I BENI, IL POSSESSO E I DIRITTI REALI Flashcards
I beni
I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810).
Sono beni:
- Le cose materiali (corporali)
- Le cose immateriali (incorporali)
- I diritti aventi utilità economica (i crediti)
- L’universalità (es. biblioteca, gregge, l’azienda): un complesso di beni che appartengono alla stessa persona e hanno destinazione unitaria, il contratto è unico; le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816).
I beni immobili e mobili
I beni si distinguono in:
- Beni immobili: è definito come un bene che non può essere spostato senza
perdere la sua natura o subire alterazioni significative. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art.812). Per il contratto si richiede forma scritta.
- Beni mobili: sono quelli che possono essere trasferiti da un luogo a un altro senza perdere la loro identità; tutti gli altri beni (art.812). Per il contratto forma libera.
a) Beni mobili registrati: (autoveicoli, natanti e aeromobili) i beni mobili iscritti in pubblici registri, sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili (art. 815).
b) Universalità di mobili: si riferisce a un insieme di beni mobili che, pur mantenendo la
loro individualità, vengono considerati come un’entità unica per scopi legali e patrimoniali. È una pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. gregge, biblioteca, collezione, l’azienda, l’eredità). L’universalità può essere considerata come un bene (basta un atto di vendita per trasferire la proprietà di tutte le cose) o come più beni (ogni singola cosa può essere oggetto di un separato atto giuridico).
I beni fungibili e infungibili
- Fungibili: sostituibile con un’altra
- Infungibile: non sostituibile con un’altra
I beni generici e specifici
- Cose generiche: quelle di cui non interessa alle parti l’identità, ma solo l’appartenenza a un genere definito da certi connotati (es. funzione, qualità) e che sono perciò determinate solo per quantità, numero e misura; quando la cosa perisce il rischio è del venditore.
- Cose specifiche: quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità (quel determinato quadro, quel determinato mobile antico); res perit domino, il rischio del perimento di un bene dato in godimento grava su colui che ne è proprietario al momento del perimento stesso.
I beni consumabili o inconsumabili
- Inconsumabili: la normale utilizzazione non implica alterazione alcuna (es. gioielli) o implica solo il deterioramento (es. auto)
- Consumabili: la normale utilizzazione ne implica l’estinzione (es. carburante, vino, detersivo)
I beni divisibili e indivisibili
- Divisibili: quei beni che, suddivisi in parti, conservano le loro caratteristiche e il loro valore (una torta, una risma di carta).
- Indivisibili: tutti quei beni che, se vengono separati, non hanno più lo stesso valore (un mobile, un libro).
Il bene pertinenziale
La pertinenza è la cosa destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra cosa definita come il bene principale (art 817).
Gli atti e rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, ma possono anche essere venduti singolarmente (art.818).
Il rapporto di pertinenza può essere stabilito tra beni mobili, tra beni immobili e tra un bene immobile e uno mobile.
I beni pubblici e privati
I beni possono essere privati o pubblici.
I beni pubblici sono quei beni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che sono destinati all’utilità pubblica o a un pubblico servizio.
I beni pubblici sono divisi in:
- Beni demaniali: beni che appartengono allo Stato o alle province/comuni; non sono alienabili (non si possono né vendere né cedere), né usucapibili. Si dividono in:
* Demanio naturale (es. laghi, fiumi, lido al mare etc.)
* Demanio artificiale (es. strade, ferrovie, aeroporti)
- Beni del patrimonio indisponibile dello Stato o delle province/comuni: non sono alienabili, ma usucapibili (es. miniere, foreste, caserme)
- Beni del patrimonio disponibile: sono oggetto di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del Codice civile.
I frutti
Una particolare considerazione tra i beni la hanno i beni fruttiferi e i loro frutti (art. 820).
I frutti sono divisi in:
- Frutti naturali: quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo (es. prodotti agricoli, legna, cucciolata). Si acquistano e diventano bene solo dalla separazione dalla cosa madre, quando il frutto naturale è parte della cosa madre (si dice frutto pendente, non ha un’identità in esistenza come cosa distinta) non può formare oggetto di diritto attuale, può essere venduto ma come bene futuro.
- Frutti civili: il corrispettivo che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri (es. interessi, canoni), si acquistano giorno per giorno.
I diritti reali: la proprietà
È il diritto reale assoluto per eccellenza.
Il proprietario ha il diritto di godere (usufruire, servirsene) e disporre (vendere, locazione, comodato, donare, ecc.) delle cose in modo pieno (più ampio possibile) ed esclusivo (gli altri non possono limitarlo), entro i limiti (art. 832).
- Godere: indica che il proprietario può trarre utilità dal bene, ricavandone sia i frutti naturali che civili. Si configura quindi come la facoltà (tutto ciò che al proprietario è lecito fare) sul bene
- Disporre: è il potere che il proprietario ha sulla cosa, il quale può decidere che uso farne o come trasformarla (quali atti può efficacemente compiere il proprietario).
L’art.832 fa riferimento anche ai limiti imposti dall’ordinamento giuridico:
Questi limiti sono:
1) Divieto degli atti emulativi (art. 833): il proprietario non può fare atti, i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri
2) Limiti alla facoltà di edificare e destinazione dei suoli: proprietà edilizia, norme di edilizia, regole urbanistiche, piani regolatori, concessione di edificare
3) Espropriazione (art. 834, art. 42 Cost.): nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
4) Limiti di vicinato: derivanti dal rapporto di vicinato (limite di immissioni, distanze, vedute e luci)
- Divieto di immissioni (art. 844): il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La tollerabilità è la variabile e si adatta alla condizione dei luoghi, alle esigenze della produzione e alle ragioni di priorità. Gli atti contro le immissioni sono l’ordine di cessare l’abuso o per ridurre le inibizioni (azione inibitoria) e il risarcimento danni.
- Distanze (art. 873): le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
- Vedute e luci (art. 900): le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. È prevista una distanza minima dalle vedute/luci dal confine per tutelare la privacy del vicino e per ragioni di logistica nella costruzione.
I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo
titolo derivativo: il diritto dell’avente causa dipende dal diritto del dante causa, esso ha fonte nel diritto del precedente titolare. L’avente causa acquista il diritto esatto che aveva il dante causa e se viene meno il titolo/diritto del dante causa sul bene, viene meno anche il diritto dell’avente causa.
Se il dante causa è un incapace legale, il contratto stipulato fra l’avente causa e un terzo viene annullato (non produce effetti). Se il dante causa è un incapace naturale, il diritto di proprietà non viene meno se il diritto è stato acquistato a titolo oneroso e in buona fede (art. 1145).
1) Inter vivos (atto tra vivi): con il contratto
2) Mortis causa (a causa di morte):
- Successione: determina il passaggio di proprietà dal defunto (de cuius) ai suoi eredi, secondo la volontà testamentaria o le disposizioni di legge
- Legato: è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso; si diventa legatari (non bisogna accettare).
I modi di acquisto della proprietà a titolo originario
l’acquisto della proprietà è indipendente dalla precedente appartenenza di quel bene.
Usucapione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario di beni immobili e mobili che si realizza con il possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto ventennale, che dà al possessore usucapente il diritto di acquisto della proprietà.
Occupazione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che riguarda solamente i beni mobili che non sono di proprietà di nessuno (cose abbandonate non smarrite) e si acquisiscono con il possesso (occupazione di un bene immobile è un reato).
Invenzione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che riguarda i beni mobili smarriti i quali se non vengono reclamati entro un anno passano automaticamente di proprietà
Accessione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando un bene entra in rapporto con un altro bene diventando parte del bene principale.
Possesso in buona fede di cose mobili
l’acquirente di un bene mobile che ignori, in buona fede, che il bene vendutogli non apparteneva al venditore, diventa ugualmente proprietario di quel bene
Unione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola e non è possibile separarle senza danno; si ha unione quando le cose unite non perdono la loro individualità
Commistione
è una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando due o più cose mobili appartenenti a diversi proprietari, vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola e non è possibile separarle senza danno; si ha commistione quando le cose unite non sono più distinguibili.