I SOGGETTI DI DIRITTO Flashcards

1
Q

I soggetti di diritto

A

I soggetti di diritto sono i destinatari delle regole previste dall’ordinamento giuridico.
Due sottoinsiemi di soggetti:
1) Persone fisiche: gli esseri umani
2) Persone giuridiche: centri di interesse diversi dal singolo uomo, ma che godono di diritti come se fossero persone fisiche

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2
Q

Persone fisiche: la capacità giuridica

A

La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (quando il feto nasce vivo, si prende come riferimento la respirazione polmonare) e cessa con la morte (art. 1).
I diritti prima della nascita:
A) Patrimoniali: il concepito può ricevere per successione e donazione. Il non concepito può ricevere per testamento e donazione (a condizione che nasca)
B) Non patrimoniali: è molto discusso se al concepito (o addirittura all’embrione) spettino diritti; comunque: la legge 194/1978 (sull’aborto) protegge in qualche misura la vita del nascituro. Si fa strada l’idea del risarcimento dei danni subiti durante la gravidanza (es. incidente stradale) o addirittura con la procreazione (trasmissione di malattia genetica)

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3
Q

Persone fisiche: la capacità di agire

A

La capacità di agire è l’idoneità a compiere validamente atti giuridici (l’atto dell’incapace non è nullo ma annullabile) e con riguardo ai propri interessi (un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace di agire se questi agisce in nome altrui e ha capacità di intendere e volere). Si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2).
Eccezioni:
- A 15-16 anni si ha la capacità di stipulare un contratto di lavoro subordinato e di esercitarne i diritti
- A 16 anni si può contrarre matrimonio su autorizzazione del Tribunale (assumendo lo status di minore emancipato: minorenne sposato, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per gli altri è assistito da un curatore)
- A 16 anni può riconoscere il proprio figlio
- Il minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza
- Se si hanno 14 anni si deve dare il consenso ad essere adottati e a 12 anni si deve essere sentiti

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4
Q

La rappresentanza

A

La rappresentanza è il potere, conferito a un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano direttamente i loro effetti nei confronti di un altro soggetto (rappresentato).
La rappresentanza è la sostituzione nell’attività giuridica: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato. La rappresentanza come situazione giuridica soggettiva è un potere.
Spendita del nome: il rappresentante (procurator) deve dichiarare di non agire egli stesso ma agisce come rappresentante, deve spendere il nome in modo che gli effetti ricadano sul rappresentato (dominus).
Si dice che il rappresentante è parte formale dell’atto (l’autore della manifestazione di volontà, colui che emette il contratto ma su di cui non ricadono effetti), mentre il rappresentato è parte sostanziale dell’atto (è il destinatario degli effetti).
Un atto giuridico qualsiasi è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo; l’interessato, quindi, deve avere il potere di compiere un atto perché questo produca i suoi effetti, deve cioè trovarsi in una situazione giuridica che lo legittima a compiere quel determinato atto
La legittimazione è il potere di compiere efficacemente un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto.
Una fonte particolare di legittimazione è quindi il potere di rappresentanza, che legittima una persona a incidere direttamente su rapporti giuridici altrui.

La rappresentanza può essere:
- Legale: rappresentanza conferita dalla legge (es. genitori) o da una sentenza giudiziale spesso per tutelare interessi di persone incapaci di agire autonomamente (es. l’interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno)
- Volontaria: rappresentanza frutto di una scelta del rappresentato tramite procura, che conferisce a un’altra persona il potere di agire per suo conto
- Organica: il potere è attribuito ad un rappresentante che compie atti giuridici in nome e nell’interesse della collettività o dell’ente (società, associazioni, comitati, fondazioni).
Il rappresentante legale dell’ente rappresenta tutti gli individui dell’ente e agisce come organo dell’ente non come un terzo, e le sue azioni sono considerate direttamente come azioni dell’ente stesso, non come un intermediario.

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5
Q

Interdizione

A

a) Giudiziale: soggetto con vizio di mente grave e duraturo che rende una persona incapace di provvedere ai propri interessi; viene privato completamente della capacità di agire.
Nella sentenza in cui viene interdetto, il giudice nomina un rappresentante legale, un tutore (non per forza un familiare): il tutore sostituisce l’interdetto per gli atti che egli compie in nome e per conto dell’interdetto; non è richiesto il consenso dell’interdetto. Non può sostituirlo per gli atti personalissimi.
b) Legale: pena accessoria alla condanna all’ergastolo o a pena detentiva superiore a cinque anni (riguarda solo gli atti patrimoniali tra vivi); stabilita dalla legge, non c’è un giudice che decreta l’interdetto. L’annullabilità può essere fatta valere dalla controparte. Verrà nominato un tutore.
Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili solo se li compie da solo, se li compie tramite il rappresentante (tutore, agisce a nome dell’interdetto) sono validi. Implica la perdita della capacità di agire per tutto il tempo della pena.

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6
Q

Inabilitazione

A

soggetto con infermità mentale non grave, abuso di alcool o droga con danni economici, prodigalità (tendenza patologica allo sperpero, es. ludopatici), handicap gravi (sordità e cecità) in mancanza di sufficiente educazione; infermità non grave da comportare l’interdizione. Comporta una parziale incapacità di agire. Vi è una sentenza che dichiara la persona inabilitata e l’inabilitato è assistito da un curatore (serve il consenso sia dell’inabilitato che del curatore) solo negli atti di straordinaria amministrazione.

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7
Q

Amministrazione di sostegno

A

è un istituto che ha lo scopo di tutelare persone che,
per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Il beneficiario viene assistito da un amministratore di sostegno.
Mira a proteggere il soggetto debole, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Il giudice stabilisce per quali atti è richiesta l’assistenza e per quali invece è richiesta la sostituzione dell’amministratore di sostegno: flessibilità in base ai casi. Dove il giudice tace il soggetto conserva la capacità per tutti quegli atti.
Il provvedimento può anche essere temporaneo. Il giudice può sempre modificare o integrare
le decisioni assunte con il decreto di nomina. L’amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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8
Q

Minore età

A

Un caso di incapacità legale di agire è la minore età.
Il minorenne fino alla maggiore età, è sottoposto alla potestà dei genitori, o se mancano, alla tutela del tutore responsabilità genitoriale.
La responsabilità consiste nel:
- Diritto/dovere di mantenere/istruire e educare i figli
- Potere/dovere di amministrare i beni dei figli (con autorizzazione del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione)
- Potere di rappresentanza legale dei figli fino alla maggiore età
- Usufrutto legale sui beni del figlio
- Per gli atti di ordinale amministrazione serve il consenso di un solo genitore, straordinaria amministrazione è necessario il comune accordo tra i genitori
La responsabilità può decadere:
- Se i genitori violano o trascurano i loro doveri oppure ne abusano possono decadere dalla potestà per effetto di una sentenza del Tribunale per i minorenni
- In tal caso, la cura della persona del minore (così come accade se un minore rimane senza genitori) è affidata ad un tutore.

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9
Q

Persone fisiche: incapacità naturale

A

L’incapacità naturale è l’incapacità, anche transitoria, di intendere e di volere, di orientarsi nello spazio e nel tempo, di provvedere coscientemente ai propri interessi (es. quando si è ubriachi, dopo un forte shock, malattia etc.). Va sempre valutata in concreto, caso per caso.
Se una persona compie un atto giuridico in stato di incapacità naturale e ciò comporta un grave pregiudizio, l’atto può essere annullato, a condizione che l’altra parte fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto.
Un incapace naturale non ha un rappresentante legale, gli atti compiuti sono annullabili:
- L’atto unilaterale compiuto da un incapace di intendere e di volere è annullabile se comporta un pregiudizio per il soggetto incapace (art428)
- Il contratto concluso da un incapace di intendere e di volere è annullabile se risulta la malafede (conoscenza della situazione dell’incapace) dell’altro contraente (art. 428)
-Non è imputabile di un fatto illecito chi non aveva capacità di intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso (art. 2046)
-Matrimonio, donazione e testamento sono quegli atti che possono essere annullati per la mera incapacità naturale. Il pagamento non può essere annullato per incapacità naturale, è un atto di adempimento, devi pagare in ogni caso.

Il presupposto per risarcire e quindi rispondere del danno (responsabilità aquiliana o extracontrattuale) è l’imputabilità: non risponde chi non è capace di intendere e di volere a meno che l’incapace non si sia reso incapace da solo.

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10
Q

Persone fisiche: i diritti personalissimi

A

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che attengono alla sfera personalissima del soggetto.
Art2. Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
Oltre che nella Costituzione i diritti personalissimi vengono citati nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, carta diritti fondamentali dell’unione europea.
Diritti inviolabili dell’uomo:
-Diritto alla riservatezza, diritto alla tutela dei dati personali
-Diritto all’onore, alla reputazione, al decoro
-Diritto all’identità personale
-Diritto all’immagine, diritto al nome
-Diritto alla salute, ad essere curato e a non essere curato (se sono capace di intendere e di volere), a essere informato

I diritti della personalità hanno peculiari caratteristiche distintive:
-Sono innati e coessenziali alla persona
-Sono intrasmissibili e si estinguono con il venir meno del loro titolare (diritto all’onore del defunto si mantiene, gli eredi possono mantenerlo)
-Sono indisponibili e irrinunciabili
-Sono inalienabili e imprescrittibili

Atti di disposizione del proprio corpo: sono gli atti con i quali un soggetto può acconsentire alla diminuzione, di regola temporanea, di parti del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 5).

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11
Q

Le persone giuridiche

A

Sono soggetti di diritto gli uomini (le persone fisiche), ma anche entità più complesse, quali gruppi, organizzazioni, categorie, istituzioni. Si parla di persone giuridiche per indicare quegli enti diversi dall’uomo che godono di diritti come se fossero persone.
Le caratteristiche tipiche dei soggetti di diritto sono:
- presenza di una pluralità di individui
- una base patrimoniale
- uno scopo a cui sono dirette l’attività delle persone e l’impiego dei mezzi
- degli organi di amministrazione dell’ente
Le persone giuridiche si distinguono:
1) Con scopo di lucro (profit): lo scopo è quello di creare ricchezza, ma anche di suddividere gli utili tra gli appartenenti della persona giuridica
2) Prive di scopo di lucro (non profit)

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12
Q

Le persone giuridiche private

A

Carattere comune a tutte le persone giuridiche private è la pubblicità della loro costituzione, e degli atti che ne modificano l’organizzazione.
Per le persone del I Libro (fondazioni e associazioni) l’acquisto della personalità giuridica avviene a seguito dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Per le società, è previsto il registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio.
La pubblicità costitutiva consente ai terzi di conoscere la consistenza del patrimonio di associazioni e fondazioni, del capitale e dei conferimenti delle società, l’identità degli amministratori, etc., ed è condizione di opponibilità di taluni atti (es. revoca amministratori).
I soggetti di diritto sono dotati di soggettività giuridica piena, hanno capacità giuridica, hanno capacità di agire e hanno autonomia patrimoniale perfetta. Infatti, il patrimonio della persona giuridica è totalmente separato da quello dei soci o membri che ne fanno parte, la persona giuridica risponde dei propri debiti solamente con il proprio patrimonio; i singoli soci non rispondono dei debiti della società. Una importante eccezione è quella della società in accomandita per azioni, in cui rispondono gli accomandatari, cioè i soci amministratori.
Si individua quindi un attivo (beni) e un passivo (debiti) connessi tra di loro, che formano il patrimonio della persona giuridica, distinto da quello dei suoi amministratori o membri.
Ciò consente di parlare di beni della persona giuridica e di debiti della persona giuridica; implica che chi dispone di beni, o assume debiti per l’attività dell’ente, agisca non come rappresentante dei singoli, ed in nome e per conto di essi, ma in nome e per conto della persona giuridica, dà rilievo all’interesse della persona giuridica distinguendolo dall’interesse dei singoli. Consente infine di costituire rapporti tra i singoli membri e la persona giuridica, come tra distinti soggetti.

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13
Q

Le persone giuridiche private: le associazioni

A

nasce dall’accordo (contratto associativo= contratto plurilaterale) tra più persone che decidono di destinare il patrimonio ad uno scopo lecito (che non sia contrario alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume) anche egoistico ma non di profitto. È determinante la volontà degli associati, il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.

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14
Q

Le persone giuridiche private: le fondazioni

A

è un ente dotato di un patrimonio che il fondatore ha destinato ad uno scopo di pubblica utilità. È determinante la volontà del fondatore. La fondazione è soggetta ad un maggiore controllo da parte dell’autorità governativa che esercita controllo e vigilanza sull’amministrazione.
Si forma con un atto unilaterale in cui il fondatore destina il patrimonio a uno scopo che è uno scopo ideale di pubblica utilità. Ci sono delle soglie minime di patrimonio della fondazione.

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15
Q

Le persone giuridiche private: le società di capitali

A

sono imprese costituite per scopi economici, i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

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16
Q

Le persone giuridiche non riconosciute

A

Questi enti possono anche non essere riconosciuti e quindi privi di capacità giuridica:
- Comitati: gruppo di persone (promotori) che si propongono di raccogliere fondi da destinare ad una certa finalità lecita e socialmente utile: i promotori rispondono dei debiti (non gli oblatori, cioè coloro che contribuisco dando fondi)
- Società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice
- Associazioni non riconosciute: i partiti e i sindacati

Le persone giuridiche non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta: dei debiti dell’ente risponde il patrimonio associativo ma possono essere chiamati a rispondere dei debiti dell’ente anche i patrimoni dei soci/associati (chi agisce per nome e per conto dell’associazione) con delle limitazioni in base a ogni singolo ente. Sorgono grazie a contratti con forma libera, generalmente scritta, dove non è necessaria una registrazione.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto e possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni i rappresentanti dell’ente possono in casi determinati essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte.

17
Q

Gli enti del terzo settore

A

Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, e tutte le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività da essi svolta deve essere di interesse generale: le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, prestazioni sociosanitarie, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione extra-scolastica, cooperazione allo sviluppo, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, etc.
Naturalmente deve trattarsi di organizzazioni non aventi scopo di lucro: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve.
Il codice degli enti del terzo settore riguarda una serie di norme che concernono la disciplina degli enti del terzo settore che sono enti (associazioni, fondazioni, altri tipi di enti) senza scopo di lucro (può svolgere attività commerciali solo se gli utili servono allo scopo associativo) che hanno lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Non è un ente a sé, un’associazione può essere un ente del terzo settore: è solo una qualifica giuridica. Il Codice prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore gestito con modalità informatiche e tenuto su base territoriale (in collaborazione con le Regioni e le province autonome).

18
Q

Le persone giuridiche pubbliche

A

Le persone giuridiche pubbliche (o enti pubblici) non sono soltanto lo Stato e gli altri enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) ma anche gli altri enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche che godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
La diversa natura dell’ente determina la soggezione alle regole di diversi rami del diritto, e quindi l’applicazione di una diversa disciplina per quanto riguarda le attività e i poteri dell’ente.
In generale, si può dire che le persone giuridiche private sono costituite tramite un atto dell’autonomia privata (il contratto di associazione o di società; il negozio di fondazione) e perseguono interessi particolari (anche se socialmente utili, e in certi casi corrispondenti ad interessi dalla collettività). I loro strumenti di attività sono esclusivamente quelli del diritto privato.
Gli enti pubblici invece sono di regola costituiti direttamente dalla legge, o da un atto dell’autorità amministrativa sulla base di una previsione di legge. Essi si caratterizzano per uno scopo di carattere pubblico: sono cioè costituiti, e debbono operare, per il soddisfacimento di interessi della collettività. La realizzazione di interessi generali senza alcuna potestà di carattere pubblico era affidata agli enti pubblici economici (ENI, IRI, ENEL), nati per assicurare un intervento dello Stato nell’economia. La struttura di questi enti è stata modificata e sono state trasformate in società per azioni, privatizzandole in modo da assoggettarli alle regole della s.p.a. per quanto riguarda i vincoli di bilancio e l’eventuale riduzione del capitale per perdite.