I BENI, IL POSSESSO E I DIRITTI REALI Flashcards

1
Q

I beni

A

I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810).
Sono beni:
- Le cose materiali (corporali)
- Le cose immateriali (incorporali)
- I diritti aventi utilità economica (i crediti)
- L’universalità (es. biblioteca, gregge, l’azienda): un complesso di beni che appartengono alla stessa persona e hanno destinazione unitaria, il contratto è unico; le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I beni immobili e mobili

A

I beni si distinguono in:
- Beni immobili: è definito come un bene che non può essere spostato senza
perdere la sua natura o subire alterazioni significative. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art.812). Per il contratto si richiede forma scritta.
- Beni mobili: sono quelli che possono essere trasferiti da un luogo a un altro senza perdere la loro identità; tutti gli altri beni (art.812). Per il contratto forma libera.
a) Beni mobili registrati: (autoveicoli, natanti e aeromobili) i beni mobili iscritti in pubblici registri, sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili (art. 815).
b) Universalità di mobili: si riferisce a un insieme di beni mobili che, pur mantenendo la
loro individualità, vengono considerati come un’entità unica per scopi legali e patrimoniali. È una pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. gregge, biblioteca, collezione, l’azienda, l’eredità). L’universalità può essere considerata come un bene (basta un atto di vendita per trasferire la proprietà di tutte le cose) o come più beni (ogni singola cosa può essere oggetto di un separato atto giuridico).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

I beni fungibili e infungibili

A
  • Fungibili: sostituibile con un’altra
  • Infungibile: non sostituibile con un’altra
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

I beni generici e specifici

A
  • Cose generiche: quelle di cui non interessa alle parti l’identità, ma solo l’appartenenza a un genere definito da certi connotati (es. funzione, qualità) e che sono perciò determinate solo per quantità, numero e misura; quando la cosa perisce il rischio è del venditore.
  • Cose specifiche: quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità (quel determinato quadro, quel determinato mobile antico); res perit domino, il rischio del perimento di un bene dato in godimento grava su colui che ne è proprietario al momento del perimento stesso.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

I beni consumabili o inconsumabili

A
  • Inconsumabili: la normale utilizzazione non implica alterazione alcuna (es. gioielli) o implica solo il deterioramento (es. auto)
  • Consumabili: la normale utilizzazione ne implica l’estinzione (es. carburante, vino, detersivo)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

I beni divisibili e indivisibili

A
  • Divisibili: quei beni che, suddivisi in parti, conservano le loro caratteristiche e il loro valore (una torta, una risma di carta).
  • Indivisibili: tutti quei beni che, se vengono separati, non hanno più lo stesso valore (un mobile, un libro).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Il bene pertinenziale

A

La pertinenza è la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa definita come il bene principale (art 817).
Gli atti e rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, ma possono anche essere venduti singolarmente (art.818).
Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra beni immobili e tra un bene immobile e uno mobile.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

I beni pubblici e privati

A

I beni possono essere privati o pubblici.
I beni pubblici sono quei beni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che sono destinati all’utilità pubblica o a un pubblico servizio.
I beni pubblici sono divisi in:
- Beni demaniali: beni che appartengono allo Stato o alle province/comuni; non sono alienabili (non si possono né vendere né cedere), né usucapibili. Si dividono in:
* Demanio naturale (es. laghi, fiumi, lido al mare etc.)
* Demanio artificiale (es. strade, ferrovie, aeroporti)
- Beni del patrimonio indisponibile dello Stato o delle province/comuni: non sono alienabili, ma usucapibili (es. miniere, foreste, caserme)
- Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del Codice civile.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

I frutti

A

Una particolare considerazione tra i beni la hanno i beni fruttiferi e i loro frutti (art. 820).
I frutti sono divisi in:
- Frutti naturali: quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (es. prodotti agricoli, legna, cucciolata). Si acquistano e diventano bene solo dalla separazione dalla cosa madre, quando il frutto naturale è parte della cosa madre (si dice frutto pendente, non ha un’identità in esistenza come cosa distinta) non può formare oggetto di diritto attuale, può essere venduto ma come bene futuro.
- Frutti civili: il corrispettivo che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri (es. interessi, canoni), si acquistano giorno per giorno.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

I diritti reali: la proprietà

A

È il diritto reale assoluto per eccellenza.
Il proprietario ha il diritto di godere (usufruire, servirsene) e disporre (vendere, locazione, comodato, donare, ecc.) delle cose in modo pieno (più ampio possibile) ed esclusivo (gli altri non possono limitarlo), entro i limiti (art. 832).
- Godere: indica che il proprietario può trarre utilità dal bene, ricavandone sia i frutti naturali che civili. Si configura quindi come la facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) sul bene
- Disporre: è il potere che il proprietario ha sulla cosa, il quale può decidere che uso farne o come trasformarla (quali atti può efficacemente compiere il proprietario).

L’art.832 fa riferimento anche ai limiti imposti dall’ordinamento giuridico:
Questi limiti sono:
1) Divieto degli atti emulativi (art. 833): il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri
2) Limiti alla facoltà di edificare e destinazione dei suoli: proprietà edilizia, norme di edilizia, regole urbanistiche, piani regolatori, concessione di edificare
3) Espropriazione (art. 834, art. 42 Cost.): nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
4) Limiti di vicinato: derivanti dal rapporto di vicinato (limite di immissioni, distanze, vedute e luci)
- Divieto di immissioni (art. 844): il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La tollerabilità è la variabile e si adatta alla condizione dei luoghi, alle esigenze della produzione e alle ragioni di priorità. Gli atti contro le immissioni sono l’ordine di cessare l’abuso o per ridurre le inibizioni (azione inibitoria) e il risarcimento danni.
- Distanze (art. 873): le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
- Vedute e luci (art. 900): le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. È prevista una distanza minima dalle vedute/luci dal confine per tutelare la privacy del vicino e per ragioni di logistica nella costruzione.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo

A

titolo derivativo: il diritto dell’avente causa dipende dal diritto del dante causa, esso ha fonte nel diritto del precedente titolare. L’avente causa acquista il diritto esatto che aveva il dante causa e se viene meno il titolo/diritto del dante causa sul bene, viene meno anche il diritto dell’avente causa.
Se il dante causa è un incapace legale, il contratto stipulato fra l’avente causa e un terzo viene annullato (non produce effetti). Se il dante causa è un incapace naturale, il diritto di proprietà non viene meno se il diritto è stato acquistato a titolo oneroso e in buona fede (art. 1145).
1) Inter vivos (atto tra vivi): con il contratto
2) Mortis causa (a causa di morte):
- Successione: determina il passaggio di proprietà dal defunto (de cuius) ai suoi eredi, secondo la volontà testamentaria o le disposizioni di legge
- Legato: è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso; si diventa legatari (non bisogna accettare).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

I modi di acquisto della proprietà a titolo originario

A

l’acquisto della proprietà è indipendente dalla precedente appartenenza di quel bene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Usucapione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario di beni immobili e mobili che si realizza con il possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto ventennale, che dà al possessore usucapente il diritto di acquisto della proprietà.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Occupazione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che riguarda solamente i beni mobili che non sono di proprietà di nessuno (cose abbandonate non smarrite) e si acquisiscono con il possesso (occupazione di un bene immobile è un reato).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Invenzione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che riguarda i beni mobili smarriti i quali se non vengono reclamati entro un anno passano automaticamente di proprietà

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Accessione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando un bene entra in rapporto con un altro bene diventando parte del bene principale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Possesso in buona fede di cose mobili

A

l’acquirente di un bene mobile che ignori, in buona fede, che il bene vendutogli non apparteneva al venditore, diventa ugualmente proprietario di quel bene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Unione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola e non è possibile separarle senza danno; si ha unione quando le cose unite non perdono la loro individualità

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Commistione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola e non è possibile separarle senza danno; si ha commistione quando le cose unite non sono più distinguibili.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Specificazione

A

è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando un individuo utilizza un bene non di sua proprietà allo scopo di modificarla e migliorarla con conseguente acquisto della proprietà. La unica condizione è che il bene modificato abbia un valore oggettivamente superiore e al bene non ancora modificato

21
Q

La comunione

A

La comunione avviene quando la proprietà o un altro diritto reale spetta a più persone, equivale quindi a contitolarità di un diritto reale.
Può essere:
- Volontaria: si attua per volontà delle parti
- Incidentale: si attua indipendentemente dalla volontà delle parti (es. comunione ereditaria)
- Forzosa: imposta dalla legge a una o a tutte le parti (es. proprietà delle parti comuni nel condominio)
Inoltre, può essere:
1) Comunione ordinaria (comproprietà): fra più soggetti che acquistano un unico bene, la proprietà spetta a una o più persone.
La cosa comune appartiene a tutti per intero: non si scompone in parti ma si suddivide idealmente in quote, frazione matematica di un intero che determina la misura della partecipazione dei singoli al bene comune (art. 1101). La quota non è un bene, esiste il diritto di proprietà nei limiti della quota.
Secondo il potere di disposizione ciascuno può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa sempre nei limiti della sua quota (art. 1103). Se non si precisa, le quote sono uguali.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102).
Ciascun partecipante ha il diritto di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione (art. 1111).
Amministrazione: tutti i comproprietari possono concorrere all’amministrazione della cosa.
Per l’amministrazione si applica il principio di maggioranza delle quote (art. 1105).
Ogni comproprietario ha un diritto di proprietà sul bene che però è limitato dall’analogo diritto altrui.
2)Comunione legale: quella che avviene fra i coniugi; tutti gli acquisti fatti insieme o separatamente appartengono alla comunione tranne i beni personalissimi. Infatti, per la vendita è necessario il duplice consenso.
3)Comunione ereditaria: fra più coeredi

Lo scioglimento della comunione può avvenire per mutuo consenso tra i comproprietari o attraverso un’azione giudiziale. Questo implica la divisione del bene in quote proporzionali o, se la divisione non è possibile, la vendita all’asta del bene e la distribuzione del ricavato tra i comproprietari.

22
Q

Il condominio

A

Il condominio sorge quando piani o porzioni di piano di un edificio appartengono in proprietà esclusiva a due o più soggetti. Si crea ex lege (ipso iure, automaticamente).
Si crea una comunione forzosa (ciascun condomino non può vendere la sua quota, può vendere il piano o porzione di piano) delle parti comuni (scale, ascensore, …).
* Proprietà individuale di piani o porzioni di piano (appartamenti, negozi, garages)
* Vi sono regole specifiche per quanto concerne l’amministrazione (che tiene conto del numero dei votanti e del valore dell’edificio – artt. 1120 ss.)
* Se ci sono più di otto condomini si deve nominare un amministratore
* Se ci sono più di dieci condomini, si deve formare un regolamento
* Le spese sono divise in modo proporzionale (l’ascensore costa di piu a quello dell’ultimo piano)

23
Q

La multiproprietà

A

L’uso del bene è turnario (lo si usa a turni).
* Ciascun proprietario ha diritto di utilizzare esclusivamente la sua proprietà per un determinato periodo di tempo (es. nel mese di luglio, in una settimana di dicembre, etc.)
* Si tratta di un diritto che si avvicina ad una comunione, ma presenta anche i caratteri di un diritto di obbligazione
* Deve essere distinta dalla multiproprietà azionaria (una società per azioni è proprietaria del bene e il soggetto possiede delle azioni)

24
Q

Azioni a difesa della proprietà: rivendicazione

A

il proprietario chiede la consegna o la restituzione della cosa da chiunque la possiede o detiene. Consente al proprietario di un bene di reclamarlo da chiunque lo possieda o lo detenga senza un valido titolo.
Chi agisce in rivendicazione deve provare di essere il proprietario secondo la regola generale dell’onere della prova che impone a chiunque voglia fare valere in diritto in giudizio di provare i fatti che ne sono a fondamento.
Occorre quindi fornire la prova della proprietà, la probatio diabolica, cioè diabolicamente difficile; la prova di avere acquistato il diritto di proprietà non è raggiunta fino a quando non sia accertato un acquisto a titolo originario (o a titolo derivativo ma da un soggetto che era proprietario a titolo originario). La rivendicazione è imprescrittibile, il proprietario può sempre agire per riappropriarsi del bene, salvo che non sia stato usucapito il bene.

25
Q

Azioni a difesa della proprietà: negatoria

A

è diretta a far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa e la cessazione delle eventuali molestie e turbative, negare l’esistenza di diritti che terzi affermano essere presenti sul mio bene. L’azione negatoria ha lo scopo di proteggere il proprietario da pretese illegittime su un bene, dichiarando l’inesistenza di diritti altrui che possano limitare o gravare sulla sua proprietà, come una servitù non riconosciuta. Occorre fornire la prova della proprietà.

26
Q

Azioni a difesa della proprietà: regolamento dei confini

A

il regolamento dei confini si riferisce a un procedimento volto a stabilire esattamente la linea di demarcazione tra due fondi contigui quando questa non è chiara o è
contestata. Si applica quando sorge una controversia sull’esatta posizione del confine.
Il giudice può intervenire per determinare la linea divisoria sulla base di documenti,
mappe catastali, testimonianze e, se necessario, perizia tecnica.

27
Q

Azioni a difesa della proprietà: apposizione dei termini

A

consiste nell’installare o ripristinare i segni visibili che separano le proprietà adiacenti. Se c’è disaccordo tra le parti sul posizionamento o sulla legittimità dei termini, si può ricorrere al giudice per dirimere la controversia e stabilire la corretta posizione dei termini.

28
Q

I diritti reali limitati

A

I diritti reali su cosa altrui sono diritti reali che sono assoluti ma sono minori rispetto al diritto di proprietà. I diritti reali limitati, noti anche come “iura in re aliena”, sono diritti che conferiscono al
titolare poteri di godimento o di garanzia su un bene che appartiene a un’altra persona.
Questi diritti si differenziano dal diritto di proprietà perché non comportano il pieno dominio sul bene, ma consentono comunque l’esercizio di determinati poteri limitati su di esso.
Caratteristiche:
* Risultano dallo smembramento di una o più facoltà del proprietario
* Coesistono con il diritto di proprietà; elasticità della proprietà: sul bene oltre il diritto di proprietà c’è il diritto di cosa altrui che comprime il diritto di proprietà, tolto quel diritto il diritto di proprietà si ri-espande
* Seguono il bene: ovvero sono opponibili a tutti i successivi proprietari che sono tenuti a rispettarli (purché vengano registrati nei libri immobiliari); se il bene viene alienato ad un terzo (il nuovo proprietario) il diritto reale continua ad esistere su quel bene, e dunque sono opponibili (ci deve essere una trascrizione prima della trascrizione dell’acquirente) a tutti i successivi acquirenti a titolo derivativo che sono tenuti a rispettarli
* Sono a numero chiuso: i diritti reali in generale sono unicamente quelli espressi dalla legge, i privati non sono liberi di costituire diritti reali diversi da quelli previsti e nemmeno modificarli, la loro autonomia privata viene compressa, sono tutte norme imperative salvo diverse interpretazioni.
* Si prescrivono in 20 anni.

29
Q

I diritti reali di godimento

A

permettono al titolare di utilizzare e trarre utilità dal bene altrui, rispettando i limiti imposti dalla legge e dal diritto del proprietario.

30
Q

Superficie

A

indica la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà di ciò che sta sopra/sotto il suolo (riguarda la proprietà superficiaria e il diritto di costruire).
- Proprietà superficiaria: diritto reale su cosa altrui che si verifica quando il proprietario di un immobile aliena un edificio separandola dalla proprietà del suolo.
- Diritto di costruire: diritto reale su cosa altrui che determina l’acquisto della proprietà dell’edificio separatamente da quella del suolo; chi costruisce diventa proprietario dell’immobile ma non del terreno, la durata è di 20 anni ed è prescrivibile

31
Q

Enfiteusi

A

obbligo di migliorare la cosa pagando un canone annuo

32
Q

Uso

A

è un diritto reale limitato in virtù del quale l’usuario può godere della cosa, di farne propri i frutti limitatamente ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia. È un diritto personalissimo e quindi è incedibile (non alienabile) e impignorabile e si estinguono con la morte del titolare del diritto di uso. Sia su beni mobili che immobili.

33
Q

Usufrutto

A

si verifica quando il proprietario di un bene (detto nudo proprietario perché non ha più alcun diritto sulla cosa) costituisce un usufrutto in capo ad un altro soggetto (detto usufruttuario). L’usufruttuario ha diritto di godere del bene, utilizzare la cosa direttamente e indirettamente, percepire i frutti naturali e civili, consegue il possesso della cosa. L’usufrutto vale per i beni mobili e immobili. L’usufruttuario può, se non espressamente escluso nell’atto costitutivo, disporre del proprio diritto per un certo periodo o per tutta la sua durata (dare in locazione traggo i frutti, cioè i canoni).
L’usufrutto è cedibile e pignorabile.
Il nudo proprietario conserva un certo controllo sulla cosa in quanto è suo compito provvedere alle riparazioni straordinarie e inoltre può concedere all’usufruttuario di cambiare la destinazione economica della cosa. Inoltre, egli può disporre della nuda proprietà̀ che ha un valore poiché è destinata ad espandersi e ritornare piena con la cessazione dell’usufrutto.
L’usufrutto può nascere:
- Per volontà privata: contratto/testamento
- Per legge (es. I genitori sui beni di proprietà dei figli, i frutti vanno al figlio),
- Per usucapione (dopo 20 anni)
Obblighi dell’usufruttuario:
- Usare la diligenza del buon padre di famiglia
- Fare l’inventario e prestare garanzia
- Pagare le spese di ordinaria amministrazione, le imposte, i canoni e le rendite
- Non può alterare la destinazione economica della cosa (ho in usufrutto un terreno agricolo non ci posso fare altro che non siano relativi all’agricoltura), tuttavia può introdurre dei miglioramenti (diritto ad un indennità)
- Ha l’obbligo a restituire il bene alla cessazione del diritto:
a) Se l’usufrutto riguarda cose deteriorabili l’usufruttuario ha diritto di servirsene ma ha l’obbligo di restituirle nello stato in cui si trovano.
b) Se riguarda cose consumabili (quasi-usufrutto) può servirsene ma ha l’obbligo di pagarne il valore al termine
L’usufruttuario può disporre del suo diritto: può vendere il diritto di usufrutto, per un certo tempo o per tutta la durata del diritto, se non è vietato nel primo contratto di usufrutto.
Durata:
- Persona fisica: non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare, sul valore dell’usufrutto incide l’età dell’usufruttuario (se è giovane costa di più).
- Persona giuridica: non più di 30 anni.
L’usufrutto si estingue:
- Per termine finale
- Per prescrizione (non uso per oltre 20 anni)
- Per confusione: la riunione dell’usufrutto e della proprietà in un unico proprietario
- Per totale perimento della cosa, abuso dell’usufruttuario del suo diritto facendo andare in rovina i beni
- Per abuso dell’usufrutto: abbandono del bene, deterioramento, lasciare andare in perimento

34
Q

Servitù

A

consiste in un peso imposto sopra un fondo (immobile) per l’utilità di un altro fondo vicino appartenente a diverso proprietario (art. 1027).
Riguarda sempre beni immobili. La servitù consiste in un limite imposto al diritto di proprietà su un fondo per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale limitato sul fondo servente.
La legge parla di peso imposto sopra un fondo per indicare un rapporto che si instaura tra i proprietari di due fondi, come tali, e che quindi permane anche se l’uno o l’altro dei due fondi passano nella proprietà di persone diverse (segue il bene).
La legge in questo caso indica che la servitù non può essere fatta valere da qualsiasi soggetto ma da colui che ne ricava un’oggettiva utilità. Ne consegue che per stabilire un rapporto di servitù i due fondi devono essere vicini o così da consentire di legare gli svantaggi di uno (servente) all’oggettivo vantaggio dell’altro (dominante).
I fondi si dividono in:
- Fondo servente: fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento di un immobile
- Fondo dominante: l’immobile a vantaggio del cui proprietario è stabilito il peso, quello che ha l’utilità
Il peso può consistere nell’obbligo di:
a) Non fare qualcosa che avrebbe il diritto di fare (es. Non edificare): non è usucapibile, non c’è opera visibile e permanente che mi consenta di vedere di non costruire
b) Lasciar fare (es. Lasciar passare, lasciar derivare l’acqua, etc. Es. Servitù prediale di passaggio, di acquedotto, etc.)
Modi di costituzione:
- Servitù volontarie: la sua costituzione non è obbligatoria. Per esse valgono i modi di costituzione elencati nell’art.1031 (fra cui contratto e testamento).
- Servitù coattive: in alcuni casi stabiliti dalla legge un soggetto ha diritto a costituire a suo vantaggio una servitù (es. fondo intercluso): per contratto o per sentenza del giudice
- Servitù apparenti: quelle servitù che per essere costituite richiedono un’opera visibile e permanente, si costituiscono:
a) Per usucapione: se il fondo servente esercita la servitù “indisturbato” per oltre 20 anni
b) Per destinazione del padre di famiglia
Le servitù personali non sono servitù: danno vita a dei semplici rapporti obbligatori fra i proprietari di un fondo. Su nessuno grava alcun peso al di fuori del rapporto obbligatorio.
Estinzione:
- Per prescrizione: non uso prolungato ventennale
- Per confusione: quando i fondi diventano dello stesso proprietario

35
Q

Abitazione

A

diritto di abitare l’immobile per sé e per la propria famiglia. Incedibile (non alienabile) e impignorabile, si estinguono con la morte del titolare del diritto di abitazione. Riguarda sempre i beni immobili.

36
Q

Azioni a difesa dei diritti reali limitati: confessoria

A

è l’azione prevista a difesa delle servitù (art. 1079), ma si applica per analogia a tutti i diritti reali. Ha lo scopo di:
- Far riconoscere l’esistenza del diritto reale
- Far cessare eventuali turbative ed impedimenti
- Chiedere la rimessione in pristino
- Chiedere il risarcimento di eventuali danni

37
Q

I diritti reali di garanzia

A

sono un tipo di diritto reale su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito. Hanno come scopo garantire l’adempimento di un’obbligazione, offrendo al creditore il potere di soddisfarsi sul bene in caso di inadempimento del debitore

38
Q

Il pegno

A

ha per oggetto beni mobili o diritti di credito. Tale diritto si realizza mediante la consegna di un bene mobile o di un documento rappresentativo di un credito, di titolarità del debitore (o di un terzo datore di pegno), al creditore o a un custode.
In caso di inadempimento del debitore, il creditore pignoratizio potrà soddisfarsi sul valore del bene pignorato, previa esecuzione forzata o, in alternativa, può chiedere che il bene gli venga assegnato in proprietà, previa stima del suo valore. In tale ultima ipotesi, se il valore del bene risulta superiore al credito, il creditore deve restituire la differenza al debitore.
Il pegno si costituisce solo con un contratto reale: si stipula (conclude) con la consegna della cosa.
Il creditore pignoratizio non può mai usare la cosa, ne diventa custode e basta.
Diritti del creditore pignoratizio:
- Far vendere la cosa secondo una particolare procedura
- Farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno che sia rimasta in suo possesso
- Chiedere al giudice che la cosa venga assegnata in pagamento, a seguito di stima, fino a concorrenza del debito (chiedere l’equivalente in denaro fino a ripagare l’intero debito)
- Di far suoi i frutti
- Per il pegno di crediti il creditore pignoratizio può riscuotere il credito

39
Q

L’ipoteca

A

è un diritto reale di garanzia su beni immobili, usufrutto di beni immobili, beni mobili registrati costituito a favore di un creditore su beni immobili o mobili registrati del debitore (o di un terzo che lo garantisce), al fine di assicurare, con la vendita forzata dei medesimi, l’adempimento di un’obbligazione. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Si costituisce tramite iscrizione nel pubblico registro (pubblicità costitutiva) e l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione.
L’iscrizione ipotecaria, quindi, si dice abbia effetto di pubblicità costitutiva in quanto non sono rende opponibile l’ipoteca a terzi, ma è la costituzione stessa del vincolo.
L’ipoteca ha una durata di 20 anni, dopo i quali cessa di esistere. Il creditore ha il diritto e l’onere di rinnovare l’ipoteca.
Si parla di grado dell’ipoteca per attribuire a quest’ultima un ordine: un bene, infatti, può essere ipotecato più di una volta e perciò è necessario stabilire un ordine con il quale i creditori garantiti da ipoteca possono soddisfarsi dopo la vendita del bene all’asta. Solo fra i creditori dello stesso grado si applica il criterio proporzionale.
L’ipoteca attribuisce diritto di espropriare i beni anche se la proprietà è passata a terzi per cui il terzo acquirente, di fatto, ha tre possibilità: pagare i creditori, rilasciare il bene, liberare il bene da ipoteca.
Esistono tre tipi di ipoteca:
- Ipoteca Volontaria: può consistere in una dichiarazione unilaterale tra vivi o in un contratto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
- Ipoteca giudiziale: il titolo per iscrivere ipoteca viene dato, come garanzia patrimoniale, a seguito di una condanna legata al pagamento di un danno
- Ipoteca legale: la legge stabilisce che il creditore può iscrivere ipoteca a prescindere dalla volontà del debitore
L’estinzione dell’ipoteca si verifica solo dopo il pagamento del debito e la successiva cancellazione attraverso la prova fornita dalla quietanza rilasciata dal creditore.
È vietato nel nostro ordinamento il patto commissorio: debitore e creditore convengono che in caso di inadempimento del debitore il bene sottoposto a pegno o il bene sottoposto a ipoteca diventi di proprietà del creditore. Si vuole tutelare la par condicio creditorum (non si sa se il bene vale esattamente il debito), non si vuole che il creditore si approfitti del debitore.

40
Q

Il possesso

A

Il possesso è il potere di fatto su un bene che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140).
La fattispecie che la norma descrive è un’attività, un comportamento che si presenta all’osservatore tale quale la condotta di un proprietario o del titolare del diritto reale.
Si può esercitare sia direttamente che indirettamente per il tramite di un’altra persona.
La tolleranza del proprietario non fa mai sorgere il possesso: il controllo o l’uso della cosa non può derivare solo dalla benevola tolleranza del proprietario.
Il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto.
Elementi caratteristici:
-Corpus: controllo materiale sul bene
-Animus: comportamento come titolare del diritto

41
Q

La detenzione

A

Il possesso si distingue dalla detenzione (corpus senza animus). La detenzione è il potere di fatto sulla cosa di chi la tiene o la utilizza riconoscendo un diritto altrui. Il detentore ha il controllo sulla cosa ma riconosce l’altrui diritto sul bene, non si comporta come se fosse il proprietario. Se presto qualcosa a qualcuno lui è un detentore, riconosce che sono il proprietario e non si comporta come il proprietario. La detenzione non si presume: colui che esercita il potere di fatto deve provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione.

42
Q

Acquisto del possesso

A

Il possesso si acquista in modo originario per apprensione (impossessamento di iniziativa di chi diviene possessore) e in modo traslativo per consegna che può essere anche simbolica (es. consegna delle chiavi).

43
Q

Possesso in buona e mala fede

A

Il possesso in buona fede: colui che possiede il bene ignorando di ledere al diritto del proprietario (a meno che l’ignoranza non venga da colpa grave). In questo caso il possessore può trattenere tutti i frutti maturati fino al momento della domanda del giudice di restituzione (art. 1148).
Possiede ignorando che è di proprietà di altri, si comporta come fosse il proprietario non sapendo che è di qualcun altro.
Il possesso in mala fede: colui che possiede il bene consapevole di ledere i diritti di chi ha il diritto di proprietà̀. In questo caso il possessore è tenuto a restituire tutti i frutti o il suo equivalente in denaro.
Il possessore (sia di buona fede che di mala fede) ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed è garantito dal diritto di ritenzione.

44
Q

Accessione e successione del possesso

A

I periodi di possesso di diverse persone si possono cumulare.
Si distinguono la successione nel possesso, per cui il possesso del defunto continua nell’erede e l’accessione del possesso, per cui il successore a titolo particolare, sia a causa di morte che tra vivi, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
La distinzione ha questo significato: che il successore a titolo particolare può giovarsi degli effetti favorevoli del possesso ma evitare per esempio quelli di un possesso di mala fede; invece l’erede succede nel possesso così com’era nel defunto, e ne assume le conseguenze.

45
Q

Effetti del possesso: il possesso vale titolo

A

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art.1153).
Il vantaggio è quello di rendere spedita e sicura la circolazione dei beni.
Il soggetto a cui viene venduto un bene mobile da un altro soggetto che non ne è proprietario, può acquistare il diritto di proprietà a condizione che:
- Abbia acquistato il possesso in buona fede
- Ci sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (l’atto giuridico deve essere valido)
Viene acquistato un bene mobile da una persona non proprietaria, si ottiene la consegna, il compratore è in buona fede (ignora l’altruità del diritto) e vi è un titolo astrattamente inidoneo a trasferire la proprietà: il compratore diventa il proprietario anche se il venditore non è il proprietario (a titolo originario).
Il possesso diviene modo di acquisto istantaneo della proprietà dei soli beni mobili: rapidità della circolazione.
Nel caso di alienazione dello stesso bene a più persone successivamente, acquista la proprietà chi per primo ha conseguito il possesso in buona fede (ignorato che il venditore avesse venduto a più persone).

46
Q

Effetti del possesso: usucapione

A

modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si realizza quando un soggetto possiede un bene altrui per un determinato periodo di tempo (termine ordinario 20 anni) e questo possesso è continuato, ininterrotto (il proprietario non interrompe), pacifico (acquistato in modo non violento) e pubblico (non clandestino, il proprietario deve essere in condizione di accorgersi). Mi comporto come se ne fossi il proprietario.
Si può usucapire qualsiasi diritto reale (si può usucapire solo la servitù apparente, per l’esercizio sono previste azioni pubbliche e apparenti).

diritto ai frutti
diritto a miglioramenti riparamenti e addizioni

47
Q

Azioni a tutela del possesso: di spoglio

A

chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa.
Deve agire entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta (dopo un anno il possesso si consolida, si dovrà agire con l’azione di rivendica provando la proprietà). Compete sia al possessore che al detentore con l’obbiettivo di ottenere l’ordine di restituzione del bene
È un’azione più facile da provare non essendo necessaria la prova diabolica e per questo è più veloce della rivendicazione.

48
Q

Azioni a tutela del possesso: di manutenzione

A

chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
Spetta al possessore molestato o che ha subito turbative o al possessore spogliato in modo non violento o non clandestino che deve agire entro un anno dalle turbative.

49
Q

Azioni a tutela del possesso: di nunciazione

A

comprendono due azioni che spettano sia al possessore sia al proprietario, o titolare di altro diritto reale, anche se non possessore.
La denunzia di nuova opera può essere esperita quando si ha ragione di temere che da una nuova opera intrapresa nel fondo altrui, possa derivare come diretta conseguenza un danno alla propria cosa; l’opera però non deve essere terminata.
Il giudice esamina sommariamente la situazione, e dispone in via provvisoria; si apre poi un giudizio in cui si decide se esista o non esista il diritto di fare l’opera.
Simile svolgimento ha la denunzia di danno temuto che si riferisce al pericolo di un danno grave e prossimo, ma derivante da uno stato di cose già esistente, cioè da un edificio, albero, o altra cosa, siti nel fondo altrui. Il giudice, anche qui, può disporre in via provvisoria che si prendano misure adatte ad evitare il pericolo.