LE OBBLIGAZIONI Flashcards
Il rapporto obbligatorio
L’obbligazione è un vincolo giuridico tra almeno due soggetti uno detto debitore, che è tenuto a adempiere una certa prestazione e un altro soggetto chiamato creditore, che ha il diritto di pretendere dal debitore l’adempimento di una determinata prestazione.
Oggetto della obbligazione è la prestazione.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono:
- Il creditore: soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cui spetta il diritto di esigere la prestazione
- Il debitore: soggetto passivo del rapporto obbligatorio, sul quale incombe l’obbligo di eseguire la prestazione.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, un comportamento che sia in buona fede oggettiva. Dunque, al debitore spetta provvedere all’adempimento e al creditore di cooperare con quest’ultimo.
L’obbligazione è un diritto relativo:
- Il titolare del diritto si soddisfa con l’adempimento del debitore
- Il creditore può far valere il suo diritto solo nei confronti del debitore
Si distingue dal diritto reale, che è il diritto che una persona ha su un bene.
Il diritto reale è un diritto assoluto:
- Il titolare del diritto si soddisfa nel rapporto con il bene
- Il titolare del diritto può farlo valere erga omnes
Non tutti gli obblighi di comportamento sono obbligazioni
Es. Le obbligazioni naturali (art. 2034): nessuna norma esige di adempierle, non si può pretenderne in giudizio l’adempimento, ma se adempiute spontaneamente, producono l’effetto di precludere la ripetizione.
L’obbligazione può essere:
-Generica: riguarda l’obbligo di trasferire la priorità di beni appartenenti ad un genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
-Specifica: quando ciò che il debitore deve consegnare per soddisfare il creditore, riguarda un oggetto specifico, che non può, quindi, essere sostituito da altri oggetti simili.
Fonti delle obbligazioni: il contratto
(fonte volontaria)
- duplice funzione: modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo e fonte di obbligazioni (es. vendita: la proprietà si trasferisce direttamente con il consenso, inoltre sorgono obbligazioni di consegnare la cosa, pagare il prezzo)
Fonti delle obbligazioni: i fatti illeciti
(fonte non volontaria)
- Fa sorgere in capo a chi compie un atto illecito l’obbligo di risarcire il danno (responsabilità extracontrattuale)
Art. 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno”.
fattispecie illecito
Le quattro fattispecie: imputabilità, colpevolezza, danno ingiusto, nesso di causalità.Fattispecie art 2043
Elementi soggettivi del fatto illecito
1)Imputabilità
Del danno risponde solo chi l’ha commesso in condizioni di capacità di intendere e di volere
e anche chi fosse in stato di incapacità, ma per sua colpa (alcool, droga, ecc.). In caso di danno commesso da un incapace di intendere e di volere risponde chi era tenuto alla sorveglianza e l’incapace può essere condannato a pagare un’equa indennità.
2)Colpevolezza
Il danno è risarcibile solo se è stato commesso con:
- Dolo: danno preveduto e voluto come conseguenza delle proprie azioni
- Colpa: danno causato da negligenza, imprudenza o imperizia
Sempre all’interno dell’illecito civile ci possiamo trovare di fronte a casi in cui un soggetto risponde di un danno anche se non è stato lui in prima persona a commetterlo.
In questi casi la responsabilità sorge anche senza uno degli elementi “essenziali”: la colpevolezza.
a) Responsabilità oggettiva: responsabilità che prescinde dalla colpevolezza, si basa sul rischio.
Sono casi individuati tassativamente dal legislatore
- Responsabilità per cose o animali (per liberarsi occorre dimostrare il caso fortuito)
- Responsabilità per attività pericolosa (per liberarsi occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- Responsabilità per rovina di edifici (occorre dimostrare che il fatto non deriva da vizio di costruzione o difetto di manutenzione)
- Responsabilità per la circolazione di veicoli:
o del proprietario del veicolo (si libera solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà) (è anche responsabilità indiretta)
o del conducente del veicolo (si libera solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- Responsabilità del produttore per danni cagionati da prodotto difettoso
b) Responsabilità indiretta: responsabilità per fatto altrui, prescinde dalla colpevolezza.
- Responsabilità dei padroni e committenti (datori di lavoro) per comportamento dannoso dei dipendenti (non è prevista prova liberatoria)
- Responsabilità dei genitori e dei tutori per danni provocati dal minore non emancipato o dall’interdetto (si liberano solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto)
- Responsabilità del sorvegliante di incapace di intendere e di volere (si libera solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto)
Onere della prova
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697).
Può essere:
1) Contrattuale
- Creditore: deve provare il titolo (fonte) del contratto
- Debitore: deve provare di avere adempiuto
2) Extracontrattuale: l’individuo danneggiato ha l’onere di provare tutti gli elementi che costituiscono l’illecito.
Il risarcimento del danno non patrimoniale
quando l’oggetto del danno non è patrimoniale il risarcimento è garantito dalla legge solo nei casi previsti
a) Danno Morale: il soggetto deve essere risarcito per il dolore patito dal danno (pretium dolorem). Questo può manifestarsi in sofferenza, stress, ansia o perdita di qualità
della vita. Colui che commette un reato è obbligato a risarcire il danno. In questo caso non ci sono parametri oggettivi, il giudice quantifica il danno a equità
b) Danno Biologico: il soggetto che subisce pregiudizio per l’integrità psico-fisica, anche in assenza di danno patrimoniale, ha diritto al risarcimento dei danni. In questo caso il parametro è oggettivo, i criteri di assegnazione del risarcimento vengono calcolati attraverso delle tabelle nel codice delle assicurazioni. In base all’età e all’entità del danno (punti da 1-10) viene stimato il risarcimento.
c) Danno Esistenziale: il soggetto che subisce un danno tale da sconvolgerlo nella sua esistenza non potendo permettergli più di svolgere determinate attività. Si tratta di una perdita di chance e di qualità della vita, che può manifestarsi in difficoltà nelle attività quotidiane, nel lavoro, nelle relazioni interpersonali o nel godimento della vita. Il danno esistenziale è caratterizzato dalla sua soggettività e dalla complessità nella sua quantificazione.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Il risarcimento in forma specifica è una tipologia particolare di risarcimento danni che obbliga chi ha causato il danno a risarcire il danneggiato ricostruendo lo stato di cose a come erano prima del danno procurato.
Per non degenerare facendo diventare qualsiasi atto un danno, si è detto che i danni da risarcire sono solamente quelli che recano pregiudizio a diritti costituzionalmente tutelati.
L’applicazione del danno non patrimoniale parte sempre da un dato oggettivo (danno biologico) successivamente il giudice personalizza il danno cercando possibili collegamenti.
I limiti per richiedere il risarcimento di danni non patrimoniali sono generalmente
stabiliti dal legislatore e dalla giurisprudenza. Tali limiti possono includere la necessità
di dimostrare il nesso causale tra il danno subito e l’illecito, nonché la prova
dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima. Inoltre, esistono delle disposizioni
normative che possono limitare l’importo risarcibile, come il principio di
proporzionalità o la necessità di valutare il danno in base alle specifiche circostanze
del caso. In alcuni ordinamenti, ci possono essere anche dei limiti temporali entro i
quali è necessario presentare la richiesta di risarcimento, affinché sia valida.
Il risarcimento del danno patrimoniale
danno recato + mancato guadagno (danno emergente e lucro cessante). Il risarcimento del danno patrimoniale si riferisce a perdite economiche dirette e
misurabili che una persona subisce a causa di un illecito. Questo può includere spese
mediche, danni a beni materiali, perdita di reddito e altri costi concreti.
Al contrario, il danno non patrimoniale si riferisce a lesioni che non possono essere quantificate economicamente, come il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale.
Mentre il danno patrimoniale è spesso facilmente quantificabile e documentabile, il
danno non patrimoniale richiede una valutazione più soggettiva, poiché si riferisce
all’impatto emotivo e psicologico della lesione sulla vita della vittima.
Elementi oggettivi del fatto illecito
3)Danno ingiusto
Un danno è ingiusto quando è contro il diritto, ossia non è giustificato da una norma giuridica.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044).
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045).
In passato si considerava danno ingiusto la violazione di un diritto soggettivo assoluto (proprietà ed altri diritti sulla cosa, diritti della personalità).
Nella moderna concezione del danno ingiusto e della responsabilità civile nella sua funzione, non interessa più tanto l’anti giuridicità del fatto (funzione sanzionatoria della responsabilità civile), ma interessa soprattutto la funzione riparatoria del danno.
Sono danni ingiusti:
* La lesione di un diritto di credito (caso Meroni)
* La lesione di interessi legittimi
* La lesione di interessi diffusi (es. danno ambientale)
* La lesione di aspettative legittime (e anche delle aspettative del convivente more uxorio)
* La lesione del possesso
4)Nesso di causalità
Il nesso di causalità è definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione (o la condotta) e l’evento affinché la condotta stessa sia punibile. Occorre però che tra la condotta e l’evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all’altra e che la condotta sia la causa che ha provocato l’evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto.
Perché sussista il nesso di causalità, occorre che l’uomo vi abbia contribuito con un’azione adeguata a determinare quell’evento sulla base della comune esperienza.
Il danno è risarcibile nei limiti in cui sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (art. 1223).
Fonti delle obbligazioni: ogni altro fatto o atto idoneo a produrle
(promesse unilaterali, gestione di affari, titoli di credito (assegni e cambiali), pagamento dell’indebito).
Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: le promesse unilaterali
Le promesse unilaterali sono atti giuridici fonti di obbligazione; consistono nella dichiarazione con cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare una determinata prestazione nei suoi confronti, senza che quest’ultimo sia tenuto ad accettare.
Esse sono:
- Promessa al pubblico (art. 1989): la promessa al pubblico è un atto unilaterale in cui una persona si impegna a eseguire una prestazione a favore di chi compie una certa azione o si trova in una determinata situazione. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica
- Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988): la promessa di pagamento è un atto unilaterale in cui una persona si impegna a pagare una somma di denaro o a soddisfare un’obbligazione nei confronti di un’altra. La ricognizione del debito, invece, è un atto con cui il debitore riconosce di avere un debito nei confronti di un creditore. Entrambi questi atti producono l’effetto di invertire l’onere della prova: il creditore non deve più dimostrare il titolo del credito, ma può semplicemente esibire la promessa o la ricognizione per ottenere l’adempimento.
A differenza della promessa di pagamento, che è specifica e si rivolge a un soggetto determinato, la promessa al pubblico è aperta a chiunque soddisfi le condizioni previste. Questo tipo di promessa può generare diritti per un numero indefinito di persone, mentre la promessa di pagamento è legata a una specifica obbligazione verso un determinato creditore.
Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: gestione affari altrui
La gestione di affari altrui si verifica quando una persona, senza essere obbligata, si occupa di affari o interessi di un’altra persona, nel tentativo di proteggerli o migliorarli. Il gestore ha l’obbligo di agire con diligenza e nel migliore interesse del proprietario dell’affare, cercando di preservare e valorizzare l’interesse altrui. Se il gestore agisce con negligenza o imperizia, può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati.
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente (art. 2028).
Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: pagamento dell’indebito
Il principio cardine riguardante il pagamento dell’indebito stabilisce che ogni spostamento di ricchezza deve avere una giusta causa; quindi, il soggetto che ha effettuato un pagamento non dovuto ha il diritto di richiederne la restituzione. Se il pagamento è effettuato erroneamente o senza un titolo legittimo, il debitore ha diritto a ripetere quanto ricevuto
- Indebito oggettivo (art.2033): si riferisce al pagamento effettuato senza alcun debito esistente.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
- Indebito soggettivo (art.2036): si verifica quando un terzo effettua un pagamento in favore di un debitore in virtù di un errore scusabile. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
L’arricchimento senza causa si verifica quando una persona si arricchisce a danno di
un’altra senza una giusta causa che giustifichi tale arricchimento (art.2041).
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Oggetto dell’obbligazione
L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione.
La prestazione deve essere di carattere patrimoniale (deve essere suscettibile di valutazione economica, art.1174) e deve essere in grado di soddisfare l’interesse (economico, morale o personale) del creditore.
Può essere una prestazione:
- Dare: consegnare qualcosa, pagare, restituire
- Fare: lavorare, trasportare cose/persone
- Non fare: contenuto negativo, patto di non concorrenza
Si dividono in:
-Prestazioni principali
-Prestazioni accessorie: nascono dalla legge perché sono connesse ad una principale (es. l’obbligazione di restituire comporta sempre l’obbligo di custodire)
Obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni pecuniarie sono particolari tipi di obbligazione che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. I debiti pecuniari di valuta si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 – principio nominalistico). I debiti pecuniati di valore tengono conto del valore monetario e per questo si applicano i vari cambiamenti di valore della moneta nel tempo
Un debito di valuta è un obbligo di pagamento che deve essere soddisfatto con una specifica quantità di denaro, generalmente in moneta avente corso legale. Questo tipo di debito è caratterizzato dalla necessità di pagare una somma fissa in un certo momento.
Al contrario, un debito di valore è legato a beni o servizi il cui valore può fluttuare nel tempo; pertanto, la somma dovuta è determinata in base al valore corrente del bene o servizio in questione. Mentre il debito di valuta implica il pagamento di una cifra stabilita, il debito di valore può richiedere un adeguamento in base alle variazioni di mercato.
Rilevante a questo tipo di obbligazioni è anche la disciplina degli interessi, i quali possono essere di vario tipo:
-Gli interessi corrispettivi: sono gli interessi che si applicano a un capitale preso a prestito e rappresentano il costo del denaro prestato. Questi interessi sono calcolati in base a un tasso di interesse concordato e vengono pagati dal mutuatario al mutuante per l’uso del capitale.
-Gli interessi moratori: si applicano in caso di ritardo nel pagamento di un debito; rappresentano una forma di risarcimento per il creditore a causa del danno subito per non aver ricevuto il pagamento nei tempi stabiliti. Gli interessi moratori sono di solito calcolati a un tasso superiore rispetto agli interessi corrispettivi e servono a compensare il creditore per il ritardo.
Il denaro produce naturalmente interessi anche se non espresso almeno che le parti non lo stabiliscano per iscritto.
In caso di mancanza di accordo diverso tra le parti, è applicato il saggio di interesse legale (il quale è andato sempre più scendendo negli anni, era il 5% dal 1942, ha raggiunto il suo apice al 10% negli anni 90, e ad oggi al 2017 è al 0,1%). Per pattuire un interesse diverso da quello legale è necessaria la forma scritta (art. 1284). Quando gli interessi scadono diventano debito di danaro.
L’art. 1283 disciplina l’anatocismo (la produzione di interessi da parte di interessi scaduti), prevedendo tale fenomeno non si verifichi se non per soli interessi dovuti da almeno 6 mesi, i quali produrranno interessi “dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”.
Obbligazioni solidali
ciascun debitore/creditore può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo poi rivalersi verso gli altri ciascuno per la propria parte con l’azione di regresso.
Le obbligazioni solidali dal lato passivo coinvolgono più debitori, ciascuno dei quali è obbligato a eseguire l’intera prestazione. In questo caso, il creditore può esigere l’adempimento da uno qualsiasi dei debitori, e il debitore che ha adempiuto può agire in regresso per recuperare le quote dagli altri debitori. D’altra parte, le obbligazioni solidali dal lato attivo implicano più creditori, ognuno dei quali ha diritto di richiedere l’intera prestazione al debitore. In questo scenario, il debitore può liberarsi dell’obbligazione solo pagando uno dei creditori, a meno che non vi sia un accordo
diverso tra i creditori stessi.
Obbligazioni parziarie
quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte. Le obbligazioni parziarie si riferiscono a situazioni in cui più debitori sono obbligati a
eseguire la prestazione, ma ciascuno è responsabile solo per una parte della prestazione totale. Questo tipo di obbligazione si applica nei casi in cui la prestazione può essere suddivisa in parti distinte, e ogni debitore è tenuto a soddisfare solo la propria quota. Ad esempio, in un contratto di appalto con più appaltatori, ciascuno potrebbe essere responsabile di una parte specifica del lavoro
Obbligazioni con pluralità di soggetti
Dal lato passivo: più debitori di un medesimo creditore
I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294).
Può essere parziaria quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte.
Può essere solidale se ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità.
Dal lato attivo: più creditori di un medesimo debitore
In questo caso la solidarietà (cioè la possibilità per il creditore di esigere dal debitore l’intera prestazione) esiste solo se prevista.
Se l’obbligazione è indivisibile (ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti) essa è sempre solidale.
Rapporti tra condebitori
Sorgono tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori; il condebitore che ha pagato l’intero ha un diritto di credito verso ogni singolo condebitore che non ha pagato, ma è un’obbligazione parziaria non più solidale. Potrà agire in regresso verso gli altri condebitori.
Se uno dei condebitori non paga la perdita si ripartisce.