LE OBBLIGAZIONI Flashcards

1
Q

Il rapporto obbligatorio

A

L’obbligazione è un vincolo giuridico tra almeno due soggetti uno detto debitore, che è tenuto a adempiere una certa prestazione e un altro soggetto chiamato creditore, che ha il diritto di pretendere dal debitore l’adempimento di una determinata prestazione.
Oggetto della obbligazione è la prestazione.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono:
- Il creditore: soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cui spetta il diritto di esigere la prestazione
- Il debitore: soggetto passivo del rapporto obbligatorio, sul quale incombe l’obbligo di eseguire la prestazione.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, un comportamento che sia in buona fede oggettiva. Dunque, al debitore spetta provvedere all’adempimento e al creditore di cooperare con quest’ultimo.
L’obbligazione è un diritto relativo:
- Il titolare del diritto si soddisfa con l’adempimento del debitore
- Il creditore può far valere il suo diritto solo nei confronti del debitore
Si distingue dal diritto reale, che è il diritto che una persona ha su un bene.
Il diritto reale è un diritto assoluto:
- Il titolare del diritto si soddisfa nel rapporto con il bene
- Il titolare del diritto può farlo valere erga omnes
Non tutti gli obblighi di comportamento sono obbligazioni
Es. Le obbligazioni naturali (art. 2034): nessuna norma esige di adempierle, non si può pretenderne in giudizio l’adempimento, ma se adempiute spontaneamente, producono l’effetto di precludere la ripetizione.

L’obbligazione può essere:
-Generica: riguarda l’obbligo di trasferire la priorità di beni appartenenti ad un genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
-Specifica: quando ciò che il debitore deve consegnare per soddisfare il creditore, riguarda un oggetto specifico, che non può, quindi, essere sostituito da altri oggetti simili.

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2
Q

Fonti delle obbligazioni: il contratto

A

(fonte volontaria)
- duplice funzione: modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo e fonte di obbligazioni (es. vendita: la proprietà si trasferisce direttamente con il consenso, inoltre sorgono obbligazioni di consegnare la cosa, pagare il prezzo)

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3
Q

Fonti delle obbligazioni: i fatti illeciti

A

(fonte non volontaria)
- Fa sorgere in capo a chi compie un atto illecito l’obbligo di risarcire il danno (responsabilità extracontrattuale)
Art. 2043: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno”.

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4
Q

fattispecie illecito

A

Le quattro fattispecie: imputabilità, colpevolezza, danno ingiusto, nesso di causalità.Fattispecie art 2043

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5
Q

Elementi soggettivi del fatto illecito

A

1)Imputabilità
Del danno risponde solo chi l’ha commesso in condizioni di capacità di intendere e di volere
e anche chi fosse in stato di incapacità, ma per sua colpa (alcool, droga, ecc.). In caso di danno commesso da un incapace di intendere e di volere risponde chi era tenuto alla sorveglianza e l’incapace può essere condannato a pagare un’equa indennità.
2)Colpevolezza
Il danno è risarcibile solo se è stato commesso con:
- Dolo: danno preveduto e voluto come conseguenza delle proprie azioni
- Colpa: danno causato da negligenza, imprudenza o imperizia
Sempre all’interno dell’illecito civile ci possiamo trovare di fronte a casi in cui un soggetto risponde di un danno anche se non è stato lui in prima persona a commetterlo.
In questi casi la responsabilità sorge anche senza uno degli elementi “essenziali”: la colpevolezza.
a) Responsabilità oggettiva: responsabilità che prescinde dalla colpevolezza, si basa sul rischio.
Sono casi individuati tassativamente dal legislatore
- Responsabilità per cose o animali (per liberarsi occorre dimostrare il caso fortuito)
- Responsabilità per attività pericolosa (per liberarsi occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- Responsabilità per rovina di edifici (occorre dimostrare che il fatto non deriva da vizio di costruzione o difetto di manutenzione)
- Responsabilità per la circolazione di veicoli:
o del proprietario del veicolo (si libera solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà) (è anche responsabilità indiretta)
o del conducente del veicolo (si libera solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno)
- Responsabilità del produttore per danni cagionati da prodotto difettoso
b) Responsabilità indiretta: responsabilità per fatto altrui, prescinde dalla colpevolezza.
- Responsabilità dei padroni e committenti (datori di lavoro) per comportamento dannoso dei dipendenti (non è prevista prova liberatoria)
- Responsabilità dei genitori e dei tutori per danni provocati dal minore non emancipato o dall’interdetto (si liberano solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto)
- Responsabilità del sorvegliante di incapace di intendere e di volere (si libera solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto)

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6
Q

Onere della prova

A

chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697).
Può essere:
1) Contrattuale
- Creditore: deve provare il titolo (fonte) del contratto
- Debitore: deve provare di avere adempiuto
2) Extracontrattuale: l’individuo danneggiato ha l’onere di provare tutti gli elementi che costituiscono l’illecito.

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7
Q

Il risarcimento del danno non patrimoniale

A

quando l’oggetto del danno non è patrimoniale il risarcimento è garantito dalla legge solo nei casi previsti
a) Danno Morale: il soggetto deve essere risarcito per il dolore patito dal danno (pretium dolorem). Questo può manifestarsi in sofferenza, stress, ansia o perdita di qualità
della vita. Colui che commette un reato è obbligato a risarcire il danno. In questo caso non ci sono parametri oggettivi, il giudice quantifica il danno a equità
b) Danno Biologico: il soggetto che subisce pregiudizio per l’integrità psico-fisica, anche in assenza di danno patrimoniale, ha diritto al risarcimento dei danni. In questo caso il parametro è oggettivo, i criteri di assegnazione del risarcimento vengono calcolati attraverso delle tabelle nel codice delle assicurazioni. In base all’età e all’entità del danno (punti da 1-10) viene stimato il risarcimento.
c) Danno Esistenziale: il soggetto che subisce un danno tale da sconvolgerlo nella sua esistenza non potendo permettergli più di svolgere determinate attività. Si tratta di una perdita di chance e di qualità della vita, che può manifestarsi in difficoltà nelle attività quotidiane, nel lavoro, nelle relazioni interpersonali o nel godimento della vita. Il danno esistenziale è caratterizzato dalla sua soggettività e dalla complessità nella sua quantificazione.
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Il risarcimento in forma specifica è una tipologia particolare di risarcimento danni che obbliga chi ha causato il danno a risarcire il danneggiato ricostruendo lo stato di cose a come erano prima del danno procurato.
Per non degenerare facendo diventare qualsiasi atto un danno, si è detto che i danni da risarcire sono solamente quelli che recano pregiudizio a diritti costituzionalmente tutelati.
L’applicazione del danno non patrimoniale parte sempre da un dato oggettivo (danno biologico) successivamente il giudice personalizza il danno cercando possibili collegamenti.
I limiti per richiedere il risarcimento di danni non patrimoniali sono generalmente
stabiliti dal legislatore e dalla giurisprudenza. Tali limiti possono includere la necessità
di dimostrare il nesso causale tra il danno subito e l’illecito, nonché la prova
dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima. Inoltre, esistono delle disposizioni
normative che possono limitare l’importo risarcibile, come il principio di
proporzionalità o la necessità di valutare il danno in base alle specifiche circostanze
del caso. In alcuni ordinamenti, ci possono essere anche dei limiti temporali entro i
quali è necessario presentare la richiesta di risarcimento, affinché sia valida.

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8
Q

Il risarcimento del danno patrimoniale

A

danno recato + mancato guadagno (danno emergente e lucro cessante). Il risarcimento del danno patrimoniale si riferisce a perdite economiche dirette e
misurabili che una persona subisce a causa di un illecito. Questo può includere spese
mediche, danni a beni materiali, perdita di reddito e altri costi concreti.
Al contrario, il danno non patrimoniale si riferisce a lesioni che non possono essere quantificate economicamente, come il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale.
Mentre il danno patrimoniale è spesso facilmente quantificabile e documentabile, il
danno non patrimoniale richiede una valutazione più soggettiva, poiché si riferisce
all’impatto emotivo e psicologico della lesione sulla vita della vittima.

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9
Q

Elementi oggettivi del fatto illecito

A

3)Danno ingiusto
Un danno è ingiusto quando è contro il diritto, ossia non è giustificato da una norma giuridica.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044).
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045).
In passato si considerava danno ingiusto la violazione di un diritto soggettivo assoluto (proprietà ed altri diritti sulla cosa, diritti della personalità).
Nella moderna concezione del danno ingiusto e della responsabilità civile nella sua funzione, non interessa più tanto l’anti giuridicità del fatto (funzione sanzionatoria della responsabilità civile), ma interessa soprattutto la funzione riparatoria del danno.
Sono danni ingiusti:
* La lesione di un diritto di credito (caso Meroni)
* La lesione di interessi legittimi
* La lesione di interessi diffusi (es. danno ambientale)
* La lesione di aspettative legittime (e anche delle aspettative del convivente more uxorio)
* La lesione del possesso
4)Nesso di causalità
Il nesso di causalità è definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione (o la condotta) e l’evento affinché la condotta stessa sia punibile. Occorre però che tra la condotta e l’evento ci sia un nesso tale che uno possa essere ricondotto all’altra e che la condotta sia la causa che ha provocato l’evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto.
Perché sussista il nesso di causalità, occorre che l’uomo vi abbia contribuito con un’azione adeguata a determinare quell’evento sulla base della comune esperienza.
Il danno è risarcibile nei limiti in cui sia conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (art. 1223).

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10
Q

Fonti delle obbligazioni: ogni altro fatto o atto idoneo a produrle

A

(promesse unilaterali, gestione di affari, titoli di credito (assegni e cambiali), pagamento dell’indebito).

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11
Q

Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: le promesse unilaterali

A

Le promesse unilaterali sono atti giuridici fonti di obbligazione; consistono nella dichiarazione con cui un soggetto si obbliga nei confronti di un altro ad effettuare una determinata prestazione nei suoi confronti, senza che quest’ultimo sia tenuto ad accettare.
Esse sono:
- Promessa al pubblico (art. 1989): la promessa al pubblico è un atto unilaterale in cui una persona si impegna a eseguire una prestazione a favore di chi compie una certa azione o si trova in una determinata situazione. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica
- Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988): la promessa di pagamento è un atto unilaterale in cui una persona si impegna a pagare una somma di denaro o a soddisfare un’obbligazione nei confronti di un’altra. La ricognizione del debito, invece, è un atto con cui il debitore riconosce di avere un debito nei confronti di un creditore. Entrambi questi atti producono l’effetto di invertire l’onere della prova: il creditore non deve più dimostrare il titolo del credito, ma può semplicemente esibire la promessa o la ricognizione per ottenere l’adempimento.
A differenza della promessa di pagamento, che è specifica e si rivolge a un soggetto determinato, la promessa al pubblico è aperta a chiunque soddisfi le condizioni previste. Questo tipo di promessa può generare diritti per un numero indefinito di persone, mentre la promessa di pagamento è legata a una specifica obbligazione verso un determinato creditore.

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12
Q

Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: gestione affari altrui

A

La gestione di affari altrui si verifica quando una persona, senza essere obbligata, si occupa di affari o interessi di un’altra persona, nel tentativo di proteggerli o migliorarli. Il gestore ha l’obbligo di agire con diligenza e nel migliore interesse del proprietario dell’affare, cercando di preservare e valorizzare l’interesse altrui. Se il gestore agisce con negligenza o imperizia, può essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati.
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente (art. 2028).

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13
Q

Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: pagamento dell’indebito

A

Il principio cardine riguardante il pagamento dell’indebito stabilisce che ogni spostamento di ricchezza deve avere una giusta causa; quindi, il soggetto che ha effettuato un pagamento non dovuto ha il diritto di richiederne la restituzione. Se il pagamento è effettuato erroneamente o senza un titolo legittimo, il debitore ha diritto a ripetere quanto ricevuto
- Indebito oggettivo (art.2033): si riferisce al pagamento effettuato senza alcun debito esistente.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
- Indebito soggettivo (art.2036): si verifica quando un terzo effettua un pagamento in favore di un debitore in virtù di un errore scusabile. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
L’arricchimento senza causa si verifica quando una persona si arricchisce a danno di
un’altra senza una giusta causa che giustifichi tale arricchimento (art.2041).
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

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14
Q

Oggetto dell’obbligazione

A

L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione.
La prestazione deve essere di carattere patrimoniale (deve essere suscettibile di valutazione economica, art.1174) e deve essere in grado di soddisfare l’interesse (economico, morale o personale) del creditore.
Può essere una prestazione:
- Dare: consegnare qualcosa, pagare, restituire
- Fare: lavorare, trasportare cose/persone
- Non fare: contenuto negativo, patto di non concorrenza
Si dividono in:
-Prestazioni principali
-Prestazioni accessorie: nascono dalla legge perché sono connesse ad una principale (es. l’obbligazione di restituire comporta sempre l’obbligo di custodire)

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15
Q

Obbligazioni pecuniarie

A

Le obbligazioni pecuniarie sono particolari tipi di obbligazione che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. I debiti pecuniari di valuta si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 – principio nominalistico). I debiti pecuniati di valore tengono conto del valore monetario e per questo si applicano i vari cambiamenti di valore della moneta nel tempo
Un debito di valuta è un obbligo di pagamento che deve essere soddisfatto con una specifica quantità di denaro, generalmente in moneta avente corso legale. Questo tipo di debito è caratterizzato dalla necessità di pagare una somma fissa in un certo momento.
Al contrario, un debito di valore è legato a beni o servizi il cui valore può fluttuare nel tempo; pertanto, la somma dovuta è determinata in base al valore corrente del bene o servizio in questione. Mentre il debito di valuta implica il pagamento di una cifra stabilita, il debito di valore può richiedere un adeguamento in base alle variazioni di mercato.
Rilevante a questo tipo di obbligazioni è anche la disciplina degli interessi, i quali possono essere di vario tipo:
-Gli interessi corrispettivi: sono gli interessi che si applicano a un capitale preso a prestito e rappresentano il costo del denaro prestato. Questi interessi sono calcolati in base a un tasso di interesse concordato e vengono pagati dal mutuatario al mutuante per l’uso del capitale.
-Gli interessi moratori: si applicano in caso di ritardo nel pagamento di un debito; rappresentano una forma di risarcimento per il creditore a causa del danno subito per non aver ricevuto il pagamento nei tempi stabiliti. Gli interessi moratori sono di solito calcolati a un tasso superiore rispetto agli interessi corrispettivi e servono a compensare il creditore per il ritardo.
Il denaro produce naturalmente interessi anche se non espresso almeno che le parti non lo stabiliscano per iscritto.
In caso di mancanza di accordo diverso tra le parti, è applicato il saggio di interesse legale (il quale è andato sempre più scendendo negli anni, era il 5% dal 1942, ha raggiunto il suo apice al 10% negli anni 90, e ad oggi al 2017 è al 0,1%). Per pattuire un interesse diverso da quello legale è necessaria la forma scritta (art. 1284). Quando gli interessi scadono diventano debito di danaro.
L’art. 1283 disciplina l’anatocismo (la produzione di interessi da parte di interessi scaduti), prevedendo tale fenomeno non si verifichi se non per soli interessi dovuti da almeno 6 mesi, i quali produrranno interessi “dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”.

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16
Q

Obbligazioni solidali

A

ciascun debitore/creditore può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo poi rivalersi verso gli altri ciascuno per la propria parte con l’azione di regresso.
Le obbligazioni solidali dal lato passivo coinvolgono più debitori, ciascuno dei quali è obbligato a eseguire l’intera prestazione. In questo caso, il creditore può esigere l’adempimento da uno qualsiasi dei debitori, e il debitore che ha adempiuto può agire in regresso per recuperare le quote dagli altri debitori. D’altra parte, le obbligazioni solidali dal lato attivo implicano più creditori, ognuno dei quali ha diritto di richiedere l’intera prestazione al debitore. In questo scenario, il debitore può liberarsi dell’obbligazione solo pagando uno dei creditori, a meno che non vi sia un accordo
diverso tra i creditori stessi.

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17
Q

Obbligazioni parziarie

A

quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte. Le obbligazioni parziarie si riferiscono a situazioni in cui più debitori sono obbligati a
eseguire la prestazione, ma ciascuno è responsabile solo per una parte della prestazione totale. Questo tipo di obbligazione si applica nei casi in cui la prestazione può essere suddivisa in parti distinte, e ogni debitore è tenuto a soddisfare solo la propria quota. Ad esempio, in un contratto di appalto con più appaltatori, ciascuno potrebbe essere responsabile di una parte specifica del lavoro

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18
Q

Obbligazioni con pluralità di soggetti

A

Dal lato passivo: più debitori di un medesimo creditore
I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294).
Può essere parziaria quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte.
Può essere solidale se ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità.
Dal lato attivo: più creditori di un medesimo debitore
In questo caso la solidarietà (cioè la possibilità per il creditore di esigere dal debitore l’intera prestazione) esiste solo se prevista.
Se l’obbligazione è indivisibile (ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti) essa è sempre solidale.
Rapporti tra condebitori
Sorgono tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori; il condebitore che ha pagato l’intero ha un diritto di credito verso ogni singolo condebitore che non ha pagato, ma è un’obbligazione parziaria non più solidale. Potrà agire in regresso verso gli altri condebitori.
Se uno dei condebitori non paga la perdita si ripartisce.

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19
Q

L’adempimento dell’obbligazione

A
  • Diligenza nell’adempimento (art. 1176)
    Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; è la diligenza media intesa come impegno adeguato di energie e di mezzi per il soddisfacimento dell’interesse del creditore.
    Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
  • Tempo (art. 1183)
    Termine di adempimento: termine entro il quale deve essere adempiuta la prestazione.
    Termine a beneficio del debitore: il creditore non può pretendere l’adempimento prima del termine, il debitore può adempiere prima (massima libertà del debitore).
    Termine a beneficio del creditore: il creditore può adempiere prima, può impedire che il debitore adempia prima. Se non è fissato un termine il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, a meno che gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedano un termine.
  • Luogo (art. 1182)
    Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
  • Cosa determinata: nel luogo in cui si trovava quando l’obbligazione è sorta
  • Somma di denaro: domicilio del creditore
  • Altri casi: domicilio del debitore
  • Soggetti legittimati a adempiere e a ricevere la prestazione
    Il debitore deve adempiere (o, anche un terzo, se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione - art. 1180).
    Il pagamento deve essere ricevuto dal creditore o da un suo rappresentante o altra persona autorizzata a riceverlo (art. 1188).
    Il pagamento a creditore apparente: il debitore che paga a chi non è legittimato può essere liberato se colui al quale ha pagato appariva legittimato in base a circostanze univoche (art. 1189)
  • Cosa
    Il debitore non può pretendere di adempiere in modo parziale o mediante una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore non acconsenta (c.d. datio in solutum).

Diritto alla quietanza
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore (art 1199).
Il debitore che riceve il pagamento può richiedere la quietanza (atto scritto sottoscritto dal creditore con cui attesta l’avvenuto pagamento).

20
Q

L’inadempimento dell’obbligazione

A

L’inadempimento è la mancata (o parziale) o inesatta (o non puntuale) esecuzione della prestazione dovuta per causa imputabile o non imputabile al debitore.
Regola cardine della responsabilità contrattuale (art 1218): il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, almeno che non provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Prova liberatoria della responsabilità: si ha con la dimostrazione da parte del debitore che la prestazione è diventata impossibile.
L’impossibilità deve essere oggettiva (non dipende da una particolare situazione del debitore) E assoluta (non si può in alcun modo eseguire la prestazione).
Di fatto il debitore è esonerato dalla responsabilità se la causa non è imputabile al debitore (evento non prevedibile e non evitabile):
- Caso fortuito (fatalità): evento impreveduto e imprevedibile che ha reso impossibile la prestazione
- Forza maggiore (evento naturale, fatto del terzo): fatto o situazione a cui non è stato possibile resistere che ha determinato l’impossibilità della prestazione
- Prestazioni di dare cose di genere (es. prestazione di denaro): la prestazione non diventa mai impossibile
- Prestazioni di dare cose specifiche o appartenenti a un genere limitato (es. la partita di petrolio che si trova nel deposito): possono diventare oggettivamente impossibili
Anche se la prestazione è possibile bisogna verificare l’esigibilità della prestazione (buona o mala fede). Anche se non è impossibile alcune prestazioni non sono esigibili perché non sarebbero corrette. Sarebbe scorretto pretendere l’adempimento.
Distinzione fra:
- Obbligazioni di mezzi: il debitore adempie anche se non raggiuge il risultato che si era prefissato il creditore (insegnante= lo studente viene bocciato, avvocato= perde la causa, medico=fa l’operazione ma il paziente muore)
- Obbligazioni di risultato: il debitore adempie solo se raggiunge il risultato che si era prefissato il creditore (muratore, il corriere)

21
Q

Effetti dell’inadempimento: mora del debitore

A

ritardo ingiustificato nell’adempimento.
La costituzione in mora è di due tipi:
* Ex res: automatica.
Il debitore cade automaticamente in mora quando:
- Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
- Il termine è scaduto e si trattava di un debito esigibile al domicilio del creditore (debito in cui il debitore deve recarsi a casa del creditore), se non si reca è automaticamente in mora
- Il debito deriva da fatto illecito (appena esso accade si cade in mora)
- Obbligazioni negative (obbligazione di non fare): quando esse vengono inadempiute si cade automaticamente in mora
* Ex persona (superflua): non automatica.
Non basta il ritardo in sé, ma è necessario un atto formale di costituzione in mora (richiesta o intimazione).
Effetti della mora ai danni del debitore:
-Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile (risponde anche se la prestazione diventa successivamente impossibile per causa a lui non imputabile =perimento di cose di specie)
-Obbligo di risarcimento dei danni per il ritardo (interessi moratori): se si parla di obbligazioni pecuniarie si ha l’obbligo di pagare interessi moratori
-Il debitore per effetto della mora non è liberato dal rischio di sopravvenuta impossibilità nell’adempimento

22
Q

Effetti dell’inadempimento: mora del creditore

A

il creditore non vuole, non consente o non agevola l’adempimento.
Lo scopo della mora del creditore è quello di liberare il debitore dal rapporto obbligatorio.

Il debitore per liberarsi dell’obbligazione può:
- Fare un’offerta alla buona: intimare il creditore a ricevere la prestazione per evitare al debitore la mora.
- Fare un’offerta formale: offerta tramite un pubblico ufficiale autorizzato, a seguito ci sarà un procedimento giudiziale, il bene viene depositato in un magazzino e infine ci sarà una sentenza che dichiara che l’obbligazione non c’è piu, il creditore dovrà risarcire il danno.

23
Q

Effetti dell’inadempimento: risarcimento del danno per impossibilità sopravvenuta

A

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno purché siano conseguenze dirette dell’inadempimento (causalità adeguata) (art. 1223).
-Perdita subita: danno emergente, pari alla somma necessaria per procurarsi la prestazione mancata
-Mancato guadagno: lucro cessante, pari alla somma che il creditore avrebbe guadagnato e invece ha perduto perché non ha adempiuto
-Causalità adeguata: conseguenze che normalmente accadono dopo un evento. Tra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di causalità (il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento). Ci deve essere un nesso di causalità, un rapporto di causa effetto. Principio di causalità adeguata, rispondo delle conseguenze che verosimilmente è normale che si verifichino a seguito dell’inadempimento secondo un principio di regolarità naturale statistica.

Il danno deve essere prevedibile al momento dell’obbligazione (art. 1225): se l’inadempimento dipende da dolo il debitore risponde anche del danno imprevedibile.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226).
Non deve dipendere in tutto o in parte da negligenza del creditore (art. 1227): può succedere che il creditore concorra ad aggravare il danno.
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (non capire quello che tutti capiscono) (art. 1229)

24
Q

Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento

A

L’obbligazione si estingue non solo con l’adempimento, ma anche attraverso altri modi che realizzano (satisfattori) o non realizzano (non satisfattori) l’interesse del creditore.

25
Q

Satisfattori: compensazione

A

si realizza quando esistono crediti e debiti reciproci fra le parti. Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Può essere di tre tipi:
- Legale: opera quando i beni sono omogenei (aventi per oggetto cose fungibili della stessa specie), liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termini o condizione).
Il debito si estingue senza bisogno di alcuna dichiarazione.
- Giudiziale: accade quando i beni sono omogeni ed esigibili ma difettano della liquidità; richiede un intervento del giudice per dichiarare la compensazione e si applica in situazioni dove ci sono difficoltà a definire i debiti reciproci.
- Volontaria: prescinde da qualsiasi tipo di vincolo ed è un semplice accordo fra le parti; le parti concordano liberamente di estinguere i debiti reciproci, senza la necessità di formalità legali.

26
Q

Satisfattori: confusione

A

si verifica quando il debitore e il creditore si riuniscono nella medesima persona.
-Mortis causa: nel caso dell’eredità, se l’erede aveva dei debiti nei confronti del de cuius
-Inter vivos: nel caso, ad esempio, a seguito dell’acquisto dell’azienda, e quindi della cessione dell’intero complesso di beni e diritti dell’imprenditore, il debitore-acquirente si trova ad aver acquistato, tra le altre cose, un credito verso sé stesso che si estingue.
In questo scenario, l’obbligazione si estingue automaticamente, poiché non è più possibile esigere il pagamento da sé stessi. Questo porta alla cessazione dell’obbligo senza che ci sia stata una soddisfazione dell’interesse del creditore, poiché il diritto di credito si annulla nel momento in cui non esiste più il soggetto debitore.
Per effetto della confusione si estinguono anche le garanzie. La confusione riguarda anche l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui (ad es. nella stessa persona si riuniscono le qualità di proprietario e di usufruttuario).

27
Q

Non satisfattori: impossibilità sopravvenuta

A

l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore (caso fortuito o forza maggiore), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, fino a che essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
L’impossibilità deve essere assoluta, oggettiva e definitiva.

28
Q

Non satisfattori: novazione

A

l’obbligazione si estingue quando le parti del rapporto obbligatorio sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Ha fonte necessariamente contrattuale, in quanto la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare, sia espressamente sia tacitamente, ma sempre in modo non equivoco.
Per la validità della novazione, è necessario che sussistano tre presupposti:
- L’obbligazione originaria deve essere valida e non deve presentare vizi (obligatio novanda)
- Deve esserci un cambiamento (aliquid novi) dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione
- Le parti devono manifestare la volontà di sostituire l’obbligazione precedente con una
nuova, dimostrando così l’accordo reciproco (animus novandi): la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

29
Q

Non satisfattori: remissione del debito

A

la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. È un atto unilaterale: non è necessario il consenso del debitore.
La restituzione volontaria del titolo originale del credito (fatta dal creditore al debitore) fa prova della liberazione del debitore (il creditore dichiara di non volere più la prestazione e il debitore è libero dall’obbligazione). La rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione.

30
Q

Successione nel credito

A

L’obbligazione in quanto vincolo giuridico che lega due o più individui può essere oggetto di “cambiamenti” all’interno del rapporto, che permettono all’obbligazione di restare in vita fino alla sua estinzione per cause ritenute legittime dall’ordinamento. I soggetti obbligati, quindi, possono cambiare a seconda delle varie situazioni che si verificano e per questo si parla di successione nel rapporto obbligatorio.
Cambia il creditore

31
Q

Successione nel credito: surrogazione

A

(sostituzione): per effetto del pagamento di un debito e di altri presupposti, un terzo può essere surrogato al creditore nei diritti che a questi spettavano verso il debitore.
Si divide in:
-Surrogazione per volontà del creditore: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento (art. 1201). Se un terzo paga il debito al posto del debitore allora il creditore può far si che tutti i suoi diritti di credito nei confronti del debitore passino al terzo. Tuttavia, l’azione di surroga deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento pena la nullità.
-Surrogazione per volontà del debitore: il debitore prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il proprio debito. Il debitore può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo.
Se il debitore prende a mutuo una somma di denaro da un terzo (mutuante) può far si che i diritti di credito del creditore passino al mutuante, anche senza il consenso del creditore solo se:
il mutuo e la quietanza hanno data certa; nell’atto di mutuo è indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; nella quietanza si menziona la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento.
-Surrogazione legale: la legge prevede ipotesi di surrogazione a prescindere dalla volontà del creditore/debitore.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi (art.1203):
a) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;
b) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato;
c) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
d) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari; e) negli altri casi stabiliti dalla legge.”

32
Q

Successione nel credito. cessione del credito

A

È il contratto (consensuale e a effetti traslativi) tra il creditore (cedente) e un terzo (cessionario), con cui il diritto di credito si trasferisce dal creditore al terzo senza che sia necessario il consenso del debitore (ceduto).
Esistono crediti non cedibili che quindi non possono essere ceduti in quanto stabilito dalla legge o dalle parti.
La cessione può essere:
-A titolo oneroso: se viene ceduto verso un corrispettivo in denaro (=vendita).
-A titolo gratuito: se viene ceduto per spirito di liberalità (per soddisfare un interesse non patrimoniale del cedente) (=donazione)
Il cedente risponde dell’esistenza del credito, ma non della solvenza del debitore (cessione pro-soluto), salvo che non abbia assunto espressamente la garanzia (cessione pro-solvendo).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264).
Se il debitore non ha accettato, non gli è stata notificata o non è a conoscenza della cessione allora può pagare al vecchio creditore.

La notificazione della cessione al debitore ceduto è un onere del cessionario al fine di:
- Rendere opponibile la cessione al debitore (dopo la notificazione egli non è liberato se paga al creditore originario). Analogo risultato si ottiene se il debitore ha accettato la cessione o se era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
- Risolvere i conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto di credito: prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore (o da questi accettata con atto avente data certa anteriore).

33
Q

La successione nel debito

A

L’obbligazione in quanto vincolo giuridico che lega due o più individui può essere oggetto di “cambiamenti” all’interno del rapporto, che permettono all’obbligazione di restare in vita fino alla sua estinzione per cause ritenute legittime dall’ordinamento. I soggetti obbligati, quindi, possono cambiare a seconda delle varie situazioni che si verificano e per questo si parla di successione nel rapporto obbligatorio

34
Q

La successione nel debito: delegazione

A

Un debitore (delegante) ordina a un terzo (delegato) di soddisfare il creditore che è d’accordo. ll delegato, quindi, assume il debito nei confronti del creditore.
Il creditore può:
- Rifiutare la promessa
- Accettare la promessa senza liberare il debitore originario (delegazione cumulativa); il creditore così avrà di fatto due debitori e due patrimoni su cui soddisfarsi in caso di adempimento
- Accettare la promessa, dichiarando di liberare il debitore originario (delegazione liberatoria); solo in questo caso si realizza il trasferimento del debito.
In caso di delegazione di pagamento il delegato non assume il debito nei confronti del creditore ma si obbliga solamente a pagare.
Il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico: non nasce un rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario e il pagamento estingue il debito del delegante verso il delegatario e, se esistente, il debito del delegato verso il delegante.

35
Q

La successione nel debito: espromissione

A

Un terzo promette unilateralmente al creditore, di sua iniziativa (senza delegazione del debitore), di pagare il debito al posto del debitore. Il terzo viene obbligato in solido (effetto cumulativo) insieme al debitore a meno che il creditore non si opponga.

36
Q

La successione nel debito: l’accollo

A

Il debitore (accollato) e un terzo (accollante) stipulano un contratto con cui quest’ultimo si assume (si accolla) il debito. Il terzo si obbliga verso il debitore a pagare il creditore, ma l’accordo produce l’effetto di obbligare l’accollante anche verso il creditore (contratto a favore di un terzo, contratto cumulativo). Quindi l’accollo produce una duplice obbligazione per il terzo: una diretta al creditore e una indiretta al creditore.

37
Q

La garanzia patrimoniale

A

La garanzia patrimoniale è uno dei meccanismi predisposti dalla legge per la tutela dei diritti del creditore e indica, in caso di inadempimento, la possibilità di quest’ultimo di potersi soddisfare sul patrimonio del debitore. Il creditore non ha particolare diritto su un bene in particolare ma ha un diritto di procedere ad esecuzione forzata verso qualsiasi bene pignorabile che si trovi nel patrimonio del debitore. Agire in esecuzione forzata significa avviare un procedimento esecutivo con un atto chiamato pignoramento a seguito del quale i beni del debitore verranno venduti all’asta (all’incanto) e sul ricavato della vendita il creditore potrà soddisfarsene.

38
Q

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione surrogatoria

A

consente a un creditore di sostituirsi al debitore nel recupero di
crediti nei confronti di terzi quando il debitore non agisce per tutelare i diritti dei creditori.
Presupposti:
- Inerzia del debitore nell’esercizio di diritti o azioni che gli spettano verso i terzi
- Incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti da soddisfare
- Sostituibilità del titolare nell’esercizio (esclusione dei rapporti intuitu personae)
Effetti dell’azione surrogatoria:
- Acquisto del bene nel patrimonio del debitore con vantaggio indiretto per tutti i creditori che si vedono assicurati la garanzia patrimoniale.
- Il creditore si sostituisce al debitore nelle azioni contro terzi. Questa azione ha un vantaggio diretto per il debitore poiché i crediti vengono soddisfatti (azioni a beneficio del debitore).

39
Q

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: azione revocatoria

A

rimedio giuridico attraverso il quale un creditore può
chiedere che vengano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore che danneggiano le sue ragioni di credito.
Presupposti:
- Atto del debitore che ha come conseguenza un mutamento quantitativo o qualitativo dei beni sul quale il creditore potrebbe agire in via esecutiva (pregiudizio per il creditore)
- Incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti
- Conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ovvero dolosa preordinazione dell’atto (frode del debitore)
- Se l’atto è a titolo oneroso, conoscenza del terzo contraente del pregiudizio
Conseguenza:
-Se l’azione ha esito positivo l’atto viene dichiarato inefficace nei confronti del creditore (inopponibile al creditore)
-l’atto è invece valido e resta efficace tra le parti, verso i terzi e anche verso i creditori che non hanno agito

40
Q

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: sequestro conservativo

A

Si verifica quando il creditore teme che il debitore possa compiere atti di disposizione del patrimonio che pregiudichino la sua facoltà di soddisfarsi sul patrimonio de debitore.
Le conseguenze del sequestro includono il blocco della disponibilità dei beni sequestrati, impedendo al debitore di disporne fino alla risoluzione della controversia. Il sequestro conservativo serve a garantire il recupero dei crediti e a preservare il valore patrimoniale fino alla definizione della causa.

41
Q

Responsabilità patrimoniale

A

La responsabilità patrimoniale prevede che il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (comprende tutto il suo patrimonio, anche i crediti) (art. 2740).
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (par condicio creditorum)

42
Q

par condicio creditorum

A

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
I creditori che non sono garantiti da cause legittime di prelazione si chiamano chirografari. Questi si possono avvalere del diritto di garanzia patrimoniale e della par condicio creditorum solo dopo che i creditori garantiti da cause legittime di prelazione si sono soddisfatti.

43
Q

Cause legittime di prelazione

A

Le cause legittime di prelazione si riferiscono a situazioni in cui determinati creditori
hanno un diritto prioritario di soddisfazione rispetto ad altri creditori in caso di insolvenza del debitore. Essi sono:
1) Privilegio: è la protezione da parte della legge di alcuni crediti e creditori, che ne riconosce la priorità rispetto ad altri. Il privilegio è sempre accordato in considerazione della causa (titolo) del credito e viene sempre e solo previsto dalla legge, non dipende dalla volontà dei soggetti (es. sono privilegiati i crediti che riguardano beni di primaria necessità, i crediti per retribuzioni, etc.). Il privilegio permette al creditore di ottenere la soddisfazione del proprio credito prima di altri creditori non garantiti.
2) Pegno: diritto reale di garanzia su mobili, universalità di mobili, crediti, o diritti aventi per oggetto beni mobili.
3) Ipoteca: diritto reale di garanzia su beni immobili, usufrutto di beni immobili, beni mobili registrati

44
Q

Garanzie del credito

A

Genericamente si parla di garanzie di credito per indicare tutti qui meccanismi che hanno la funzione di garantire al creditore una tutela dall’inadempimento.
Questa funzione si realizza tramite due diversi strumenti:
-Garanzie Reali: sono collegate a un bene specifico e garantiscono il pagamento del credito attraverso il diritto di espropriare e soddisfarsi sul valore del bene in caso di inadempimento= pegno e ipoteca
-Garanzie Personali: coinvolgono un terzo, il fideiussore, che si impegna a garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore nei confronti del creditore. In questo caso, il creditore può rivolgersi al fideiussore se il debitore non adempie, ma non c’è un diritto specifico su un bene= fideiussione.
In questo caso al creditore è attribuito il potere di espropriare un determinato bene e soddisfarsi con diritto di preferenza sul ricavato della vendita anche se la proprietà del bene è passata ad altri
lo scopo di garanzia si raggiunge affiancando al debitore un “garante”, cioè un altro soggetto obbligato a cui il creditore possa richiedere l’adempimento e che risponde con tutto il suo patrimonio.

45
Q

Garanzie personali: la fideiussione

A

La fideiussione è un contratto fra un terzo (fideiussore) e il creditore con il quale il terzo garantisce l’adempimento del debitore obbligandosi direttamente con il creditore.
Per la fideiussione non è prevista una forma particolare ma è necessario risulti da una dichiarazione espressa del terzo. Inoltre, la fideiussione essendo astrattamente collegata all’obbligazione “principale” è valida solo entro i limiti di quest’ultima.
L’effetto della fideiussione è quello di obbligare il terzo in solido con il debitore

Beneficio di escussione: può essere pattuito fra le parti che il fideiussore non è tenuto a pagare prima che il creditore abbia “escusso” (esecuzione forzata) il debitore principale.
Solo dopo che il debitore non ha risposto, il creditore può soddisfarsi sul patrimonio presente e futuro del fideiussore.
Tuttavia, il fideiussore ha l’onere di indicare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.
Quando il fideiussore paga si estingue l’obbligazione “principale” ma se ne istaura un altra in cui il fideiussore diventa creditore del debitore (azione di regresso).

Fideiussione omnibus: si riferisce a un fideiussore che si impegna a garantire non solo un debito specifico, ma tutte le obbligazioni presenti e future di un debitore. Tuttavia, è importante che le parti stabiliscano un tetto massimo per l’importo garantito, poiché senza tale limite la fideiussione potrebbe risultare eccessivamente gravosa per il fideiussore.