LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE Flashcards

1
Q

La trascrizione

A

La trascrizione è una forma di pubblicità che serve a rendere a conoscenza dei terzi certi tipi di atti giuridici o contratti. Esistono i registri immobiliari dove vengono trascritti i proprietari dei beni immobili, trascrivo l’acquisto per renderlo pubblico, solo tramite un atto pubblico io posso trascrivere la vendita. Non serve per la validità e nemmeno per l’efficacia.

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Q

I mezzi di prova

A

Regola di giudizio fondata sull’onere della prova:
- L’attore deve provare i fati costitutivi del suo diritto (ad es. un creditore deve provare l’esistenza del contratto da cui è sorta l’obbligazione); se non vi riesce perderà la causa
- Il convenuto: se l’attore è riuscito a provare i suoi fatti costitutivi, deve provare i fatti impeditivi, modificativi estintivi, impeditivi del diritto dell’attore; se non vi riesce sarà lui a perdere la causa

Esiste un principio del libero apprezzamento della prova in virtù del quale il giudice può liberamente valutare le prove. Fanno eccezione le prove legali che impediscono al giudice di valutare liberamente determinati fatti.
Esistono due tipi di prove:
- Prove legali: hanno rilevanza predeterminata dalla legge; fanno piena prova cioè vincolano
il giudice (confessione, atto pubblico, giuramento etc.). “Piena prova” è un’espressione che spesso si sostituisce con quella di prova legale. Il giudice valuta liberamente le prove addotte dalle parti: solo in alcuni casi determinati dalla legge il giudice è vincolato a decidere ritenendo accertati i fatti cui si riferisce la prova, che assume, appunto, il nome di prova legale.
Come si è detto, la piena prova resiste fino a querela di falso. Ciò significa che la parte, interessata a negare l’esistenza dei fatti attestati dal documento, non può dare prova contraria se non esperisce prima una querela di falso.
- Prove libere: sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, cioè secondo la sua esperienza di uomo e di giurista (testimoniale)

Si possono distinguere le prove:
1) Precostituite o documentali: esistono prima del giudizio (es. scrittura privata, atto pubblico)
2) Costituende: si formano nel corso del giudizio (es. prova testimoniale, presunzione, giuramento)

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3
Q

La prova documentale

A
  • L’atto pubblico: è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto pubblica fede. Tipico atto pubblico è il rogito notarile, che si ha quando il notaio scrive le dichiarazioni fatte dalle parti in sua presenza. Questo tipo di atto fa piena prova, fino a querela di falso.
    -La scrittura privata: è un semplice documento scritto, sottoscritto dalle pari.
    Può essere dattiloscritto, stampato, scritto da un terzo; l’essenziale è che sia firmato dalla persona a cui si attribuisce la dichiarazione ivi espressa. L’efficacia di prova è limitata: una firma può sempre essere contraffatta. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
    Il valore probatorio della scrittura privata verte, dunque, tutto attorno al problema della sottoscrizione. La sottoscrizione, per quanto riconoscibile, è imitabile; per questo la norma attribuisce valore di prova alla scrittura privata solo se chi ne compare come l’autore riconosce la propria firma.
    Una regola particolare riguarda il telegramma che viene trasmesso a distanza e non è quindi un documento sottoscritto. Altre scritture senza sottoscrizione molto importanti sono i libri contabili delle imprese commerciali. Una regola simile a quella che vale per le scritture private, vale per le riproduzioni meccaniche (magnetiche, fotografiche, cinematografiche), che fanno piena prova dei fatti o documenti rappresentati se la persona, contro cui sono prodotte, non ne disconosce la conformità all’accaduto (art. 2712).
    -La scrittura privata autenticata: consiste in un documento giudizialmente redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale (il notaio, o il segretario comunale, o il capo dell’ufficio statale da cui dipende il sottoscrittore, ecc.) il quale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e dunque è autentica.
    L’autenticazione rende certa l’identità del sottoscrittore, il fatto che ha sottoscritto e la data in cui ha sottoscritto il documento: per tutti questi aspetti, attribuisce alla scrittura valore di prova legale fino a querela di falso, superando i limiti dell’efficacia probatoria della comune scrittura privata.
    Le funzioni della scrittura privata e della firma materiale che la caratterizza sono state estese al documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.
    Il documento informatico, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti informatici formati nel rispetto delle regole tecniche previste dalla legge (art. 71) sono validi e rilevanti agli effetti di legge.
    L’efficacia probatoria di questo documento, anche quando sia sottoscritto mediante una firma elettronica semplice, è però liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
    Quando però il documento informatico sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, tale documento ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata.
    Il documento informatico può avere anche l’efficacia probatoria di una scrittura privata autenticata quando sia sottoscritto con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Un problema particolare, di grande rilievo pratico, è la data della scrittura.
Se l’atto è pubblico, la data è certa, coperta anch’essa da prova legale: così pure nella scrittura privata autenticata. La semplice scrittura privata non ha data certa. Però la può acquistare, anzitutto tramite la registrazione (che ha soprattutto fini fiscali) o, per i documenti informatici, attraverso l’opposizione e associazione di marche temporali (validazione temporale).

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4
Q

La prova testimoniale

A

La prova testimoniale consiste in una dichiarazione che un terzo imparziale rende in udienza sui fatti di causa. Il testimone non deve essere parte in causa, né avere un interesse.
Il problema della prova per testimoni è la sua ammissibilità.
I limiti della prova testimoniali sono:
-Limite di valore: non ammissibile per provare la conclusione o il contenuto di un
contratto avente valore superiore a 2,58 € (ammissibile dal giudice)
-Patti aggiunti o contrari: patti anteriori o contemporanei a un accordo scritto non sono ammissibili, i patti successivi a un accordo scritto sono ammissibili solo se appare verosimile che siano state
fatte aggiunte o modificazioni verbali
-Non è ammissibile la prova testimoniale per i contratti che richiedono la forma scritta sia ad substantiam (cioè per la validità dell’atto) che ad probationem (cioè come unico mezzo per provare l’esistenza dell’atto); in quest’ultimo caso, però, è possibile provare per testi l’esistenza del contratto solo se la parte ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
La prova testimoniale non fa mai piena prova: il giudice ne apprezza liberamente l’attendibilità.

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5
Q

La presunzione

A

Le presunzioni sono argomenti attraverso cui da un fatto dimostrato si considera provato un fatto di cui non si ha prova diretta (procedimento deduttivo).
Esistono le:
- Presunzioni semplici: indizi gravi, precisi e concordanti, lasciati al prudente apprezzamento del giudice
- Presunzioni legali: sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto; contenute di solito nel Codice civile, dispensano la parte favorita dalla presunzione dal provare i fatti di causa. Possono a loro volta dividersi in due categorie:
* presunzioni assolute: che non ammettono prova contraria
* presunzioni relative: che ammettono prova contraria

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6
Q

Il giuramento

A

Il giuramento è una dichiarazione a sé favorevole che una parte rende in giudizio sui fatti di causa, per richiesta dell’altra parte o su iniziativa del collegio.
Il giuramento fa piena prova e, rispetto alle altre prove legali, è quella di maggiore intensità in quanto, una volta prestato, l’altra parte non può provare il contrario, né può agire in revocazione, anche se il giuramento sia stato dichiarato falso con sentenza.
Può essere:
- Decisorio: è richiesto dalla parte che intende far giurare l’altra. La parte che deve giurare può giurare e vincere la causa, non giurare o non presentarsi senza giustificato motivo e perdere la causa, oppure riferire il giuramento a chi glielo ha deferito; in altre parole, la parte invece di giurare chiede all’altra di giurare in sua vece. Può essere ammesso solo se verte su diritti disponibili.
- Suppletorio: è deferito dal collegio senza che vi sia richiesta dalla parte. Si ricorre a questo mezzo istruttorio quando, dopo l’esaurimento dei mezzi istruttori, le domande e le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono nemmeno del tutto sfornite di prova.
- Estimatorio: è deferito quando non è possibile accertare in altro modo il valore della cosa domandata.
Il rifiuto di giurare fa perdere la causa; il falso giuramento è reato e che chi è stato sconfitto può chiedere il risarcimento del danno subito, anche se il reato è estinto.

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7
Q

La confessione

A

La confessione è una dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte; non sarebbe confessione la dichiarazione resa da un terzo sui fatti di causa (testimonianza) né una dichiarazione resa dall’avvocato della parte, che potrebbe valere come ammissione.
In caso di contestazione delle ulteriori circostanze, la confessione avrà valore di prova libera.
Revocabile solo per errore di fatto o violenza.
La confessione può essere:
- Giudiziale: resa nel corso del processo (spontaneamente o mediante interrogatorio formale per stimolare la confessione). La confessione resa in giudizio fa piena prova.
- Stragiudiziale: resa al di fuori del processo; è resa dalla parte o da chi la rappresenta al di fuori del giudizio; se resa ad un terzo sarà liberamente valutata dal giudice.

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