Il processo esecutivo Flashcards
Da quale libro del c.p.c. è regolato il processo di esecuzione e a cosa è diretto?
TERZO (art. 474-632 c.p.c.), è diretto alla attuazione coattiva del diritto accertato. Può seguire al processo di cognizione oppure può essere autonomo se si fonda su un accertamento stragiudiziale.
Perchè si parla di contraddittorio ATIPICO del processo esecutivo?
Perchè il debitore non è un convenuto, deve solo subire l’esecuzione di un diritto già accertato, salvo il caso delle opposizioni
Cosa dice l’art. 26 c.p.c.?
I 3 fori stabiliti hanno natura derogabile?
Disciplina il foro dell’esecuzione forzata:
- per esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
- per esecuzione forzata su autoveicoli ecc è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora, sede.
- per esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.
No i 3 fori hanno natura INDEROGABILE.
Cosa si intende per un diritto certo, liquido ed esigibile? Dove lo leggiamo?
Certo = risulta chiaramente nel suo contenuto e nei limiti oppure quando non è controverso nella sua esistenza. Liquido = determinato o determinabile (operazione artimetica). Esigibile = non sottoposto a condizione sospensiva né a termine.
Quali sono i titoli esecutivi GIUDIZIALI? esempi
- sentenze di condanna di 1 e 2 grado (pax in giudicato e non)
- ordinanze ex artt. 186 bis, ter e quater
- decreto ingiuntivo
- ordinanza ex art. 702 ter (procedimento sommario di cognizione)
- ordinanze del presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c. emesse nel processo di separazione giudiziale
- ordinanza di rilascio ex art 665
- verbali di conciliazione (accordi di mediazione, negoziazione ecc)
- titoli esecutivi europei (sentenze emesse d auno stato membro senza necessità di delibazione).
Quali sono i titoli esecutivi STRAGIUDIZIALI?
- Scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
- cambiali e altri titoli di credito, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
- altri atti negoziali stragiudiziali (es. processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa)
- atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato (es riconoscimento del debito).
Quali sono gli atti prodromici al processo esecutivo? Quale è la loro funzione?
Notificazione del titolo esecutivo al debitore e la notificazione del precetto. Hanno la funzione di preannunciare solennemente al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata; il fine è quello di offrire al debitore l’ultima chance per adempiere spontaneamente il suo obbligo altresì di conoscere tutti gli elementi dell’azione esecutiva.
Spiegare che cos’è la “formula esecutiva”
Ai sensi degli artt. 474 e 475 c.p.c. il titolo esecutivo per valere come titolo per l’esecuzione forzata deve essere munito di formula esecutiva.
La apposizione di questa formula costituisce la “spedizione del titolo in forma esecutiva”. Lo può richiedere solo il creditore o i suoi successori.
La spedizione è fatta dal cancelliere o dal notaio.
Può essere fatta solo UNA volta, salvo casi eccezionali (476).
Per le cambiali, assegni, scritture private autenticate, accordi di conciliazione serve la spedizione del titolo in forma esecutiva?
NO e non è neanche possibile farla perchè l’originale lo detiene il CREDITORE quindi quest’ultimo potrà utilizzare l’originale per fare la trascrizione integrale nel precetto.
L’originale (con formula esecutiva) del titolo esecutivo si notifica?
NO.
L’originale in formula esecutiva lo detiene IL CANCELLIERE O IL NOTAIO.
Il creditore avrà SOLO UNA COPIA AUTENTICA.
Che cos’è il precetto, cosa deve contenere e quando diventa inefficace?
ART 480:
è un atto recettizio (deve essere notificato alla parte personalmente) consistente nella formale intimazione ad adempiere (entro un termine non inferiore a 10 giorni) all’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
Deve contenere:
- dichiarazione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
- parti - nullità-
- data notifica titolo esecutivo - nullità-
- avvertimento al debitore che in mancanza di adempimento si procederà ad esecuzione forzata
- trascrizione integrale dei titoli esecutivi di cui al 474
- avvertimento dell’organismo di composizione della crisi
- sottoscrizione del difensore o della parte.
Inefficace se entro 90 gg dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione (481 c.p.c.)
A
A
Quali sono le fasi dell’espropriazione forzata in generale? e a cosa serve?
Serve a sottrarre i beni al debitore e a convertirli in denaro con cui soddisfare il creditore in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni, offerta dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. (il debitore risponde con i propri beni presenti e futuri).
Le fasi sono:
- pignoramento
- eventuale intervento dei creditori
- vendita forzata o eventualmente assegnazione
- distribuzione della somma ricavata
Ai sensi dell’art. 489 dove si fanno le notificazioni ai creditori pignoranti?
nella residenza dichiarata o nel domicilio indicato nel precetto in mancanza nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.
Per l’espropriazione di cose soggette a pegno o ipoteca si fa il pignoramento?
No.
L’esecuzione inizia con la fase di vendita o assegnazione ex art. 502 c.p.c. co 1. In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Qual è la funzione del pignoramento?
VINCOLARE I BENI DEL DEBITORE
Il pignoramento è un vincolo giuridico che non impedisce al debitore di disporre materialmente delle cose pignorate. Ha quindi l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti gli atti di alienazione dei beni pignorati compiuti dal debitore.
L’inefficacia è relativa perché l’atto di disposizione è valido, ma è inefficace per il creditore: quindi il processo esecutivo procederà comunque.
Cosa deve contenere l’atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c.?
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti (1), il pignoramento consiste in una ingiunzione (2) che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] (3).
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice(4).
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile(5).
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti (6).
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.
[omissis] (7)
Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore(8).
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo [513], il presidente del tribunale competente per l’esecuzione [26] può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma (9).
Efficacia temporale del pignoramento? Citare gli articoli
Il pignoramento deve essere effettuato non prima di 10 giorni (482) e non oltre 90 giorni dopo il precetto (481).
Inoltre, perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’istanza di assegnazione o vendita (497).
è perentorio ma non rilevabile d’ufficio, rimane sospeso in caso di opposizione agli atti esecutivi.
l’efficacia cessa anche in caso di:
mancata iscrizione a ruolo
chiusura anticipata del processo esecutivo
I creditori possono intervenire nel processo esecutivo?
Si, il loro credito deve essere certo, liquido, esigibile.
Inoltre, se sono anche muniti di titolo esecutivo possono assumere un ruolo attivo cioè provocare i singoli atti di esecuzione.