diritto secondo parziale Flashcards
Com’è stata la disciplina dei mercati negli ultimi 20 anni? cosa ha stabilito la direttiva del 1993? cos ha portato la direttiva in italia? da chi è deciso il contenuto del contratto tra soggetto e società di gestione del mercato?
La disciplina dei mercati ha subito negli ultimi 20 anni delle trasformazioni epocali.
Prima del 1993 i mercati in Europa erano principalmente di due tipi:
1. Un modello pubblicistico (come in Italia), dove la borsa era vista come un mercato “ufficiale”, istituito per legge e controllato da autorità pubbliche, operante in regime di monopolio con controlli pubblici intensi.
2. Un modello privatistico (come nel Regno Unito), dove la borsa era considerata come un’istituzione privata, basata su forme di autoregolamentazione.
La direttiva (direttive sono strumenti che servono ad armonizzare) sui servizi di investimento del 1993 segna una generale rifondazione delle regole di funzionamento introducendo il concetto di “MUTUO RICONOSCIMENTO”, applicabile non solo agli intermediari finanziari ma anche ai mercati stessi, spingendo i mercati verso una crescente privatizzazione. In Italia, il recepimento della direttiva ha portato alla TRASFORMAZIONE della borsa in una società per azioni, anche se il vecchio impianto pubblicistico non è stato completamente abbandonato, mantenendo controlli pubblici intensi mirati alla tutela del risparmio.
Tali cambiamenti hanno influenzato anche la struttura contrattuale e operativa dei mercati, evidenziando un ulteriore passo verso un regime più privatizzato e meno regolato direttamente dallo stato, ma sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione. Infatti, la partecipazione al mercato da parte di emittenti o negoziatori deriva da un atto di natura PRIVATA che rappresenta un CONTRATTO tra soggetto e società di gestione del mercato (es. banca intesa e borsa italiana):
Il contenuto del contratto di negoziazione è predeterminato UNILATERALMENTE dalla società di gestione del mercato. Tuttavia, tale contenuto NON è completamente libero da controlli, dato che è sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di vigilanza.
In relazione ai sistemi di negoziazione, cosa hanno previsto la mifid 1 e la mifid 2?
Mifid 1:
- ha l’Obiettivo di riconoscere, ed equiparare, i mercati regolamentati e i sistemi alternativi di negoziazione, eliminando l’obbligo di concentrazione delle operazioni in borsa.
- INTRODUCE il servizio di investimento rappresentato dall’attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities – MTF).
- Prevede la figura del cd. «internalizzatore sistematico»
Mifid 2:
- INTRODUCE la fattispecie denominata «sistema organizzato di negoziazione» (Organized trading facilities – OTF)
- “Tiene in considerazione l’evoluzione tecnologica e le nuove tecniche di negoziazione (cc. dd. High frequency trading e algo trading)
- L’internalizzatore sistematico viene configurato come una particolare modalità di prestazione del servizio di negoziazione, venendo RIMOSSO dal novero delle vere e proprie SEDI di negoziazione.
Qual è la disciplina sulla vigilanza dei sistemi di negoziazione ovvero come sono le norme sulla vigilanza? quali sono le autorità che si occupano di monitorare le piattaforme di negoziazione?
I sistemi di negoziazione, come le borse e piattaforme simili, sono regolati da norme (sulla loro vigilanza) DIFFERENZIATE che variano in base al tipo di piattaforma (trading venues) e alle caratteristiche specifiche della trading venues. Ci sono due principali autorità di vigilanza che si occupano di monitorare queste piattaforme:
1. CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa):
- È responsabile della supervisione delle SEDI di negoziazione, assicurandosi che le operazioni siano trasparenti, che si svolgano in modo ordinato e che gli investitori siano protetti.
- Ha il potere SOSTITUIRSI al gestore di un mercato regolamentato in situazioni di emergenza o necessità.
- Dispone di strumenti per raccogliere informazioni, condurre indagini e ispezioni, e può intervenire attivamente se necessario.
2. Banca d’Italia:
- I suoi poteri e le sue responsabilità rimangono invariati e sono definiti nel Testo Unico delle Finanze (TUF), la legge che regola il sistema finanziario italiano. Gli unici poteri su emittenti quotati la banca di Italia li ha sulle banche.
Questa struttura di vigilanza è pensata per mantenere l’integrità dei mercati finanziari e assicurare che funzionino correttamente.
Qual è la disciplina sulla vigilanza delle sedi di negoziazione e quali sono le autorità che vigilano ciascuna sede?
- sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di stato:
- I mercati all’ingrosso di titoli di Stato (riferimento Articolo 62-ter del TUF) sono sotto la vigilanza della Banca d’Italia e della consob che hanno il compito di stipulare un PROTOCOLLO DI INTESA per coordinare i rispettivi ambiti di intervento.
- Il MEF, dopo aver sentito Consob e Banca di Italia, può stabilire dei requisiti specifici per i mercati e i gestori - tutte le sedi di negoziazione all’ingrosso:
- la Banca di Italia stabilisce obblighi informativi e di comunicazione ulteriori - sedi di negoziazione di strumenti finanziari su energia e gas:
- hanno delle regole specifiche.
- La Consob collabora con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel monitoraggio di questi mercati.
- Il MEF può intervenire in caso di irregolarità che potrebbero influenzare il funzionamento dei mercati o la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di trasporto dell’energia elettrica e del gas. - Sistemi Multilaterali di Scambio di Depositi Monetari:
- I sistemi per lo scambio di depositi monetari in euro sono regolamentati specificatamente e monitorati dalla BANCA D’ITALIA che ha poteri di vigilanza e di intervento.
Cosa sono i mercati regolamentati? Quali sono i requisiti legali e la struttura? chi deve essere autorizzata? Quando può essere revocata l autorizzazione?Qual è la disciplina sugli assetti proprietari?
un mercato regolamento è un «sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un GESTORE del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole NON discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III»
Requisiti legali e strutturali:
* L’ente che gestisce il mercato deve essere strutturato come una società per azioni (S.p.A.):
Si è riconosciuta la forma della S.p.A. come più adatta per la struttura privatizzata dei mercati moderni.
* La s.p.a può anche operare anche come una società non profit (anche se oggi prevalgono le società che mirano al profitto):
Questo segue un trend di passaggio dal modello mutualistico al modello di società per azioni lucrativa (cosiddetta demutualizzazione) iniziato negli anni ‘90.
L’AUTIRIZZAZIONE a prestare l’attività è rilasciata al MERCATO in quanto tale e NON già, dunque, al relativo gestore: la norma, concepita al fine di tener conto delle mutevoli forme organizzative in Europa in relazione ai mercati regolamentati, comporta una SCISSIONE tra entità gestore e «sistema» autorizzato (Eccezione: Anche se l’oggetto dell’autorizzazione della Consob non è il regolamento ma l’attività di gestione del mercato nella sostanza, in fase di rilascio dell’autorizzazione, lo scrutinio della Consob si estende anche al contenuto del regolamento che spieghiamo tra poco). I criteri e requisiti specifici per lo svolgimento dell’attività di gestione del mercato sono infatti descritti in dettaglio nelle norme che regolano gli intermediari finanziari:
CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa):
* Stabilisce quali attività (connesse e strumentali) possono essere svolte dalla società che gestisce il mercato.
* Definisce i requisiti generali per l’organizzazione del mercato.
* Imposta i criteri per chi occupa ruoli di rilievo aziendale e per gli investitori di mercati regolamentati
La Consob può REVOCARE l’autorizzazione del mercato regolamentato quando
1)” L’autorizzazione è stata ottenuta presentando FALSE dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare”
2) Non sono PIU’ soddisfatte le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione
3)” Sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del TUF relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato”
4) Il mercato ha cessato di funzionare da più di sei mesi o rinuncia espressamente all’autorizzazione
Proprietà e Controllo nei Mercati Regolamentati
* Le società che gestiscono i mercati devono informare la CONSOB riguardo le info sugli assetti proprietari.
* Chiunque voglia acquisire o vendere una partecipazione significativa nel gestore del mercato (oltre il 10%, 20%, 30% o 50% del capitale o dei diritti di voto oppure il controllo del gestore del mercato) deve darne preventiva COMUNICAZIONE alla Consob che ENTRO 90 giorni può OPPORSI all’operazione in caso di rischio per una gestione sana e prudente.
* NON ci sono regole specifiche riguardo alla QUALITA’ del capitale (ovvero non ci sono disposizioni legislative che impongono specifiche esigenze sulla natura o le caratteristiche degli azionisti o del capitale in una società che gestisce un mercato regolamentato):
Non ci sono ovvero limiti soggettivi alla partecipazione e non sono previste quote di partecipazione obbligatorie per certi soggetti (cioè che devono appartenere obbligatoriamente a certi soggetti), contrariamente a quanto stabilito precedentemente quando si richiedeva una maggioranza di capitale in mano agli intermediari (ora c’è quindi maggiore flessibilità nella composizione degli azionisti).
Da cosa sono disciplinate l’organizzazione e la gestione del mercato? quali sono i suoi 3 principi? da chi viene autorizzato il regolamento? qual’è il contenuto del regolamento? da chi è approvato? come sono risolte le eventuali controversie?
L’organizzazione e la gestione dei mercati finanziari è disciplinata da un REGOLAMENTO redatto solitamente dalla società che gestisce il mercato che
Principi Generali:
* Trasparenza: assicura la chiarezza e accessibilità delle informazioni di mercato.
* Ordine: Assicura che le negoziazioni si svolgano in modo sistematico.
* Protezione degli Investitori: Salvaguardia gli interessi di chi investe nel mercato.
Approvazione del Regolamento:
* Il regolamento è approvato dall’assemblea ordinaria o dai consigli di sorveglianza /di amministrazione (se previsto nello statuto). Se la società di gestione del mercato è quotata in un mercato regolamentato allora l’autorizzazione viene data dal Consiglio di amministrazione o gestione.
Contenuto del Regolamento:
Ammissione e Sospensione degli Operatori:
* Stabilisce le condizioni e le procedure per l’ammissione e l’esclusione degli operatori dal mercato.
Gestione degli Strumenti Finanziari:
* Definisce le regole per i contratti negoziabili e le quantità minime di negoziazione,
Operatività di Mercato:
* Include dettagli su come devono essere gestite le negoziazioni, la pubblicazione e la diffusione dei prezzi.
Attuazione del Regolamento:
* Deve creare e divulgare ISTRUZIONI DETTAGLIAATE su come le regole del regolamento devono essere messe in pratica (non basta avere un regolamento scritto; il gestore del mercato deve anche assicurarsi che ci siano procedure chiare e concrete per applicare quelle regole)
Il regolamento è un atto di AUTONOMIA PRIVATA (questo significa che il regolamento di gestione di un mercato finanziario è creato come un atto giuridico dalla società che gestisce il mercato stesso, non come una legge emanata dallo stato o un’autorità pubblica).
Esso è approvato dalla società di gestione e L’adesione al mercato da parte di un intermediario (o di un emittente) COMPORTA l’accettazione delle regole contenute nel Regolamento, in conformità al meccanismo di formazione del contratto per «adesione»”. Le Eventuali controversie sono risolte mediante ricorso all’Autorità giudiziaria, o a procedimenti arbitrali.
Cosa sono i servizi multilaterali di negoziazione? e quali sono analogie e differenze con mercati regolamentati e otf??A quali regole sono sottoposti i gestori di un MTF?
si tratta di «un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole NON discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla Parte II e alla Parte III» (art. 1, comma 5-octies, lett. a) TUF.
Ci sono molte analogie con i mercati regolamentati per quanto concerne i meccanismi che regolano l’incrocio degli ordini di negoziazione (es. non discrezionalità) e la conseguente formazione dei contratti; tuttavia, ci sono anche delle DIFFERENZE:
- Un MTF può essere gestito sia da una società di gestione di mercati regolamentati SIA da intermediari abilitati alla prestazione di attività e servizi di investimento (mentre i mercati regolamentati solo dai primi)
- I REQUISITI degli MTF sono diversi e, per alcuni profili, MENO pervasivi” (Sono piattaforme di scambio alternative rispetto alle borse valori tradizionali che pur essendo regolamentate, di solito hanno regole MENO stringenti rispetto ai mercati regolamentati. Ad esempio, includono spesso degli strumenti che invece potrebbero non soddisfare i requisiti di quotazione dei mercati regolamentati)
- Quando un MTF è gestito da un intermediario, le regole che disciplinano il soggetto gestore discendono dalle norme del TUF in materia di intermediari.
La differenza principale con i mercati OTF, che ha in comune con i mercati regolamentati, è quella invece di essere basata su un un criterio di NON discrezionalità nell’ESECUZIONE degli ordini.
I soggetti che intendono gestire un MTF sono tenuti a disporre una serie di REGOLE E STRUMENTI (art. 65-bis TUF), tra cui:
- “ Regole e procedure TRASPARENTI
- “ Misure per garantire una gestione sana dell’operatività del sistema
- “ Misure atte ad individuare e gestire potenziali CONSEGUENZE NEGATIVE per l’operatività dei sistemi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi
- “ Almeno TRE membri o partecipanti o clienti concretamente ATTIVI, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi
Sono previste delle regole PARTICOLARI poi per i cosiddetti mercati di crescita per le PMI.
Cosa sono i sistemi organizzati di negoziazione (OTF)? dove vi è discrezionalità?quali sono i limiti cha si hanno nella gestione di un OTF?
si tratta di un «sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III» (art. 1, comma 5-octies, lett. b) TUF.
C’è DISCREZIONALITA’, ovvero una certa flessibilità viene concessa agli operatori di un sistema di negoziazione organizzato (Organised Trading Facility, OTF) nella gestione degli ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari. In particolare, la discrezionalità in un OTF consente agli operatori di:
- COLLOCARE O RITIRARE un ordine sul proprio sistema (L’operatore può decidere se e quando inserire o ritirare un ordine di trading nel sistema, basandosi su varie condizioni di mercato o altre considerazioni strategiche)
- “ ABBINARE lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili (L’operatore ha la facoltà di abbinare gli ordini dei clienti in maniera non automatica, decidendo ad esempio quale ordine di acquisto abbinare a quale ordine di vendita, a differenza di un sistema automatico che esegue gli abbinamenti seguendo un algoritmo predefinito)
Questa discrezionalità è permessa solo negli OTF e non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).
TIPOLOGIA DI STRUMENTI FINANZIARI:
un problema riguardava la qualificazione dei sistemi su cui è possibile negoziare azioni o altri strumenti di capitale o di rischio(?) un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su Azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi su base multilaterale deve possedere l’autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione (art. 23, par. 2, Reg. (UE) n. 604/2014, MiFIR (normativa europea che regola i mercati finanziari in UE)
esistono dei LIMITI specifici nel caso di gestione di un sistema organizzato di negoziazione:
- Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione NON può operare anche come internalizzatore sistematico (L’internalizzatore sistematico è una parte che negozia azioni o altri strumenti finanziari in maniera organizzata e sistematica direttamente con i propri clienti, al di fuori dei sistemi regolamentati o degli MTF. La normativa richiede questa separazione per evitare commistioni e conflitti tra i due distinti sistemi di negoziazione)
- Gli OTF sono soggetti a restrizioni sulle strategie di esecuzione e in particolare sono permesse le strategie matched anche se con dei limiti, intendendosi per essa una negoziazione nella quale il gestore si interpone tra acquirente e venditore non esponendosi però al rischio di mercato durante l’esecuzione dell’operazione (Questo tipo di operazione è limitata per garantire che il gestore dell’OTF non assuma un ruolo eccessivamente attivo nel determinare l’esito delle negoziazioni)
Fai un confronto tra mercati regolamentati, MTF e OTF?
- Mercati regolamentati sono tradizionalmente riservati per la negoziazione di azioni e altri strumenti di capitale standardizzati e sono soggetti a rigide normative per garantire trasparenza e protezione degli investitori.
- MTF forniscono una struttura alternativa per negoziare strumenti di capitale standardizzati e non, come azioni di piccole e medie imprese che potrebbero non essere elencate nei mercati regolamentati.
- OTF si concentrano su strumenti finanziari che NON sono facilmente standardizzabili, come obbligazioni o derivati complessi, e offrono agli operatori maggiore discrezionalità nella gestione degli ordini.
Quali sono i 3 servizi di comunicazione dati? la gestione di un servizio di comunicazione è sottoposta ad autorizzazione? qual’è l’obbiettivo dei servizi di comunicazione e quali sono i 3 obblighi che hanno? Qual è il trade-off implicito nella comunicazione dei dati?
La MIFID 2 sempre nell’ottica di migliorare la trasparenza delle negoziazioni ha previsto l’introduzione di una specifica disciplina sui servizi di comunicazione che si articola su 3 fronti:
* Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA): sono i soggetti autorizzati a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto delle imprese di investimento
* Meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM): sono i soggetti autorizzati a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse ALLE AUTORITA’ COMPETENTI, o all’ESMA, per conto delle imprese di investimento
* Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP): sono soggetti autorizzati a fornire il SERVIZIO DI RACCOLTA, presso le varie trading venues, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari individuati: essi hanno il compito di consolidare le informazioni in un FLUSSO elettronico di dati costantemente attualizzati.
La gestione di un APA o di un ARM implica che la Consob ha il compito di vigilare, esercitando poteri informativi, di indagine, ispettivi e di interventi; inoltre, rilascia l’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (art. 79 TUF), autorizzazione che può essere revocata nei presupposti indicati dalla legge.
Hanno l’Obiettivo comune di accrescere la qualità delle informazioni disponibili in materia di negoziazione, evitando il rischio di frammentazione delle informazioni “sparpagliate” tra diverse trading venues:
* Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
* Deve essere specificato che il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione dei dati, e può includere un margine ragionevole
* I dati di mercato devono essere forniti in modo non discriminatorio e in modo facilmente accessibile
TRADE-OFF= Da una parte la comunicazione pubblica degli ordini dei prezzi contribuisce all’efficienza del processo per la formazione dei prezzi (EFFICIENZA DEL PRICING SALE) dall’altro la trasparenza può ridurre gli spazi per le strategie di trading e la presenza di market makers, comportando un pregiudizio alla liquidità dei mercati (LIQUIDITA’ SCENDE)
Quanti mercati regolamentati sono operativi in Italia e in Europa? Chi li gestisce?
In Italia:
- MTS S.p.a.: gestisce il Mercato Telematico all’ingrosso dei titoli di Stato («MTS Italy»), suddiviso nei due segmenti Cash e pronti contro termine (Repo)
- Borsa Italiana S.p.a.: gestisce gli altri mercati regolamentati (5); la società è parte ora del gruppo London Stock Exchange, il quale ha ceduto, nel 2021, la propria partecipazione di controllo ad una cordata capeggiata dal gestore europeo Euronext, garantendo una dimensione internazionale anche dopo Brexit.
In Europa, invece, a fine 2022, risultano operativi 127 mercati regolamentati.
Quanti e quali sistemi di negoziazione sono attivi in italia e in europa? Chi li gestisce?
In italia:
Borsa Italiana S.p.a.: costituisce il quadro più ampio con 7 MTF controllati
MTS S.p.a.
Vorvel SIM S.p.a. (già Hi-MTF SIM S.p.a.)
Non esistono, in Italia, OTF
In UE:
142 MTF
29 OTF
185 internalizzatori sistematici
Quali sono le condizioni a cui è subordinata la quotazione ufficiale? Quali sono le condizioni che le azioni devono rispettare?
Essa è subordinata a condizioni sia sull’emittente che sui relativi strumenti finanziari.
Sull’emittente:
- Deve essere regolarmente costituito
- Il suo Statuto deve essere conforme a leggi e regolamenti cui è soggetto e
- Se di emittenti esteri, bisogna verificare che la quotazione in Italia non sia in contrasto né con l’ordinamento di origine né con quello interno
Sugli strumenti finanziari:
- Devono essere emessi nel rispetto delle leggi, regolamenti e ogni disposizione applicabile
- Devono essere conformi alle leggi e regolamenti
- Devono essere LIBERAMENTE negoziabili
- Devono essere IDONEI ad essere oggetto di liquidazione mediante i Depositari Centrali di Titoli (CSD)
- Devono essere IDONEI ad essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente
Ci sono poi ulteriori requisiti specifici, ad esempio per le azioni:
1) Requisiti di bilancio:
- Devono essere pubblicati e depositati i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali,
di cui l’ultimo (almeno) deve essere stato sottoposto a revisione contabile a (in via eccezionale la borsa si riserva di accettare un numero inferiore di bilanci)
- In riferimento alla revisione contabile, l’ammissione a quotazione non può essere disposta se è stato espresso un giudizio negativo o se il revisore si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio
- L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente NON devono essere rappresentati in misura
preponderante dall’investimento in una società le cui azioni sono già ammesse alla negoziazione
in un mercato regolamentato
2) L’attività deve essere capace di generare ricavi; si valuta:
- Che non ci siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari
- La generazione dei ricavi deve essere fatta in condizioni di AUTONOMIA GESTIONALE» (si limitano cosi ad es. società che operano prevalentemente sotto la direzione di altre società)
3) Condizioni richieste per le azioni:
- Devono avere una capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 40 milioni di euro (derogabile nel caso in cui la borsa prevede che si formerà un mercato sufficiente)
- Ci deve essere una sufficiente diffusione (cd. flottante), che si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso investitori professionali per almeno il 25% (derogabile in alcuni casi)
- In caso di azioni di risparmio, non è prevista una soglia fissa di flottante, ma la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato
- In caso di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, esse NON sono ammesse SE azioni già dotate di tale diritto non sono negoziate ovvero se non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione alle negoziazioni (salvo banche popolari e cooperative assicurative)
Come avviene la procedura di ammissione a negoziazione? Chi è competente nel decidere o deliberare la richiesta di ammissione? È possibile che un emittente abbia degli strumenti finanziari ammessi a negoziazione pur non avendone fatto richiesta? Se si, perche?
Essa prende avvio con la presentazione da parte dell’emittente di una domanda redatta in conformità
al Regolamento e alle Istruzioni con cui tra l’altro l’emittente si obbliga all’osservanza del Regolamento e delle Istruzioni e approva alcune clausole specifiche.
Né il regolamento né il tuf specificano l’organo dell’emittente competente nella decisione/delibera della richiesta di commissione, il regolamento si limita a dire che La domanda deve essere sottoscritta dal LEGALE
RAPPRESENTATE dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri. In ogni caso:
- L’assemblea assume rilievo almeno per la necessità di adeguare lo statuto alla disciplina delle azioni quotate, sarà sempre lei quella chiamata in causa per fare gli adeguamenti
- Mentre l’accesso alla quotazione può realizzarsi anche senza l’intervento dell’organo assembleare ciò non si verifica per l’esclusione dalla negoziazione; infatti, almeno la richiesta di esclusione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria
- È possibile che un emittente abbia gli strumenti finanziari ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato SENZA averne fatto richiesta, ciò può accedere SE essi erano già negoziati in un altro mercato regolamentato: questa disciplina risponde alla finalità di allargare i «luoghi» di contrattazione (obbiettivo di massima diffusione dei luoghi di scambio dei titoli) per dare anche maggiori alternative agli investitori. Tuttavia, a tutela dell’emittente, le ammissioni a negoziazioni senza il consenso dell’emittente NON possono determinare obblighi ulteriori in capo all’emittente e dunque eventuali obblighi aggiuntivi saranno in capo a coloro che avevano richiesto quell’ammissione.
Cosa dice la disciplina su ammissione a quotazione e ammissione alla negoziazione?quando si applicano gli obblighi di info. Continua?
In italia com e la disciplina? Su chi ha potere la consob ed enyro quando lo può esercitare?
La disciplina consente di distinguere le 2 fasi:
- L’ammissione alla quotazione è PRECEDENTE alla negoziazione e certifica la capacità degli
EMITTENTI di rispettare i requisiti per la quotazione
- L’ammissione alla negoziazione si concentra sugli STRUMENTI FINANZIARI e sulla loro capacità di
sostenere condizioni di negoziazione ordinate , essa è concessa DOPO l’ammissione a quotazione, poco prima che le negoziazioni effettive possano iniziare.
Questa distinzione fa si che gli obblighi di informazione continua del Reg. (UE) n. si applicano al
momento della richiesta di ammissione alla negoziazione e non quindi nella fase precedente di ammissione a quotazione
in italia BORSA ITALIANA gestisce il processo sia per l’ammissione alla quotazione sia per l’ammissione alle negoziazioni: questo fa si che in italia venga un po’ meno la distinzione tra le 2.
La Consob mantiene un potere preventivo sulla sola ammissione alla quotazione: essa può esercitarlo entro 5 giorni e nel caso in cui ritiene che l’ammissione pregiudicherebbe la trasparenza e l’ordine delle negoziazioni o la tutela degli investitori.
Da chi sono disciplinate sospensione e revoca dalle negoziazioni? A cosa si guarda?
Questi casi sono disciplinati dal regolamento di borsa italiana.
Borsa italiana può disporre la sospensione se:
- La regolarità del mercato dello strumento finanziario non è temporaneamente
garantita o rischia di non esserlo
- Lo richiede la tutela degli investitori
La formulazione della norma è molto ampia e lascia ampi margini alla borsa ma dice che bisogna fare prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:
- Diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato
- Delibera di azzeramento del capitale sociale e contemporaneo aumento al di sopra del limite legale
- Ammissione dell’emittente a procedure concorsuali
- Scioglimento dell’emittente
- Giudizio negativo sul bilancio o impossibilità di esprimere un giudizio.
Per quanto riguarda la revoca il regolamento prevede che la borsa italiana la può prevedere in caso di:
- Prolungata carenza di negoziazione
- Se non è possibile mantenere un mercato normale e regolare per lo strumento a causa di circostanze particolari
Il procedimento deve essere fatto nel rispetto del contradittorio e ai fini della revoca la borsa italiana deve fare riferimento prevalentemente a questi elementi:
- Controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato in almeno 18 mesi
- Frequenza degli scambi
- Ammissione dell’emittente a procedure concorsuali
- Giudizio negativo sul bilancio o impossibilità di esprimere un giudizio
- Scioglimento emittente
- Sospensione dalle negoziazioni per più di 18 mesi
Anche la realizzazione di un obbligo di acquisto è presupposto di revoca dalla quotazione e negoziazione
Per l’esclusione su richiesta vengono specificati gli adempimenti connessi nell’art 133 del tuf.
Qual è l’obbiettivo della finanza sostenibile? quali sono i 3 obbiettivi?
La finanza sostenibile ha l’obiettivo di INDIRIZZARE i capitali verso attività che, oltre a generare un plusvalore economico, siano di beneficio per tre macro-variabili: la tutela dell’ambiente (environmental), la tutela sociale (social) e la corretta gestione delle imprese (governance) per quanto riguarda i fattori ESG:
- L’Unione europea è all’avanguardia, stabilendo l’obiettivo di una ripresa economica che sia, al contempo, sostenibile; in questo senso il settore finanziario è idoneo a svolgere un ruolo di PRIMARIA importanza in quanto attore fondamentale del settore economico
- Gli investitori sembrano sempre più attenti verso le tematiche ESG, selezionando i propri investimenti sulla base di criteri di sostenibilità
Gli obbiettivi sono:
1) Riorientare i flussi di capitale verso un’economia sostenibile
2) Gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e dalle questioni sociali
3) Promuovere la trasparenza nella misurazione e comunicazione della performance
Quali sono alcuni documenti nel contesto internazionale sulla finanza sostenibile?
accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015)
Agenda 2030ONU
Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile (2021)
Green Deal Europeo (2019)
Obiettivi climatici ed energetici dell’Unione
Piano di azione per la finanza sostenibile (2018
Quali sono i 3 ostacoli per la finanza sostenibile? che effetto hanno questi ostacoli?
Il passaggio dalla finanza tradizionale alla finanza sostenibile presenta una serie di ostacoli:
1) Mancanza di una TASSONOMIA in materia di sostenibilità e di precise definizioni che consentano di individuare univocamente i prodotti sostenibili: ad una pluralità di metodi adottati segue un’estrema difficoltà nel confrontare le diverse attività
2) COMPLESSITÀ del PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE, raccolta e analisi delle INFORMAZIONI necessarie per identificare il livello di sostenibilità: la mancanza di standardizzazione può causare una ridotta trasparenza da parte degli operatori del mercato finanziario
3) Difficoltà di CONCILIARE gli obiettivi della finanza tradizionale con quelli della finanza sostenibile, senza stravolgere i principi fondanti dell’attuale disciplina dei mercati finanziari (il che avrebbe, co-munque,conseguenze deleterie)
Tutti questi ostacoli aumentano i rischi del cd. GREENWASHING, inteso, in senso generale, come dichiarazioni di sostenibilità INGANNEVOLI O AUTOREFERENZIALI, si verifica quindi un disalli-neamento tra dichiarazioni «verdi» ed effettivo perseguimento degli obiettivi ESG.
In riferimento a fonti e percorso normativa sulla finanza sostenibile, quali sono i 3 pilastri della UE?
1) Creazione di un sistema basato su una TERMINOLOGIA COMUNE ed uniforme (cd.«tassonomia»)
2) Introduzione di un regime DI INFORMATIVA OBBLIGATORIO per le imprese (finanziarie e non finanziarie) relativamente a i) impatto socio-ambientale dell’attività e ii) i rischi finanziari legati alla sostenibilità
3) Predisposizione di un insieme di STRUMENTI (es. indici di riferimento, regole di condotta, etc) per supportare i partecipanti e gli intermediari del mercato nell’allineamento delle proprie strategie di investimento agli obiettivi ambientali fissati dalla UE= Strumenti per dare attuazione ai primi due pilastri
I primi 2 punti hanno l’obiettivo di aumentare la trasparenza per consentire agli investitori decisioni consapevoli di investimento, al contempo riducendo il
rischio di greenwashing. Il terzo introduce degli strumenti per dare attuazione ai primi 2 pilastri.
Quali sono le fonti sulla finanza sostenibile?
-Regolamento Tassonomia UE 2020: Disciplina la tassonomia delle attività ecosostenibili, intesa come un sistema condiviso a livello europeo di classificazione delle attività economiche ecosostenibili
- Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità CSRD 2022 (seguita alla direttiva NFRD): Modifica la disciplina di RENDICONTAZIONE per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità
- Regolamento Benchmark 2019: Modifica della disciplina sugli indici di riferimento UE di transizione climatica, introducendo due nuove categorie di indice
- Regolamento sull’informativa sulla sostenibilità SFDR, UE 2019: Introduce nuovi obblighi di trasparenza informativa in materia di sostenibilità in capo ad alcuni intermediari finanziari, in merito alle modalità di integrazione dei fattori ESG nelle scelte di
investimento e nell’attività di consulenza
Cosa dice il regolamento tassonomia? come individua le attività sostenibili? a cosa sono obbligati a rendere pubblica i soggetti disciplinati?
Il Regolamento Tassonomia rappresenta un complesso SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, individuando le attività «ecosostenibili» attraverso dei «criteri di vaglio tecnico» che stabiliscono il livello di performance ambientale ottimale per ciascuna attività economica: rappresenta quindi uno strumento di TRASPARENZA, anche in considerazione di specifici obblighi di disclosure e di rendicontazione del proprio livello di sostenibilità ambientale in base al sistema Tassonomia (per partecipanti e operatori finanziari)
I soggetti obbligati devono rendere pubblica la PERCENTUALE delle attività, a essi riconducibili, che siano allineate alla classificazione Tassonomia o in termini di fatturato associato ad attività ecoso-stenibili o (nel caso di prodotti finanziari) in termini di quote di investimento in attività ecosostenibili
La transizione sostenibile viene perseguita non direttamente ma INDIRETTAMENTE: gli investitori non sono obbligati ad investire in attività ecosostenibili né le società sono obbligate ad allinearsi ad esse.
A chi si applica il regolamento tassonomia?
Si applica a CHIUNQUE OFFRA PRODOTTI FINANZIARI NELL’UNIONE EUROPEA, a prescindere dallo Stato di origine: è quindi fondamentale il ruolo dell’Unione europea a livello internazionale. In particolare:
- I partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e le Imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario hanno un OBBLIGO NORMATIVO
- Per tutti gli operatori economici interessati ad attirare investimenti verdi l’adesione è meramente VOLONTARIA
Cosa sono gli atti delegati del regolamento tassonomia?
Gli atti delegati sono i criteri di vaglio tecnico che integrano le indicazioni generali del regolamento tassonomia (?), sono atti estremamente dettagliati che, per il rapido evolversi della scienza e della tecnologia, devono essere periodicamente aggiornati.
Ad oggi, è stata pubblicata solo una prima parte dei criteri di vaglio tecnico, in particolare per i primi due obiettivi ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici):
Reg. Delegato (UE) n. 2139/2021(Climate Delegated Act): identifica settori con un maggior contributo alle emissioni di CO2: energetico, manufatturiero, dei trasporti e costruzioni e attività che possono favorirne la trasformazione
Reg. delegato (UE) 2022/1214 (Complementary Delegated Act): con cui è stato esteso l’elenco delle attività economiche di transizioni, includendo attività associate al gas naturale all’energia nucleare che erano inizialmente escluse per via degli accesi dibattiti sul punto
Come è definita un’attività economica sostenibile secondo il regolamento tassonomia ovvero quali sono i 4 requisiti? quali sono i 6 obbiettivi ambientali?
Essa:
1) Deve contribuire in modo SOSTANZIALE (Si è preferito, in questa fase «iniziale», di
prioritizzare le sole attività economiche maggiormente capaci di incidere sugli
obiettivi ambientali) al raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali dell’art. 9;
Questi obbiettivi sono:
- Lotta ai cambiamenti climatici, intesa sia come mitigazione, sia come adattamento
- Uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
- Transizione verso un’economia circolare
- Prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
- Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
NOTA che Le attività economiche che non rispettano il requisito del «contributo sostanziale» NON sono automaticamente insostenibili: sarà dunque necessario sviluppare una tassonomia ULTERIORE.
2) Non deve arrecare danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali: Si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività e dell’impatto ambientale dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vista (produzione,
uso e fine vita in particolare)
3) Deve essere svolta nel rispetto delle cd. garanzie minime di salvaguardia (hanno obbiettivi non solo ambientai ma anche sociali). Questo concetto implica che le aziende debbano attuare delle PROCEDURE che garantiscono la conformità ad una serie di norme internazionali. In questo contesto, le aziende sono incoraggiate a seguire:
- Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani: Questi principi mirano a prevenire la violazione dei diritti umani e a ridurre i rischi delle attività economiche.
- Linee guida OCSE per le imprese multinazionali: Forniscono raccomandazioni per una condotta responsabile in ambiti come trasparenza, ambiente, diritti dei lavoratori, e concorrenza.
- Convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Carta internazionale dei diritti dell’uomo.
4) Deve essere conforme ai criteri di vaglio tecnico del Regolamento: si tratta di criteri che integrano le indicazioni generali del Regolamento Tassonomia, indicazioni così ulteriormente specificate per le di-verse attività economiche.
Dunque, riassumendo i requisiti dell’ecosostenibilità sono:
1) Requisito del contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi del Reg. Tassonomi
2) Requisito del «non arrecare un danno significativo» (DNSH)
3) Requisito delle «garanzie minime per la salvaguardia.
4) Requisito dei «criteri di vaglio tecnico»
Cos’è la direttiva NFRD? Qual’era il suo obbiettivo e quali sono i suoi aspetti positivi e negativi?
Il percorso dell’Unione europea per una finanza sostenibile è cominciato, in ordine cronologico, con la
Direttiva Non-Financial Reporting Directive (Direttiva NFRD: Direttiva 2014/95/UE):
Il suo obiettivo principale era quello di introdurre un obbligo, per alcune categorie di imprese, di fornire una
dichiarazione di carattere non finanziario avente ad oggetto informazioni ambientali, sociali, attinenti al
personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attivi e passiva al fine di consentire di
comprendere l’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua
attività
ASPETTI POSITIVI: Migliora la governance aziendale, incrementa la disponibilità di informazioni in ambito sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder
ASPETTI CRITICI: da ampi margini di libertà SIA sulle informazioni da pubblicare SIA sulle modalità di pubblicazione (non erano previsti specifici standard per la rendicontazione); ciò porta a una grande DIFFICOLTA’ nel COMPARARE le informazioni disponibili. La direttiva CSRD del 2022 ha proprio l’obbiettivo di cercare di colmare le lacune di questa direttiva.
cos’è la direttiva CSRD? Quali sono i suoi obbiettivi e come li persegue (4 punti)? Spiega la double materiality
L’emanazione della Direttiva CSRD (Direttiva (UE) 2022/ 2464) si pone l’obiettivo di colmare le lacune e risolvere le criticità della Direttiva del 2014 (NFRD) in questo modo:
1) Estendendo l’obbligo di rendicontazione a TUTTE le grandi imprese e a TUTTE le società quotate (comprese le PMI quotate), con l’ECCEZIONE delle micro-imprese quotate, incluse imprese di assicurazione ed enti creditizi. Dunque i fattori ESG diventano rilevanti per una cerchia sempre più grande di soggetti.
2) Verifica da parte dei revisori legali delle informazioni dichiarate (cd.AUDIT OBBLIGATORIO)
3) Obbligo di adottare STANDARD elaborati direttamente DALL’UNIONE EUROPEA
4) Obbligo di ETICHETTE DIGITALI (cd. digital tag) in corrispondenza delle informazioni da pubblicare in modo da rendere le informazioni leggibili da dispositivi automatici e farle confluire nel database costituito a livello centrale (European Single Access Point - ESAP).
Questi ultimi 3 punti hanno l’obiettivo di incrementare la trasparenza, migliorare la comparabilità delle informazioni e di ridurre il rischio di greenwashing.
Una delle novità principali della Direttiva CSRD è il principio di doppia materialità (cd.double materiality), essa va infatti sia intesa in senso tradizionale finanziario (prospettiva outside-in) sia in senso sostenibile (prospettiva inside-out):
- prospettiva finanziaria (outside-in): Obbligo di fornire le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’attività aziendale
- prospettiva sostenibile (inside-out): ma anche obbligo di fornire le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto che l’attività aziendale produce sulla società e sull’ambiente
ESIGENZE DI COORDINAMENTO: L’impianto giuridico predisposto negli ultimi anni dall’Unione europea in materia di sostenibilità impone la maggior coerenza sistematica possibile.
Direttiva NFRD e Regolamento Tassonomia: Gli obblighi di disclosure stabiliti dal Reg. Tassonomia siano assolti nell’ambito della dichiarazione non finanziaria della Direttiva NFDR
Cos’è il regolamento SFDR? A chi si applica?
Il Regolamento sull’informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure
Regulation – SFDR) si applica ai partecipanti dei mercati finanziari (art. 2) e ai consulenti finanziari:
NON alle imprese con determinate dimensioni ma ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI DEL MERCATO FINANZIARIO:
I soggetti obbligati sono tenuti a rendere noti sia i rischi, sia gli effetti negativi connessi ai fattori di sostenibilità in rilievo nello svolgimento delle loro attività = integrazione e considerazione dei rischi.
OBBLIGHI DI PUBBLICITA’:
- Informazioni relative alla politica di integrazione dei rischi di sostenibilità
- Se e come vengono presi in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impact –PAI) sui fattori di sostenibilità generati dalle decisioni di investimento
- Informazioni su come le politiche di remunerazione sono coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità
In relazione al regolamento SFDR, cosa si intende per investimento sostenibile?
Per «investimento sostenibile» si intende l’investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale
Che obblighi prevede il regolamento SFDR a seconda delle diverse tipologie di prodotti analizzate? e quali sono invece gli obblighi generali? Cosa viene fatto per migliorare la comparabilità?
OBBLIGHI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI:
1) prodotti da art. 8 SFDR= poco sostenibili. Promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche: non possono però essere definiti formalmente come «investimenti sostenibili.
L’informativa precontrattuale deve indicare come le caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse e rispettate
2) I prodotti da art. 9 SFDR= molto sostenibili. Hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
L’informativa precontrattuale deve indicare come viene monitorato il raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità, nonché la scelta di un indice di mercato
3) I prodotti da art. 7 Reg. Tassonomia= per nulla sostenibili. Sono individuati in VIA RESIDUALE, non rientranti né nell’art. 8 né nell’art. 9 SFDR 3
Obbligo di dichiarare espressamente che gli investimenti non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.
OBBLIGHI GENERALI:
- Descrivere nell’informativa precontrattuale dei prodotti finanziari se, e in che modo, i rischi di
sostenibilità sono presi in considerazione e quali possano essere gli impatti sul rendimento
dei prodotti
- Spiegare nell’informativa precontrattuale se, e in che modo, il singolo prodotto finanziario
tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. PAI a livello di prodotto)
- Pubblicare le informazioni relative alla sostenibilità dei prodotti finanziari sul SITO WEB
- Descrivere in relazioni periodiche la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali (art.
8) o l’obiettivo di investimento sostenibile (art. 9) del singolo prodotto finanziario risultino
conseguite.
Inoltre, per aumentare la TRASPARENZA e migliorare la COMPARABILITÀ delle informazioni è prevista l’elaborazione di specifici STANDARD e norme tecniche di regolamentazione (es. specificazione degli indicatori PAI).
Cosa sono le offerte pubbliche di acquisto?
Le offerte pubbliche di acquisto sono, sul piano economico, operazioni opposte alle offerte volte alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. In questo caso, un soggetto offre di acquistare i prodotti già detenuti, a vario titolo, dagli investitori: si verifica, pertanto, un fenomeno non già di investimento del risparmio, ma di disinvestimento. In caso di adesione all’offerta, gli investitori venderanno i relativi prodotti finanziari, e potranno poi decidere se e come impiegare diversamente la liquidità ottenuta. Naturalmente, tale decisione comporta varie valutazioni: la prima, e più evidente, è quella che conduce, di volta in volta, alla scelta di non aderire all’offerta (e di conservare così l’investimento nel tempo, con i relativi rischi), ovvero di aderire all’offerta stessa, liquidando l’investimento.
Quali sono le fonti normative sulle offerte pubbliche di acquisto? Che finalità hanno?
Sono:
- il TUF
- la direttiva 2024/25/CE recepita in Italia con il decreto legislativo numero 229 del 2007.
Finalità:
- Una finalità generale di garanzia di un’adeguata TRASPARENZA alle operazioni di offerta (ratio simile alla disciplina sulle offerte al pubblico di vendita o sottoscrizione)
- Una finalità specifica, nel caso delle OPA obbligatorie, di TUTELA delle minoranze al fine di garantire un’equa ripartizione del cosiddetto «premio di maggioranza»
Chi è l’autorità di vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio? su che criterio si basa la vigilanza?
L’Autorità competente italiana per la vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è la Consob, sulla base di un criterio misto che si basa:
- sulla sede dell’emittente
- sulla localizzazione dei mercati sui quali i titoli sono negoziati
La vigilanza spetta alla CONSOB quando l’offerta ha ad oggetto:
- titoli emessi da una società con SEDE LEGALE in Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamenti italiani
- titoli emessi da una società con sede in uno stato UE e titoli ammessi alla negoziazione ESCLUSIVAMENTE su mercati regolamentati italiani
- titoli con sede legale in uno Stato UE e ammessi a negoziazione su mercati italiani e di altri stati UE, DIVERSI da quello dove la società ha la sede legale, QUALORA siano stati ammessi per la prima volta a negoziazione su mercati italiani.
Cos’è un OPA volontaria e qual è l’ambito di applicazione (ovvero a chi si applica) ? E quali sono le esenzioni previste?
«ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel Regolamento indicato dall’art. 100, comma 3, lett. b) e c). NON costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente ad oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari».
Ambito di applicazione:
- La disciplina generale dell’OPA si applica ANCHE ad emittenti non quotati
- La disciplina dell’OPA obbligatoria si applica SOLTANTO agli emittenti quotati
Esenzioni previste:
L’ Art. 101-bis TUF individua le operazioni esentate dalla disciplina sulle OPA:
- Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari DIVERSI dai titoli;
- Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio che NON hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all’art. 105, commi 2 e 3;
- Le offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi DETIENE individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dei soci;
- Le offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
La Consob può individuare, con regolamento, le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali non si applichino le disposizioni in tema di OPA, ove ciò non contrasti con le finalità di cui all’art. 91 TUF (art. 101-bis, comma 3-bis) ovvero:
- Tutela degli investitori
- Efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali
Come avviene l’avvio dell’offerta (opa) e la pubblicazione del documento d’offerta? dopo quanti giorni il documento va depositato la consob?
Cosa succede se il termine non viene rispettato e qual’è la ragione della sanzione? quando deve avvenire la trasmissione del documento all’emittente e perchè?
La decisione (o l’obbligo di promuovere l’opa) deve essere senza indugio COMUNICATA alla Consob e, contestualmente, resa PUBBLICA: questo perchè tale decisione viene assimilata ad una vera e propria informazione privilegiata (v. MAR). Poi, entro 20 giorni il documento di offerta deve essere depositato alla Consob, predisposto secondo le modalità previste dal Regolamenti Emittenti:
- la ragione di un termine così breve va individuata nell’esigenza di tutelare il mercato
In caso di mancato rispetto del termine, il documento presentato tardivamente è IRRICEVIBILE e l’offerente non può promuovere un’ulteriore offerta avente ad oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei 12 MESI successivi . La ragione della sanzione è duplice: incentivare la serietà degli intenti ed evitare condotte manipolative.
La trasmissione del documento all’emittente deve essere fatta senza indugio:
- Perché si vuole garantire agli organi sociali dell’emittente di valutare l’offerta
- inoltre, la trasmissione è strumentale al dovere di predisposizione di un comunicato che l’emittente deve pubblicare, contenente «ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima», oltreché una valutazione degli effetti dell’offerta sugli interessi dell’impresa, sull’occupazione e la localizzazione dei siti produttivi
quali sono le caratteristiche essenziali dell’offerta (opa)?
Le caratteristiche essenziali dell’offerta sono:
- L’offerta è IRREVOCABILE e deve essere rivolta a PARITA’ DI CONDIZIONI a tutti i titolari dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta. È tuttavia lecita la previsione di CONDIZIONI ma purché esse non siano meramente potestative (es. raggiungimento di un quantitativo minimo di titoli; trasformazione forma giuridica, etc).
- La durata deve essere contenuta entro periodi temporali LIMITATI al fine di evitare incertezze sul mercato. Un periodo di tempo ragionevole va dai 30 ai 90 giorni.