Le pene Flashcards
Come si può definire la pena?
La pena è la sofferenza (privazione o limitazione di un bene individuale, soprattutto della libertà di movimento) comminata dalla legge penale e irrogata dall’autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola il precetto penale stesso.
Quali sono le pene principali ex art. 17 cp?
Che funzione assolvono?
Per i delitti sono:
- ergastolo
- reclusione
- multa
Per le contravvenzioni sono:
- arresto
- ammenda
Si aggiungeva la pena di morte ma è stata eliminata nel 1944 nel c.p., nel 1948 nelle leggi speciali, nel 1994 nel diritto penale militare di guerra (con legge ordinaria) e nel 2007 la legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n. 1 è stato modificato l’art 27 co. 4 Cost. con la soppressione delle parole “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
Si caratterizzano per essere inflitte dal giudice nella sentenza penale di condanna e assolvono la funzione di identificare i reati rispetto agli illeciti.
Incidono sul bene della libertà personale o del patrimonio.
Per quali delitti è previsto l’ergastolo? Che cosa significa che la pena è perpetua?
L’ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello stato, contro l’incolumità pubblica e contro la vita.
E’ rubricato all’art. 22 del c.p. e al primo comma si definisce la pena come perpetua.
Il carattere della perpetuità risulta eroso perché il condannato perché il condannato all’ergastolo può:
1. ottenere una liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena
2. può essere ammesso dopo l’espiazione di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio e dopo 20 anni alla semilibertà
Per quali delitti è previsto l’ergastolo? Che cosa significa che la pena è perpetua?
L’ergastolo è previsto per alcuni delitti contro la personalità dello stato, contro l’incolumità pubblica e contro la vita.
E’ rubricato all’art. 22 del c.p. e al primo comma si definisce la pena come perpetua.
Il carattere della perpetuità risulta eroso perché il condannato perché il condannato all’ergastolo può:
1. ottenere una liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena
2. può essere ammesso dopo l’espiazione di almeno 10 anni di pena, ai permessi premio e dopo 20 anni alla semilibertà
Cosa dice il comma 1 dell’art. 23 c.p. ?
La reclusione è una pena detentiva temporanea per i delitti, e consiste nella PRIVAZIONE della libertà personale con l’OBBLIGO del lavoro e dell’isolamento notturno, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 24 anni.
Cosa dice il comma 1 dell’art. 23 c.p. ?
La reclusione è una pena detentiva temporanea per i delitti, e consiste nella PRIVAZIONE della libertà personale con l’OBBLIGO del lavoro e dell’isolamento notturno, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 24 anni.
La pena detentiva della reclusione ex art. 23 c.p. prevede una estensione edittale della pena da 15 giorni a 24 anni. In quali casi e per quanto tempo il limite di 24 anni può aumentare?
In presenza di un concorso di reati ex art. 78 o di circostanze aggravanti ex art. 64 e 66 la durata si può estendere fino a 30 anni.
Descrivere la Multa ex art. 24 c.p. e la funzione dell’articolo.
La multa è una pena pecuniaria che consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro non inferiore a 50 euro e non superiore e 50.164 euro. Tali limiti possono essere derogati dal giudice e non vincolano il legislatore.
La funzione dell’art. 24 c.p. è quella di determinare i margini edittali di pena relativi alle fattispecie delittuose punite esclusivamente o alternativamente con una multa, di cui non viene precisato dal legislatore l’ammontare minimo e massimo.
Cosa dispone l’art. 24 c.p. comma 2?
Dispone che “per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione il giudice può aggiungere la multa da 50 euro a 25.00 euro”.
I motivi di lucro vanno individuati nella loro concreta realizzazione, secondo la dottrina maggioritaria non integrano una aggravante quindi non partecipano al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e è ormai caduta in desuetudine l’applicazione di questo comma.
Esistono nel nostro ordinamento le pene pecuniarie fisse e proporzionali?
Si all’art. 27 c.p.
Le pene fisse sono indicate dal legislatore in misura invariabile al fine di impedire al giudice ogni potere discrezionale. Il ricorso alle pene pecuniarie proporzionali è frequente nella legislazione speciale soprattutto nei settori doganale tributario e del lavoro.
Le pene pecuniarie si possono convertire in reclusione e arresto?
No dal 1981 art. 136 introdotto con l. n. 689 del 1981 (Depenalizzazione) si possono convertire solo in libertà controllata e lavoro sostitutivo (oggi lavoro di pubblica utilità).
Il problema connaturato alla pena pecuniaria è quello della insolvibilità del condannato pertanto l’ordinamento italiano nel 1930 aveva previsto l’istituto di conversione della pena pecuniaria. In particolare prevedeva che la pena si convertisse in nella pena detentiva della specie corrispondente quindi reclusione o arresto. Tale disciplina comportava una evidente irragionevole discriminazione a danno dei non abbienti che subivano una condizione più gravosa, si trattava di una sorta di sanzione per la povertà in chiaro contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Come vengono calcolate le sanzioni di conversione dopo la l. 689 del 1981 (art. 102,103,108)?
12 euro di pena pecuniaria equivalgono a 1 giorno di libertà controllata
25 euro di pena pecuniaria equivalgono a 1 giorno di lavoro sostitutivo
La durata della libertà controllata non può eccedere 1 anno e 6 mesi se la pena convertita è quella della multa e la durata massima del lavoro sostitutivo non può superare i 60 giorni.
Cosa dice l’art. 135 c.p.?
Disciplina il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive quando per QUALSIASI EFFETTO giuridico si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 250 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Sono molte le norme che richiamano a questo articolo ad esempio l’art. 2 comma 3.
Quali sono le pene previste per le contravvenzioni?
L’arresto ex art. 25 c.p. che è una pena detentiva restrittiva della libertà personale, temporanea. Consiste nella privazione da un minimo di 15 giorni a un massimo di 3 anni (5 in caso di concorso di + aggravanti e 6 in caso di concorso di reati).
Non sussiste nessuna differenza ontologica con la reclusione ma sono diversi gli effetti conseguenti alla applicazione delle due tipologie di sanzione detentiva.
La ammenda ex. art. 26 consiste nel pagamento in favore dello Stato di una somma di denaro non inferiore a 20 euro e non superiore a 10.000 euro.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel 2009 e 2013 per violazione del divieto di pene inumane o degradanti ex. art 3 CEDU, cosa ha fatto l’Italia a seguito delle condanne? qual è la situazione di oggi relativamente al sovraffollamento carcerario?
Con le condanne Slejmanovic nel 2009 e Torreggiani nel 2013 la Corte Europea dei diritti dell’uomo imputava all’Italia di aver tenuto i ricorrenti per diversi mesi in spazi inferiori a 3 mt. per persona, limite al si sotto del quale la Corte considera integrato un trattamento inumano e degradante.
L’Italia ha quindi introdotto una serie di interventi di contrasto al sovraffollamento carcerario.
Quali ad esempio:
ampliamento delle misure alternative alla detenzione, modifiche dei presupposti della custodia cautelare, ridefinizione del trattamento sanzionatorio della detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti se il fatto è di lieve entità.
Per effetto di questa serie di riforme il sovraffollamento carcerario è stato fortemente ridimensionato in vista della decisione finale del Consiglio d’Europa. Infatti quest’ultimo nel 2016 ha promosso l’Italia sul fronte delle carceri e delle misure ottenute.
Tuttavia il tasso di sovraffollamento è tornato a salire negli anni successivi.
Grazie alle misure anti covid c’è stata una significativa riduzione della popolazione penitenziaria.