Effetti del contratto: vincolo contrattuale, interessi delle parti e autonomia privata, Flashcards
contratti con effetti obbligatori
quelli i cui effetti si esauriscono nel generare debiti e crediti, cioè obblighi di comportamento e correlativi diritti alla prestazione
contratti con effetti reali
costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali o trasferiscono qualche altro diritto preesistente non appartenente alla categoria dei diritti reali
nei contratti con effetti reali i diritti che formano oggetto del contratto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato (per il trasferimento della proprietà non occorre aspettare che la cosa venga materialmente consegnata al compratore)
l’effetto traslativo del consenso ha dei limiti come il fatto che il contratto riesce a produrre solo effetti
differiti e non immediati
il trasferimento deve riguardare la proprietà di una cosa DETERMINATA: io divento proprietario nel momento in cui vi è consenso (NON quando mi viene consegnato il bene) e in questo senso ho un diritto “non immediato”
se il trasferimento di un diritto con effetti reali riguarda una certa quantità di cose GENERICHE la proprietà passa nel momento in cui è fatta
l’INDIVIDUAZIONE della partita da fornire, fatta d’accordo fra le parti (prima vi è solamente un rapporto obbligatorio)
per i beni futuri o beni altrui (in cui vi è un elemento di incertezza), l’effetto reale avviene nel momento in cui avviene
l’individuazione, prima vi sono solamente effetti obbligatori
un altro limite dell’effetto traslativo del consenso è che il contratto riesce a produrre solo effetti
reali precari, che possono in seguito cadere (es. usufrutto
contratti normativi (o contratto tipo o contratto quadro)
definizione in via preventiva e generale di uno schema di regolamento contrattuale che dovrà essere uniformemente recepito in una serie di contratti da concludere in futuro
esempio di contratto tipo/quadro
contratto collettivo di lavoro
contratti con effetti istantanei
contratti in cui le prestazioni contrattuali si esauriscono in un ATTO o effetto PUNTUALIZZATO NEL TEMPO
contratti con effetti istantanei a esecuzione immediata
quelli in cui le prestazioni si attuano immediatamente, alla conclusione del contratto → come nella vendita di una cosa DETERMINATA, in cui il prezzo venga pagato alla firma del contratto
contratti con effetti istantanei a esecuzione differita
le prestazioni contrattuali devono attuarsi in un momento posteriore alla conclusione del contratto, come nella vendita di cose GENERICHE (il trasferimento si realizza con la successiva individuazione)
contratti di durata
quelli in cui le prestazioni contrattuali si sviluppano nel tempo
contratti di durata a esecuzione periodica
quelli in cui le prestazioni vengono eseguite a intervalli periodici (es. prestazione del conduttore che paga i canoni ogni mese)
contratti di durata a esecuzione continuata
quelli in cui le prestazioni si realizzano in modo permanente e NON frazionato (come ogni prestazione di non fare, oppure la prestazione del locatore)
il contratto ha forza
di legge tra le parti
mutuo dissenso (o risoluzione convenzinale)
accordo con cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti. Si chiama anche RISOLUZIONE CONVENZIONALE
il vincolo contrattuale non è violato perché lo scioglimento dipende dalla volontà concorde
normalmente il recesso unilaterale di una sola parte è/non è ammesso, ma ciò non vale nel caso di recesso …
non è
recesso CONVENZIONALE: il recesso unilaterale dal contratto è previsto (a favore di UNA o di ENTRAMBE le parti) in una clausola del contratto stesso
alla clausola che prevede il recesso convenzionale le parti possono accompagnare una
caparra penitenziale, una somma consegnata da una parte all’altra come corrispettivo del recesso
nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso può esercitarsi in ogni momento, ma se interviene quando ci sono prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, esso
non le tocca