diritto Flashcards
quali sono le operazioni disciplinate dalla normativa riservate all’attività bancari e quali sul mercato dei capitali?
le prime sono quelle che includono la raccolta di fondi con obbligo di restituzione (cliente depositario) mentre le seconde quelle che includono la raccolta di fondi senza obbligo di rimborso (cliente investitore)
quali sono le fonti di raccolta del risparmio e offerta al pubblico?
tuf, regolamento del prospetto ue e regolamenti delegati ue.
cos’è il prospetto e qual’è il suo ambito di applicazione in riferimento al TUF (nazionale)
il prospetto è il veicolo che deve essere usato per proporre un offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero di ogni comunicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, rivolta a persone non esattamente identificabili prima dell’operazione (carattere pubblico dell’offerta) che abbia al suo interno sufficenti informazioni sulle condizioni di offerta e dei prodotti finanziari offerti da poter permettere a queste persone di dare un giudizio fondato su questi prodotti.
I semplici messaggi pubblicitari configurano un’offerta al pubblico soltanto se presentano «sufficienti informazioni.
in quali ceppi normativi è articolata la disciplina dell’offerta al pubblico?
- tuf e disposizioni di attuazione
- regolamento EU relativo al prospetto da pubblicare.
questi 2 ceppi sono ormai integrati
qual’è la differenza del campo di applicazione del prospetto tra la disciplina del TUF e quella europea?
il campo di applicazione della disciplina del TUF è più ampio di quella europea in quanto disciplina l’offerta di prodotti finanziari, non di titoli (che ne sono un sottoinsieme)
cosa sono i titoli?
sono i valori mobiliari eccezion fatta per gli strumenti di mercato monetario aventi scadenza inferiore ai 12 mesi (comprese quote o azioni di OICR chiusi) dove i valori mobiliari sono:
-azioni di società e titoli equivalenti
-certificati di deposito azionario
-obbligazioni e altri titoli di debito
-altri valori mobiliari che permettano di acquisire o vendere tali valori mobiliari
in cosa consistono gli obblighi informativi?
consiste nell’acquisire le informazioni necessarie dai clienti e nell’operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. si tratta quindi di un doppio flusso informativo: dall’investitore all’intermediario per valutare adeguatezza e appropriatezza dell’investimento e dall’intermediario all’investitore (prima, dopo e durante il rapporto contrattuale). inoltre le comunicazioni di marketing devono essere sempre corrette, chiare e non fuorvianti
cosa sono i prodotti finanziari? quali sono i prodotti finanziari che sono esclusi dalla disciplina del TUF sull’offerta al pubblico?
I «prodotti finanziari» sono strumenti finanziari E (è quindi un insieme più ampio di quello degli strumenti finanziari) ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (ovvero operazioni che comportano l’impiego di capitale con un rendimento atteso e un rischio finanziario sottostante), ad eccezione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (nota che basta una sola componente finanziaria per essere classificati come prodotti finanziari).
Pur se compresi tra i prodotti finanziari, la normativa esclude la disciplina delle fattispecie rappresentate dai prodotti bancari e dai prodotti finanziari «assicurativi» , questo per evitare duplicazione tra disciplina del TUF e disciplina di settore: i prodotti bancari sono già disciplinati dal codice delle assicurazioni private e dal regolamento UE mentre quelli bancari che non assumano la forma di strumenti finanziari sono esclusi dalla disciplina dell’offerta al pubblico.
quali sono 2 caratteristiche peculiari dei prodotti assicurativi?
- permettono di indicare un beneficiario indipendente da vincoli di parentela
- Protezione da un’azione (individuali o collettive) dei creditori (impignorabilità e insequestrabilità delle somme presso la compagnia assicurativa), data dalla legge. Condizione non sempre valida.
a che esigenza risponde il prospetto informativo? quale deve essere il suo contenuto e la sua modalità di presentazione?
Il prospetto informativo risponde all’esigenza di trasparenza, intendendosi per essa la disponibilità di informazioni sufficienti per la formulazione di un giudizio «fondato» sull’investimento; tutte le operazioni di offerta (sia una a tantum che ricorrenti) sono subordinate alla pubblicazione di un prospetto che deve essere presentato alla consob insieme informandola dell’intenzione di voler effettuare un offerta al pubblico.
Il prospetto deve contenere le informazioni che siano necessarie perché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’EMITTENTE, così come le informazioni sui PRODOTTI FINANZIARI oggetto dell’offerta e i relativi diritti. il prospetto può presentarsi in un documento o in più documenti e qui le info vengono divise in:
- documento di registrazione
- nota informativa sui prodotti offerti
- NOTA DI SINTESI con le info. essenziali dell’offerta (documento rivolto in particolare ai retail; è il primo e forse unico documento che l’investitore legge)
su che livello si devono attestare le info nel prospetto?
Il prospetto deve attestarsi sul livello necessario per l’investitore comune, fermo restando che il prospetto dovrebbe contenere informazioni idonee anche per un investitore qualificato.
L’art. 99 TUF prevede precisi e penetranti poteri di intervento in capo alla Consob la quale può inter alia esigere che l’emittente o l’offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori.
per il principio di parità informativa tutti gli investitori devono avere le stesse info (?)
La disciplina si basa sull’assunto per cui un investitore medio, che abbia a disposizione uno stock sufficiente di informazioni è (o dovrebbe essere) in grado di valutare adeguatamente l’opportunità di aderire o meno all’operazione. («mito dell’investitore informato»).
cos’è il prospetto ue della crescita?
È prevista una disciplina particolare per le PMI, con la finalità di facilitare l’accesso a differenti forme di finanziamento, disciplina che comprende una semplificazione delle procedure per la redazione, l’approvazione e la distribuzione del prospetto “ viene individuato un «Prospetto UE della crescita» in funzione di un principio di proporzionalità (purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato (art. 15 Reg. Prospetto).
Con riferimento al suo contenuto, il prospetto UE della crescita si presenta come un documento in formato standardizzato, scritto in linguaggio semplice, composto da nota di sintesi + specifico documento di registrazione + specifica nota informativa sui titoli.
cos’è il prospetto ue della ripresa?
Il Regolamento (UE) 2021/337 ha introdotto il cd. prospetto UE della ripresa, disciplina di portata temporale limitata (fatto per il covid?) (al momento scaduta il 31 dicembre 2021).
Il prospetto in questione mira ad assicurare una riduzione dei costi di accesso al mercato a favore dei seguenti soggetti:
a) Emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili (non sono unici) con azioni esistenti emesse in precedenza (società già quotata da almeno 18 mesi);
b) Emittenti con azioni negoziate in un mercato di crescita (?) per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi;
c) Offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi.
Gli emittenti possono redigere un prospetto UE della ripresa soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto UE della ripresa.
Per quanto concerne il contenuto del documento, il regolamento UE precisa che il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte, necessarie per consentire agli investitori di comprendere:
I) Le prospettive, i risultati finanziari dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nella situazione finanziaria dell’emittente, nonché la sua strategia e i suoi obiettivi aziendali a lungo termine e l’incidenza del Covid-19 sull’attività;
II) Informazioni essenziali sulle azioni, sui relativi diritti, sui motivi dell’emissione e sull’impatto sull’emittente.
il prospetto informativo deve essere sottoposto a preventivo controllo della consob?
l prospettivo informativo è sottoposto al preventivo controllo della Consob” e la mancata decisione della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto (non vale il criterio del silenzio-assenso).
TUTTAVIA C’E UN ECCEZIONE : la pubblicazione dei prospetti relativi ad OICR italiani, FIA UE e FIA non UE è preceduta da una
mera comunicazione;
nel caso di OICVM italiani alla comunicazione è allegato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (cd. KIID: art. 98-ter).
Il procedimento di approvazione del prospetto da parte della Consob deve trovare il giusto
compromesso tra esigenza di rapidità, da una parte, e necessario controllo dell’Autorità dall’altra.
Nel 2022 sono state apportate delle MODIFICHE al Regolamento Emittenti, tra cui:
- Sono stati allineati i termini di approvazione del prospetto a quelli della legislazione europea (cioè sono stati accorciati);
- Il procedimento di approvazione prende avvio all’atto della domanda (e non da quando la Consob accerta la completezza della documentazione).
cos’è il KIID?
KIID (Key Investor Information Document”: se l’offerta è rivolta ad investitori al dettaglio.
Il KIID rappresenta l’evoluzione del tradizionale prospetto informativo, ha l’obiettivo di dar vita a ad un documento sintetico, maggiormente fruibile da parte di un investitore al dettaglio e non rispetto al prospetto informativo, spesso troppo complesso e lungo.
(è un documento di 3 pagine che riassume caratteristiche di rischio,rendimento e costi; non è soggetto ad approvazione.
in relazione all’approvazione che la consob deve dare al prospetto; che tipi di controlli deve eseguire?
Il TUF non chiarisce espressamente la natura della potestà della Consob, né i controlli che essa è chiamata a svolgere.
Per quanto riguarda la natura del controllo, emerge con evidenza che il controllo dell’Autorità amministrativa riguarda essenzialmente il profilo
della completezza e dell’adeguatezza delle informazioni fornite al mercato.
La Consob dovrà verificare che vi sia:
- Conformità del prospetto agli schemi previsti (cioè conformità tra ciò che chiede il prospetto e ciò che chiede la disposizione)
- Presenza di tutte le informazioni necessarie per consentire all’investitore di addivenire ad un fondato giudizio sull’operazione.
La Consob deve pronunciarsi circa il merito dell’operazione, o circa la sua convenienza?NO! va esclusa una valutazione sulla convenienza dell’operazione!
per quanto riguardo la veridicità sipuò negare che la consob debba controllare la veridicità delle informazioni (considerando anche i ristretti limiti di tempo), TUTTAVIA se la non-veridicità è evidente è responsabilità della consob accorgersene.
come deve essere la forma dei contratti?
non è previsto espressamente un requisito di forma per i contratti conclusi a seguito di un’operazione di offerta al pubblico. Tuttavia, la Consob ha precisato che l’adesione alle operazioni di offerta può effettuarsi unicamente mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto.
Nel caso di un fatto nuovo significativo o un errore rilevante
prima della chiusura dell’offerta, deve essere pubblicato un
SUPPLEMENTO al prospetto e gli investitori che, prima delle
pubblicazione del supplemento, hanno già accettato di
acquistare o sottoscrivere i titoli, hanno il DIRITTO, esercitabile
entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del
supplemento, di REVOCARE la loro accettazione (art. 23, comma 2
Reg. Prospetto)
in materia di offerta al pubblico, qual’è il ruolo della consob? le regole sono fisse?
Anche nella materia dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, ampio è il rinvio al potere regolamentare della Consob (essa deve svolgere il ruolo di regolatore e supervisore). Al fine di non trascurare le specificità che possono caratterizzare le singole operazioni di offerta, e dalle quali può discendere l’opportunità di formulare regole anche diverse rispetto a quelle generali, il comma 1 dell’art. 95 precisa che le norme regolamentari potranno essere DIFFERENZIATE “in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati”. (art. 95 TUF).
In generale gli aspetti da disciplinare sono :
- contenuto dei prospetti
- controllo sulla fase preparatoria dell’offerta
-correttezza dei comportamenti
- ulteriori obblighi informativi e poteri della consob
qual’è la disciplina sul contenuto dei prospetti? chi la disciplina? cosa può esigere la consob?
Per quanto attiene al contenuto dei prospetti, la disciplina di riferimento conferma l’obbiettivo di realizzare una significativa standardizzazione di tali documenti. La standardizzazione dello stock di informazioni è una tecnica che attribuisce certezza al comportamento degli operatori e del mercato nel suo complesso, agevolando anche il CONFRONTO tra operazioni similari o successive nel tempo. Il procedere per schemi predeterminati non esclude, peraltro, la possibilità di introdurre ADATTAMENTI in funzione della specificità delle singole operazioni .
L’attuale art. 94 TUF prevede, al comma 1, un generale rinvio al Regolamento Prospetto, quale fonte che disciplina il prospetto e i suoi contenuti per l’offerta al pubblico di titoli, mentre l’art. 94-bis disciplina, con il rinvio al RE, l’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni OICR aperti. Il Regolamento Prospetto (art.6), oggi richiamato direttamente dal TUF, precisa che, a prescindere dalla forma scelta (unico documento, o 3 documenti distinti), il prospetto dovrà contenere “le informazioni NECESSARIE che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa» presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile sui seguenti aspetti:
- la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente;
- i titoli e i diritti ad essi collegati;
- le ragioni dell’emissione e l’impatto (è una previsione, parte molto delicata) della stessa sull’emittente.
L’art. 99 TUF la consob può stabilire il contenuto dei prospetti in relazione a particolari categorie di prodotti fin. e può esigere che l’emittente inserisca INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI, se necessario per la tutela degli investitori (temperamenti?).
L’art. 95 TUF non chiarisce se la Consob debba definire degli schemi predeterminati: La consob emana disposizioni relativi agli schemi per talune operazioni soltanto (le più diffuse: Il TUF non accoglie uno schema di prospetto informativo “residuale” per le altre operazioni (ciò contribuirebbe alla chiarificazione delle regole applicabili alle operazioni di offerta al pubblico) , cosicché, in caso di offerta ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti schemi, la Consob stabilisce, su RICHIESTA dell’offerente, il contenuto del prospetto.
cos’è un offering circular?
An offering circular is a type of prospectus provided for a new security listing. It is delivered to individuals and brokerage houses who are interested in potentially purchasing the newly issued securities. It is often slightly abbreviated from the final, long-form prospectus, but is still required to contain specific information.
An offering circular should not be confused with a red herring or preliminary prospectus. The red herring is issued during the IPO process and is intended to generate interest in the new issue. It lacks many of the specifics regarding the new issue. The offering circular, on the other hand, is a more complete document and should be viewed before making a final decision about an investment
in relazione alle offerte pubbliche, cos’è il principio di parità informativa?
Principio di parità informativa: un investitore istituzionale riceve le stesse informazioni di un investitore privato (sta poi nella sua capacità a interpretare al meglio le informazioni presentate).
è previsto anche il controllo sulla fase preparatoria delll’offerta?
La lettera c), comma 1, art. 95 TUF conferma che la disciplina dell’offerta al pubblico si espande anche nella fase antecedente l’avvio dell’operazione: la circolazione di informazioni, la diffusione di dati e notizie e le indagini preliminari, che precedono l’avvio dell’offerta costituiscono, infatti, elementi idonei, ad influire sensibilmente sia sulla trasparenza dell’operazione, sia sulla parità di trattamento tra gli investitori.
Si tratta di norme che assolvono allo scopo di evitare lo “svuotamento” della funzione del prospetto, e la diffusione di informazioni incoerenti rispetto a quelle affidate a quest’ultimo. (CAPIRE QUESTA FRASE)
Cosa si intende per correttezza di comportamenti in relazione alle offerte pubbliche?
In virtù dell’art. 34-sexies, i soggetti che partecipano all’offerta sono tenuti ad osservare “principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta” e “si ASTENGONO dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni”.
Particolari cautele sono previste per le cc.dd. operazioni di STABILIZZAZIONE (volte a sostenere il prezzo degli strumenti finanziari nel periodo successivo all’offerta) in quanto idonee ad influenzare il meccanismo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.
Tali operazioni sono sottoposte a specifici limiti sia quantitativi, sia qualitativi.
quali sono gli ulteriori obblighi informativi e poteri della consob?
Sono previste disposizioni particolarmente pervasive dettate dal TUF, e dalle norme regolamentari, per quanto attiene la vigilanza sui soggetti che svolgono operazioni di offerta al pubblico, e sugli obblighi facenti capo agli stessi. La finalità è quella di predisporre presidi di controllo sull’informativa resa al pubblico dall’emittente, con particolare riferimento ai dati contabili: l’art. 96 stabilisce al riguardo che l’offerta al pubblico NON può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio NEGATIVO, ovvero si è dichiarata impossibilità ad esprimere un giudizio.
L’art. 97, comma 3, stabilisce che la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi può richiedere, ENTRO un anno dall’acquisizione o dalla sottoscrizione dei prodotti finanziari, la comunicazione di DATI e notizie, e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari, fissando i relativi termini. Tale potere può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall’art. 94 TUF.
Elemento peculiare della norma: il potere della Consob si esercita nei confronti di soggetti NON necessariamente sottoposti a vigilanza: gli «acquirenti» e i «sottoscrittori» dei prodotti finanziari sono, infatti, gli investitori che hanno manifestato la loro adesione all’offerta e, dunque, possono ben includere soggetti non rientranti nel novero degli intermediari.
Quanto ad altri poteri esercitabili dalla Commissione, l’art. 99 TUF le attribuisce specifici poteri INTERDITTIVI, il cui uso può essere “graduato” in funzione della situazione di fatto, e che consentono nella possibilità, tra l’altro, di sospendere in via cautelare l’offerta, o di vietarla.