IX. Libertà religiosa sul posto di lavoro Flashcards
Articolo 19 della Costituzione
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria religione, farne propaganda, purché non contrarie al buon costume
Tutela della libertà religiosa sul lavoro
L’art.19 risulta essere troppo limitante a causa del crescente fenomeno del multiculturalismo e dei diritti della persona e dunque si è ritenuto necessario ampliarne i contenuti, configurando nuove dimensioni del diritto di libertà religiosa. La tutela dei diritti religiosi sul posto di lavoro è un tema NUOVO, specialmente nel caso della fede islamica
Forme di tutela fede islamica
- Contratti collettivi di lavoro
- Accordi sindacali locali
Queste due forme, tuttavia, relega la tutela in una condizione di debolezza facendola dipendere da:
- forza contrattuale dei richiedenti
- incidenza di una tipologia di lavoratori
Articolo 8 della Costituzione
c1. Tutte le professioni religiose sono uguali e libere davanti alla legge
c3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze –> TRA QUESTE NON VI E’ LA RELIGIONE ISLAMICA!
Excursus storico
A partire dagli anni ‘80 sono aumentati i soggetti di fede islamica nel paese e nel mondo del lavoro
Si è dunque ritenuto necessario tutelare le loro esigenze dal punto di vista religioso, dato che in alcuni settori e contesti lavorativi, essi rappresentano un’alta percentuale dei lavoratori totali (tra il 30 e il 65% della forza lavoro), così come in determinate aree geografiche (Lombardia, Veneto ed Emilia).
Per questo motivo, queste tutele sono spesso sentite esclusivamente in queste regioni, determinando accordi a livello provinciale o locale
Iniziative per aggregazione associazioni islamiche
1) 2005 - Consulta per l’Islam in Italia
2) 2010 - Comitato per l’Islam italiano
3) 2012 - Conferenza per le religioni, la cultura e l’integrazione
Intese
1) UCOII (Unione delle Comunità Islamiche in Italia) - 1992
2) AMI (Associazione Musulmani in Italia) - 1994
3) CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) - 1996, l’unico il cui testo si rifà completamente ai pilastri dell’islam
5 pilastri dell’islam
1) Testimonianza di fede
2) Preghiera rituale 5 volte al giorno
3) Pellegrinaggio alla Mecca
4) Elemosina rituale
5) Digiuno Ramadan
Richieste delle intese
- Venerdì festivo e altre festività religiose
- Preghiera rituale
- Ramadan e pellegrinaggio
- Prescrizioni alimentari
1) Bozze venerdì festivo e altre festività religiose
- UCOII e AMI –> diritto alla preghiera comunitaria di mezzogiorno + 7 festività religiose
- CO.RE.IS –> venerdì festivo+rottura del digiuno+sacrificio di abramo
Le assenze al lavoro e a scuola si considerano giustificate in questi giorni
E’ possibile recuperare le ore perse in altri giorni senza compensi straordinari
> non c’è correlazione tra le richieste delle tre intese
2) Bozze preghiera rituale
- CO.RE.IS –> preghiera 5 volte al giorno in condizioni dignitose sia in pubblico che in privato. Le date e gli orari vengono comunicate dalla comunità al Ministero il 1 gennaio di ogni anno
- AMI –> diritto all’orazione rituale quotidiana negli orari stabiliti
- UCOII –> diritto alla preghiera comunitaria del Venerdì nei luoghi di cult e nel quadro di flessibilità dell’organizzazione del lavoro
In uffici e scuole vengono previsti 15 min di pausa per ogni fascia oraria della preghiera (alba, mezzogiorno, pomeriggio, tramonto e notte); chi non può avvalersi della festività del venerdì, avrà a disposizione 45min di pausa a mezzogiorno per pregare
3) 1.Ramadan
La Repubblica si impegna ad agevolare la pratica riducendo di 1 ora gli orari di scuole e uffici in coincidenza con il pasto rituale
La comunità comunicherà le date in tempo utile e le ore perse saranno recuperabili senza compensi aggiuntivi
3) 2.Pellegrinaggio
La Repubblica agevola il compimento del pellegrinaggi con CONCESSIONI e PERMESSI da parte dei datori di lavoro
4) Prescrizioni alimentari
Dato che i precetti alimentari mostrano il rapporto tra fede e cibo, tutto questo si ripercuote immancabilmente nel mondo del lavoro.
Per il cibo ebraico sono già presenti questioni a riguardo, mentre per il cibo islamico si hanno alcuni lievi problemi -> le strutture pubbliche stanno comunque prendendo atto delle esigenze alimentari
Esistono però due diversi punti di vista
1) i precetti alimentari non sono atti di culto e dunque non rientrano nella concezione di libertà religiosa
2) le prescrizioni alimentari rientrano nell’art.19 della Costituzione
- UCOII e AMI parlano di macellazione rituale generica
- CO.RE.IS. parla di una vera e propria gestione del servizio mensa sostenendo che la Repubblica debba garantire la fruizione di cibi e bevande conformi ai precetti religiosi e dunque preparati separatamente
Riposo sabatico EBRAICO
l’Intesa delle Comnità Ebraiche e l’Unione delle Chiese Avventiste riconoscono il riposo sabatico e la macellazione rituale
Sia l’art. 17 della legge n.561/1988 che l’art.4 della legge n.101/1989 riconoscono il riposo sabatico, con le ore recuperabili e le assenze giustificate
All’art.5 della legge n.101/1989 è presente una lista delle festività a cui si applicano le disposizioni del riposto sabatico