Patologie del contratto: nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione Flashcards
quali sono le patologie genetiche del contratto e cosa producono
i vizi genetici riguardano elementi costitutivi (requisiti) del contratto (inteso come fattispecie-atto) o circostanze inerenti al momento della formazione
nullità, annullabilità, rescissione
creano situazioni di INVALIDITÀ
la nullità è un rimedio verso un difetto che pregiudica l’interesse
generale: tutela di interessi di carattere generale
annullabilità, rescissione (genetiche) e risoluzione (funzionali/sopravvenute) tutelano interessi
particolari
invalidità e inefficacia: qual è la differenza
invalidità: ASTRATTA incapacità del contratto di produrre effetti
inefficacia: CONCRETA incapacità del contratto di produrre effetti
un contratto invalido è sicuramente anche inefficace; mentre un contratto valido non è detto che sia anche efficace
inefficacia originaria e sopravvenuta
inefficacia ORIGINARIA: quando il contratto è improduttivo di effetti a partire dal momento in cui viene FORMATO (es. condizione sospensiva)
inefficacia SOPRAVVENUTA: priva di effetti un contratto originariamente efficace (es. condizione risolutiva)
un contratto con condizione sospensiva (in cui non si è ancora realizzata la condizione) è
valido ma inefficace (non produrrà effetti fino al momento in cui avviene la situazione prevista dalla condizione)
un contratto con condizione risolutiva è
immediatamente efficace ma se dovesse realizzarsi la condizione la sua efficacia verrà meno
inefficacia assoluta e inefficacia relativa
assoluta: il contratto non produce effetti né fra le parti, né verso terzi
relativa: il contratto è efficace tra le parti ma NON è OPPONIBILE ad alcuni terzi
nullità strutturali
mancano elementi essenziali del contratto; vizi che toccano qualche elemento essenziale in modo da fare di questo un contratto incompleto e/o assurdo
es. quando manca l’ACCORDO, manca la CAUSA, ha un OGGETTO inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile o ha un difetto di FORMA (se richiesta a pena di nullità)
nullità politiche
il contratto è nullo perché disapprovato dall’ordinamento / presenta elementi di ILLICEITÀ di
oggetto
causa
MOTIVO COMUNE A ENTRAMBE LE PARTI
condizione
oppure costituisce mezzo per eludere un divieto di legge (contratto in frode alla legge)
(ricorda che i parametri di illiceità sono norme imperative, ordine pubblico e buon costume)
quando il motivo è rilevante e forma causa di nullità?
il motivo ILLECITO, quando è COMUNE A ENTRAMBI i contraenti, incide sulla formazione del contratto e rende lo rende nullo
il contratto in frode alla legge è quello che costituisce il mezzo per escludere l’applicazione di una norma imperativa: è … perché ha … illecita
nullo
causa (è illecita la funzione che le parti concretamente danno al contratto)
un mandatario senza rappresentanza è un contratto in frode alla legge e come tale è
nullo
nullità testuale e virtuale
nullità testuale= espressamente prevista dalla legge, una norma afferma delle caratteristiche che rendono nullo il contratto, divieto o imposizione di certi comportamenti contrattuali “a pena di nullità)
virtuale= origina dalla contrarietà del contratto a NORME IMPERATIVE salvo che la legge disponga diversamente
la sentenza che accerta la nullità è
dichiarativa: accertamento del giudice, era già nullo prima che il giudice la pronunciasse, semplicemente ne dà certezza
la nullità può essere fatta valere da …; questo perché …
salvi i casi di
chiunque vi ha interesse e rilevata d’ufficio dal giudice
questo perché anche se alle parti stesse bene, vi è un interesse esterno e generale a far valere la nullità del contratto
salvi i casi di nullità relativa o di protezione, fatta valere solo dalla parte interessata
la nullità e/non è soggetta a prescrizione
NON è soggetta a prescrizione, salve la prescrizione delle azioni restitutorie e l’usucapione
la nullità può/non può essere oggetto di convalida (dichiarazione della parti volta a sanare il vizio)
non può
il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso (conversione del contratto nullo)?
sì, se possiede i requisiti di sostanza e di forma e qualora risulti che le parti avrebbero stipulato quel contratto se avessero conosciuto la causa di nullità
la nullità è/non è opponibile a terzi
la nullità È SEMPRE OPPONIBILE A TERZI (ecc. usucapione e possesso vale titolo)
annullabilità: il contratto, invalido, rimane efficace sino a che …
non viene annullato dal giudice con sentenza costitutiva
fattispecie dell’annullabilità
- contratto stipulato dall’incapace di …
- contratto stipulato dal rappresentante in …
- vizi della … (che sono …)
- AGIRE (legale - assoluta e relativa - e naturale)
- CONFLITTO di INTERESSI/contratto CON SÉ STESSO (spinto da interesse personale e che quindi si presume non agisca nei migliori interessi del rappresentato NB: ANNULLABILE, non nullo!)
- vizi della volontà (o del consenso): il consenso di uno dei contraenti è viziato da ERRORE (essenziale e riconoscibile), DOLO determinante (inganno) e VIOLENZA (minaccia)
l’errore (ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto) è elemento di annullabilità se è
- ESSENZIALE
- RICONOSCIBILE dall’altro contraente
l’errore è essenziale quando
cade su determinanti obiettivi del contratto
cioè quando riguarda NATURA del contratto (o TIPO contrattuale), OGGETTO del contratto (prestazione, identità del bene, qualità del bene), PERSONA dell’altro contraente,