I contratti: definizione del contratto e gli elementi del contratto Flashcards
definizione di contratto
accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
il contratto è un atto
- negoziale
- bilaterale
- patrimoniale
effetti del contratto
Reali → costituisce, modifica (trasferisce) o estingue diritti reali;
Obbligatori → fa sorgere obbligazioni (consegna, pagamento etc)
il contratto è un atto negoziale in quanto la volontà dei suoi autori è quella di
produrre proprio gli effetti giuridici che derivano dall’atto: l’accordo indica la volontà a incidere su un rapporto giuridico e dunque produrre effetti giuridici
secondo il principio di autonomia, la donazione e la remissione sono contratti?
sì perché i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche solo se lo vogliono
- la donazione è un contratto perché occorre la volontà del donante di donare e la volontà del donatario di ricevere la donazione
- la remissione è un contratto perché è un atto che incide nelle situazioni giuridiche del debitore con effetti sicuramente a lui vantaggiosi, ma non si può comunque consentire che egli sia liberato senza la sua volontà
classificazione dei contratti per tipi e per categorie
- per TIPI= in relazione al modello di operazione giuridico-economica che il contratto realizza (vendita, locazione, appalto, assicurazione)
- per CATEGORIE = in base a varie caratteristiche significative, la cui presenza o mancanza suggerisce di sottoporli a diverse regole (consensuali o reali, onerosi o gratuiti, aleatori o commutativi etc)
contratti bilaterali
fatti da due PARTI
contratti plurilaterali (con comunione di scopo e senza comunione di scopo)
sono fatti da più di due parti
- CON COMUNIONE DI SCOPO = le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (fra essi rientrano i contratti associativi)
- SENZA COMUNIONE DI SCOPO = ciascuna parte prosegue uno scopo proprio distinto e magari conflittuale rispetto agli altri
disciplina generale del contratto e disciplina dei singoli tipi contrattuali: se lo stesso aspetto è regolato da entrambe, quali norme prevalgono?
- DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO: si applica in linea di principio a qualunque contratto, indipendentemente dal particolare tipo appartenente
- DISCIPLINE DEI SINGOLI TIPI CONTRATTUALI: ciascuna di esse si applica solo ai contratti di tipo corrispondente (se il contratto è una vendita, si applicano norme sulla vendita e non sul trasporto)
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ = prevalgono le norme sul singolo tipo contrattuale
se le norme lo permettono e se compatibili con l’atto unilaterale da regolare, agli atti UNILATERALI fra vivi aventi contenuto patrimoniali si applicano le norme
della disciplina generale del contratto
contratti con le pubbliche amministrazioni: in base a due momenti diversi sono regolati dal diritto privato e pubblico (amm.):
- fase che PRECEDE e prepara il contratto = diritto PUBBLICO (ammiistratibo)
- una volta che il contratto è stipulato questo, sia come atto sia come rapporto è regolato dal diritto PRIVATO
contratti tipici/atipici
TIPICI/NOMINATI: hanno una disciplina predeterminata dal legislatore, in parte inderogabile, e si distinguono in base alla causa (operazione economica che realizzano): Compravendita, Locazione, Appalto, Somministrazione, Mandato
ATIPICI : Le parti possono anche concludere contratti che NON hanno una disciplina predeterminata dal legislatore ma sono reati dalle parti nella loro autonomia, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e siano lecite (Leasing, Sponsorizzazione, Testimonial [factoring / franchising, nati atipici e poi tipizzati dal legislatore])
elementi essenziali (indispensabili, la cui ASSENZA, od i cui VIZI, impediscono al contratto di produrre qualsiasi effetto= nullo): sono
accordo tra le parti
causa
oggetto
forma (se prevista dalla legge a pena di nullità) -> ab substantiam
elementi essenziali: oggetto del contratto
L’OGGETTO del contratto è costituito dalle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, indicando gli impegni che il contratto mette a carico della parte.
detto anche contenuto del contratto
nei contratti a prestazioni corrispettive (contratti sinallagmatici) l’oggetto è
lo scambio di prestazioni
requisiti dell’oggetto del contratto
- POSSIBILITÀ: il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili sia dal punto di vista materiale o tecnico sia dal punto di vista giuridico (POSSIBILE ATTUALE E PERMANENTE)
- LICEITÀ: il contratto non può prevedere prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico: illiceità significa CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE, O ALL’ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME
- DETERMINATEZZA/DETERMINABILITÀ = il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti e dall’altra parte correlativamente, sacrifici altrettanto indefiniti (mediante criteri stabiliti dalle parti o da un terzo arbitratore)
illiceità dell’oggetto: norme imperative (o inderogabili)
norme che limitano la libertà contrattuale delle parti, vietando e imponendo contenuti sul contratto; sono molto specifiche
ordine pubblico
principi e valori che informano l’organizzazione politica ed economica della società in una certa fase della sua evoluzione storica.
Devono pur sempre avere una base normativa ricavabile ad es. da norme della costituzione e norme imperative relative a un certo settore
buon costume
insieme delle regole di comportamento non scritte ma riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società la cui violazione sarebbe ritenuta immorale o indecente
determinatezza dell’oggetto: contratto per relationem (per riferimento)
Vi è la possibilità che il contratto abbia un oggetto non determinato, purchè sia almeno DETERMINABILE; possibilità di riferirsi a criteri o elementi esterni al contratto stesso, che permettono o permetteranno di determinare la prestazione contrattuale
determinazione dell’oggetto a opera di un terzo (arbitraggio): l’arbitratore può agire secondo due schemi
EQUO APPREZZAMENTO = decidere in MODO RAGIONEVOLE; la sua valutazione può essere contestata solo se risulta manifestamente iniqua o erronea e può venire rideterminata dal giudice
MERO ARBITRIO del terzo= le parti gli hanno dato carta bianca e la decisione può essere impugnata solo provando la sua mala fede
requisiti del contratto: la causa del contratto
ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il contratto; operazione economica come spostamento di ricchezza che le parti vogliono giustificare
la causa della compravendita è
lo scambio fra cosa e prezzo, è la ragione che giustifica gli spostamenti di ricchezza
i contratti gratuiti hanno una causa? come si chiama la causa nella donazione?
sì, la ragione per cui la parte sacrificata accetta di affrontare il sacrificio
CAUSA LIBERALE = volontà che un soggetto ha di arricchire l’altro
qual è la causa nella locazione?
il godimento di un bene verso pagamento di un prezzo
qual è la causa nella locazione?
prestazione di un servizio verso pagamento di un prezzo
i contratti associativi (caratterizzati da uno scopo comune alle parti, che viene perseguito mediante un’organizzazione)
sono/non sono onerosi
sono/non sono a prestazioni corrispettive
SONO ONEROSI: ogni parte affronta un sacrificio in vista di un vantaggio;
NON SONO A PRESTAZIONI CORRSIPETTIVE
contratti commutativi e aleatori
Contratti COMMUTATIVI: quelli in cui le prestazioni DOVUTE E ATTESE delle parti sono CERTE e non determinate dal caso. → es. compravendita
ALEATORI: contratti in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo particolare e qualificato, come rischio che un evento incerto o ignoto incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta da una parte, e attesa dall’altra.
Tale rischio è chiamato ALEA → es. assicurazione
esistono contratti aleatori per … e per …
per natura = Quando l’alea è caratteristica essenziale del contratto
per volontà delle parti = se invece può venire introdotta nel singolo contratto (in origine commutativo)
causa in senso tipico (causa tipica) e in senso concreto
CAUSA TIPICA : la causa del contratto - la sua ragione giustificativa - è la FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE del contratto stesso:
la causa tipica è quella ugualmente presente in tutti i contratti appartenenti a un medesimo tipo contrattuale (es. tutte le compravendite)
CAUSA CONCRETA = costituita dagli specifici interessi che costituiscono la specifica ragione giustificativa di quel determinato contratto
il negozio astratto è ammesso?
La categoria del negozio astratto, è il negozio in cui non viene indicata la ragione che giustifica lo spostamento di ricchezza (causa); per il PRINCIPIO dell’INAMMISSIBILITÀ DEL NEGOZIO ASTRATTO RIVOLTO A TRASFERIRE DIRITTI non è ammessa
motivi del contratto (e causa del contratto)
i MOTIVI sono i particolari interessi soggettivi (bisogni, desideri, aspettative) che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso, oggettivamente considerata
forma del contratto: nel nostro sistema vige il principio
di libertà di forma: la manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolari, ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere
La forma del contratto è un elemento essenziale solo se previsto dalla legge a pena di nullità
la SCRITTURA PRIVATA è richiesta a pena di nullità per
- contratti che attribuiscono e trasferiscono la proprietà o diritti reali su immobili
- contratti delle amministrazioni pubbliche
- altri contratti previsti dalla legge (es. relativi ai servizi finanziari)
la scrittura privata è l’atto firmato e sottoscritto dalle parti, mentre non occorre l’olografia che è….
prevista solo per …
il fatto di essere interamente scritta a mano da chi contrae
prevista solo per il testamento
atto pubblico richiesto a pena di nullità per
i contratti che costituiscono SOCIETÀ di CAPITALI
le convenzioni MATRIMONIALI
le DONAZIONI di non modico valore (per le quali si richiede la presenza di due testimoni)
forma ad substantiam e forma ad probationem
la forma è richiesta AD SUBSTAINTIAM se il senso principale della forma vincolata è che senza la forma il contratto non è valido e non produce i suoi effetti -> PER LA VALIDITÀ del CONTRATTO
quando è richiesta AD PROBATIONEM vuol dire che la forma (scritta) è richiesta PER LA PROVA. la mancata osservanza di essa non rende il contratto invalido ma fa derivare maggiore difficoltà per la parte interessata di dare prova al giudice del contratto
il contratto può essere provato per testimoni o per presunzioni?
no
se il patto sulla forma (forma convenzionala= quando una particolare dichiarazione della volontà è richiesta per accordo dalle parti interessate) è fatto per iscritto, la legge presume che la forma convenzionale sia voluta per
la validità dell’atto
il documento informatico con firma digitale o firma elettronica qualificata vale come
scrittura privata
il documento informatico con firma digitale autenticata da notaio vale come
scrittura privata autenticata
il documento informatico con firma digitale DEL NOTAIO vale come
atto pubblico informatico
quali sono gli elementi “accidentali” del contratto?
condizione
termine
contratto fiduciario
simulazione
elementi accidentali: condizione sospensiva e risolutiva
condizione sospensiva = paralizza gli effetti del contratto sino a che si verificherà un dato evento; clausola che prevede che il contratto diventi efficace solo quando si verifica un evento futuro e incerto
cond. risolutiva: fa venire meno gli effetti del contratto al verificarsi di un dato evento
se la condizione sospensiva è impossibile
il contratto è nullo
una condizione è nulla se
- meramente potestativa: riguarda trasferimento di diritto o assunzione di obbligo
- illecita
elementi accidentali: termine
clausola che colloca nel tempo gli effetti del contratto → analoga per natura alla condizione, ma senza l’elemento di incertezza
termine iniziale: il contratto inizia a produrre effetto
termine finale: termina l’effetto del contratto
contratto preliminare
deve avere la stessa … di quello definitivo
contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto
forma