Impresa Flashcards
come si può definire un imprenditore
Imprenditore: colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Piccoli imprenditori: coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Requisiti di definizione dell’impresa
- Professionalità: l’attività è svolta in modo stabile e non occasionale;
- Economicità: l’attività è volta alla produzione di ricchezza (almeno ad essere economicamente autosufficiente);
- Organizzazione: l’attività richiede il coordinamento dei fattori produttivi, capitale e lavoro, etc;
- Scopo: l’attività ha come fine quello della produzione e scambio di beni e servizi, ossia è destinata al mercato, con il fine del conseguimento di un profitto.
Impresa individuale + dire vantaggi e svantaggi
Impresa individuale: L’imprenditore risponde illimitatamente delle obbligazioni aziendali. Non vi è separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale.
• Costituzione: Non è necessario un atto pubblico.
• Ragione sociale: Deve contenere il nome del titolare.
• Responsabilità: L’imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte.
• Patrimonio: Non vi è separazione tra patrimonio personale dell’imprenditore e patrimonio dell’impresa.
Vantaggi:
• velocità di costituzione d’impresa.
• tenuta della contabilità estremamente semplice.
• oneri amministrativi e contabili ridotti.
Per avviare non serve ricorrere ad un notaio, è sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio e una partita IVA.
Non è necessario tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (IVA, beni ammortizzabili).
La costituzione e lo scioglimento dell’impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l’attività è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio.
Svantaggi: Responsabilità illimitata nei confronti dei terzi (il titolare risponde con tutto il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori. Ciò significa che in caso di fallimento i creditori possono rivalersi sui suoi beni personali (la casa, l’auto e su quelli del coniuge se in regime di comunione dei beni).
Società a nome collettivo
Tipo particolare di Società di persone: i soci rispondono delle obbligazioni sociali, illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente. Soci con responsabilità sociale illimitata.
• L’elemento umano (il lavoro) prevale sulla componente patrimoniale (il capitale).
• Autonomia patrimoniale imperfetta: patrimonio sociale e patrimonio individuale dei soci non sono nettamente separabili.
• I soci possono essere chiamati a rispondere per i debiti sociali con il proprio patrimonio (o alcuni di essi, secondo il tipo di società)
• Il potere di amministrare/gestire è legato al fatto di essere socio.
Società in nome collettivo (Snc):
• Costituzione: Si richiede un atto notarile. Deve essere prevista la durata. È possibile un rinnovo tacito ed illimitato.
• Componenti: Almeno due soci
• Ragione sociale: Deve riportare il nome di uno o più soci con l’indicazione di società in nome collettivo.
• Responsabilità: Per ogni socio illimitata e solidale
• CAPITALE: Non è previsto un capitale minimo.
Società di capitali
Società di capitali: i soci rispondono delle obbligazioni sociali, solo con la quota di capitale sottoscritta. Soci con responsabilità sociale limitata.
• Hanno personalità giuridica.
• Autonomia patrimoniale Perfetta: dei debiti sociali risponde solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio.
• i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
• il potere di amministrazione può essere svincolato dalla qualità di socio: il socio esercita funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuisce, con il suo voto, proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli Amministratori.
• Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione sono organi separati.
Srl a responsabilità limitata
Società a responsabilità limitata (Srl):
• Costituzione: Si richiede un atto notarile.
• Componenti: Almeno due soci. È prevista la srl con un unico socio.
• Ragione sociale: Deve riportare l’indicazione di società a responsabilità limitata.
• Responsabilità: Limitata al capitale conferito.
• Capitale: Capitale minimo € 10.000,00. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
• Amministrazione: Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell’atto costitutivo. Se l’amministrazione è affidata a più persone si forma il Consiglio di Amministrazione.
Società per Azioni (SpA)
Società per Azioni (SpA):
• Costituzione: Si richiede un atto notarile.
• Componenti: Almeno due soci. È prevista la Spa con un unico socio.
• Ragione sociale: Deve riportare l’indicazione di società per azioni.
• Responsabilità: Limitata al capitale conferito.
• Capitale: Capitale minimo € 120.000,00.
• Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti.
• Amministrazione: L’amministrazione è demandata al consiglio di amministrazione (CdA) / amministratore unico che è l’organo di gestione ed attua le direttive dell’assemblea dei soci
• Collegio sindacale: Obbligatorio e rappresenta l’organo di controllo
• Quote: Le quote di proprietà sono rappresentate da azioni. La cessione può avvenire liberamente.
Cosa si intende per “impresa sociale”
Impresa sociale: un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Società cooperativa
Società cooperativa: è adatta per le imprese che pur svolgendo un’attività economica non hanno l’obiettivo di distribuire utili significativi in capo ai soci.
Le imprese gestite in forma di società cooperativa pur potendo conseguire profitti, non li possono distribuire ai soci ma li devono accumulare come riserve o reinvestire nell’attività imprenditoriale.
• Costituzione: Si richiede un atto notarile.
• Componenti: Almeno 9 soci. Bastano 3 soci se la cooperativa adotta le regole della s.r.l. ed i soci sono persone fisiche (piccola società cooperativa)
• Mutualità: Si contraddistingue per lo scopo mutualistico ossia la produzione di utilità per i soci indipendentemente dal conseguimento di un profitto di impresa.
• Responsabilità: Risponde la società con il suo patrimonio.