I CONTRATTI Flashcards
Il contratto
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art.1321).
Il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art.1372).
Uno dei principi fondamentali che regola i contratti è quello dell’autonomia contrattuale: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
I requisiti del contratto: l’accordo
L’accordo è la convergenza delle manifestazioni di volontà delle parti.
Può attuarsi in:
- Forma espressa: mediante parole (orali o scritte) o mediante gesti (es. alzata di mano in un’asta)
- Forma tacita: tenendo un comportamento concludente che oggettivamente esprima una data volontà (salire su un treno, presentarsi alla cassa di un supermarket con un carrello pieno, etc.). Il silenzio non vale accettazione.
L’accordo è l’incontro tra la proposta e l’accettazione.
- Proposta: atto unilaterale con il quale si propone un contratto, questa deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, oppure essere un invito a proporre (ex: cartelli affittasi, vendesi)
- Accettazione: atto unilaterale che deve corrispondere esattamente alla proposta, l’accettazione diversa dalla proposta (elementi cambiati) vale come nuova proposta. Il silenzio non vale mai come accettazione salvo i casi previsti dalla legge.
I contratti reali
Nei contratti reali invece, il consenso non è sufficiente a concludere il contratto ma è necessaria la consegna della cosa per perfezionamento del contratto.
Alcuni contratti si concludono anche:
-mediante esecuzione: l’accettante conclude il contratto eseguendolo ossia effettuando la prestazione che nasce da quel contratto in capo ad egli stesso, a condizione che venga richiesto dal proponente oppure così risulti per la natura dell’affare o secondo gli usi. L’accettante deve dare avviso dell’iniziata esecuzione, in caso contrario deve risarcire il danno.
-Mediante silenzio: es. Contratto unilaterale: contratto che fa sorgere obbligazioni a capo di una sola parte (la fidis iussore). Si conclude: se vi è una proposta che è effettuata dal soggetto che in futuro sarà obbligato, essa si intende accettata con il silenzio, con la mancanza di rifiuto da parte della persona a cui è diretta. Il destinatario può rifiutare ma in mancanza di rifiuto il contratto è concluso.
I contratti consensuali
si concludono con il solo consenso delle parti (es. vendita).
La conclusione del contratto (art. 1326): il contratto è concluso nel momento in cui chi fa fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328): la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione
Nei contratti consensuali vige il principio di cognizione secondo il quale il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326).
Presunzione di conoscenza (art.1335): la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La revoca
La revoca è la dichiarazione di volontà unilaterale intesa a estinguere con effetto immediato un negozio giuridico valido o a ritirare la proposta o l’accettazione di un contratto.
La proposta può essere revocata finchè il contratto non si è concluso. Invece l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione.
L’opzione (art. 1331): è un accordo tra due parti con cui una (promittente) si obbliga a stipulare un contratto, mentre l’altro (promissario), che non è obbligato, ha il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del contratto con preferenza su ogni altra persona.
La proposta irrevocabile è una proposta che non può essere revocata e che quindi è come se rimanesse “bloccata” per un certo periodo di tempo.
Il contratto preliminare
È il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare entro un dato termine, il contratto definitivo.
L’effetto principale del preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo: è a effetti obbligatori cioè fa insorgere un rapporto obbligatorio tra le parti.
Il contratto è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (forma per relationem) (art. 1351).
Se una delle parti non adempie all’obbligo e si rifiuta di concludere il definitivo, l’altra può rivolgersi al giudice ed ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (sentenza costitutiva) (art. 2932).
È possibile la trascrizione del preliminare (che abbia ad oggetto la vendita di un immobile, la costituzione di un diritto reale, etc.) che ha effetto prenotativo: la trascrizione anticipa l’opponibilità del contratto definitivo (o della sentenza costitutiva) alla data in cui il preliminare è stato trascritto (ex tunc). Il contratto preliminare va distinto dal compromesso o preliminare improprio che è il contratto che produce tutti gli effetti del contratto ma obbliga le parti a riprodurre il consenso in altra forma. Puntuazioni o minute di contratto: accordi scritti in cui le parti mettono per iscritto delle parti in cui si sono trovate d’accordo. Un contratto si conclude se ci sono tutti gli elementi essenziali per la sua conclusione.
Le trattative
Le trattative (art. 1337): le parti durate le trattative devono comportarsi secondo buona fede oggettiva (in modo leale ed onesto. C’è inoltre l’obbligo di informare l’altra parte di una causa di invalidità del contratto se conosciuta.
La violazione di questi obblighi è fonte di responsabilità precontrattuale e produce la condanna verso chi li viola a risarcire i danni recati (perdita subita + mancato guadagno).
Si parla di interesse negativo, ossia del danno risentito per aver confidato nella conclusione o nella validità del contratto.
La buona fede oggettiva è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto.
La buona fede soggettiva è il comportamento della persona onesta e leale
Condizioni generali di contratto
Sono clausole predisposte unilateralmente da una parte (non modificabili dalla controparte), per regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti che possono essere efficaci solo se l’altra parte le ha conosciute o erano conoscibili e non fanno parte del documento contrattuale.
Una parte predispone il contratto, un’altra parte si limita ad accettare o non accettare; la fase delle trattative è molto limitata. Possono essere contenute in moduli o formulari.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l’ordinaria diligenza
Vengono chiamate clausole vessatorie tutte quelle clausole che prevedono un particolare squilibrio fra chi propone il contratto e chi lo deve accettare.
Sono tassative, elencate nell’art.1341 e si considerano efficaci solo specificatamente approvate per iscritto e se firmate dalla controparte.
Le clausole vessatorie sono efficaci solo se approvate specificamente per iscritto. A favore di chi le ha predisposte prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, sanciscono decadenze a carico dell’altro, limitazioni ai opporre eccezioni.
L’Unione Europea ha emanato una specifica direttiva che si occupa della tutela del contraente debole= Direttiva n. 93 del 5 aprile 1993
L’Italia ha recepito la Direttiva europea da prima introducendo nel Codice civile il capo XIV-bis,
relativo ai contratti dei consumatori (artt. 1469 bis–sexies). Poi inserendo la relativa disciplina
nel codice del consumo (artt. 33-38) che disciplina i contratti tra professionisti e consumatori, e l’Art. 1341 del Codice civile relativo alla disciplina che concerne tutti gli altri casi.
-Il professionista: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che realizza il contratto nel quadro della sua attività professionale o imprenditoriale
-Il consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta
Art.33 codice del consumo: si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
Lista Nera: sono quelle clausole (indicate all’art. 33, 2° comma) che sono sempre considerate vessatorie, anche se sono state oggetto di specifica trattativa.
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento del professionista
- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
Lista Grigia: sono quelle clausole (indicate all’art. 33, 3° comma) che si presumono vessatorie salva la dimostrazione che sono state oggetto di specifica trattativa.
- Tutte quelle elencate dall’art. 33, comma 3° (lista aperta)
Le clausole vessatorie sono nulle (nullità di protezione ex art. 36), mentre il contratto rimane valido per la restante parte. La trattativa deve essere provata dal professionista.
I requisiti del contratto: la causa
È la funzione socioeconomica costante e tipica del contratto, l’assetto di interessi che con il contratto si intende perseguire (es: la compravendita serve a scambiare una cosa contro un prezzo).
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui in ogni trasferimento di diritti o assunzione di obblighi:
a) Vi deve essere una causa (l’astrattezza è un’eccezione)
b) La causa deve essere meritevole di tutela:
-Nei contratti tipici la meritevolezza della causa è predefinita da legislatore
-Nei contratti atipici occorre verificare caso per caso se la causa sia meritevole di tutela
La causa non è da confondere con i motivi del contratto, ovvero le ragioni personali che spingono il soggetto ad a contrarre, poiché questi in genere sono irrilevanti.
Classificazione dei contratti in base alla causa
1) Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici): sorgono obbligazioni in capo ad entrambe le parti, queste prestazioni sono legate dal nesso do ut des (presto affinché tu possa prestare a tua volta).
es.: compravendita (obbligo di consegna e obbligo di pagare il prezzo), locazione, appalto
se si verifica l’inadempimento di una parte l’altra potrà risolvere il contratto per inadempimento: il contratto si scioglie e cessa di produrre effetti.
I contratti sinallagmatici possono essere:
- Commutativi: le prestazioni delle parti sono prestabilite
- Aleatori: le prestazioni dipendono dalla pura sorte, è connaturato un elevato profilo di rischio (assicurazione=pago anche senza fare sinistri, giochi d’azzardo, vendita= vendere un raccolto ma non si sa quanto produco)
2) Contratti unilaterali: sorgono obbligazioni solo in capo ad una parte, la conseguenza principale è che questo tipo di contratto può essere concluso anche senza il consenso.
(es. mandato gratuito, fideiussione, donazione, comodato)
3) A titolo oneroso: ciascuna parte ricava un vantaggio e sopporta un sacrificio (es. compravendita: vendo=vantaggio ma devo consegnare e la proprietà non è più mia=svantaggio).
* Contratti essenzialmente onerosi (es. compravendita): non possono che essere onerosi (se la compravendita fosse gratuita sarebbe una donazione)
* Contratti naturalmente onerosi (es. il mutuo): in assenza di pattuizione sono onerosi.
4) A titolo gratuito: una parte ricava un vantaggio, l’altra sopporta un sacrificio.
* Contratti essenzialmente gratuiti (es. comodato, donazione): non possono che essere gratuiti (se il comodato fosse oneroso sarebbe una locazione)
* Contratti naturalmente gratuiti (es. deposito): in assenza di pattuizione delle parti sono gratuiti.
Non bisogna fare confusione fra contratto a titolo gratuito e contratto di donazione (animus donandi). Il primo ha il fine ultimo di perseguire un interesse di tipo patrimoniale, il secondo invece è mosso dallo spirito di liberalità, da interessi personali volti ad arricchire il donatario.
I requisiti del contratto: l’oggetto
Per oggetto del contratto di intendono sia le prestazioni che le parti si vincolano ad offrire, sia il “bene” che è concretamente oggetto di quelle prestazioni.
Il bene deve essere:
a) Possibile: non deve presentarsi l’impossibilità giuridica (astro, monumento), bene inesistente o distrutto, una prestazione umanamente non realizzabile sono oggetti impossibili
b) Lecito: contratto non contrario a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico. Es. Un contratto di associazione che ha lo scopo di coltivare e distribuire fra i soci canapa indiana ha
oggetto illecito.
c) Determinato o determinabile: ci devono essere i criteri per determinarlo
I requisiti del contratto: la forma
La forma è il modo in cui una parte manifesta la propria volontà.
La forma può essere:
- Tacita: per fatti concludenti
- Orale
- Scritta:
1) Privata: redatta dai privati
2) Privata autenticata: redatta dai privati ma le sottoscrizioni sono fatte davanti a un pubblico ufficiale che attesta che la firma sia stata fatta da quel soggetto
3) Notarile (atto pubblico): atto redatto da un notaio in presenza di un minimo di due testimoni
La forma del contratto è di regola libera (art. 1325) tuttavia la legge in alcuni casi prescrive una particolare forma per alcuni tipi di contratto, pena la nullità.
I casi sono:
1) Forma ad substantiam (ai fini della sostanza): viene impiegata quando la legge prevede una forma specifica per rendere un contratto valido, ovvero dargli sostanza, in caso contrario il contratto sarebbe nullo.
Art1350: atti che devono farsi per iscritto. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
- I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- I contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
- I contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- I contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
2) Forma ad probationem (ai fini di prova): la forma richiesta per la prova è quella scritta.
In assenza di quest’ultima, la prova può essere fornita oralmente per confessione o per giuramento.
3) Forma per la trascrizione: per trascrivere un contratto nel registro dei beni immobiliari ci vuole la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (art. 1352).
Art1350: atti che devono farsi per iscritto. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
- I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- I contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
- I contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- I contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
4) Forma per relationem: si ha negozio per relationem quando le parti, per determinare il contenuto dello stesso, fanno rinvio a fonti esterne, siano esse clausole di un altro contratto o norme di legge.
Il Codice civile contiene alcune norme che evidenziano una contaminazione formale inderogabile in alcuni casi di collegamento negoziale necessario.
Si pensi alle ipotesi che seguono:
⁃ Art. 1351 cod.civ.: il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
⁃ Art. 1392 cod.civ.: la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere
⁃ Art. 1403 cod.civ.: la dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge
Elementi accidentali del contratto
Sono elementi non essenziali, quindi possono anche non esserci e il contratto rimane valido. Tuttavia, se presenti, limitano l’efficacia del contratto.
Essi sono:
1) La condizione: evento futuro e incerto fino al quale si fanno dipendere gli effetti del contratto. Può essere:
- Sospensiva: fino al quale si fanno dipendere gli effetti del contratto
- Risolutiva: fino al quale cessano gli effetti del contratto ex tunc, retroattivamente
Si dividono inoltre in:
- Condizioni casuali: prodotte dal caso o dalla volontà di terzi
- Condizioni potestative: condizione in cui il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà di un soggetto
- Condizioni miste: prodotte in parte dalla volontà e in parte dal caso
- Condizione meramente potestativa: prodotta solo dalla pura volontà di una delle parti (se vorrò…), rende nullo il contratto, non viene accettata dall’ordinamento per mancanza di serietà nel rapporto obbligatorio (art. 1355).
Si distinguono poi le:
- Condizioni impossibili: condizione in relazione alla quale viene dedotto un evento non che può avverarsi, per impossibilità fisica o giuridica; per quanto riguarda le condizioni sospensive il contratto si definisce nullo, per le condizioni risolutive allora si considera come se non fossero mai state apposte
- Condizioni illecite: se la condizione è illecita allora il contratto è sempre nullo
La pendenza della condizione è il periodo durante il quale la condizione può verificarsi dando efficacia al contratto (se sospensiva) o cessando gli effetti del contratto (se risolutiva).
Durante questo periodo detto aspettativa si possono:
- Si possono compiere atti conservativi (protezione della propria posizione)
- Ci si deve comportare secondo buona fede: la condizione si considera avverata se scorrettamente ne è impedito l’avveramento
- Si può disporre sia del diritto condizionato che dell’aspettativa, alle medesime condizioni: vendere il proprio diritto che rimane sottoposto alle stesse condizioni
Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
2) Il termine
Il termine si identifica come un evento futuro e certo dal quale si fanno dipendere gli effetti di un contratto (termine iniziale) oppure fino al quale si fanno dipendere gli effetti di un contratto (termine finale).
Termine di adempimento: termine entro il quale si deve adempiere
Esistono negozi che non possono essere sottoposti a termine (matrimonio, eredità).
3)Il modus (o onere)
Il modus è definibile come un peso che il beneficiario di una liberalità subisce per volontà dello stesso soggetto che fece l’attribuzione. È valido solamente per la donazione e per il testamento.
Regola fondamentale sull’efficacia del contratto art 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti (1) e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (2). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (3), salvo che nei casi previsti dalla legge (art. 1372).
1) Il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra le parti. Ciò significa che malgrado le parti siano libere di stipularlo o meno, una volta che lo hanno concluso sono tenute ad osservarlo e restano vincolate al suo contenuto che ne regola i rapporti reciproci al pari di una norma di legge.
Il contratto può essere sciolto:
- Per mutuo consenso: nuovo accordo uguale e contrario
- Recesso unilaterale: atto unilaterale con cui un soggetto esercita il diritto potestativo di sciogliersi da un contratto (dal vincolo che sorge da esso)
Può essere a fonte:
a) Legale: previsto espressamente dalla legge, es. lavoratore nel contratto di lavoro, consumatore (volontario, di pentimento)
b) Contrattuale: dietro corrispettivo (caparra penitenziale, chi l’ha data la perde, chi l’ha ricevuta deve il doppio)
- Altre cause ammesse dalla legge:
a) Risoluzione: per inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità
3) Non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge:
- Contratto per persona da nominare: contratto con il quale una delle parti si riserva di nominare un terzo che subentra nella sua posizione contrattuale. Il terzo subentra solo su esplicita manifestazione di volontà: dichiarazione di nomina (procura precedente al contratto) e il successivo consenso del terzo. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata alla controparte di norma entro tre giorni (salvo che non viene stabilito diversamente dalle parti) dalla stipula del contratto e deve avere una forma per relationem.
- Contratto a favore di terzo: un soggetto (promittente) si obbliga verso un altro (stipulante) ad eseguire una prestazione a favore di un terzo (beneficiario).
Quest’ultimo non è parte del contratto ma acquista il diritto alla prestazione per effetto del contratto.
Tuttavia, il beneficiario può rifiutare la prestazione. In questo caso il promittente deve adempiere nei confronti dello stipulante, salvo che non risulti contrario della volontà delle parti.
Fino al momento della accettazione del beneficiario lo stipulante può revocare la destinazione del suo atto. Se il terzo accetta rende irrevocabile la stipulazione in suo favore.
- Cessione del contratto: è il contratto con il quale una parte cede all’altra parte la propria posizione contrattuale in un determinato contratto a prestazioni corrispettive, purché tali prestazioni non siano ancora state eseguite.
Visto che la posizione contrattuale ceduta è costituita da un fascio di diritti e di obblighi,
per la perfezione del contratto occorre il consenso del contraente ceduto.
Ci sono dei casi in cui, cedendo un bene, si cedono anche i contratti relativi a quel bene:
a) Cessione dell’immobile locato: il contratto di locazione prosegue con l’acquirente
b) Cessione dell’azienda: i contratti proseguono con l’acquirente
Non rientrano tra le ipotesi di contratti efficaci rispetto ai terzi le seguenti:
- Divieto di alienare: le parti stabiliscono che una di esse non possa vendere un bene di cui è proprietaria, purché sia entro limiti di tempo e ci sia un interesse
- Promessa del fatto del terzo: prometto che un terzo soggetto farà qualcosa, tizio non è parte del contratto
- Patto di prelazione: patto in virtù del quale una parte si obbliga a preferire l’altra parte nel caso in cui intenda vendere un bene a parità di condizioni:
a) Prelazione legale: ha fonte nella legge
b) Prelazione volontaria: nel caso in cui venga convenzionalmente prevista dalle parti; ha fonte in un contratto
L’integrazione del contratto
È l’operazione con la quale si completa il contenuto e si determinano compiutamente gli effetti del contratto. Oltre alle clausole presenti nel contratto, si può essere obbligati ad altre clausole anche se non sono scritte:
- A carattere imperativo: anche in presenza di diverso accordo delle parti (es. clausole imposte, prezzi vincolati)
- A carattere dispositivo: qualora non previsto diversamente dalle parti (es. clausole d’uso)
Preliminare all’integrazione è l’interpretazione del contratto, che permette di:
- ricostruire la volontà manifestata dalle parti e colmare eventuali lacune
- qualificare il contratto
L’interpretazione del contratto
L’interpretazione del contratto consiste nell’attribuire un significato alla manifestazione di volontà.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366).
Esistono:
1) Criteri di interpretazione soggettiva: occorre ricercare la comune intenzione delle parti, cioè il significato che i contraenti volevano in effetti attribuire alle loro espressioni, poi rivelatesi di dubbia interpretazione, tramite:
- Senso letterale delle parole
- Comportamento complessivo dei contraenti
- Connessione complessiva delle clausole del contratto (le clausole si interpretano “le une per mezzo delle altre”)
2) Criteri di interpretazione oggettiva: se non è possibile ricavare quale fosse la comune intenzione delle parti, si ricorre a criteri oggettivi di interpretazione, tra cui:
- Il principio di conservazione del contratto: nel dubbio, il contratto o le singole clausole si devono interpretare nel senso in cui potrebbero avere qualche effetto anziché nel senso secondo cui non ne avrebbero alcuno
- L’attribuzione del significato meno favorevole a chi ha predisposto le clausole
- L’interpretazione praticata nel luogo ove si stipula il contratto
Le espressioni che possono avere più sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Se nonostante l’applicazione delle norme il contratto rimanga oscuro (non si è d’accordo sul significato della clausola) deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato se a titolo gratuito. Se a titolo oneroso deve realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti (interpretazione che soddisfi gli interessi di entrambi) (art.1371).
Gli effetti del contratto
Il contratto produce effetti che possono essere:
- Obbligatori
- Reali o traslativi
In base agli effetti prodotti i contratti si distinguono in
-Contratti a efficacia reale: contratti per effetto dei quali si verifica la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto
Principio consensualistico (art. 1376): nei contratti ad efficacia reale, il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (es. vendita, donazione, mutuo)
-Contratti a efficacia obbligatoria: contratti per effetto dei quali nascono unicamente obbligazioni
(es. mandato, locazione).
I contratti di alienazione
Prevedono il trasferimento del diritto di proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro.