Patologie del contratto: nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione Flashcards
quali sono le patologie genetiche del contratto e cosa producono
i vizi genetici riguardano elementi costitutivi (requisiti) del contratto (inteso come fattispecie-atto) o circostanze inerenti al momento della formazione
nullità, annullabilità, rescissione
creano situazioni di INVALIDITÀ
la nullità è un rimedio verso un difetto che pregiudica l’interesse
generale: tutela di interessi di carattere generale
annullabilità, rescissione (genetiche) e risoluzione (funzionali/sopravvenute) tutelano interessi
particolari
invalidità e inefficacia: qual è la differenza
invalidità: ASTRATTA incapacità del contratto di produrre effetti
inefficacia: CONCRETA incapacità del contratto di produrre effetti
un contratto invalido è sicuramente anche inefficace; mentre un contratto valido non è detto che sia anche efficace
inefficacia originaria e sopravvenuta
inefficacia ORIGINARIA: quando il contratto è improduttivo di effetti a partire dal momento in cui viene FORMATO (es. condizione sospensiva)
inefficacia SOPRAVVENUTA: priva di effetti un contratto originariamente efficace (es. condizione risolutiva)
un contratto con condizione sospensiva (in cui non si è ancora realizzata la condizione) è
valido ma inefficace (non produrrà effetti fino al momento in cui avviene la situazione prevista dalla condizione)
un contratto con condizione risolutiva è
immediatamente efficace ma se dovesse realizzarsi la condizione la sua efficacia verrà meno
inefficacia assoluta e inefficacia relativa
assoluta: il contratto non produce effetti né fra le parti, né verso terzi
relativa: il contratto è efficace tra le parti ma NON è OPPONIBILE ad alcuni terzi
nullità strutturali
mancano elementi essenziali del contratto; vizi che toccano qualche elemento essenziale in modo da fare di questo un contratto incompleto e/o assurdo
es. quando manca l’ACCORDO, manca la CAUSA, ha un OGGETTO inesistente, impossibile, indeterminato e indeterminabile o ha un difetto di FORMA (se richiesta a pena di nullità)
nullità politiche
il contratto è nullo perché disapprovato dall’ordinamento / presenta elementi di ILLICEITÀ di
oggetto
causa
MOTIVO COMUNE A ENTRAMBE LE PARTI
condizione
oppure costituisce mezzo per eludere un divieto di legge (contratto in frode alla legge)
(ricorda che i parametri di illiceità sono norme imperative, ordine pubblico e buon costume)
quando il motivo è rilevante e forma causa di nullità?
il motivo ILLECITO, quando è COMUNE A ENTRAMBI i contraenti, incide sulla formazione del contratto e rende lo rende nullo
il contratto in frode alla legge è quello che costituisce il mezzo per escludere l’applicazione di una norma imperativa: è … perché ha … illecita
nullo
causa (è illecita la funzione che le parti concretamente danno al contratto)
un mandatario senza rappresentanza è un contratto in frode alla legge e come tale è
nullo
nullità testuale e virtuale
nullità testuale= espressamente prevista dalla legge, una norma afferma delle caratteristiche che rendono nullo il contratto, divieto o imposizione di certi comportamenti contrattuali “a pena di nullità)
virtuale= origina dalla contrarietà del contratto a NORME IMPERATIVE salvo che la legge disponga diversamente
la sentenza che accerta la nullità è
dichiarativa: accertamento del giudice, era già nullo prima che il giudice la pronunciasse, semplicemente ne dà certezza
la nullità può essere fatta valere da …; questo perché …
salvi i casi di
chiunque vi ha interesse e rilevata d’ufficio dal giudice
questo perché anche se alle parti stesse bene, vi è un interesse esterno e generale a far valere la nullità del contratto
salvi i casi di nullità relativa o di protezione, fatta valere solo dalla parte interessata
la nullità e/non è soggetta a prescrizione
NON è soggetta a prescrizione, salve la prescrizione delle azioni restitutorie e l’usucapione
la nullità può/non può essere oggetto di convalida (dichiarazione della parti volta a sanare il vizio)
non può
il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso (conversione del contratto nullo)?
sì, se possiede i requisiti di sostanza e di forma e qualora risulti che le parti avrebbero stipulato quel contratto se avessero conosciuto la causa di nullità
la nullità è/non è opponibile a terzi
la nullità È SEMPRE OPPONIBILE A TERZI (ecc. usucapione e possesso vale titolo)
annullabilità: il contratto, invalido, rimane efficace sino a che …
non viene annullato dal giudice con sentenza costitutiva
fattispecie dell’annullabilità
- contratto stipulato dall’incapace di …
- contratto stipulato dal rappresentante in …
- vizi della … (che sono …)
- AGIRE (legale - assoluta e relativa - e naturale)
- CONFLITTO di INTERESSI/contratto CON SÉ STESSO (spinto da interesse personale e che quindi si presume non agisca nei migliori interessi del rappresentato NB: ANNULLABILE, non nullo!)
- vizi della volontà (o del consenso): il consenso di uno dei contraenti è viziato da ERRORE (essenziale e riconoscibile), DOLO determinante (inganno) e VIOLENZA (minaccia)
l’errore (ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto) è elemento di annullabilità se è
- ESSENZIALE
- RICONOSCIBILE dall’altro contraente
l’errore è essenziale quando
cade su determinanti obiettivi del contratto
cioè quando riguarda NATURA del contratto (o TIPO contrattuale), OGGETTO del contratto (prestazione, identità del bene, qualità del bene), PERSONA dell’altro contraente,
errori di fatto e errori di diritto
- di fatto: cadono su elementi di fatto
- di diritto: consistenti nella ignoranza o falsa interpretazione di norme che incidono sulle qualità giuridiche dell’oggetto del contratto o della persona dell’altro contraente
l’errore sul motivo (quello che riguarda la sfera soggettiva, progetto e aspettative personali) è rilevante/irrilevante e porta/non porta all’annullamento
irrilevante
non porta all’annullamento
l’errore è riconoscibile dall’altro contraente quando
in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di NORMALE DILIGENZA avrebbe potuto rilevarlo
errore ostativo e errore vizio
il contratto con errore ostativo è annulabile?
errore OSTATIVO cade sulla comunicazione della volontà (errore nella dichiarazione e nella trasmissione della volontà) mentre l’errore vizio cade sulla VOLONTÀ
La disciplina dell’errore ostativo è la stessa dell’errore vizio: il contratto è ANNULLABILE se l’errore è ESSENZIALE e RICONOSCIBILE
il dolo (inganno: il raggiro o la menzogna usati contro un contraente per indurlo a fare un contratto) deve essere
DETERMINANTE: inganno decisivo per la conclusione del contratto nel senso che senza di esso la vittima non avrebbe fatto il contratto
dolo omissivo (o reticenza)
l’inganno consiste nel tacere alla parte elementi decisivi del contratto a lei ignoti
la reticenza equivale a dolo solo quando tacere quegli elementi rappresenta
una violazione dell’obbligo di buona fede
il dolo del terzo determina annullabilità del contratto solo se…
l’onere di provare spetta all’attore, cioè…
risulta noto alla parte che ne trae vantaggio (il contraente favorito NE ERA A CONOSCENZA)
all’ingannato
in caso di dolo incidente (in assenza di dolo il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizione diverse) il contratto è VALIDO ma il contraente ingannato a diritto a
risarcimento del danno extracontrattuale
(il dolo incidente non è causa di annullabilità)
dolus bonus
generica, e magari iperbolica, esaltazione della qualità del bene offerto (si ritiene che esso non abbia alcuna conseguenza).
è risolvibile NON con l’annullamento del contratto ma con altri rimedi a tutela dei consumatori ad esempio contro la pubblicità ingannevole
la violenza fisica rende il contratto
nullo
la violenza psicologica (minaccia) rende il contratto … anche se proveniente da terzo e rivolta a persona o beni dell’altro contraente
annullabile