I contratti: definizione del contratto e gli elementi del contratto Flashcards
definizione di contratto
accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
il contratto è un atto
- negoziale
- bilaterale
- patrimoniale
effetti del contratto
Reali → costituisce, modifica (trasferisce) o estingue diritti reali;
Obbligatori → fa sorgere obbligazioni (consegna, pagamento etc)
il contratto è un atto negoziale in quanto la volontà dei suoi autori è quella di
produrre proprio gli effetti giuridici che derivano dall’atto: l’accordo indica la volontà a incidere su un rapporto giuridico e dunque produrre effetti giuridici
secondo il principio di autonomia, la donazione e la remissione sono contratti?
sì perché i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche solo se lo vogliono
- la donazione è un contratto perché occorre la volontà del donante di donare e la volontà del donatario di ricevere la donazione
- la remissione è un contratto perché è un atto che incide nelle situazioni giuridiche del debitore con effetti sicuramente a lui vantaggiosi, ma non si può comunque consentire che egli sia liberato senza la sua volontà
classificazione dei contratti per tipi e per categorie
- per TIPI= in relazione al modello di operazione giuridico-economica che il contratto realizza (vendita, locazione, appalto, assicurazione)
- per CATEGORIE = in base a varie caratteristiche significative, la cui presenza o mancanza suggerisce di sottoporli a diverse regole (consensuali o reali, onerosi o gratuiti, aleatori o commutativi etc)
contratti bilaterali
fatti da due PARTI
contratti plurilaterali (con comunione di scopo e senza comunione di scopo)
sono fatti da più di due parti
- CON COMUNIONE DI SCOPO = le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune (fra essi rientrano i contratti associativi)
- SENZA COMUNIONE DI SCOPO = ciascuna parte prosegue uno scopo proprio distinto e magari conflittuale rispetto agli altri
disciplina generale del contratto e disciplina dei singoli tipi contrattuali: se lo stesso aspetto è regolato da entrambe, quali norme prevalgono?
- DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO: si applica in linea di principio a qualunque contratto, indipendentemente dal particolare tipo appartenente
- DISCIPLINE DEI SINGOLI TIPI CONTRATTUALI: ciascuna di esse si applica solo ai contratti di tipo corrispondente (se il contratto è una vendita, si applicano norme sulla vendita e non sul trasporto)
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ = prevalgono le norme sul singolo tipo contrattuale
se le norme lo permettono e se compatibili con l’atto unilaterale da regolare, agli atti UNILATERALI fra vivi aventi contenuto patrimoniali si applicano le norme
della disciplina generale del contratto
contratti con le pubbliche amministrazioni: in base a due momenti diversi sono regolati dal diritto privato e pubblico (amm.):
- fase che PRECEDE e prepara il contratto = diritto PUBBLICO (ammiistratibo)
- una volta che il contratto è stipulato questo, sia come atto sia come rapporto è regolato dal diritto PRIVATO
contratti tipici/atipici
TIPICI/NOMINATI: hanno una disciplina predeterminata dal legislatore, in parte inderogabile, e si distinguono in base alla causa (operazione economica che realizzano): Compravendita, Locazione, Appalto, Somministrazione, Mandato
ATIPICI : Le parti possono anche concludere contratti che NON hanno una disciplina predeterminata dal legislatore ma sono reati dalle parti nella loro autonomia, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e siano lecite (Leasing, Sponsorizzazione, Testimonial [factoring / franchising, nati atipici e poi tipizzati dal legislatore])
elementi essenziali (indispensabili, la cui ASSENZA, od i cui VIZI, impediscono al contratto di produrre qualsiasi effetto= nullo): sono
accordo tra le parti
causa
oggetto
forma (se prevista dalla legge a pena di nullità) -> ab substantiam
elementi essenziali: oggetto del contratto
L’OGGETTO del contratto è costituito dalle PRESTAZIONI CONTRATTUALI, indicando gli impegni che il contratto mette a carico della parte.
detto anche contenuto del contratto
nei contratti a prestazioni corrispettive (contratti sinallagmatici) l’oggetto è
lo scambio di prestazioni
requisiti dell’oggetto del contratto
- POSSIBILITÀ: il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili sia dal punto di vista materiale o tecnico sia dal punto di vista giuridico (POSSIBILE ATTUALE E PERMANENTE)
- LICEITÀ: il contratto non può prevedere prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico: illiceità significa CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE, O ALL’ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME
- DETERMINATEZZA/DETERMINABILITÀ = il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti e dall’altra parte correlativamente, sacrifici altrettanto indefiniti (mediante criteri stabiliti dalle parti o da un terzo arbitratore)
illiceità dell’oggetto: norme imperative (o inderogabili)
norme che limitano la libertà contrattuale delle parti, vietando e imponendo contenuti sul contratto; sono molto specifiche
ordine pubblico
principi e valori che informano l’organizzazione politica ed economica della società in una certa fase della sua evoluzione storica.
Devono pur sempre avere una base normativa ricavabile ad es. da norme della costituzione e norme imperative relative a un certo settore
buon costume
insieme delle regole di comportamento non scritte ma riconosciute come vincolanti secondo la coscienza etica diffusa nella società la cui violazione sarebbe ritenuta immorale o indecente