dichiarativa: accertamento del giudice, era già nullo prima che il giudice la pronunciasse, semplicemente ne dà certezza
la nullità può essere fatta valere da …; questo perché …
salvi i casi di
chiunque vi ha interesse e rilevata d’ufficio dal giudice
questo perché anche se alle parti stesse bene, vi è un interesse esterno e generale a far valere la nullità del contratto
salvi i casi di nullità relativa o di protezione, fatta valere solo dalla parte interessata
la nullità e/non è soggetta a prescrizione
NON è soggetta a prescrizione, salve la prescrizione delle azioni restitutorie e l’usucapione
la nullità può/non può essere oggetto di convalida (dichiarazione della parti volta a sanare il vizio)
non può
il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso (conversione del contratto nullo)?
sì, se possiede i requisiti di sostanza e di forma e qualora risulti che le parti avrebbero stipulato quel contratto se avessero conosciuto la causa di nullità
la nullità è/non è opponibile a terzi
la nullità È SEMPRE OPPONIBILE A TERZI (ecc. usucapione e possesso vale titolo)
annullabilità: il contratto, invalido, rimane efficace sino a che …
non viene annullato dal giudice con sentenza costitutiva
fattispecie dell’annullabilità
- contratto stipulato dall’incapace di …
- contratto stipulato dal rappresentante in …
- vizi della … (che sono …)
- AGIRE (legale - assoluta e relativa - e naturale)
- CONFLITTO di INTERESSI/contratto CON SÉ STESSO (spinto da interesse personale e che quindi si presume non agisca nei migliori interessi del rappresentato NB: ANNULLABILE, non nullo!)
- vizi della volontà (o del consenso): il consenso di uno dei contraenti è viziato da ERRORE (essenziale e riconoscibile), DOLO determinante (inganno) e VIOLENZA (minaccia)
l’errore (ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto) è elemento di annullabilità se è
- ESSENZIALE
- RICONOSCIBILE dall’altro contraente
l’errore è essenziale quando
cade su determinanti obiettivi del contratto
cioè quando riguarda NATURA del contratto (o TIPO contrattuale), OGGETTO del contratto (prestazione, identità del bene, qualità del bene), PERSONA dell’altro contraente,
errori di fatto e errori di diritto
- di fatto: cadono su elementi di fatto
- di diritto: consistenti nella ignoranza o falsa interpretazione di norme che incidono sulle qualità giuridiche dell’oggetto del contratto o della persona dell’altro contraente
l’errore sul motivo (quello che riguarda la sfera soggettiva, progetto e aspettative personali) è rilevante/irrilevante e porta/non porta all’annullamento
irrilevante
non porta all’annullamento
l’errore è riconoscibile dall’altro contraente quando
in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di NORMALE DILIGENZA avrebbe potuto rilevarlo
errore ostativo e errore vizio
il contratto con errore ostativo è annulabile?
errore OSTATIVO cade sulla comunicazione della volontà (errore nella dichiarazione e nella trasmissione della volontà) mentre l’errore vizio cade sulla VOLONTÀ
La disciplina dell’errore ostativo è la stessa dell’errore vizio: il contratto è ANNULLABILE se l’errore è ESSENZIALE e RICONOSCIBILE
il dolo (inganno: il raggiro o la menzogna usati contro un contraente per indurlo a fare un contratto) deve essere
DETERMINANTE: inganno decisivo per la conclusione del contratto nel senso che senza di esso la vittima non avrebbe fatto il contratto
dolo omissivo (o reticenza)
l’inganno consiste nel tacere alla parte elementi decisivi del contratto a lei ignoti
la reticenza equivale a dolo solo quando tacere quegli elementi rappresenta
una violazione dell’obbligo di buona fede
il dolo del terzo determina annullabilità del contratto solo se…
l’onere di provare spetta all’attore, cioè…
risulta noto alla parte che ne trae vantaggio (il contraente favorito NE ERA A CONOSCENZA)
all’ingannato
in caso di dolo incidente (in assenza di dolo il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizione diverse) il contratto è VALIDO ma il contraente ingannato a diritto a
risarcimento del danno extracontrattuale
(il dolo incidente non è causa di annullabilità)
dolus bonus
generica, e magari iperbolica, esaltazione della qualità del bene offerto (si ritiene che esso non abbia alcuna conseguenza).
è risolvibile NON con l’annullamento del contratto ma con altri rimedi a tutela dei consumatori ad esempio contro la pubblicità ingannevole
la violenza fisica rende il contratto
nullo
la violenza psicologica (minaccia) rende il contratto … anche se proveniente da terzo e rivolta a persona o beni dell’altro contraente
annullabile
la minaccia, per rappresentare annullabilità del contratto deve essere
- INERENTE AL CONTRATTO: il suo scopo immediato sia forzare la vittima a fare quel contratto
- RAGIONEVOLMENTE GRAVE: tale da fare effetto su una persona normalmente sensata
se la minaccia riguarda esercizio di un diritto, costituisce violenza ove miri a
conseguire vantaggi indebiti, ovvero diversi rispetto all’attuazione del diritto
il timore reverenziale (stato di soggezione psicologica a cui una persona si trova di fronte a un’altra) rende il contratto annullabile?
no, perché si genera dall’interno e non da minaccia esterna
la violenza del terzo causa annullabilità del contratto anche se …
questo perché la violenza è un vizio più/meno grave del dolo
il contraente che se ne avvantaggia non ne sapeva nulla
la violenza è un vizio PIÙ grave del dolo, e la vittima merita una protezione che prevale sull’affidamento di controparte
l’annullamento può essere domandato da
solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
l’annullamento è soggetto a prescizione?
sì, si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui può essere esercitata
Il contratto annullabile può essere oggetto di convalida?
sì, il contratto annullabile può essere oggetto di convalida espressa o tacita (TACITA sempre che sia nota la causa di annullabilità)
la convalida è un atto negoziale unilaterale/plurilaterale, che rende valido il contratto
unilaterale
l’annullabilità viene accertata dal giudice con sentenza
costitutiva
l’annullamento è/non è opponibile a terzi
NON è opponibile a terzi (a differenza della nullità che è sempre opponibile) salvo che
- il terzo sia in mala fede
- abbia acquistato a titolo gratuito
- l’annullamento dipenda da incapacità legale
- la domanda di annullamento sia stata trascritta prima dell’acquisto del terzo
l’annullamento è/non è opponibile a terzi
NON è opponibile a terzi (a differenza della nullità che è sempre opponibile) salvo che
- il terzo sia in mala fede
- abbia acquistato a titolo gratuito
- l’annullamento dipenda da incapacità legale
- la domanda di annullamento sia stata trascritta prima dell’acquisto del terzo
con la rescissione il contratto invalido viene privato di effetti con sentenza (1) in relazione a particolarità della (2) in cui è stato concluso, che rendono il consenso di uno dei contraenti non (3) e danno luogo a un risultato (4))
- costitutiva
- situazione
- spontaneo
- economicamente squilibrato
la rescissione (rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale, tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali svantaggiose) scatta in presenza di:
- squilibrio economico
- circostanze anomale entro cui viene fatto il contratto (stato di pericolo e stato di bisogno)
ENTRAMBE DEVONO ESSERE PRESENTI
requisito interno della rescissione
un suo grave SQUILIBRIO ECONOMICO che penalizza un contraente e avvantaggia l’altro
requisito esterno della rescissione
CIRCOSTANZE ANOMALE entro cui viene fatto (stato di PERICOLO o stato di BISOGNO)
stato di pericolo
una parte fa il contratto solo perché vi è costretta dalla necessità di salvare sé e gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e LA NECESSITÀ, creata dal pericolo, è NOTA A CONTROPARTE
la risoluzione priva il contratto di effetti per qualche difetto di funzionamento che
sopravviene dopo la conclusione del contratto (difetti sopravvenuti) che toccano il contratto come rapporto contrattuale generato dal contratto-atto
la risoluzione serve a proteggere l’interesse
particolare di uno dei contraenti
fattispecie della risoluzione
- INADEMPIMENTO (risoluzione giudiziale o risoluzione automatica)
- IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE
- ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
caparra confirmatoria
somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte da all’altra alla conclusione del contratto che funziona come incentivo all’adempimento perché penalizza l’inadempimento
eccezioni sospensive (o dilatorie)
rimedi che proteggono chi subisce una minaccia all’attuazione del contratto, che gli permettono di sospendere a sua volta, temporaneamente, l’attuazione del contratto per la parte a suo carico
clausola solve et repete
clausola limitativa delle proponibilità di eccezioni
la risoluzione giudiziale per inadempimento quando il creditore chiede al giudice di risolvere il contratto con sentenza …, per … dell’altra parte
costitutiva
inadempimento
nella risoluzione giudiziale per inadempimento l’interesse del creditore è quello di
liberarsi del contratto (liberarsi dell’obbligo di rendere la controprestazione)
la risoluzione giudiziale per inadempimento può/non può essere cumulata con l’azione di adempimento
NON può: non si può chiedere la risoluzione e successivamente fare azione di adempimento
la risoluzione giudiziale per inadempimento può/non può essere cumulata con l’azione di risarcimento del danno
può
nella risoluzione giudiziale per inadempimento il giudice cosa deve accertare (con sentenza costitutiva)?
- esistenza del CONTRATTO (onere della prova sul creditore)
- l’iINADEMPIMENTO (l’onere della prova dell’adempimento è sul DEBITORE)
- l’IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO rispetto all’interesse della controparte (il contratto non può essere risolto se l’inadempimento è di scarsa importanza nell’interesse dell’altra parte)
La risoluzione automatica per inadempimento ha luogo di
ha luogo di diritto, non ha bisogno dell’intervento del giudice
le tre fattispecie della risoluzione automatica per inadempimento
- clausola risolutiva espressa
- termine essenziale
- diffida ad adempiere
clausola risolutiva espressa: le parti possono prevedere nel contratto una clausola che prevede che
il contratto si risolverà, se una determinata obbligazione non verrà regolarmente adempiuta
verificatosi l’inadempimento dell’obbligazione espressa nella clausola risolutiva, la risoluzione non si produce automaticamente ma richiede
iniziativa della vittima: il contratto si risolve solo quando questa dichiara di volersi avvalere della clausola
il termine essenziale è il termine di esecuzione della prestazione, scaduto il quale
quella prestazione non ha più utilità per la parte che doveva riceverla (può essere espressamente convenuta fra le parti o risultare per implicito dalle circostanze)
nel termine essenziale la parte che subisce inadempimento potrebbe avere interesse a ricevere ugualmente la prestazione: la legge gli consente di esigerla ma egli deve
dare notizia al debitore entro tre giorni
la diffida ad adempiere è un intimazione per iscritto di
adempiere entro almeno 15 giorni. in difetto il contratto sarà risolto automaticamente
con la diffida ad adempiere si intima ad adempiere sotto pena di
risoluzione del contratto
la risoluzione per impossibilità sopravvenuta NON imputabile al debitore normalmente opera di
diritto, il giudice potrà accertarla ex post con sentenza dichiarativa
risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta non opera e il contratto non si risolve se il creditore
è in mora
PRINCIPIO RES PERIT DOMINO: nel contratto avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa determinata, il contratto NON si risolve se la cosa non ancora consegnata è distrutta per causa non imputabile all’alienante
questo avviene per l’effetto ….
del principio consensualistico (effetto traslativo del consenso): nel contratto che ha oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa determinata e individuata, la proprietà passa nel momento del consenso e non della consegna , anche se la si trova ancora materialmente presso il proprietario originario: se il bene perisce è a causa dell’acquirente
per una quantità di cose generiche il contratto non si risolve se le cose vanno distrutte
dopo l’individuazione
non si risolve il contratto con effetto traslativo differito a un termine successivo se la cosa va distrutta
prima della scadenza del termine
nel caso di impossibilità parziale, se l’avente diritto non ha più interesse a ricevere la prestazione parziale può recedere al contratto?
sì, il contratto perderebbe effetto per via del recesso, altrimenti ha diritto ad una riduzione della controprestazione
in caso di impossibilità temporanea, il debitore adempirà quando la prestazione tornerà possibile e risponderà/non risponderà dei danni da ritardo
ma l’obbligazione si estingue se
NON RISPONDERÀ dei danni del ritardo
se l’impossibilità dura tanto a lungo da non poter più ritenere il debitore obbligato o da far venir meno l’interesse del creditore a riceverla
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è una risoluzione … con sentenza …
giudiziale (sentenza di risoluzione del giudice)
costitutiva
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si applica solo ai contratti
sinallagmatici (a prestazioni corrispettive) di durata
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta avviene quando nel corso del contratto sopravvengono fatti
straordinari e imprevedibili, oggettivi ed esterni alle parti che rendono una prestazione eccessivamente onerosa rispetto all’altra e alterano notevolmente l’ORIGINARIO EQUILIBRIO ECONOMICO (il rapporto iniziale non era squilibrato)
le sopravvenienze che riguardano lo squilibrio economico devono essere
1… alla conclusione del contratto
2. … all’esecuzione del contratto
- SUCCESSIVE alla conclusione del contratto
- ANTERIORI all’esecuzione: il rimedio NON è applicabile se lo squilibrio avviene quando entrambe le prestazioni sono già state eseguite o risulta completamente eseguita anche solo una, quella toccata dal fatto squilibrante
le sopravvenienze che riguardano lo squilibrio economico devono essere
- oggettive ed …
- straordinarie e …
- esterne: devono dipendere da cause non riconducibili alla sfera del contraente colpito e non a lui imputabili
- imprevedibili: il rimedio protegge solo le sopravvenienze anomale, non quelle che un contraente diligente avrebbe potuto mettere in conto
lo squilibrio economico non deve rientrare nell’… del contratto (deve superare …)
Quindi non si applica ai contratti per loro natura …
ALEA NORMALE: il contratto è risolubile solo se lo squilibrio supera quel margine di rischi normalmente insito in un certo tipo di contratto
Quindi non si applica ai contratti per loro natura ALEATORI, che per loro natura implicano l’assunzione di un rischio
il contraente avvantaggiato dallo squilibrio economico sopravvenuto può evitare la risoluzione del contratto offrendo
la RIDUZIONE DEL CONTRATTO A EQUITÀ (modificare equamente le condizioni del contratto per avvicinarlo all’equilibrio economico originario)
l’effetto principale della risoluzione (TRA LE PARTI) è che priva retroattivamente di effetti il contratto tra le parti, fatte salve
le prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione continuata o periodica
nei contratti a esecuzione continua o periodica la risoluzione NON TOCCA le PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE (es. risolta la locazione, il locatore non deve restituire i canoni che ha percepito fino alla risoluzione)
Nei confronti di terzi, la risoluzione è/non è opponibile a terzi, salvi gli effetti della
NON è opponibile ai terzi (non retroattività, la risoluzione non pregiudica i diritti acquisititi in precedenza da terzi), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione
nei contratti plurilaterali quando inadempimento o impossibilità sopravvenuta riguardano la prestazione di una sola delle parti, ne deriva la risoluzione dell’INTERO contratto solo se
la mancata prestazione deve ritenersi essenziale
contrariamente, il contratto resta fermo solo rispetto alle parti
presupposizione è una causa di risoluzione non prevista dalla legge ma creata dalla
giurisprudenza
la presupposizione è una situazione di fatto che entrambe le parti, pur non menzionandola esplicitamente hanno considerato come
presupposto fondamentale del contratto: è un motivo che entra a far parte della concreta ragione giustificativa del contratto e quindi della sua causa
se il presupposto viene meno
il contratto si risolve per l’inesistenza o il venire a meno del presupposto su cui le parti hanno fondato il contratto stesso
buona fede soggettiva e oggettiva
SOGGETTIVA= condizione PSICOLOGICA del soggetto, e significa IGNORANZA di tenere un comportamento che contrasta con il diritto altrui
OGGETTIVA = regola di condotta imposta ai soggetti e significa obbligo di comportarsi con CORRETTEZZA e LEALTÀ (secondo standard non generici, ma riferiti allo specifico tipo di situazione)