I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI Flashcards
I fatti giuridici
L’espressione fatto giuridico indica appunto ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Con la parola fatto indichiamo qualsiasi accadimento o stato, con l’aggettivo giuridico indichiamo che il fatto è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere determinate conseguenze.
I fatti giuridici si dividono in:
- Fatti in senso stretto (meri fatti): fatti che vengono considerati in modo oggettivo, eventi naturali (es. nascita, crollo di un edificio)
- Atti (atti umani): atti di cui è rilevante l’aspetto soggettivo, cioè la consapevolezza e volontarietà dell’azione. Si dividono in:
a) Atti giuridici: attività umana da cui derivano effetti giuridici. Si distinguono atti giuridici leciti (quelli consentiti o non vietati) o illeciti (vietati, quando contrari al buon costume ordine pubblico e le norme imperative)
b) Atti materiali: sono azioni umane che non mirano a produrre effetti giuridici, ma possono comunque avere conseguenze legali; l’attività dell’uomo è presa in considerazione nel suo materiale accadere (costruzioni, piantagioni, etc.)
Gli atti illeciti
L’atto illecito è un atto che viola una norma giuridica e che perciò lede gli interessi da essa protetti e comportano conseguenze legali come sanzioni o risarcimenti.
In rapporto al tipo di regola violata, alla natura dell’interesse leso, alle sanzioni predisposte, si possono utilmente distinguere diverse specie di illecito:
- Illecito amministrativo: comportamento illegittimo della pubblica amministrazione
- Illecito penale: reato punito con sanzione penale
- Illecito civile: comportamenti che determinano responsabilità e cioè l’obbligo di risarcire il danno cagionato. È dunque la coppia lesione - danno a caratterizzare l’illecito civile.
Esso si divide in:
a) Illecito contrattuale: l’inadempimento dell’obbligazione. Il debitore non adempie la prestazione dovuta al creditore, viola la norma che lo obbliga a adempiere e lede l’interesse del creditore (art.1218); prescrizione 10 anni.
b) Illecito extracontrattuale: qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno.
Si ha la violazione dell’art 2043 che impone a tutti di non danneggiare gli altri.
Qui, non siamo di fronte alla violazione di un obbligo imposto all’interno di un rapporto preesistente tra danneggiante e danneggiato (come avveniva per il debitore e il creditore). La lesione dell’interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un altro soggetto al di fuori di ogni relazione precostituita.
La responsabilità civile si configura quando un soggetto provoca un danno ingiusto a un altro, obbligandosi a risarcire il danno.
Essa può derivare dall’inadempimento di qualsiasi obbligazione, contrattuale o non
(responsabilità contrattuale) o da un fatto illecito extracontrattuale, è il caso di chi reca un danno ingiusto ad altri con dolo o colpa (responsabilità extracontrattuale).
La responsabilità civile ha implicazioni importanti, poiché mira a ristabilire l’equilibrio patrimoniale tra le parti. Il risarcimento può comprendere sia il danno patrimoniale, come la perdita economica, sia il danno non patrimoniale, come il danno morale o biologico.
Gli atti leciti
Gli atti leciti sono quelli conformi alle norme giuridiche e producono effetti giuridici validi.
Gli atti giuridici leciti sono divisi in due dichiarazioni umane:
-Le dichiarazioni di scienza (conoscenza): si dichiara di avere conoscenza di un fatto (es. confessione, giuramento, riconoscimento di figlio naturale, quietanza di pagamento)
-Le dichiarazioni di volontà: manifestazioni di volontà dirette a regolare interesse privati alle quali la legge collega effetti giuridici congruenti alla volontà manifestata (es. contratto, testamento, matrimonio, procura, recesso)
L’autonomia privata
L’autonomia privata è lo strumento accordato ai privati per disporre dei propri interessi.
Dire che gli atti giuridici sono atti di autonomia significa che, con questi atti, i soggetti ottengono il risultato di regolare autonomamente i propri interessi.
Autonomia significa, dunque, che gli atti dei privati divengono fonte di un regolamento di interessi congruente con il contenuto dell’atto stesso, tale cioè da realizzare una corrispondenza tra la volontà che nell’atto si manifesta, e le conseguenze giuridiche dell’atto medesimo.
Naturalmente, vi sono dei limiti all’autonomia privata.
Classificazione atti giuridici
Gli atti giuridici si possono classificare in base:
-Alla struttura:
1) Atto unilaterale: richiedono la manifestazione di volontà di una sola parte per essere validi, dichiarazione proveniente da una sola parte (es. procura, diffida, voto); non solo una persona ma in generale un centro di interessi (es. assemblea condominiale, volontà omogenea)
2) Atto unipersonale: può essere fatto solo da una persona (es. testamento)
3) Atto bilaterale: necessita della volontà di due persone, dichiarazione proveniente da due parti (es. contratto)
4) Atto plurilaterale: necessita della volontà di più persone, dichiarazione proveniente da più di due parti (atto costitutivo società o associazione)
5) Atto collegiale: manifestazione di volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più soggetti, riuniti in un collegio, cioè in un organo composto di più individui: come un’assemblea, o un Consiglio di amministrazione. L’atto collegiale non è dunque la somma di tanti atti unilaterali individuali conformi, ma il risultato giuridico del meccanismo di votazione, e dunque delle manifestazioni di volontà conformi o difformi, espresse dai singoli.
-All’oggetto:
1) Atti patrimoniali: regolano primariamente interessi economici (es. contratto)
2) Atti non patrimoniali: regolano interessi di natura personale (es. matrimonio).
Gli effetti di un atto non patrimoniale possono essere anche di ordine patrimoniale.
-Alla funzione:
1) Atto tra vivi (inter vivos): destinati a regolare i rapporti tra viventi
2) Atto a causa di morte (mortis causa): destinato a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare (es. testamento).
Atti personalissimi: atti che possono essere compiuti solo personalmente e direttamente dall’interessato e non dai suoi rappresentanti. Questi atti riguardano decisioni di particolare rilevanza personale, come il testamento o il matrimonio. Le caratteristiche principali degli atti personalissimi includono l’espressione diretta della volontà del soggetto e l’impossibilità di rappresentanza, poiché il contenuto dell’atto riflette scelte intime e non delegabili.
Efficacia o inefficacia
l’atto efficace è l’atto che concretamente produce affetti, l’atto inefficace è l’atto che concretamente non produce effetti.
Efficace iniziale o finale se c’è un termine iniziale o finale (contratto inefficace dall’inizio= vendita di cose altrui, contratto che produce effetti all’inizio e cessa= la locazione).
Validità o invalidità
Validità/invalidità: l’atto valido è l’atto idoneo a produrre effetti, l’atto invalido è l’atto inidoneo a produrre effetti (non ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge, o presenta un vizio in uno dei requisiti)
Atto valido ed inefficace se:
- C’è un difetto di legittimazione (no potere) (es. vendita di cosa altrui, falsus procurator)
- Contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine
Si distinguono due gradi diversi di invalidità
La nullità
: l’atto non produce effetti, è sempre inefficace. È dunque una inidoneità radicale e tendenzialmente irrimediabile dell’atto di autonomia a produrre i suoi specifici effetti.
- La nullità è virtuale
- Ha fondamento generale (interessi indisponibili / rimedio indisponibile).
- Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità, anche da un terzo non solo dalle parti del contratto, purché abbia interesse (legittimazione assoluta e d’ufficio). Si può farla valere senza limiti di tempo (imprescrittibilità dell’azione).
- La nullità non si prescrive mai.
- Non è convalidabile: rimane sempre nullo, non gli si può mai attribuire validità. Non produce alcun effetto neanche nei confronti dei terzi.
- La sentenza che riguarda la nullità è una sentenza dichiarativa (dichiaro che è nullo, era nullo sia prima che dopo, la sentenza non fonda la nullità).
La nullità parziale (di una singola clausola) non comporta la nullità dell’intero contratto a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte dichiarata nulla.
Un contratto è nullo quando:
- Manca un elemento essenziale del contratto: oggetto impossibile o indeterminato, manca la causa, manca l’accordo tra le parti, manca la forma scritta ad sustantiam
- Illiceità della causa, dell’oggetto, della condizione, del motivo: contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume
- Contrario alle norme imperative
- Contratto in frode alla legge (art.1344): quando l’atto viene utilizzato in modo indiretto, e quindi costituisce il mezzo, per eludere l’applicazione di una norma imperativa
L’annullabilità
: l’atto è sempre invalido, inizialmente è efficace ma alla fine diventa inefficace con effetti retroattivi ex tunc a seguito di una sentenza del giudice.
L’atto annullabile non è in sé idoneo a produrre i suoi effetti in modo definitivo; l’esistenza del vizio permette infatti di ottenere una sentenza di annullamento, che toglie di mezzo l’atto viziato e cancella i suoi effetti in modo retroattivo. L’annullamento comporta effetti restitutori tra le parti.
- L’annullabilità è testuale: può sussistere solo nei casi espressamente previsti.
- Ha fondamento particolare (interessi disponibili/ rimedio disponibile).
- Può farla valere solo la parte nel cui interesse è stabilita (legittimazione relativa).
- Si può farla valere solo entro cinque anni, è prescrittibile.
- Può essere convalidato (può diventare valido): con dichiarazione della parte che avrebbe potuto chiedere l’annullamento. La convalida può essere tacita (se il contraente vi ha dato volontariamente esecuzione, cioè ha adempiuto, del contratto conoscendo il motivo di annullabilità) o espressa (dichiarando che intende convalidarlo purché contenga menzione del contratto che intende convalidare e il motivo dell’annullamento). Non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a titolo oneroso.
- La sentenza che riguarda la annullabilità è una sentenza costitutiva (senza sentenza non c’è annullamento, la sentenza fonda l’annullamento).
Un contratto si può annullare per:
- Incapacità naturale: incapacità di intendere e di volere
- Incapacità legale di agire:
a) minore età
b) interdizione
c) inabilitazione
d) amministrazione di sostegno
- Vizi del consenso (nel contratto):
a) Errore: falsa rappresentazione della realtà, affinchè comporti l’annullamento del contratto l’errore deve essere essenziale (quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto, art 1429) e riconoscibile (quando la controparte avrebbe potuto accorgersi dell’errore, art 1431). L’errore di calcolo non da luogo all’annullamento del contratto, ma solo a rettifica. La parte non in errore può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
b) Violenza: è la minaccia di un male ingiusto (contrario al diritto) e notevole (fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole); se diretta da un terzo (coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui) è causa di annullamento del contratto.
c) Dolo: artificio o raggiro; affinchè comporti l’annullamento del contratto occorre che i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante).
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Si distingue: il dolo determinante, artifici o raggiri usati da un soggetto (deceptor) per far cadere un altro soggetto (deceptus) in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che, in assenza del dolo, non avrebbe concluso, dal dolo incidente, raggiri che non sono tali da determinare il consenso della controparte, che avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, sicuramente meno gravose. Non è una causa di annullabilità del contratto ma il contraente in mala fede deve comunque rispondere dei danni.
- Il rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato (o abuso di potere)
Azione di rescissione
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.